Ordinanza — n. 30565/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA CL- peCdd sul ricorso proposto da: CURRO GIUSEPPE nato a MESSINA il 26/08/1975 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; tiéit-e il difefl.siare E DIRITTO 1.Con sentenza emessa in data 25.1.2021, la Corte di Appello di Messina, in accoglimento del concordato ex art. 599 bis c.p.p., con rinuncia agli altri motivi di impugnazione, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio per Currò Giuseppe in anni tre, mesi quattro di reclusione ed C 1000 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624 bis, 61 co. 1 n. 5, 625 co. 1 n. 2 e co. 2 c.p., perché in concorso con altro soggetto rimasto ignoto, mediante violenza sulle cose, consistita nella forzatura di una porta-finestra, approfittando dell'assenza della persona offesa, si introduceva nella privata dimora della stessa impossessandosi di oggetti del valore di circa C 10.000. 2.Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore Avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis c.p, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 30565/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, essendo preclusa la proponibilità del motivo dedotto dall'imputato avverso la sentenza emessa all'esito di un concordato con rinuncia ai motivi di appello, istituto questo reintrodotto nel sistema processuale all'esito dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 (a far data dal 3 agosto 2017). 3.1. Per tale istituto, invero, non è stata prevista una disciplina specifica quanto alle censure proponibili con il ricorso per cassazione, essendo stata stabilita espressamente solo la declaratoria di inammissibilità de plano nell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA CL- peCdd sul ricorso proposto da: CURRO GIUSEPPE nato a MESSINA il 26/08/1975 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; tiéit-e il difefl.siare
RITENUTO IN FATTO
E DIRITTO 1.Con sentenza emessa in data 25.1.2021, la Corte di Appello di Messina, in accoglimento del concordato ex art. 599 bis c.p.p., con rinuncia agli altri motivi di impugnazione, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio per Currò Giuseppe in anni tre, mesi quattro di reclusione ed C 1000 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624 bis, 61 co. 1 n. 5, 625 co. 1 n. 2 e co. 2 c.p., perché in concorso con altro soggetto rimasto ignoto, mediante violenza sulle cose, consistita nella forzatura di una porta-finestra, approfittando dell'assenza della persona offesa, si introduceva nella privata dimora della stessa impossessandosi di oggetti del valore di circa C 10.000. 2.Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore Avv.
Pietro Venuti, deducendo con unico motivo il vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza della recidiva reiterata: in particolare, denuncia il ricorrente come il giudice di primo grado abbia omesso di motivare in ordine alla sussistenza della recidiva, non essendo all'uopo sufficiente il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti, dovendosi valutare se la reiterazione sia effettivo sintomo di pericolosità.
3. Il ricorso è inammissibile, essendo preclusa la proponibilità del motivo dedotto dall'imputato avverso la sentenza emessa all'esito di un concordato con rinuncia ai motivi di appello, istituto questo reintrodotto nel sistema processuale all'esito dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 (a far data dal 3 agosto 2017). 3.1. Per tale istituto, invero, non è stata prevista una disciplina specifica quanto alle censure proponibili con il ricorso per cassazione, essendo stata stabilita espressamente solo la declaratoria di inammissibilità de plano nell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
Tuttavia, si ritiene di condividere quanto affermato da questa Corte, secondo cui in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. con rinuncia ai motivi di appello, che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1 n. 944 del 23/10/2019 Rv. 278170). 3.2.
In tale contesto, secondo quanto si rileva dalla sentenza impugnata, il Currò ha dichiarato all'udienza di appello di rinunciare a tutti i motivi di impugnazione, tranne a quelli sulla eccessività della pena, che per effetto del concordato è stata rideterminata in misura inferiore. Non vi è spazio, pertanto, per dedurre con il ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art.599 bis c.p.p. l'errato riconoscimento della recidiva reiterata, sia sotto il profilo della violazione di legge, che ancor più del vizio di motivazione, non rientrando tale ipotesi in nessuna di quelle per le quali è consentito il ricorso per cassazione (arg. ex Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020, Rv. 279788).
4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente, al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 4000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.4.2021 Il Consigliere estensore Il Presid