Sentenza — n. 30570/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FORCINA ALESSANDRO nato a FORMIA il 20/07/1992 avverso l'ordinanza del 19/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; lette le conclusioni del PG KATE TASSONE, che ha concluso per l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni del difensore;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 d.P.R. 309/90, art. 73 d.P.R. 309/1990; Sentenza — n. 30570/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta ex art. 23 dl. n. 137 del 14 maggio 2021, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FORCINA ALESSANDRO nato a FORMIA il 20/07/1992 avverso l'ordinanza del 19/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; lette le conclusioni del PG KATE TASSONE, che ha concluso per l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni del difensore;
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza impugnata del 19 febbraio 2021, il Tribunale del riesame di Roma ha, in parziale riforma dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in sede dell'Il gennaio 2021, con la quale è stata applicata a Alessandro Forcina la custodia in carcere per i reati di cui ai capi 15), 16), 17) e 18), aggravati ex art. 416- bisl cod. pen., sostituito la misura con quella degli arresti domiciliari, con dispositivo di monitoraggio.2. Secondo le provvisorie incolpazioni, al Forcina sono contestati plurimi episodi di cessione di stupefacente nell'ambito dell'associazione mafiosa capeggiata da Antonio Antinozzi, che gestisce lo spaccio nei comuni di Castelforte e SS.
Cosma e Damiano in contrapposizione al clan Mendico, riconducibile alla medesima fratellanza, oltre al danneggiamento ed alle violazioni in materia di armi sub 16) ed all'incendio di cui al capo 18), come emerso dai servizi di captazione e dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Diego Camerota. Il Tribunale - ripercorsa la compagine associativa delineata dalla piattaforma indiziaria - ha respinto la prospettazione difensiva, riconducendo il ricorrente al gruppo, oltre che a singoli episodi di spaccio ed intimidazione, aggravati ex art. 416- bis 1. cod. pen., confermando la sussistenza delle esigenze cautelari.
3. Avverso l'ordinanza indicata ha proposto ricorso l'indagato per mezzo del difensore, Avv. Pasquale Cardillo Cupo, affidando le proprie censure a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., ai quali premette la ricostruzione della vicenda processuale. 3.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e illogicità della motivazione in riferimento al capo 15), non avendo il Tribunale svolto alcuna autonoma valutazione del compendio indiziario, diversamente valutato nei confronti del coindagato Di Meo, omettendo di confutare le deduzioni difensive, intese alla riconduzione dei fatti nell'alveo precettivo di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, in presenza di captazioni dal tenore equivoco e dell'assoluta identità delle posizioni dei coindagati.
Deduce, altresì, vizio della motivazione quanto all'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen., risultando completamente pretermesso l'esame delle censure difensive in relazione al dolo specifico di agevolazione. 3.2. Con il secondo motivo, deduce analoga censura quanto al capo 16), per il quale il concorso dell'indagato è stato ipotizzato alla stregua della ritenuta appartenenza al Forcina dell'auto utilizzata nell'intimidazione di Enrico Giuliano, in assenza dell'identificazione degli agenti, mentre la contestata detenzione di armi è stata meramente asserita, omettendo in toto la motivazione sulle deduzioni del ricorrente e ritenendo l'aggravante del metodo mafioso alla stregua del solo titolo del reato, senza alcun riferimento alle modalità della condotta, anche tenuto conto che al Forcina non è contestata la partecipazione in alcuna condotta estorsiva. 3.3.
Con il terzo motivo, si articola la stessa doglianza in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, in considerazione della distanza temporale di oltre sei anni dei fatti per cui si procede, della condotta antecedente e successiva e del trasferimento dell'indagato all'estero, con conseguente rescissione di ogni legame delinquenziale radicato sul territorio; deduzioni affatto ignorate ed anzi ritenute irrilevanti.
4. Con requisitoria scritta ex art. 23 dl. n. 137 del 14 maggio 2021, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. 1.Colgono nel segno le censure articolate nel primo motivo. 1.1. Dal testo dell'ordinanza impugnata non è dato comprendere, con la necessaria precisione, in che misura le diverse valutazioni rese nei confronti del coindagato Di Meo - al quale effettivamente sembra riferirsi la motivazione (f. 2, secondo alinea, dell'ordinanza impugnata) - siano idonee a confutare le deduzioni svolte dal Forcina con l'impugnazione cautelare di merito in riferimento al capo 15), in tal guisa precludendo irrimediabilmente il controllo rimesso a questa Corte di legittimità sulla valutazione della concludenza soggettiva della piattaforma indiziaria in riferimento al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, anche tenuto conto della polivalenza assegnata al medesimo materiale intercettivo riguardo le posizioni dei coindagati. 1.2. Siffatto rilievo assorbe le ulteriori censure, pur fondate, inerenti carenza assoluta della motivazione riguardo la prospettata riqualificazione giuridica dei fatti entro l'alveo di cui al comma 5 del medesimo art.
73. Sotto l'ultimo profilo evocato, va qui riafferrnata la regola iuris per cui, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione deve essere compiuta dal giudice, anche nella fase cautelare, con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, l'opzione deve essere fondata in ogni caso su dati dimostrativi caratterizzati da un alto grado di credibilità razionale, rappresentati con adeguata motivazione (V.
Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299 in relazione allo standard giustificativo del giudizio di merito). 1.3. Risulta, analogamente, in toto pretermessa la disamina del punto di gravame relativo all'aggravante di cui all'art. 416-bis 1. cod. pen., oggetto di provvisoria contestazione accessoria al capo 15), sub specie di agevolazione del clan Antinozzi, invece limitata dal Tribunale del riesame alla sola imputazione sub 16), relativa agli eterogenei reati di danneggiamento e di porto e detenzione di armi rispetto ai quali viene, invece, evocato il metodo mafioso, il che preclude in radice di ravvisare ogni implicita valutazione della circostanza, la cui specifica richiesta di verifica resta, effettivamente, elusa, anche tenuto conto dell'elemento soggettivo e della comunicazione ai concorrenti nel reato (Sez.
U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734).
2. Del pari fondato è il secondo motivo. 2.1. Se la partecipazione del ricorrente all'atto ritorsivo in danno di Enrico Giuliano, oggetto di provvisoria incolpazione al capo 16), resta immune dalle censure del ricorrente, in presenza della valorizzazione di un dato individualizzante, non contrastato da specifiche allegazioni a discarico risolutive (accertato uso dell'auto caratteristica dell'indagato, che non ne ha ricondotto il possesso a terzi), resta, invece, inevaso il motivo di riesame inerente i reati in materia di armi, contestati nel medesimo capo, rispetto ai quali il tribunale si è limitato a richiamare il generico contenuto di captazioni, senza specificarne la portata dimostrativa, sì da consentire a questa Corte di verificare l'effettiva disamina del motivo di gravame. 2.2.
Quanto all'aggravante di cui all'art. 416-bis 1. cod. pen. - qui declinata, come detto, in riferimento al metodo mafioso - se è vero che la medesima ricorre quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (ex multis Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027), a tal fine dispiegando indubbiamente efficacia suggestiva le modalità del danneggiamento, nondimeno l'esplicito riferimento, nell'ordinanza impugnata, ad una condotta estorsiva, per la quale il titolo cautelare non è stato invece emesso, finisce per compromettere la valutazione soggettiva di imputazione della circostanza al ricorrente, con conseguente sussistenza del vulnus denunciato.
3. Le argomentazioni che precedono assorbono, senza precluderne l'esame, le ulteriori censure. 3.1. Va qui solo rilevato come la motivazione dell'ordinanza impugnata sia meramente apparente quanto alle specifiche doglienze svolte in punto di attualità delle esigenze cautelari.In tema di ricorso per cassazione, invero, l'omesso esame di memorie difensive da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che le stesse introducano temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670;
N. 38834 del 2019 Rv. 277220). 3.2 In riferimento al tema dell'attualità delle esigenze di cautela, il provvedimento impugnato - pur graduando la misura - ha, effettivamente, del tutto ignorato i temi introdotti dal ricorrente, finalizzati alla dimostrazione del trasferimento all'estero per ragioni lavorative, sì da imporre una rivalutazione del pericolo di recidiva. A fronte di una contestazione temporalmente delimitata, e dell'allegazione di circostanze sopravvenute potenzialmente decisive, grava, invero, sul giudice dell'impugnazione l'obbligo di motivare dettagliatamente sulle ragioni per le quali ritenga l'attualità delle condizioni cautelari, facendo esplicito e compiuto riferimento alle allegazioni difensive sulle quali fonda il proprio convincimento, le quali, invece, sono state solo citate dal provvedimento impugnato, con mero richiamo.
4. Alla luce di quanto sopra, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Roma perché, in piena libertà di giudizio ma facendo corretta applicazione degli enunciati principi, proceda a nuovo esame sui punti indicati.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugna