Sentenza — n. 30703/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del GUP Tribunale di Roma del 15.3.2019, emessa all'esito di rito abbreviato, con cui Matteo De Matteis è stato condannato alla pena di dieci mesi di reclusione per due condotte di reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche. Sono state contestate due condotte di violazione delle prescrizioni inerenti alla misura della sorveglianza speciale di p.s. per la durata di anni 3, con obbligo di soggiorno nel comune di Roma, poiché, avendo l'obbligo di rincasare entro le ore 21.30 e di non uscire prima delle ore 6.30, non veniva trovato al proprio domicilio alle ore 1.10 del 26.10.2017 e alle ore 2.15 del 28.10.2017.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 150 cod. pen; Sentenza — n. 30703/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 24507 del 9/6/2010, Lombardo, Rv. 247790).Come rilevato, infatti, l'imputato risulta deceduto il 26.11.2020 e ciò emerge direttamente dal certificato di morte depositato dalla difesa, rilasciato in data 1.12.2020 dall'ufficio dello Stato civile di Roma. Pertanto, il reato continuato contestato al medesimo è estinto, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata, per quanto riguarda le statuizioni relative, deve essere annullata senza rinvio. Ed infatti, come è stato già segnalato dall'orientamento cui il Collegio si è uniformato, pur essendosi registrate in passato, nella giurisprudenza di legittimità, l'uso di diverse formule di dispositivo in caso di morte dell'imputato - dichiarazione di improcedibilità del ricorso (Sez.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE MATTEIS MATTEO nato a ROMA il 16/06/1982 avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; udito il Sostituto Procuratore Generale LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del GUP Tribunale di Roma del 15.3.2019, emessa all'esito di rito abbreviato, con cui Matteo De Matteis è stato condannato alla pena di dieci mesi di reclusione per due condotte di reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche. Sono state contestate due condotte di violazione delle prescrizioni inerenti alla misura della sorveglianza speciale di p.s. per la durata di anni 3, con obbligo di soggiorno nel comune di Roma, poiché, avendo l'obbligo di rincasare entro le ore 21.30 e di non uscire prima delle ore 6.30, non veniva trovato al proprio domicilio alle ore 1.10 del 26.10.2017 e alle ore 2.15 del 28.10.2017.
2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore deducendo violazione di legge in relazione alla disposizione degli artt. 15 e 75 del d.lgs. n. 159 del 2011. La Corte d'Appello, aderendo alla tesi del GUP, ha ritenuto erroneamente l'efficacia del decreto di applicazione della sorveglianza speciale e del successivo provvedimento di aggravamento dei confronti del ricorrente, che avevano costituito il presupposto delle violazioni datate 26 e 28 ottobre 2017, nonostante questi, al momento della scarcerazione (era stato detenuto dal 12.10.2016 al 6.4.2017), non fosse stato sottoposto alle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con apposito, nuovo verbale, come invece avrebbe dovuto essere ai sensi dell'art. 14, comma 2-bis, d.lgs. n. 159 del 2011.
La Corte d'Appello ha erroneamente ritenuto che non fosse necessario un nuovo verbale di sottoposizione agli obblighi scaturenti dalla misura di prevenzione, visto che un verbale di sottoposizione era già stato redatto al momento dell'originaria applicazione della misura e che la disposizione dell'art. 14, comma 2-bis d.lgs. n. 159 del 2011 non era ancora entrata in vigore all'epoca della nuova sottoposizione agli obblighi del ricorrente, dopo la scarcerazione ed il periodo di sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale, e neppure era in vigore al momento della consumazione dei reati contestatigli.
Tale interpretazione, a giudizio del ricorrente, è inesatta, la giurisprudenza riteneva necessario, ai fini dell'efficacia della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza rimasta sospesa per sopravvenuta detenzione, che il proposto venisse nuovamente sottoposto agli obblighi connessi alla misura della sorveglianza speciale, attraverso un nuovo verbale, la cui funzione è quella di dare certezza alla decorrenza del termine di durata della misura stessa. L'obbligo di nuova sottoposizione agli obblighi con apposito verbale, previsto dall'attuale art. 14, comma 2-bis, digs. n. 159 del 2011, ha recepito, pertanto, il diritto vivente, che ha dedotto tale necessità dalle affermazioni della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 291 del 2013, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 12 della legge n. 1423 del 1956, nella parte in cui non prevedeva che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura (stessa declaratoria è stata prevista per l'art. 15 d.l.gs. n. 159 del 2011 che ha recepito senza significative variazioni quanto previsto nel citato art. 12, sostituendolo).
La tesi sostenuta dal ricorrente circa la necessità di un nuovo verbale di sottoposizione agli obblighi troverebbe conferma, secondo le prospettazioni del ricorso, nella sentenza Sez. U, n. 51407 del 21/6/2018, M., Rv. 273952. L'art. 14, comma primo, d.lgs. n. 159 del 2011, cui hanno fatto riferimento i giudici di merito, non considera l'ipotesi in cui intervenga una causa di sospensione dell'efficacia della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obblighi. Infine, per l'operare del principio di retroattività della legge penale più favorevole, previsto dall'art. 2, comma 4, cod. pen., l'art. 14, comma 2-bis, cit. deve essere applicato al momento della valutazione della sussistenza dei reati contestati al ricorrente, perché si tratta di norma extrapenale integratrice del precetto penale.
L'imputato, pertanto, doveva essere assolto per insussistenza del fatto, mancando una nuova sottoposizione agli obblighi derivanti dalla misura della sorveglianza speciale a lui applicata, disposta con decreto del 21.3.2016, benchè aggravata con decreto del 6.2.2017; misura che è rimasta sospesa nell'efficacia per il periodo di detenzione in corso ed è da ritenersi inefficace per detta mancanza di una nuova sottoposizione.
3. In data 26 aprile 2021 il difensore dell'imputato ha trasmesso certificato di morte dell'imputato, intervenuta il 26.11.2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è improcedibile, dovendo essere dichiarata l'estinzione del reato per morte del reo, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei suoi confronti. Deve evidenziarsi in proposito, infatti, che la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 23906 del 12/5/2016, Patti, Rv. 267384;
Sez. 1, n. 24507 del 9/6/2010, Lombardo, Rv. 247790).Come rilevato, infatti, l'imputato risulta deceduto il 26.11.2020 e ciò emerge direttamente dal certificato di morte depositato dalla difesa, rilasciato in data 1.12.2020 dall'ufficio dello Stato civile di Roma. Pertanto, il reato continuato contestato al medesimo è estinto, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata, per quanto riguarda le statuizioni relative, deve essere annullata senza rinvio. Ed infatti, come è stato già segnalato dall'orientamento cui il Collegio si è uniformato, pur essendosi registrate in passato, nella giurisprudenza di legittimità, l'uso di diverse formule di dispositivo in caso di morte dell'imputato - dichiarazione di improcedibilità del ricorso (Sez.
U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi Longostrevi, Rv. 217245; Sez. 3, n. 8989 del 09/02/2011, Neri, Rv. 249612); dichiarazione di inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 27309 del 03/06/2010, Ferruzzi, Rv. 247782, in una ipotesi di ricorso del P.M. avverso sentenza di assoluzione dell'imputato medio tempore deceduto) - appare preferibile la pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, secondo il disposto di cui all'art. 620, lett. a), cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790; Sez. 4, Sentenza n. 36524 del 26/06/2008, Zancocchia, Rv. 242114).
P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso il 1 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente