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Sentenza — n. 30569/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30569/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30569/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MENDICO PIERLUIGI nato a FORMIA il 24/02/199:1 avverso l'ordinanza del 15/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; sentite le conclusioni del PG KATE TASSONE, che ha richiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del primo motivo di ricorso, con assorbimento del terzo; in accoglimento del secondo motivo di ricorso, ha richiesto l'annullamento con rinvio; udito il difensore, avvocato CAMILLO IRACE, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 74 d.P.R. 309/1990; Sentenza — n. 30569/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In altri termini, epurate dalla «rivalità con il gruppo degli Antinozzi e dai disegni egemonici di allargamento delle zone di influenza» (f. 3 ord. imp.), le evidenze dimostrative di tipo dichiarativo sopra richiamate (§ 2.1.1.) finiscono con il perdere il connotato di univocità che concorre a definire la gravità indiziaria in ordine al reato associativo, a rendere evanescente la sua linea di demarcazione rispetto al concorso di persone nel reato continuato di cui all'art. 73 d. P.R. 309/1990 ed a minare anche la valutazione resa a sostegno del diniego della qualificazione giuridica ai sensi del comma 6 dell'art. 74 del d.P.R. 309/1990. 2.2.

Parole chiave

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partecipazione al reato traffico aggravato di cocaina atti istruttori penali recidiva nell'infrazione crimine organizzato inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

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art. 74 d.P.R. 309/1990
Il Tribunale - ripercorsa la compagine associativa delineata dalla piattaforma indiziaria - ha respinto la prospettazione difensiva, intesa alla qualificazione della condotta associativa ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MENDICO PIERLUIGI nato a FORMIA il 24/02/199:1 avverso l'ordinanza del 15/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; sentite le conclusioni del PG KATE TASSONE, che ha richiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del primo motivo di ricorso, con assorbimento del terzo; in accoglimento del secondo motivo di ricorso, ha richiesto l'annullamento con rinvio; udito il difensore, avvocato CAMILLO IRACE, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza impugnata del 15 febbraio 2021, il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in sede dell'Il gennaio 2021, con la quale è stata applicata a Pierluigi Mendico - per quanto di rilievo in questa sede - la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/1990 e delle connesse imputazioni in materia di armi (capi 22, 23 e 24).

2. Secondo le provvisorie incolpazioni, al Mendico è contesta la partecipazione all'associazione omonima sub 22), che gestisce lo spaccio di stupefacenti nei comuni di Castelforte e SS. Cosma e Damiano in contrapposizione al clan Antinozzi, entrambi riconducibili alla medesima fratellanza, come emerso dai servizi di captazione e dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Diego Camerota. Il Tribunale - ripercorsa la compagine associativa delineata dalla piattaforma indiziaria - ha respinto la prospettazione difensiva, intesa alla qualificazione della condotta associativa ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990, riconducendo il ricorrente al gruppo, oltre che a singoli episodi di spaccio, confermando la sussistenza delle esigenze cautelari.

3. Avverso l'ordinanza indicata ha proposto ricorso l'indagato per mezzo del difensore, Avv. Camillo Irace, affidando le proprie censure a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 3.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio di motivazione in riferimento all'omessa trasmissione al Tribunale del riesame della richiesta di misure cautelari a carico del Mendico e dell'ordinanza del Gip del 15 ottobre 2019, che aveva rigettato la richiesta, riproposta in assenza di sopravvenienze dimostrative conducenti. 3.2.

Con il secondo motivo, deduce analoga censura quanto alla ritenuta sussistenza dell'associazione sub 22) e all'esclusione dell'ipotesi prevista dal comma 6 dell'art. 74 d.P.R. 309/1990, in assenza della dimostrazione dei tratti costitutivi della fattispecie e senza specificazione di condotte ascrivibili al ricorrente, anche alla luce del mancato rinvenimento di sostanza stupefacente. Per altro verso, prospetta la riconducibilità dei fatti nella meno grave associazione dedita al piccolo spaccio, in relazione alla quantità di sostanza ceduta ed alla qualità della medesima. 3.3.

Con il terzo motivo, censura la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato e, sotto il profilo della proporzione, deduce la sottovalutazione dell'incensuratezza di Pierluigi Mendico.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato, nei termini di cui infra. 1.Sono inammissibilmente formulate le censure articolate nel primo motivo. 1.1. La prospettazione dell'omessa trasmissione al tribunale del riesame della richiesta di applicazione di misure cautelari, contenuta nel primo punto del primo motivo, è del tutto generica, e non si confronta cori il principio per cui la trasmissione parziale al giudice del gravame cautelare degli atti già trasmessi al giudice per le indagini preliminari non vale a configurare inottemperanza al disposto di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. - alla quale l'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. ricollega la perdita di efficacia della misura cautelare qualora il medesimo tribunale sia già in possesso - come risulta nel caso in esame - degli atti del procedimento per la ragione, nota alla difesa, che essi siano stati già trasmessi dal pubblico ministero a seguito della proposizione di altro ricorso relativo al medesimo procedimento (Sez. 2, n. 38566 del 06/03/2019, Portella, Rv. 277516). 1.2.

La deduzione, relativa alla asserita omessa trasmissione, a corredo dell'istanza di applicazione di misure cautelari, di una precedente richiesta, respinta dal Giudice per le indagini preliminari alla stregua del medesimo materiale indiziario - prospettata nel secondo punto del primo motivo - è, del pari, genericamente articolata. Il ricorrente non ha, invero, né documentato l'esistenza e l'esito del diverso procedimento incidentale, né la sovrapponibilità delle fonti dimostrative, limitandosi a mere asserzioni, che non consentono di ravvisare preclusioni, eventualmente derivanti dal giudicato cautelare, consolidatosi a seguito della reiterazione di una richiesta di applicazione di misura cautelare, che contenga allegazioni e deduzioni identiche alla precedente rigettata (Sez. 6, n. 23025 del 20/03/2014, Cadei, Rv. 262042).

Al di fuori dei limiti predetti - qui, peraltro, neppure specificamente evocati in riferimento ad eventuali preclusioni - trova applicazione il principio generale per cui il pubblico ministero non ha l'obbligo di mettere a disposizione, del giudice per le indagini preliminari prima e del tribunale del riesame dopo, determinati atti tassativamente indicati, ma può utilizzare quelli più rilevanti o riassuntivi (Sez. 4, n. 53168 del 05/10/2017, Brahja, Rv. 271682). 1.3. Né la pretesa omessa ostensione, in tal guisa, di elementi a discarico si rivela in questa sede sindacabile, tenuto conto che„ in tema di misure cautelari, nella nozione di "elementi a favore" - che è onere della parte introdurre e che devono essere valutati dal giudice a pena di nullità dell'ordinanza - rientrano soltanto elementi di natura oggettiva e concludente, rimanendo escluse le mere posizioni difensive negatorie, le semplici prospettazioni di tesi alternative e gli assunti chiaramente defatigatori, così come non vi rientrano le interpretazioni alternative degli elementi indiziari, che restano assorbite nel complessivo apprezzamento operato dal giudice della libertà (Sez. 5, n. 44341 del 13/05/2019, Paris, Rv. 277127).

Il primo motivo è, pertanto, inammissibile.

2. Il secondo assorbente motivo è, invece, fondato, nella duplice declinazione che investe tanto l'esistenza dell'associazione sub 22) - e l'esclusione dell'invocata qualificazione giuridica alternativa ai sensi dell'ad, 74, comma 6, d,P.R. 309/1990 - che la condotta di partecipazione, provvisoriamente ascritta al ricorrente. 2.1.1. Quanto alla concludenza della provvista indiziaria in riferimento al reato associativo, il Tribunale del riesame ha valorizzato - nel respingere il gravame del ricorrente e solo dopo essersi soffermato sulla condotta di partecipazione che, invece, costituisce argomento logicamente successivo - le captazioni relative ai dialoghi tra Nicola Schiavone e Franco Cappelli e tra il primo e Agostino Di Franco, ricostruendo la genesi, per scissione da un originario sodalizio, di due autonomi gruppi associati, a fini di spaccio, entrambi ricondotti alla fratellanza con il clan dei casalesi ed assegnatari delle zone di Castelforte e di Santi Cosma e Damiano, rispettivamente gestiti dai Mendico e da tale Antinozzi; ha, altresì, richiamato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Diego Camerota, relative al tentativo di approvvigionamento di stupefacente e di arruolamento di una pusher, ricondotto a Maurizio Mendico.

In siffatto contesto, il Tribunale ha depotenziato l'argomento difensivo, focalizzato sulla struttura, semplificata ed essenzialmente orizzontale, del gruppo, enucleando dalla rivalità dei Mendico rispetto all'omologa associazione facente capo all'Antinozzi la dimostrazione dell'affectio societatis e della «consapevolezza di appartenere ad un sodalizio caratterizzato da fortissimi legami solidaristici». 2.1.2. Siffatto impianto argomentativo, che ripete dalla comune matrice identitaria e dal successivo antagonismo tra i gruppi derivati i tratti costitutivi dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti, rivela un'intrinseca ed insuperabile contraddizione - che rende la motivazione dei tutto apparente - laddove la sussistenza del reato sub 22) è stata esclusa in riferimento alla posizione dell'Antinozzi, posto al vertice - nell'ipotesi d'accusa - del clan avversario e concorrenziale, in tal modo venendo meno l'architrave giustificativo del provvedimento impugnato e rendendo gli ulteriori argomenti privi ex se di autonoma concludenza indiziaria.

In altri termini, epurate dalla «rivalità con il gruppo degli Antinozzi e dai disegni egemonici di allargamento delle zone di influenza» (f. 3 ord. imp.), le evidenze dimostrative di tipo dichiarativo sopra richiamate (§ 2.1.1.) finiscono con il perdere il connotato di univocità che concorre a definire la gravità indiziaria in ordine al reato associativo, a rendere evanescente la sua linea di demarcazione rispetto al concorso di persone nel reato continuato di cui all'art. 73 d. P.R. 309/1990 ed a minare anche la valutazione resa a sostegno del diniego della qualificazione giuridica ai sensi del comma 6 dell'art. 74 del d.P.R. 309/1990. 2.2.

Va, invero, qui ribadito come, ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessario:

a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali;

b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo;

c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, 2014, Pompei, Rv. 258796); requisiti che richiedono una specifica ed analitica valutazione invece compromessa, nell'ordinanza impugnata, dal vulnus evidenziato, a colmare il quale non s'appalesa sufficiente il riferimento alla composizione familistica del gruppo Mendico (Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, Zineddine, Rv. 268184), la ritenuta irrilevanza dell'assenza di una organizzazione gerarchica (Sez. 3, n. 9457 del 06/11/2015, dep. 2016, Salvatori, Rv. 266286), la dimostrazione di singoli episodi di spaccio, restituita dalle intercettazioni per un tempo non precisato e non sostanziata da perquisizioni e sequestri (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, Bruni, Rv. 281138) e, comunque, non univocamente dimostrativa dell'accordo tra i sodali, della struttura organizzativa e dell' "affectio societatis" (Sez. 6, n. 24379 del 04/02/2015, Bilacaj, Rv. 264177). 2.3.

A tanto aggiungasi come l'elemento distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 vada individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso, in quanto il reato associativo richiede la predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione dei delitti ed il contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo, poiché, solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa, sia pure rudimentale (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583), si realizza la situazione antigiuridica che giustifica le gravi sanzioni previste per tale fattispecie (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, 2019, Noure, Rv. 275550); ed anche sotto il profilo organizzativo-funzionale l'ordinanza impugnata si rivela carente, tanto più laddove le singole cessioni non risultano obiettivamente quantificate, compromettendo anche la disamina della qualificazione del fatto nella fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, in riferimento ai tratti strutturali identificativi (ex multis Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, 2020, Degli Angioli, Rv. 278098) di quest'ultimo reato.

Sotto l'ultimo profilo evocato, va qui riafferrnata la regola iuris per cui, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione deve essere compiuta dal giudice, anche nella fase cautelare, con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, l'opzione deve essere fondata in ogni caso su dati dimostrativi caratterizzati da un alto grado di credibilità razionale, rappresentati con adeguata motivazione (V.

Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299 in relazione allo standard giustificativo del giudizio di merito).

3. Le argomentazioni che precedono assorbono, senza precluderne l'esame, le ulteriori censure. Va qui solo rilevato come la motivazione dell'ordinanza impugnata sia assolutamente carente quanto alle doglienze svolte in punto di partecipazione di Pierluigi Mendico, la cui posizione risulta liquidata mediante il mero richiamo a generiche ed indeterminate intercettazioni, come tali insufficienti alla confutazione delle argomentazioni difensive e comunque inidonee a delineare i reati satellite oggetto di provvisoria incolpazione.

4. Alla luce di quanto sopra, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Roma perché, in piena libertà di giudizio ma facendo corretta applicazione degli enunciati principi, proceda a nuovo esame sui punti indicati e su quelli rimasti assorbiti.

P.Q.M.

annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Roma. Manda alla ca