Sentenza — n. 30708/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza deliberata il 14/11/2019, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 24/01/2019 con la quale il Tribunale di Milano aveva dichiarato Rosanna Biganzoli, quale amministratore unico di Finitra s.r.I., dichiarata fallita il 19/04/2013 e in concorso con altre persone quali il marito Luigi Morelli, responsabile di più fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione, del reato di causazione dolosa del fallimento e di quello di bancarotta fraudolenta documentale e, con le circostanze attenuanti equivalenti alle contestate aggravanti (compresa la recidiva specifica e reiterata), l'aveva condannata alla pena principale di anni tre di reclusione e alle pene accessorie fallimentari per la medesima durata.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 30708/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Del resto, rileva ancora il giudice di appello, è certo che la stessa imputata traesse introiti personali dall'attività di amministratore, regolarmente retribuita, e che la stessa si incaricava di presentarsi presso le banche e sottoscrivere la documentazione societaria; l'imputata depositava i bilanci della società, presentati fino al 2011, che, come accertato dal curatore, erano falsati da appostazioni non veritiere volte a occultare la reale situazione di indebitamento della società e le spoliazioni, in particolare, attraverso annotazioni di crediti inesistenti o inesigibili.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BIGANZOLI ROSANNA nato a VOGOGNA il 27/01/1939 avverso la sentenza del 14/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 6 del decreto-legge 01/04/2021, n.
44. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e la memoria della difesa della ricorrente, che, replicando alle conclusioni del P.G., insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 14/11/2019, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 24/01/2019 con la quale il Tribunale di Milano aveva dichiarato Rosanna Biganzoli, quale amministratore unico di Finitra s.r.I., dichiarata fallita il 19/04/2013 e in concorso con altre persone quali il marito Luigi Morelli, responsabile di più fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione, del reato di causazione dolosa del fallimento e di quello di bancarotta fraudolenta documentale e, con le circostanze attenuanti equivalenti alle contestate aggravanti (compresa la recidiva specifica e reiterata), l'aveva condannata alla pena principale di anni tre di reclusione e alle pene accessorie fallimentari per la medesima durata.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione Rosanna Biganzoli, attraverso il difensore Avv. Federico Di Blasi, denunciando — nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. — vizi di motivazione in ordine all'esclusione del ruolo di mero prestanome della ricorrente e circa l'elemento soggettivo del reato. La sentenza impugnata non ha esaminato le allegazioni difensive, né si è confrontata con la sentenza di primo grado, che aveva qualificato l'imputata come prestanome.
Quanto nel 1979 assunse la carica di amministratrice, l'imputata rilasciò al marito Luigi Morelli una procura notarile per la gestione di qualsiasi atto, mentre tutte le persone informate sui fatti hanno dichiarato di non averla mai vista in azienda e lo stesso curatore ha riferito che la ricorrente si disinteressava della società, mentre Morelli trattava con banche e fornitori, tanto più che la Corte di appello non ha individuato alcun atto gestorio posto in essere da Biganzoli. I dati richiamati dalla Corte di appello (la sottrazione alla fallita di ben 5 milioni di euro, transitati a società riferibili alla famiglia dell'imputata, che si avvantaggiava dalle distrazioni) non denota la consapevolezza degli illeciti, in quanto la gestione faceva capo a Morelli e la deduzione che l'imputata si sia avvantaggiata dalle distrazioni è una congettura.
Inoltre, la retribuzione corrisposta all'imputata non ha alcun riscontro probatorio, così come prive di riscontro sono le affermazioni circa la sottoscrizione di documentazione societaria e il deposito dei bilanci. Anche la sentenza di primo grado relativa a reati tributari ha riconosciuto che Biganzoli era una mera testa di legno.
3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Vincenzo Senatore ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa della ricorrente ha depositato una memoria con la quale replica alle conclusioni del P.G., insistendo per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.2. La ricorrente muove dalla considerazione - peraltro del tutto parziale - dei vari elementi di prova in una prospettiva atomistica e indipendente dal necessario raffronto con il complessivo compendio probatorio valorizzato dalle concordi pronunce di merito (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274), laddove è solo l'esame di tale compendio entro il quale ogni elemento è contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez.
U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). D'altra parte, l'onere motivazionale relativo alla sussistenza del dolo dei reati di bancarotta è, nella sua essenza, del tutto analogo a quello che, in generale, è imposto al giudice penale nell'accertamento del dolo, accertamento che, per sua natura, deve far leva su dati esteriori e obiettivi, valutati, nella loro valenza dimostrativa, sulla base di massime di esperienza: ossia, su un modus procedendi, che «consiste nell'inferire da circostanze esteriori significative di un atteggiamento psichico l'esistenza di una rappresentazione e di una volizione, sulla base di regole di esperienza» (Sez. 6, n. 2800 del 08/02/1995, Rv. 200809, in motivazione), del quale la motivazione deve render ragione restando «saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza, al nucleo fondamentale delle risultanze del complessivo quadro probatorio» (Sez.
U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, in motivazione).
3. La Corte di appello, in linea con la conforme sentenza di primo grado, ha dato conto - nel ritenere il dolo dell'imputata per i fatti di bancarotta alla stessa ascritti - di una pluralità di convergenti e gravi dati indiziari, dimostrativi, appunto, della piena consapevolezza dei fatti illeciti commessi durante il periodo in cui Biganzoli ha rivestito la carica di amministratore unico della fallita. La sentenza di primo grado richiama, in primo luogo, l'enorme durata (30 anni) del periodo (durante il quale la società rimase sempre saldamente nelle mani della famiglia Morelli) in cui la ricorrente ricoprì la carica di amministratore unico della fallita, carica abbandonata solo nel 2008 quando, attraverso la nomina quale amministratore di un prestanome, risultò necessario porla a riparo da future responsabilità.
Inoltre, la sentenza impugnata sottolinea, per un verso, l'enorme ammontare del passivo della fallita, pari a oltre 27 milioni di euro, e, per altro verso, il fatto che, tra l'altro, la società si autofinanziava illecitamente omettendo di pagare gli oneri contributivi e previdenziali fin dal lontano 1995, con conseguente crescita esponenziale dell'esposizione debitoria verso gli enti pubblici di riferimento. Dati, questi ultimi, che il giudice di appello pone in correlazione con la sparizione della documentazione contabile societaria anteriore al 2002, anno al quale deve esser fatto risalire lo stato di insolvenza, segno inequivocabile del fatto, sottolinea il giudice di appello, che le maggiori compromissioni finanziarie e patrimoniali ebbero luogo prima di tale epoca, proprio durante l'amministrazione dell'imputata.
Rileva ancora la sentenza impugnata che, nel corso dell'amministrazione di Biganzoli, risultano sottratti alla società ben 5 milioni di euro, somme tutte transitate attraverso illeciti finanziamenti privi di qualsiasi giustificazione e contropartita verso società della famiglia dell'imputata che non avevano alcun rapporto commerciale con la fallita. Aggiunge al riguardo la Corte distrettuale che tutta la famiglia, compresa l'imputata, si avvantaggiava delle distrazioni, essendovi la prova sia che le predette società appartenevano ai figli o al marito della ricorrente, sia che suo marito si sia direttamente appropriato nel solo anno 2012 di ben 640 mila euro corrispostigli dalla fallita senza alcun titolo (non potendo tale somma essere ricondotta all'attività svolta da Morelli per conto della fallita, attività per la quale già percepiva altri emolumenti).
Del resto, rileva ancora il giudice di appello, è certo che la stessa imputata traesse introiti personali dall'attività di amministratore, regolarmente retribuita, e che la stessa si incaricava di presentarsi presso le banche e sottoscrivere la documentazione societaria; l'imputata depositava i bilanci della società, presentati fino al 2011, che, come accertato dal curatore, erano falsati da appostazioni non veritiere volte a occultare la reale situazione di indebitamento della società e le spoliazioni, in particolare, attraverso annotazioni di crediti inesistenti o inesigibili.
La Corte di appello ricorda poi che l'imputata è stata condannata due volte per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, per periodi precedenti alla dismissione della carica, e una volta per omesso versamento dell'IVA per il 2007. Osserva conclusivamente la sentenza impugnata che quelli valorizzati sono elementi univocamente sintomatici della consapevolezza, in capo alla ricorrente, dell'illecita gestione della società, di piena adesione e di fattiva collaborazione ai piani criminosi del gestore di fatto (il marito) e alle dolose operazioni che elevarono esponenzialmente il passivo della società.
Nonché sintomatici del lucro, diretto e individuale dell'imputata, oltre che della partecipazione all'indubbio profitto familiare.
4. Come si è anticipato, il ricorso si base su una erronea lettura atomistica e frazionata dagli elementi valorizzati dalle conformi sentenze di merito, che non hanno certo messo in discussione il ruolo di amministratore di fatto della fallita esercitato dal marito, ma hanno dato conto della piena consapevolezza e della fattiva partecipazione dell'imputata alla gestione protrattasi per moltissimi anni con ingente incremento del passivo fallimentare; il che, a fronte della posizione di garanzia rivestita dall'amministratore di diritto, rende ragione delle conclusioni dei giudici di merito.
Con specifico riferimento alla consapevolezza degli illeciti, il ricorso è parimenti inammissibile, in quanto richiama una pronuncia assolutoria, ma trascura di confrontarsi con il dato rappresentato dalle tre condanne (per omesso versamento dei contributi previdenziali e dell'IVA) riportate dall'imputata, all'evidenza dimostrative della gestione illecita della società: sotto questo profilo, il ricorso si rivela del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).
Rilievo, questo, riferibile anche al punto relativo alla retribuzione all'imputata, che, come risulta dalla sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Annbrosino, Rv. 209145), la stessa Biganzoli ha ammesso di aver ricevuto. Quanto ai destinatari delle distrazioni (il marito, di persona o attraverso società a lui riconducibili, società dei figli), le valutazioni delle conformi sentenze di merito sono in linea con i dati probatori richiamati ed esenti da vizi logici, sicché il ricorso tende a sollecitare un'inammissibile rivalutazione di merito dell'apprezzamento dei giudici di primo e di secondo grado.
Quanto alla sottoscrizione dei documenti bancari, il dato è tratto da quanto riferito dal curatore, sicché la deduzione del ricorso risulta sostanzialmente versata in fatto, laddove, quanto ai bilanci, è del tutto evidente l'intervento dell'amministratore unico.
5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processu