Sentenza — n. 30571/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IANell'interesse di Verazzo Giuseppe e di Verazzo Francesco è proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Napoli del 4 marzo 2021, di conferma dell'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale della stessa città del 10 febbraio 2021, con la quale è stata applicata ai ricorrenti la misura della custodia cautelare in carcere in relazione all'addebito provvisorio di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, segnatamente nel dan dei 'Casalesi'.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod.proc.pen, art. 273 cod.proc.pen, art. 274 cod.proc.pen; Sentenza — n. 30571/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, che dovrà decidere in diversa composizione, stante il disposto dell'art. 34, comma 1, cod.proc.pen., applicabile, per la sua ratio, anche alle ordinanze emesse nell'ambito di procedure cautelari (Sez. U, n. 38670 del 21/07/2016, in motivazione).
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: VERAZZO GIUSEPPE nato a CASAL DI PRINCIPE il 21/07/1956 VERAZZO FRANCESCO nato a CASAL DI PRINCIPE il 12/02/1960 avverso l'ordinanza del 20/03/2021 del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette/sentite le conclusioni del PG DELIA CARDIA Il Proc. Gen. conclude per il rigetto dei ricorsi. uditi difensorp L'Avv. DOMENICO PIGRINI si riporta ai motivi di ricorso e agli scritti difensivi già depositati e insiste per l'accoglimento degli stessi. L'Avv. MARCO CAMPORA si riporta ai motivi di ricorso e agli scritti difensivi già depositati. L'Avv. VINCENZO ALESCI si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1. Nell'interesse di Verazzo Giuseppe e di Verazzo Francesco è proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Napoli del 4 marzo 2021, di conferma dell'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale della stessa città del 10 febbraio 2021, con la quale è stata applicata ai ricorrenti la misura della custodia cautelare in carcere in relazione all'addebito provvisorio di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, segnatamente nel dan dei 'Casalesi'.
2. L'unitaria impugnativa, sottoscritta dai comuni difensori, consta di quattro motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.. 2.1. Il primo ed il secondo motivo denunciano la violazione dell'art. 273 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria. Riportati i termini dell'addebito cautelare mosso ai Verazzo e le linee conduttrici del ragionamento seguito dal Tribunale per asseverarne il riscontro indiziario, ossia che i ricorrenti, importanti imprenditori del Casertano, avevano fornito uno stabile e consapevole contributo al 'clan dei Casalesi', fazione degli Schiavone, facendosi latori presso altri imprenditori delle determinazioni del capo della stessa, Nicola Schiavone, assicurando l'apporto di consensi al candidato sindaco di Capua, Carmine Antropoli, e, questi eletto, mettendo a disposizione del sodalizio la rete di rapporti intessuti con lo stesso e con alcuni membri della giunta comunale onde consentire a Nicola Schiavone di poter contare su un trattamento di favore qualora vi fosse stata necessità del rilascio di licenze, di concessioni, di risoluzione di contenziosi amministrativi o di altro, eccepiscono che la motivazione del provvedimento censurato si caratterizzerebbe per l'assenza di confronto con i requisiti di integrazione del concorso esterno in associazione mafiosa, siccome enucleati dalla giurisprudenza di legittimità.
Assumono, al riguardo, che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Nicola Schiavone, che, ancorché dirette, sarebbero, comunque, caratterizzate da radicale genericità - giacché prive di riferimenti finanche ai concreti vantaggi effettivamente ritratti da entrambe le parti del postulato sinallagnna -, darebbero conto, si, dell'esistenza di un consolidato rapporto personale del propalante con i due imprenditori, ma non dell'infungibile essenzialità del loro apporto ai fini della conservazione dell'operatività della compagine criminale; in ogni caso le stesse non sarebbero corroborate da riscontri di natura individualizzante, tali non potendosi considerare le vicende evocate dal Tribunale, ossia il coinvolgimento dei Verazzo nell'acquisito della Ecocampania di Nicola Ferraro e i ripetuti contatti di costoro con il Sindaco Antropoli e con alcuni membri della sua giunta, atteso che, con ordinanza 9 settembre 2019, il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Napoli, decidendo quale giudice del rinvio da questa Corte, che, con sentenza Sez. 5 del 5 giugno 2019 n. 32030, aveva cassato precedente provvedimento dello stesso Tribunale, ha annullato l'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di Carmine Antropoli in primis per assenza di gravità indiziarla in relazione alla preliminare contestazione di concorso in associazione di tipo mafioso.
Nella stessa prospettiva, stigmatizzano la valutazione operata dal Tribunale dei contributi dichiarativi de relato di Francesco Zagaria e di Panaro Nicola e disconoscono la valenza di riscontri individualizzanti riconosciuta ad eventi e situazioni cui i citati propalanti avevano fatto riferimento, in particolare alla vicenda di 'Ciccio Bonavolontà', ricostruibile nei suoi effettivi contenuti di verità sulla base della documentazione versata in atti. Contrastano, infine, la lettura offerta dal Collegio censurato della denuncia proposta dai ricorrenti contro Carmine Schiavone per la morte del loro congiunto Raffaele Verazzo. 2.3.
Il terzo e il quarto motivo denunciano la violazione dell'art. 274 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione apparente in punto di sussistenza delle esigenze cautelari, non avendo il Tribunale spiegato, se non con espressioni di puro stile o, comunque, con argomentazioni apodittiche come di queste si potesse predicare l'attualità e la concretezza: ciò in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dalla cessazione delle condotte contestate e della circostanza che, avuto riguardo alla concretezza del contesto in cui i due imprenditori si troverebbero ad operare, non si potrebbero presentare loro ulteriori occasioni per reiterare l'agire stigmatizzato.
3. Con memorie trasmesse tramite PEC, rispettivamente in data 22 giugno e 2 luglio 2021, l'Avvocato Marco Campora, nell'interesse di Francesco Verazzo, ha chiesto la trattazione orale del ricorso ed ha presentato motivi nuovi. In particolare, con il primo motivo, ricostruiti i principi elaborati dal diritto vivente - a partire dalla sentenza Mannino sino alla sentenza Chioccino quanto alla necessità, ai fini della configurabilità del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, che sia fornito un contributo specifico, concreto e causalmente rilevante per le finalità del sodalizio, valutabile ex post e incidente sulla conservazione o sul rafforzamento dell'associazione mafiosa, ed infungibile, perché richiesto in un momento di particolare 'fibrillazione' della stessa, il deducente sottolinea che dalle generiche dichiarazioni dei collaboratore di giustizia Nicola Schiavone, già capo- clan della zona di Capua - con tutto ciò che ne sarebbe conseguito in punto di necessaria conoscenza di quanto accadeva su quel territorio -, nulla sarebbe dato arguire dei concreti vantaggi che il sodalizio avrebbe ricevuto grazie all'apporto dei presunti concorrenti esterni Verazzo, essendosi il propalante limitato a delineare una generica disponibilità degli stessi, evidentemente non concretizzatasi in specifici episodi, ad agire nell'interesse del sodalizio criminoso.
Con il secondo motivo torna ad insistere nel rilievo secondo il quale il Tribunale avrebbe valorizzato la presunzione assoluta di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., senza considerare che, con sentenza n. 48 del 2015, la Corte costituzionale ne ha escluso l'applicazione nel caso del concorso esterno per la sua diversità strutturale rispetto alla condotta di partecipazione; rinnova, pertanto, la censura di motivazione carente in punto di pericolo di recidivanza, non essendosi dato conto, nel provvedimento impugnato, del pericolo concreto e attuale, inteso quale probabilità di un'occasione prossima di reiterazione, e avendo fatto ricorso a valutazioni congetturali.
4. Con memoria in data 2 luglio 2021, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dottoressa Delia Cardia, ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Tenuto conto che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.
U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), deve riconoscersi che l'impianto argomentativo sotteso alla valutazione, operata dal Tribunale del riesame, delle chiamate in correità, siccome compiutamente passate in rassegna nel provvedimento impugnato, non presta il fianco a nessuna censura.La chiamata in correità dei Verazzo, effettuata da Nicola Schiavone, che è di natura diretta e non de relato, avendo egli riferito dei rapporti personalmente intrattenuti con costoro, è stata, in effetti, valutata dai giudici di merito in conformità ai criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua dei quali: l'apprezzamento della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazione, nonché l'accertamento dell'esistenza di riscontri esterni, non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod.proc.pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez.
U, n. 20804 del 29/11/2012 - dep. 14/05/2013, Rv. 255145); i "riscontri estrinseci" della chiamata in reità o correità possono consistere, dal punto di vista oggettivo, in qualsiasi elemento o dato probatorio, non predeterminato nella specie e qualità e quindi avente qualsiasi natura; questi possono, quindi, consistere in elementi di prova sia rappresentativa che logica, ed anche in un'altra chiamata in correità, a condizione che questa sia totalmente autonoma ed avulsa rispetto alla prima e che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, non essendo, di contro, necessario, che gli stessi abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente", perché, altrimenti, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata in correità (Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Rv. 276744;
Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004 - dep. 16/02/2005, Rv. 231301). E' innegabile, invero, che le ulteriori dichiarazioni accusatorie richiamate nel provvedimento impugnato convergano in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione, ossia che i cugini Verazzo avessero goduto di una situazione di privilegio (non pagando, ad esempio, la tangente estorsiva dovuta al gruppo degli Z.agaria su lavori di rifacimento del Corso principale di Capua in quanto:«imprenditori degli Schiavone», pag. 14 primo capoverso), giacché dimostratisi disponibili a sostenere ed a condividere le ragioni della fazione di riferimento, ed abbiano portata individualizzante, non potendosi di certo discutere della loro riferibilità sia alle loro persone che all'imputazione loro provvisoriamente ascritta: non è richiesto, infatti, che vi sia piena sovrapponibilità dei differenti contenuti narrativi, dovendosi, piuttosto, privilegiare l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019 - dep. 20/11/2019, Rv. 277393;
Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, Rv. 239744; Sez. 2, n. 3616 del 17/12/1999 - dep. 20/03/2000, Rv. 215558). Peraltro, quand'anche, si volesse ritenere che ci si trovi al cospetto di plurime chiamate in correità (alcune dirette — Schiavone e, in parte, Zagaria - altre de relato — Zagaria e Panaro -), non si può dubitare che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione del consolidato principio di diritto secondo il quale le dichiarazioni accusatorie rese da più collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. 1, n. 46954 del 04/11/2004, Rv. 230592; conf.
Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, Rv. 262309).
2. Ciò premesso, come dedotto dai ricorrenti con i primi due motivi del ricorso principale e dal solo Franceso Verazzo con il primo motivo nuovo, il provvedimento impugnato mostra un decisivo profilo di vulnerabilità sul piano della tenuta logica della motivazione a corredo, nella parte omette di affrontare la fondamentale questione di come si potesse ritenere che il pactum sceleris, stipulato tra Nicola Schiavone (nell'interesse dell'omonimo gruppo criminale) e gli imprenditori Verazzo, contrassegnato, quanto all'oggetto, «dalla possibilità», offerta al dan «di contare, alla bisogna, loro tramite, sulla collaborazione dell'Amministrazione comunale di Capua per le più svariate esigenze di quel consortium (licenze commerciali, concessioni edilizie, affidamento di lavori a imprese vicine, risoluzione di contenziosi sull'esecuzione di opere pubbliche)»(così, testualmente, alle pagg. 5 e 21 dell'ordinanza impugnata), avesse apportato concreti ed effettivi vantaggi al sodalizio, una volta escluso, da parte dello stesso Tribunale, che sussistessero a carico di Carnnine Antropoli - indicato come il referente dei Verazzo presso l'Amministrazione comunale di Capua,Manto attinente all'«occhio di riguardo» riservato, loro tramite, a Nicola Schiavone nel disbrigo di pratiche amministrative d'interesse del sodalizio -, gravi indizi di colpevolezza in ordine al suo concorso esterno nel 'clan dei Casalesi', non essendosi trovate tracce oggettive dell'ipotizzato, suo, fattivo, intervento a favore del 'clan', eziologicannente incidente sul rafforzamento dello stesso (così pagg. 39, primo capoverso, e 42, primo capoverso, dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 9 settembre 2019, di annullamento, in sede di rinvio, dell'ordinanza emessa dal Gip di Napoli il 23 gennaio 2019 nei confronti di Antropoli Carmine).
3. Tanto rilevato, va soggiunto che i ciiynsc22,2saGa., linea ermeneutica di questa Corte, nel richiedere, ai fini della configurabilità del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, che l'agente, privo della "affectio societatis" e non inserito nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisca «un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione» (Sez.
U, n. 22327 del 30/10/2002 - dep. 21/05/2003, Rv. 224181), di modo che tale apporto deve esplicarsi «come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima», non risultando, in tal senso, sufficiente una valutazione "ex ante" del contributo, risolta in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto, ma essendo necessario «un apprezzamento "ex pose, in esito al quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di "certezza processuale", l'elevata credibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente» (Sez.
U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231671). <Cn ' • (Peggib I i Ira con are, a a .isogna, ulla collaborazione dell'Amministrazione comunale di Capua per le più svariate esigenze (licenze commerciali, concessioni edilizie, affidamento di lavori a imprese vicine, risoluzione di contenziosi sull'esecuzione di opere pubbliche)», enucleata come il contenuto della prestazione sinallagmatica dei Verazzo nei confronti del sodalizio diretto da Nicola Schiavone, confligge con il delineato statuto del concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso, che postula l'effettività dell'apporto dell'extraneus e l'efficacia condizionante necessaria per la conservazione e il rafforzamento del sodalizio, verificata ex post.
Nulla, in effetti, risulta dalla motivazione censurata in ordine all'effettivo rilascio a Nicola Schiavone, o a persone del suo entourage, di licenze commerciali o di concessioni edilizie, al concreto affidamento di lavori a imprese vicine, alla risoluzione di contenziosi sull'esecuzione di opere pubbliche d'interesse del clan; così come, parimenti, è serbato silenzio in ordine all'ulteriore decisivo profilo della efficacia condizionante, termini di necessità, del descritto contributo ai fini della perdurante operatività dell'organizzazione: ciò, senza contare la cifra di assertività che contrassegna l'affermazione, contenuta nell'ordinanza impugnata, circa la destinazione dei vantaggi derivanti dai rapporti con l'Amministrazione comunale di Capua al sodalizio e non, invece, alla persona di Nicola Schiavone, che sul tema, per quanto è dato evincere dalla motivazione all'esame, ha reso dichiarazioni non univoche.
4. Sulla base di quanto fin qui esposto, deve ritenersi che l'apprezzamento, offerto dal Tribunale, delle condotte dei Verazzo, dotate di maggiore significato rispetto all'imputazione loro provvisoriamente ascritta, non sfugga alle censure dei ricorrenti: il che impone il rinnovato esame da parte dei giudici di merito della provvista indiziaria a loro carico raccolta, alla stregua dei principi di diritto riportati e dei rilievi sviluppati, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di doglianza.
5. L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, che dovrà decidere in diversa composizione, stante il disposto dell'art. 34, comma 1, cod.proc.pen., applicabile, per la sua ratio, anche alle ordinanze emesse nell'ambito di procedure cautelari (Sez. U, n. 38670 del 21/07/2016, in motivazione).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli in diversa composizione. Ordina la integrale restituzione degli