Sentenza — n. 30566/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di Cassazione, Sezione Prima, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal Gianluca Pellegrino avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta del 28/05/2020 che, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento con cui il Tribunale di Gela aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, eventualmente assistita da misure elettroniche di controllo, applicata al ricorrente a seguito della condanna da questi riportata in primo grado, alla pena di anni ventidue di reclusione, per i reati a lui ascritti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 310 cod. proc. pen, art. 625 bis cod. proc. pen, art. 39 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30566/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Gianluca Pellegrino ricorre, ai sensi dell'art. 625 bis, cod. proc. pen., a mezzo del difensore di fiducia avv.to Giacomo Ventura, osservando che la sentenza della Prima Sezione della Cassazione aveva ritenuto inammissibile il ricorso in quanto depositato presso la cancelleria del Tribunale di Gela, in violazione dell'art. 311, comma 3, cod. proc. pen., e non presso la sede del Tribunale del Riesame di Caltanissetta, con conseguente tardività del ricorso medesimo, laddove l'ordinanza stessa non risulta, a tutt'oggi, ancora notificata al Pellegrino, detenuto all'epoca presso il carcere di Voghera, con conseguente errore di fatto da parte del Collegio di legittimità.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pellegrino Gianluca, nato a Gela (CN), il 21/07/1984, avverso la sentenza dalla Corte di cassazione, Sez. 1, n. 2480, emessa in data 09/10/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Kate Tassone, che, ai sensi dell'art. 23, comma 9, d.l. n. 137 del 28/10/2020, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria inviata in data dell'avv.to Giacomo Ventura, difensore di Gianluca Pellegrino, con cui si insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Cassazione, Sezione Prima, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal Gianluca Pellegrino avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta del 28/05/2020 che, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento con cui il Tribunale di Gela aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, eventualmente assistita da misure elettroniche di controllo, applicata al ricorrente a seguito della condanna da questi riportata in primo grado, alla pena di anni ventidue di reclusione, per i reati a lui ascritti.
2. Gianluca Pellegrino ricorre, ai sensi dell'art. 625 bis, cod. proc. pen., a mezzo del difensore di fiducia avv.to Giacomo Ventura, osservando che la sentenza della Prima Sezione della Cassazione aveva ritenuto inammissibile il ricorso in quanto depositato presso la cancelleria del Tribunale di Gela, in violazione dell'art. 311, comma 3, cod. proc. pen., e non presso la sede del Tribunale del Riesame di Caltanissetta, con conseguente tardività del ricorso medesimo, laddove l'ordinanza stessa non risulta, a tutt'oggi, ancora notificata al Pellegrino, detenuto all'epoca presso il carcere di Voghera, con conseguente errore di fatto da parte del Collegio di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di Gianluca Pellegrino è inammissibile. La sentenza impugnata, facendo riferimento ad un consolidato orientamento di legittimità - secondo cui il ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale del Riesame deve essere presentato presso la cancelleria del Tribunale predetto, non essendo prevista alcuna modalità alternativa - ha rilevato la tardività del ricorso, in quanto l'ordinanza impugnata era stata notificata sia all'imputato detenuto che al suo difensore in data 18/06/2020, ed il ricorso per cassazione era stato depositata il successivo 27/06/2020 presso la cancelleria del Tribunale di Gela, quindi trasmesso alla cancelleria del Tribunale di Caltanissetta, dove era pervenuto in data 01/07/2020.
Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. può essere proposto solo nel caso di errore materiale o di fatto e non certamente per errore di diritto, sicché, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527).
Nel caso di specie, quindi, la valutazione di tardività dell'impugnazione discende dall'applicazione, da parte della Sez. 1 di questa Corte, di principio consolidato, di recente ribadito anche dal massimo consesso nomofilattico (Sez. U , n. 1626 del 24/09/2020, dep. 14/01/2021, Bottari Mario, Rv. 280167). Del tutto irrilevante risulta, quindi, la dedotta circostanza - secondo cui l'imputato non avrebbe ricevuto ancora la notifica del provvedimento emesso dal Tribunale del Riesame di Caltanissetta - sia in quanto "Il ricorso per cassazione_ avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata." (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair Ahmed, Rv. 274636), sia in quanto, anche volendo ritenere ammissibile il ricorso personale dell'imputato, secondo quanto affermato da un orientamento di legittimità del tutto minoritario (Sez. 4, n. 24120 del 09/02/2018, C.
Rv. 273064) - opzione che il Collegio non condivide - le eventuali doglianze poste dall'imputato a fondamento del proprio ricorso dovrebbero essere valutate nella fase processuale instaurata a seguito del predetto ricorso personale, se ritenuto ammissibile, per cui non si comprende quale sarebbe la rilevanza della doglianza difensiva nella presente sede processuale. Dall'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., discende la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il