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Sentenza — n. 30568/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30568/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30568/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul1o. n' emz-J , cd-cuauk-ok-2~u--- el-célCZ dalla parte civile FALL. FOUR S.R.L. nel procedimento a carico di: PEVIANI VALDEMARO GIUSEPPE nato a MILANO il 16/08/1936 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; lette/.sentite le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE etue cAl-eae- febDce, ,c3eun- a. 01r/un...Go-e-t- t.44ikerff-cfifertsore RITENUTO -che con sentenza del 24 febbraio 2021, questa Sezione nel procedimento n. 6494/2020 Ric. Gen., rigettava il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato Peviani Valdemaro Giuseppe e lo condannava al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile "fallimento Four s.r.l.", liquidate in complessivi euro 1.035,00 oltre accessori come per legge; -che in relazione alla predetta sentenza di questa Suprema Corte, la difesa della parte civile ha avanzato istanza di correzione di errore materiale ex art.130 c.p.p., chiedendo annotarsi la circostanza che la parte civile "fallimento Four s.r.l." è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con decreto del Gip del Tribunale di Milano datato 11 settembre 2017 ed efficace in ogni stato e grado del giudizio ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 115/02; -che per mero errore materiale nel dispositivo annotato sul ruolo ed in quello in calce alla sentenza del 24 febbraio 2021 (n. R.G. 6494/2020) è stato omesso il riferimento all'ammissione della parte civile "fallimento Four s.r.l." al patrocinio a spese dello Stato; -che, pertanto, tale errore deve essere corretto, nel senso che in luogo della espressione "oltre alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla pc liquidate in complessivi euro 1035 oltre accessori come per legge" deve leggersi "condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p,r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato"

Regesto Legislator

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art. 75 D.P.R. n. 115/02; Sentenza — n. 30568/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente SENTENZA sul1o. n' emz-J , cd-cuauk-ok-2~u--- el-célCZ dalla parte civile FALL. FOUR S.R.L. nel procedimento a carico di: PEVIANI VALDEMARO GIUSEPPE nato a MILANO il 16/08/1936 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; lette/.sentite le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE etue cAl-eae- febDce, ,c3eun- a. 01r/un...Go-e-t- t.44ikerff-cfifertsore RITENUTO -che con sentenza del 24 febbraio 2021, questa Sezione nel procedimento n. 6494/2020 Ric. Gen., rigettava il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato Peviani Valdemaro Giuseppe e lo condannava al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile "fallimento Four s.r.l.", liquidate in complessivi euro 1.035,00 oltre accessori come per legge; -che in relazione alla predetta sentenza di questa Suprema Corte, la difesa della parte civile ha avanzato istanza di correzione di errore materiale ex art.130 c.p.p., chiedendo annotarsi la circostanza che la parte civile "fallimento Four s.r.l." è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con decreto del Gip del Tribunale di Milano datato 11 settembre 2017 ed efficace in ogni stato e grado del giudizio ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 115/02; -che per mero errore materiale nel dispositivo annotato sul ruolo ed in quello in calce alla sentenza del 24 febbraio 2021 (n. R.G. 6494/2020) è stato omesso il riferimento all'ammissione della parte civile "fallimento Four s.r.l." al patrocinio a spese dello Stato; -che, pertanto, tale errore deve essere corretto, nel senso che in luogo della espressione "oltre alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla pc liquidate in complessivi euro 1035 oltre accessori come per legge" deve leggersi "condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p,r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato"

Parole chiave

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art. 75 D.P.R. n. 115/02

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 75 D.P.R. n. 115/02

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Testo completo

a seguente SENTENZA sul1o. n' emz-J , cd-cuauk-ok-2~u--- el-célCZ dalla parte civile FALL. FOUR S.R.L. nel procedimento a carico di: PEVIANI VALDEMARO GIUSEPPE nato a MILANO il 16/08/1936 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; lette/.sentite le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE etue cAl-eae- febDce, ,c3eun- a. 01r/un...Go-e-t- t.44ikerff-cfifertsore RITENUTO -che con sentenza del 24 febbraio 2021, questa Sezione nel procedimento n. 6494/2020 Ric. Gen., rigettava il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato Peviani Valdemaro Giuseppe e lo condannava al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile "fallimento Four s.r.l.", liquidate in complessivi euro 1.035,00 oltre accessori come per legge; -che in relazione alla predetta sentenza di questa Suprema Corte, la difesa della parte civile ha avanzato istanza di correzione di errore materiale ex art.130 c.p.p., chiedendo annotarsi la circostanza che la parte civile "fallimento Four s.r.l." è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con decreto del Gip del Tribunale di Milano datato 11 settembre 2017 ed efficace in ogni stato e grado del giudizio ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 115/02; -che per mero errore materiale nel dispositivo annotato sul ruolo ed in quello in calce alla sentenza del 24 febbraio 2021 (n. R.G. 6494/2020) è stato omesso il riferimento all'ammissione della parte civile "fallimento Four s.r.l." al patrocinio a spese dello Stato; -che, pertanto, tale errore deve essere corretto, nel senso che in luogo della espressione "oltre alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla pc liquidate in complessivi euro 1035 oltre accessori come per legge" deve leggersi "condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p,r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato"

P.Q.M.

dispone procedersi alla correzione del dispositivo annotato sul ruolo e di quello in calce alla sentenza del 24 febbraio 2021 (n. R.G. 6494/2020) nei confronti di Peviani Valdemaro Giuseppe, nel senso che in luogo della espressione "oltre alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla pc liquidate in complessivi euro 1035 oltre accessori come per legge", leggasi "condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato". Manda la cancelleria per le annotazioni di competenza. Così