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Sentenza — n. 30564/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30564/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30564/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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violazione di legge, in relazione al disposto degli artt. 263, co. 5, 127, co. 5, 178, lett. c), c.p.p., trattandosi di provvedimento emesso de plano senza l'osservanza delle norme sul procedimento camerale, di cui all'art. 127, c.p.p.; violazione di legge in ordine al disposto dell'art. 355, c.p.p., per difetto di convalida da parte del pubblico ministero, trattandosi di un sequestro meramente esplorativo.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 30564/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Come è noto, costituisce principio ormai sedimentato nella giurisprudenza di legittimità, l'affermazione secondo cui l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, c.p.p., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante (cfr. Cass., Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Rv. 267172).

Parole chiave

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sequestro di dati informatici reati contro la sfera personale riservata diritto di riutilizzo delle informazioni documenti sequestrati perquisizione di carte e registrazioni indagine per furto
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCAGLIARINO LUCIA nato a BARLETTA il 17/05/1983 avverso l'ordinanza del 23/01/2021 del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/septite le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE uel4t-e-H-d4ferrsore FATTO E DIRITTO 1. Con il decreto di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bari rigettava l'opposizione presentata nell'interesse di Scagliarino Lucia, in qualità di terzo interessato, avverso il provvedimento con cui il pubblico ministero presso il tribunale di Bari aveva rigettato la richiesta, da quest'ultima avanzata, di restituzione dei beni (computer, telefono cellulare, pen drive), oggetto del decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero presso il tribunale di Bari in data 22.10.2020, ritenuti corpo di reato o, comunque, cose pertinenti al reato, in relazione ai fatti di cui agli artt. 110, 473 e 474, c.p.p., per i quali risultano indagati Scagliarino Raffaele e Scagliarino Alessandro.

2. Avverso tale provvedimento, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione la Scagliarino, lamentando:

1) violazione di legge, in relazione al disposto degli artt. 263, co. 5, 127, co. 5, 178, lett. c), c.p.p., trattandosi di provvedimento emesso de plano senza l'osservanza delle norme sul procedimento camerale, di cui all'art. 127, c.p.p.;

2) violazione di legge in ordine al disposto dell'art. 355, c.p.p., per difetto di convalida da parte del pubblico ministero, trattandosi di un sequestro meramente esplorativo.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

4. Come è noto, costituisce principio ormai sedimentato nella giurisprudenza di legittimità, l'affermazione secondo cui l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, c.p.p., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante (cfr. Cass., Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Rv. 267172).

Si è, pertanto, evidenziato, con particolare riferimento al ricorso per cassazione, che, ai fini della sussistenza del necessario interesse ad impugnare, non è sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata (cfr. Cass., Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Rv. 276274). Tale interesse non è configurabile in capo alla Scagliarino, in quanto, come rappresentato dalla stessa ricorrente, successivamente allo svolgimento dell'udienza camerale innanzi al tribunale del riesame adito ex art. 257, c.p.p., il pubblico ministero presso il tribunale di Bari, su istanza dell'interessata, ha disposto, in data 11.12.2020, la restituzione in suo favore dei supporti informatici alla stessa sequestrati (computer, telefono cellulare, pen drive), per essersi concluse le operazioni di copia forense dei dati ivi contenuti, come da provvedimento allegato al ricorso.

Siffatta circostanza, conformemente a un orientamento formatosi all'interno della giurisprudenza di legittimità in tema di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati immagazzinati, imponeva alla ricorrente, pena l'inammissibilità dell'impugnazione, di dedurre, sulla base di elementi univoci, la lesione di interessi primari connessi all'indisponibilità delle informazioni contenute negli oggetti sequestrati, ovvero di un interesse, concreto ed attuale leso dalla indisponibilità esclusiva delle informazioni contenute nelle cose sottoposte a vincolo, che non può essere ravvisato nel mero ottenimento di una pronuncia sulla legittimità del provvedimento cautelare (cfr.

Cass., Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Rv. 270497; Cass., Sez. 5, n. 13694 del 15/02/2019, Rv. 274975; Cass., Sez. 6, n. 13306 del 22/02/2018, Rv. 272904). La ricorrente, invece, nel denunciare le richiamate violazioni di legge processuale, ha dedotto apoditticamente un generico interesse al ripristino del diritto all'esclusiva diponibilità delle informazioni e alla reintegrazione del suo diritto alla privacy, senza specificare quale sia l'interesse concreto e attuale, che può essere leso dal venir meno della disponibilità esclusiva delle informazioni contenute nelle cose sottoposte a vincolo in capo alla ricorrente stessa.

Né va taciuto che, in data odierna, questo stesso Collegio ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dalla Scagliarino avverso l'ordinanza del 30.11.2020 con cui il tribunale di Bari, in funzione di tribunale del riesame, adito, come si è detto, ex art. 257, c.p.p., confermava il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero presso il tribunale di Bari in data 22.10.2020, innanzi indicato, con conseguente formazione della preclusione endoprocessuale del giudicato cautelare sul disposto vincolo reale.

Non potendosi risolvere, pertanto, l'eliminazione del provvedimento oggetto di ricorso, conseguente all'eventuale accoglimento dell'impugnazione proposta dalla Scagliarino, in una situazione pratica concretamente vantaggiosa per l'impugnante, il ricorso di cui si discute va dichiarato inammissibile.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere la ricorrente medesima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro