Sentenza — n. 30706/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte d'Assise d'Appello di Palermo, in seguito al rinvio operato dalla Prima Sezione Penale con la sentenza n. 748 del 8/5/2018, del 2019: - ha ribadito l'affermazione di colpevolezza di Giuseppe Marfia per il reato di partecipazione mafiosa (aggravata ai sensi dei commi 4 e 6 dell'art. 416-bis cod. pen.) al sodalizio denominato Cosa Nostra ed ha rideterminato la pena inflittagli in anni undici e mesi quattro di reclusione, di cui un anno e quattro mesi (già ridotti per il rito) computati per la continuazione con il fatto meno grave giudicato con la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 26.4.1996, irrevocabile il 13.3.1997; - ha ritenuto la continuazione criminosa nei confronti di Antonino Sciortino fra il reato di associazione mafiosa (egualmente aggravata, come per Marfia) contestatogli nel presente processo e l'analoga imputazione passata in giudicato con la sentenza del 12.7.2002 della Corte d'Appello di Palermo, irrevocabile dal 9.10.2003, e, ritenuto più grave il reato di cui al presente processo, ha rideterminato la pena complessivamente inflittagli in anni ventidue di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416-bis cod. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 417 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 627 cod. proc. pen, art. 513-bis cod. pen; Sentenza — n. 30706/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza, infine, esclude, coerentemente alla giurisprudenza di legittimità in tema, che la condotta dell'imputato possa essere ricondotta al reato di cui all'art. 513-bis cod. pen. piuttosto che alla contestazione di partecipazione ad associazione mafiosa, poiché, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 513—bis cod. pen., è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente (così Sez.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SCIORTINO ANTONINO nato a CAMPOREALE il 25/05/1962 MARFIA GIUSEPPE nato a ALTOFONTE il 27/07/1950 avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; udito il Sostituto Procuratore Generale LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' dei ricorsi. uditi i difensori delle parti civili: avvocato Brunelli, che chiede la conferma della sentenza impugnata con conseguente conferma delle statuizioni civili; deposita conclusioni e nota spese per conto dell'Avvocato Caradonna che oggi sostituisce; l'avvocato Amato, che chiede il rigetto del ricorso presentato dal Marfia; deposita conclusioni e nota spese in proprio e per conto degli avvocati che oggi rappresenta (avvocati Barcellona e Lanfranca).
Gli avvocati degli imputati, preliminarmente chiedono, l'avvocato Dominici, di voler attendere il deposito della motivazione della sentenza delle sezioni unite del 27 maggio 2021 essendo di rilievo sul tema posto nel primo motivo di ricorso di Marfia; l'avvocato lana chiede che il Collegio voglia attendere il deposito della decisione delle sezioni unite fissata al 24 giugno p.v. trattandosi di questione oggetto del primo motivo del ricorso di Sciortino, entrambi si riportano ai ricorsi. ,
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Assise d'Appello di Palermo, in seguito al rinvio operato dalla Prima Sezione Penale con la sentenza n. 748 del 8/5/2018, del 2019: - ha ribadito l'affermazione di colpevolezza di Giuseppe Marfia per il reato di partecipazione mafiosa (aggravata ai sensi dei commi 4 e 6 dell'art. 416-bis cod. pen.) al sodalizio denominato Cosa Nostra ed ha rideterminato la pena inflittagli in anni undici e mesi quattro di reclusione, di cui un anno e quattro mesi (già ridotti per il rito) computati per la continuazione con il fatto meno grave giudicato con la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 26.4.1996, irrevocabile il 13.3.1997; - ha ritenuto la continuazione criminosa nei confronti di Antonino Sciortino fra il reato di associazione mafiosa (egualmente aggravata, come per Marfia) contestatogli nel presente processo e l'analoga imputazione passata in giudicato con la sentenza del 12.7.2002 della Corte d'Appello di Palermo, irrevocabile dal 9.10.2003, e, ritenuto più grave il reato di cui al presente processo, ha rideterminato la pena complessivamente inflittagli in anni ventidue di reclusione.
Il giudizio di rinvio aveva riguardato, quanto alla posizione di Marfia, la sua stessa affermazione di responsabilità, per la necessità di verificare la tenuta dell'impianto probatorio espresso nei suoi confronti, anzitutto quanto alla sua individuazione, rispetto al principio dell'o/tre ogni ragionevole dubbio. La Corte di cassazione ha ritenuto insufficienti gli elementi motivazionali addotti dalla sentenza annullata. Nei confronti di Sciortino, invece, il rinvio era stato limitato al diniego nei suoi confronti della richiesta continuazione criminosa.
2. Propongono ricorso entrambi gli imputati.
3. Giuseppe Marfia, tramite il difensore, censura la sentenza in epigrafe, con un primo motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione della sua colpevolezza in relazione alla contestata condotta di partecipazione mafiosa ed alla valutazione della prova secondo i criteri dettati dall'art. 192 cod. proc. pen. La tesi del ricorrente è che l'annullamento avesse riguardato sì, anzitutto, il profilo della sua individuazione nel personaggio, ritenuto intraneo, denominato "lo scienziato" nelle intercettazioni e in alcune dichiarazioni di collaboratori di giustizia, ma che non soltanto quello fosse stato il contenuto dell'annullamento, dovendo ritenersi esteso il rinvio anche alla verifica della sua stessa condotta partecipativa, della quale, invece, erroneamente la sentenza rescissoria si disinteressa, ritenendola "chiusa" al giudizio rescissorio e coperta dal giudicato, laddove, invece, essa era stata soltanto assorbita dalla preliminare questione riferita all'individuazione del ricorrente.Si evidenzia, in proposito, che la condotta partecipativa ascritta al ricorrente risulta priva di connotazioni fattuali, alludendosi soltanto, in più passaggi motivazionali, ad un ruolo indefinito del personaggio mafioso indicato come "lo scienziato", il cui inserimento nel gruppo di Cosa Nostra di Altofonte, in posizione di rilievo, è risalente e non va oltre il mero riconoscimento di un suo status, una condotta priva di carattere materiale concreto ed apprezzabile quale manifestazione di partecipazione al sodalizio; l'affermazione di responsabilità, pertanto, non è coerente con quanto affermato dalle Sezioni Unite, nella sentenza Mannino del 2005, che ha delineato i criteri del "prendere parte" al sodalizio mafioso declinandoli secondo uno schema dinamico e funzionale, ovvero una messa a disposizione per i fini dell'ente criminale. 3.1.
Un secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge, avuto riguardo all'ascrivibilità al ricorrente dell'aggravante dell'essere l'associazione armata; si contesta l'orientamento dominante in tema, che la ritiene configurabile nei confronti di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, dando rilevanza anche al fatto notorio della stabile detenzione di armi da parte del sodalizio. L'elemento aggravatore, in tal modo, diviene immanente e si ignora, nel caso di specie, che al più, dalle intercettazioni in atti, vi è prova della disponibilità personale di armi da parte di qualche sodale, ma non già della loro messa a disposizione dell'associazione per il perseguimento dei suoi scopi. 3.2.
La terza censura proposta attiene all'erronea applicazione delle disposizioni di legge relative alla recidiva ed alla sua compatibilità con l'istituto della continuazione. L'eccezione fa leva sulla sentenza di incostituzionalità pronunciata dalla Consulta nel 2015 (la n. 185) e sulla necessità che venga fornita giustificazione dal giudice che applica la recidiva sull'idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo. Il ricorrente contesta, altresì, che non vi sia cenno nel provvedimento impugnato al criterio moderatore previsto dall'art. 63, comma 4, cod. pen., che opera in caso di concorso tra più circostanze ad effetto speciale, mentre sembra che i giudici d'appello abbiano applicato soltanto l'art. 99 comma 6, cod. pen.
Si contesta sia l'aumento operato per la recidiva nella misura massima consentita (tre anni di reclusione rispetto ad una pena base indicata in nove anni), senza giustificazione al riguardo, sia l'aumento altrettanto gravoso per la continuazione criminosa (pari a due anni di reclusione). 3.3. Infine, una quarta ragione difensiva contesta l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata al ricorrente, in relazione agli artt. 416-bis e 417 cod. pen., sulla base di una motivazione contraddittoria che, da un lato, ha attestato implicitamente l'assenza di pericolosità attuale, stante il ridimensionamento del ruolo e, addirittura, il "pensionamento" dell'imputato dalla realtà associativa mafiosa di riferimento; dall'Iatro ha ritenuto obbligatoria la misura di sicurezza ai sensi dell'art. 417 cod. pen.La difesa rileva la presenza di un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di legittimità.
Un orientamento non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà, presunzione che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l'assenza di pericolosità in concreto. Altra opzione ritiene che, dopo la modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, della legge 10 ottobre 1986, n. 633, l'applicazione delle misure di sicurezza, ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. globalmente valutati, nonché delle allegazioni difensive, senza possibilità di far ricorso ad alcuna forma di automatismo tra condanna per il delitto di associazione di tipo mafioso ed applicazione della misura. 3.4.
La difesa dell'imputato ha depositato motivi aggiunti con i quali ripropone le ragioni del terzo motivo di ricorso ed evidenzia, da un lato, l'incompatibilità, nel caso della posizione del ricorrente, tra recidiva ritenuta e riconoscimento della continuazione criminosa, trattandosi di istituti incompatibili qualora sia motivata l'unitarietà delle due condotte associative in continuazione tra loro. Inoltre, si contesta l'illegalità della pena. L'aumento per la recidiva, tenuto conto del limite posto dall'art. 99, comma 6, cod. pen., non avrebbe potuto essere superiore a due anni di reclusione, quale pena inflitta in concreto, all'esito della ritenuta continuazione per l'unica condanna in precedenza riportata dall'imputato.
Si cita in senso analogo giurisprudenza della cassazione in tema di patteggiamento e recidiva. La difesa ha replicato alla requisitoria del PG con ulteriore nota, rilevando le mancate osservazioni ad alcuni dei motivi di ricorso dedotti.
4. Antonino Sciortino, tramite il suo difensore, ha dedotto tre motivi di ricorso. 4.1. Il primo argomento di censura eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla misura dell'aumento per la continuazione criminosa disposta dalla decisione impugnata, che, peraltro, non è stata adeguatamente motivata, nonostante l'entità, in violazione dell'orientamento di legittimità cui il ricorrente mostra di aderire. Si censura l'eccessiva quantificazione dell'aumento anche in relazione a quello disposto per altri imputati, nell'ambito del medesimo processo, per i quali sono stati quantificati aumenti inferiori, pur dinanzi a reati più gravi commessi.4.2.
Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge in relazione alla mancata riduzione di un terzo per il reato satellite, negata, in applicazione dei principi di diritto della sentenza Sez. U, n. 35852 del 22/2/2018, Cesarano, Rv. 273547, poiché la condanna relativa a quest'ultimo non era stata decisa all'esito di rito abbreviato; tuttavia, tale mutamento giurisprudenziale non sarebbe applicabile nel caso di specie poiché non enunciato al momento dell'emissione della sentenza di appello poi annullata in punto di continuazione (si richiama in senso analogo Sez.
U, n. 18288 del 21/1/2010, Beschi, Rv. 246651). All'epoca, vigeva il diverso principio in base al quale la riduzione andava operata all'esito degli aumenti tutti operati per la continuazione, anche quelli relativi a reati non decisi all'esito di rito abbreviato. 4.3. Il terzo motivo denuncia violazione del vincolo di rinvio che sarebbe stato esteso anche alla sussistenza della recidiva contestata all'imputato, nonostante questo punto non sia stato espressamente menzionato nel dispositivo della sentenza rescindente. Proprio per motivare sulle ragioni di annullamento relative alla negata continuazione, la Prima Sezione Penale ha sostanzialmente escluso la recidiva, affermando l'unitarietà delle due condotte di partecipazione mafiosa, tra loro realizzate dal ricorrente senza soluzione di continuità.
Si richiama, altresì, giurisprudenza in tema di incompatibilità tra recidiva e continuazione.
5. Il Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano ha chiesto, con requisitoria scritta, l'inammissibilità del ricorso di Sciortino.
6. Le parti civili, comune di San Cipirello e comune di San Giuseppe Jato, hanno depositato due memorie conclusive con distinte note spese, tramite il difensore - avv. Katia La Barbera - chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di giudizio con distrazione in favore del difensore antistatario munito di procura speciale. 6.1. Sono intervenute in udienza ed hanno depositato conclusioni e nota spese anche le parti civili: Soldaria s.c.s.Onlus; S.O.S. Impresa Palermo; Federazione delle associazioni antiracket ed antiusura italiane; Comitato Addiopizzo; Centro Studi ed Iniziative culturali Pio La Torre Onlus; Confesercenti- Confederazione Italiana Imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi - Provinciale di Palermo; tutte tramite i loro difensori; ciascuna nei riguardi degli imputati nei confronti dei quali la costituzione era già stata ammessa nel giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i ricorsi sono complessivamente infondati e devono essere rigettati.2. Il ricorso di Giuseppe Marfia deve essere analizzato anzitutto avuto riguardo al primo motivo ed alla lamentata violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. da parte del provvedimento rescissorio, che non avrebbe tenuto conto di una quota fondamentale del vincolo di rinvio, relativa all'annullamento della prima sentenza d'appello non soltanto nella parte in cui individua nell'imputato il personaggio indicato come "lo scienziato" e partecipe del sodalizio criminale, ma anche con riferimento al profilo complessivo di ricostruzione della responsabilità penale del ricorrente per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa.
Il motivo è infondato. Il ricorrente appunta la sua eccezione in un passaggio lessicalmente infelice che la Corte d'Assise d'Appello di Palermo compie a pag. 31, in cui i giudici sembrano aver dimenticato che la sentenza rescindente, accogliendo il motivo di ricorso riferito all'individuazione dell'imputato, abbia poi dichiarato assorbita la doglianza, più generale, che metteva in dubbio la sussistenza di un'idonea piattaforma probatoria per affermarne la responsabilità quale partecipe dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, quand'anche egli fosse stato individuato per essere "lo scienziato" nei confronti del quale era diretta l'accusa.
Tuttavia, a ben vedere e leggendo le argomentazioni ampie offerte dal giudice del rinvio riguardo all'analisi della posizione di Marfia in relazione all'annullamento, non vi è dubbio circa il fatto che la Corte territoriale abbia ben compreso il perimetro del suo mandato di indagine, dichiarando sin dall'inizio della sua analisi che detto annullamento riguardava la posizione dell'imputato "nel suo complesso", sicchè "devono essere esaminati nuovamente i motivi di gravame dedotti dalla difesa dell'imputato" (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata).
Il rinvio, dunque, è stato espressamente e correttamente interpretato nella sua completa portata dai giudici d'appello, che si sono riferiti anche ai motivi sulla responsabilità del ricorrente per il reato contestatogli, assorbiti dalla questione preliminare relativa alla sua individuazione per essere il partecipe indicato come "lo scienziato". Il riferimento fugace, leggibile nella motivazione del provvedimento impugnato, all'assenza di rilievi formulati dalla sentenza di annullamento di questa Corte di legittimità sul ruolo attivo dal soggetto così denominato al sodalizio mafioso, dunque, deve essere inteso solo nel limitato senso di aver voluto i giudici d'appello sottolineare come il provvedimento rescindente non abbia dettato parametri interpretativi specifici sul punto.
Dal punto di vista della verifica della sussistenza del reato in capo al ricorrente, infatti, non vi è dubbio che la Corte d'Assise d'Appello abbia affrontato le questioni specificamente proposte dalla difesa circa i caratteri indiziari e probatori che conducono ad un'affermazione di responsabilità di Marfia per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa (cfr. pag. 30 e ss. della sentenza impugnata), soffermandosi anzitutto sul contenuto delle intercettazioni. Preliminarmente, al riguardo, deve sottolinearsi come le eccezioni proposte al Collegio dall'imputato, dedicate a contestare le conclusioni sul ruolo partecipativo del ricorrente e volte a sostenere la possibile riqualificazione del reato in quello di cui all'art. 513-bis cod. pen., siano anzitutto inammissibili poiché formulate in fatto, secondo schemi di censura sottratti al sindacato di legittimità.
Esse si risolvono in una rilettura non consentita in sede di legittimità di aspetti probatori valutati dal giudice di merito secondo parametri motivazionali non afflitti da vizi di contraddittorietà, manifesta illogicità o carenza. Il Collegio condivide, infatti, l'orientamento pacificamente accolto dalla Cassazione secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965).
Ciò perché, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).
Ad ogni modo, i giudici del rinvio hanno adeguatamente motivato circa il "ruolo di vertice" assunto dal soggetto soprannominato "lo scienziato" all'interno della famiglia mafiosa di Altofonte, desumendolo, appunto, dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, non certo relegabili alla categoria dei meri commenti, privi di carica probatoria specifica per il reato contestato - come vorrebbe la difesa - bensì consistenti in precise indicazioni provenienti da intranei al sodalizio, depositari di conoscenze e notizie riguardanti la compagine mafiosa territoriale e, a loro volta, inseriti in ruoli di primo piano nell'associazione.In particolare, la sentenza impugnata si è soffermata sul dialogo del 22.11.2011, intercettato tra i due coimputati e sodali Francesco Vassallo e Giuseppe Lombardo, in cui costoro, nell'ambito di un racconto legato alla gestione mafiosa degli appalti e nel corso del quale discutevano del vertice della famiglia mafiosa di Altofonte, segnalando la competizione proprio tra lo "scienziato" Marfia e Giuseppe Antonio Vassallo (detto "Pinuzzo"), indicavano nell'imputato il soggetto cui l'imprenditore escluso avrebbe potuto rivolgersi per avere "protezione" dei suoi interessi.
Anche la conversazione del 27.2.2012 tra gli stessi interlocutori, ed altre puntualmente riportate nei due provvedimenti di merito, disegnano la figura del ricorrente come di un soggetto al vertice del gruppo di Altofonte, sebbene con una leadership oramai in declino, pienamente attivo nelle dinamiche di punta del sodalizio mafioso. Altra tessera fondamentale del mosaico probatorio che ha ricostruito la responsabilità del ricorrente è rappresentata, poi, dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Micalizzi, il quale ha fornito elementi di riscontro importanti alla tesi d'accusa, oltre ad essere stato determinante all'identificazione dell'imputato nel soggetto noto come "lo scienziato", grazie ad un esperimento giudiziale effettuato nel giudizio d'appello, seguito proprio all'annullamento; tanto che nel ricorso per cassazione oggi all'esame del Collegio l'imputato non ha riproposto la questione relativa alla sua identificazione.
La sentenza, infine, esclude, coerentemente alla giurisprudenza di legittimità in tema, che la condotta dell'imputato possa essere ricondotta al reato di cui all'art. 513-bis cod. pen. piuttosto che alla contestazione di partecipazione ad associazione mafiosa, poiché, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 513—bis cod. pen., è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente (così Sez.
U, n. 13178 del 28/11/2019, dep. 2020, Guadagni, Rv. 278735); sicchè il delitto in esame punisce soltanto le condotte illecite tipicamente concorrenziali (quali il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto di contrattare), realizzate con modalità violente o minacciose, e certamente non può sostituire il disvalore più ampio e ben diverso, anche dal punto di vista della condotta materiale complessiva, che l'interferenza mafiosa determina nell'ambito delle gare d'appalto. In ogni caso, per la posizione di Marfia, il contributo mafioso non si rifolve soltanto nel sovrintendere alla gestione degli appalti, ovviamente terreno prediletto di intervento da parte sua, per la qualità professionale di imprenditore nel settore del "movimento terra", ma è consistito nel coinvolgimento vero e proprio nelle dinamiche di vertice ed organizzative del sodalizio, per quanto si evince dai due provvedimenti di merito, conformi sul punto.
Dinanzi a tale tessuto ricostruttivo, si rivela del tutto priva di ragioni fondanti la richiesta difensiva, formulata in sede di discussione in udienza, di attendere le motivazioni della sentenza delle Sezioni Unite Modaffari, emessa all'udienza del 27/5/2021, che ha risolto la questione "se la mera affiliazione ad un'associazione di stampo mafioso (nella specie 'ndrangheta), effettuata secondo il rituale previsto dall'associazione stessa, costituisca fatto idoneo a fondare un giudizio di responsabilità in ordine alla condotta di partecipazione, tenuto conto della formulazione dell'art. 416-bis cod. pen. e della struttura del reato", decidendo che: "la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa della associazione.
Tale inserimento deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla messa a disposizione del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta, l'affiliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di partecipazione al sodalizio, ove risulti - sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza - alla luce degli elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l'espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di una offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione".
Nel caso di specie, infatti, non soltanto non si fa questione della valenza di un'affiliazione rituale del ricorrente Marfia, ma neppure ci si trova dinanzi ad un'ipotesi in cui la sola indicazione di una qualche sua affiliazione "formale" radichi la responsabilità per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, essendo, invece, ben strutturata secondo i parametri di "materialità" ed offensività concreta invocati dalle Sezioni Unite la condotta ascritta all'imputato come significativa della sua partecipazione attiva al sodalizio di Altofonte.
La sentenza impugnata, in ultima analisi, in uno con quella di primo grado, risponde adeguatamente alle aspettative motivazionali indicate dalle Sezioni Unite con la sentenza Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670, che ha indicato il paradigma tuttora indiscusso della condotta di partecipazione mafiosa, riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. 2.1.
Manifestamente infondata è l'eccezione dedicata a contestare l'aggravante dell'essere l'associazione armata imputata al ricorrente. Il Collegio intende ribadire l'orientamento dominante in tema, che la ritiene configurabile nei confronti di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, dando rilevanza anche al fatto notorio della stabile detenzione di armi da parte del sodalizio (Sez. 1, n. 13008 del 28/9/1998, Bruno, Rv.211901; Sez. 1, n. 44704 del 5/5/2015, lana, Rv. 265254; Sez. 2, n. 50714 del 7/11/2019, Caputo, Rv. 278010).
L'eccezione difensiva, poi, quanto alla lamentata "immanenza" dell'elemento aggravatore che deriverebbe da tale opzione ermeneutica e quanto alla mancanza di prova concreta della riferibilità della disponibilità di armi all'associazione come entità collettiva, piuttosto che a singoli associati (quest'ultima ammessa dallo stesso ricorrente), è anche generica, poiché non si confronta con le ragioni della doppia pronuncia conforme rappresentata dalle sentenze di primo e secondo grado (cfr. pag. 46 del provvedimento impugnato). Ed infatti, si è dato conto di come emergano dalle dichiarazioni del collaboratore Micalizzi precisi elementi per ritenere che il gruppo mafioso fosse capace di compiere azioni delittuose programmate per l'esecuzione con armi (egli ha dichiarato che nel febbraio 2011 il sodalizio era pronto ad uccidere il coimputato Madonia, mediante un commando armato di pistole) e che dalle intercettazioni appare certo, per l'inequivoco riferimento operato dagli interlocutori, che il mandamento superiore di appartenenza del sodalizio, quello di San Giuseppe Jato, avesse disponibilità notoria di armi.
In tal senso, giova rammentare come, in tema di associazione di stampo mafioso, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della disponibilità delle armi non è richiesta l'esatta individuazione delle armi stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile, ad esempio, dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale o dal contenuto delle intercettazioni (Sez. 6, n. 55748 del 14/9/2017, Macrì, Rv. 271743). 2.2. Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso che pone la questione della incompatibilità tra recidiva e continuazione, così come del tutto prive di pregio sono le analoghe ragioni esposte nei motivi aggiunti egualmente.
Come noto, non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera "fictio iuris" a fini di temperamento del trattamento penale (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 54182 del 12/9/2018, Pettenon, Rv. 275296). E ciò vale anche nel caso del ricorrente, in cui ad essere in continuazione sono due condotte di partecipazione mafiosa, espressive di un unico disegno di appartenenza e dedizione criminale, cui comunque il legislatore offre la possibilità di essere, pur nella loro sostanziale distanza fenomenica, unificate ai fini di ridurre l'impatto sanzionatorio.
Il giudice di primo grado, poi, ha adeguatamente evidenziato, in fatto, le ragioni che conducono a ritenere sussistente la recidiva nei confronti del ricorrente, mentre il motivo, per ciò che concerne la sua seconda parte, e cioè la sussistenza della recidiva e la quantificazione degli aumenti di pena, è inedito, poiché non faceva parte dei motivi di ricorso sui quali è stato deciso l'annullamento da parte della Prima Sezione Penale, sicchè la questione risulta preclusa al sindacato attuale del Collegio. In ogni caso, le ragioni difensive si rivelano di non chiara comprensione e, dunque, generiche.
Il GIP, in primo grado, ha ritenuto pena base per la continuazione il reato di partecipazione ad associazione mafiosa per cui si procede, contestato a Marfia al capo 2, e, unificandolo con la condanna passata in giudicato a tre anni di reclusione, riportata in data 13.3.1997, lo aveva condannato alla pena di anni 12 di reclusione, già ridotta per il rito, partendo da una pena base di 9 anni di reclusione, già considerando in tale dosimetria l'aggravante prevista dal comma 4 dell'art. 416-bis cod. pen., aumentandola poi ad anni 12 di reclusione per l'aggravante di cui al successivo comma 6, aumentandola successivamente per la recidiva ad anni 16 di reclusione, nonché ad anni 18 per la continuazione già citata (riducendo tale misura dosimetrica in quella finale di 12 anni, per la riduzione derivata dall'adesione al rito abbreviato).
Il giudice del rinvio ha ritenuto violativo del tetto legale massimo, consentito dall'art. 99, comma 6, cod. pen., l'aumento per la recidiva determinato in quattro anni, dovendo quest'ultimo limitarsi alla determinazione della precedente condanna, fissata in tre anni di reclusione, e, di conseguenza, ha ridotto la pena inflitta all'imputato nella misura finale di anni undici e mesi quattro di reclusione. Il ragionamento seguito è corretto e le ragioni del ricorrente, di contro, si incentrano su una presunta duplicazione degli aumenti per le circostanze aggravanti ad effetto speciale, ma sono state esposte in modo dubitativo e confuso, per questo inammissibile.
Il risultato finale della pena inflitta, in ogni caso, non è illegale. 2.3. La quarta censura del ricorrente è manifestamente infondata. E' irrilevante, nel caso di specie, l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale riguardo al contenuto della verifica sulla necessità di disporre l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata al ricorrente sulla base, o meno, di una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l'assenza di pericolosità in concreto (cfr., per le differenti opinioni, tra tutte, Sez. 6, n. 4115 del 27/6/2019, dep. 2020, Graziano, Rv. 278325 e Sez. 1, n. 7188 del 10/12/2020, dep. 2021, Pavone, Rv. 280804).
Ed infatti, la sentenza impugnata ha valutato in concreto la pericolosità attuale del ricorrente e, all'esito di tale verifica, ha deciso per l'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art. 417 cod. pen. (cfr. le ragioni adeguatamente esposte a pag. 54 e ss.), sicchè ha aderito, in tal modo, alle indicazioni anche dell'orientamento più garantista che ritiene necessario, dopo la modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, della legge n. 633 del 1986, al fine di decidere l'applicazione della libertà vigilata ai condannati per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, lo scrutinio circa l'effettiva pericolosità sociale del condannato, senza far ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorchè qualificata come semplice (Sez. 1, n. 35996 del 8/5/2019, Natale, Rv. 276813).
3. Il primo motivo del ricorso di Antonio Sciortino è complessivamente infondato. Si contesta la misura dell'aumento per la continuazione criminosa disposta dalla decisione impugnata e la non adeguata motivazione, in violazione dell'orientamento di legittimità cui il ricorrente mostra di aderire e che è stata adottato dalle Sezioni Unite all'udienza del 24.6.2021, nel procedimento n. 10395 del 2021 (ricorrente Pizzone), con la sentenza, di cui si attendono le motivazioni, che ha concluso nel senso di ritenere che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, debba anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite e non unitariamente.
Nel caso di specie, come ha sottolineato anche il PG nella sua requisitoria, la motivazione relativa all'aumento attinente alla continuazione con un solo reato satellite, di natura analoga a quello ritenuto quale elemento base del reato continuato, è compendiata nella frase di premessa alla determinazione sanzionatoria con cui si evidenzia "il gravissimo disvalore dei fatti, avuto riguardo, in particolare, all'importante ruolo guida ricoperto dall'imputato nella compattazione dei sopra citati mandamenti mafiosi". Tale indicazione è sufficiente a fondare le ragioni che hanno condotto il giudice del rinvio a quantificare nella misura indicata l'aumento per la continuazione a carico del ricorrente.
Del tutto priva di pregio, invece, la quota di motivo dedicata alla contestazione dell'eccessiva quantificazione dell'aumento in comparazione a quello disposto per altri imputati, nell'ambito del medesimo processo, per i quali sono stati quantificati aumenti inferiori, pur dinanzi a reati più gravi commessi, eccezione genericamente formulata e fondata su presupposti che dimenticano la variegata complessità dei parametri valutativi che concorrono a determinare la misura dell'aumento per la continuazione in relazione a ciascun coimputato. 4.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte d'Assise d'Appello, in sede di rinvio, ha correttamente applicato i principi dettati dalla sentenza Sez. U, n. 35852 del 22/2/2018, Cesarano, Rv. 273547, negando la riduzione per il rito abbreviato quanto alla pena indicata per il reato satellite, poiché la condanna relativa a quest'ultimo non era stata decisa all'esito di rito abbreviato. La difesa sostiene che tale principio non avrebbe potuto essere applicato ad una situazione, come quella di specie, cristallizzata dal vincolo di rinvio ed in cui l'annullamento era intervenuto prima che la sentenza Cesarano fosse stata emessa.
Il motivo è privo di pregio. Non soltanto è inesatta l'affermazione secondo cui, al momento dell'annullamento, fosse dominante l'opposto orientamento giurisprudenziale che predicava l'abbattimento per il a rito per tutti i reati componenti della continuazione, a prescindere dal se fossero stati o meno decisi con rito abbreviato - orientamento, anzi, forse minoritario - ma, in ogni caso, non può essere applicato ai mutamenti giurisprudenziali alcun criterio analogo a quello del tempus regit actum vigente in materia processuale (cfr. Sez. 6, n. 14051 del 25/2/2020, Russo, Rv. 278843;
Sez. 2, n. 44678 del 16/10/2019, Berneschi, Rv. 278000; Sez. 2, n. 19716 del 6/5/2010, Merlo, Rv. 247114). Ed infatti, l'interpretazione giurisprudenziale dominante, vieppiù quando abbia ricevuto il sigillo delle Sezioni Unite, segna il passo del "diritto vivente". Deve essere ribadita, pertanto, anche nel caso di computo della pena in tema di reato continuato tra reati decisi con rito abbreviato e reati decisi in via di giudizio ordinario, l'affermazione generale secondo cui il principio "tempus regit actum" si applica solo alla successione nel tempo delle leggi processuali e non anche al mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale di queste ultime, sicché qualora si succedano, in sede di legittimità, interpretazioni difformi di norme processuali, il provvedimento assunto nell'osservanza di un orientamento in seguito non più condiviso non può considerarsi legittimo ed è corretta, invece, l'applicazione dell'orientamento adottato come "diritto vivente" dalle Sezioni Unite.
Ciò anche quando il mutamento giurisprudenziale sia intervenuto nel corso del giudizio di rinvio. Fuori fuoco è il richiamo difensivo alla sentenza Sez. U, n. 18288 del 21/1/2010, Beschi, Rv. 246651, che attiene al mutamento giurisprudenziale su un istituto di carattere sostanziale e non processuale quale è l'indulto ed al trattamento sanzionatorio del condannato in fase esecutiva. 4.3. Infine, è manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso con cui il ricorrente tenta di aprire il contenuto del giudizio di rinvio anche alla sussistenza della recidiva contestata all'imputato, nonostante questo punto non sia stato espressamente menzionato nel dispositivo della sentenza rescindente e nonostante la chiara indicazione della sentenza rescindente di questa Corte di legittimità nel senso di un annullamento limitato alla sola questione del computo sanzionatorio per la continuazione criminosa.
Anche nel caso di tale motivo di ricorso, così come per il coimputato Marfia, la difesa propone, di fondo, un problema di incompatibilità radicale tra gli istituti della continuazione e della recidiva, che, come si è già evidenziato al punto 2.2., non ha alcun fondamento e ne tradisce la ratio.
4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di difesa e giudizio in favore delle parti civili. Precisamente, verificata la costituzione di ciascuna di esse, condanna Giuseppe Marfia alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili difese dall'avv. Amato, dall'avv. Lanfranca e dall'avv. Caradonna, che liquida in complessivi euro 3600,00, oltre accessori di legge; condanna entrambi gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili difese dall'avv.
La Barbera, che liquida in complessivi euro 3600, oltre accessori di legge, e dalla parte civile difesa dall'avv. Barcellona, che liquida in euro 3015, oltre accessori di legge. P. Q. M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, Marfia alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 3600,00, oltre accessori di legge, in favore, rispettivamente, delle parti civili difese dall'avv. Amato, dall'avv. Lanfranca e dall'avv.
Caradonna. Condanna entrambi gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel present