Sentenza — n. 30567/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl primo motivo di ricorso del Pubblico Ministero e il primo motivo di ricorso di De Vivo vanno esaminati congiuntamente, atteso che pongono la stessa questione di diritto. Le ragioni addotte da entrambi per l'annullamento della sentenza sono manifestamente infondate. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione dleducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex multis, cass., n. 14377 del 31/3/2021, rv 281116-01).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 577 cod. pen, art. 448 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30567/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il che significa che Moriggi attentò alla vita del malcapitato, tant'è che altro giudice del Tribunale di Bergamo aveva rigettato, proprio per detto motivo, analoga richiesta di patteggiamento avanzata dall'imputato. 2.2. Col secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 448 cod. proc. pen. per il fatto che il Tribunale di Bergamo ha, con la sentenza impugnata, accolto una istanza di patteggiamento dell'imputato, su cui il Pubblico Ministero ha prestato il consenso, avanzata in termini già censurati da altro giudice.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAdalla parte civile DE VIVO VINCENZO nato a NAPOLI il 10/03/1974 nel procedimento a carico di: MORIGGI ENRICO nato a PAGAZZANO il 01/12/1947 , avverso la sentenza del 04/02/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; lette le conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione PIERO GAETA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Rocco Lombardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Bergamo ha, con la sentenza impugnata, applicato a Moriggi Enrico, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno di reclusione per i reati di cui agli artt. 81, cpv, 610, 582-585 in relazione all'art. 577 cod. pen., nonché artt. 56, 582 e 585 cod. pen. commessi in danno di De Vivo Vincenzo. Pena condizionalmente sospesa. L'imputazione è relativa a vicenda occorsa il 19/6/2017 allorché Moriggi, dopo un diverbio avuto con De Vivo Vincenzo — che viaggiava a bordo di un rnotociclo - per motivi inerenti alla circolazione stradale, prima gli tagliò più volte la strada per impedirgli il sorpasso; poi lo speronò con l'autovettura su cui viaggiava e, dopo che De Vivo era rovinato al suolo, si accanì contro il motociclo di quest'ultimo, montandovi sopra con l'autovettura.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia con due motivi. 2.1. Col primo si duole della erronea qualificazione giuridica del fatto che, a suo giudizio, va ricondotto alla fattispecie del tentato omicidio. Dalla stessa imputazione si desume, deduce, che l'imputato, dopo avere, per tre volte, speronato il motociclo di De Vivo, determinandone la caduta, montò con l'auto sul motociclo stesso nel tentativo di raggiungere il De Vivo, che si trovava oltre il mezzo, disteso a terra.
Il che significa che Moriggi attentò alla vita del malcapitato, tant'è che altro giudice del Tribunale di Bergamo aveva rigettato, proprio per detto motivo, analoga richiesta di patteggiamento avanzata dall'imputato. 2.2. Col secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 448 cod. proc. pen. per il fatto che il Tribunale di Bergamo ha, con la sentenza impugnata, accolto una istanza di patteggiamento dell'imputato, su cui il Pubblico Ministero ha prestato il consenso, avanzata in termini già censurati da altro giudice.
3. Contro la medesima sentenza ha proposto ricorso anche il difensore di De Vivo Vincenzo, oltre che per i motivi già avanzati dal Pubblico Ministero, anche per violazione del D.M. n. 55 del 2014 e per vizio di motivazione in ordine alla quantificazione delle spese legali di parte civile, avvenuta senza motivazione e in violazione delle previsioni tariffarie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1. Il primo motivo di ricorso del Pubblico Ministero e il primo motivo di ricorso di De Vivo vanno esaminati congiuntamente, atteso che pongono la stessa questione di diritto. Le ragioni addotte da entrambi per l'annullamento della sentenza sono manifestamente infondate. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione dleducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex multis, cass., n. 14377 del 31/3/2021, rv 281116-01).
Occorre, in altre parole, che dalla stessa imputazione emerga il palese errore del giudicante, che abbia dato al fatto una qualificazione evidentemente distonica rispetto al libello accusatorio. Una siffatta distonia non emerge - con evidenza - nella specie, posto che all'imp.utato è contestato di aver provocato la caduta di De Vivo dal ciclomotore, speronandolo, e di 'essere, poi, montato . con l'auto sul ciclomotore, che si frapponéva tra lui e la persona offesa; né in imputazione è detto che l'imputato provò, senza riuscirci, a passare con l'auto sopra il malcapitato, per schiacciarlo.
Risulta più che plausibile, pertanto, la lettura data al fatto dal giudicante, il quale - attenendosi, peraltro, al racconto della persona offesa - ha ritenuto che l'imputato abbia voluto sfogarsi sul motociclo e non sulla persona.
2. La seconda doglianza del pubblico ministero non può costituire - dopo la legge n. 103 del 23 giugno 2017 - oggetto di ricorso per cassazione, ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). Pur condividendosi, pertanto, la giurisprudenza citata in ricorso, secondo cui l'istanza di patteggiamento- non è reiterabile, in giudizio, negli stessi termini già censurati dal giudice del dibattimento, deve escludersi che l'errore in cui è incorso il giudice del patteggiamento possa essere fatto valere - in mancanza di espressa previsione legislativa - col mezzo di impugnazione proposta.
3. Il secondo motivo di ricorso di De Vivo è inammissibile per mancanza di specificità, atteso che la parte civile si è limitata a dolersi della violazione del D.M. n. 55 del 2014 senza indicare, nel dettaglio, le attività compiute e senza argomentare in ordine alle ragioni della manifesta e oggettiva illegalità del quantum liquidato a suo favore. Consegue a tanto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e la condanna della parte privata al pagamento delle spese processuali. Nessuna sanzione processuale si ritiene di applicare alla parte privata, stante la novità del principio introdotto con la legge 103/2017.