Sentenza — n. 30563/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza emessa il 11/02/2021 il Tribunale del riesame di Padova ha rigettato l'istanza di riesame reale proposta nell'interesse di Trouai Ezzedine avverso il provvedimento di convalida del sequestro della somma di denaro di C 1.440,00 rinvenuta indosso all'indagato, in relazione al reato di furto aggravato del portafogli ai danni di Eze Silas Uche.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 30563/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Giova premettere che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nei giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TROUAI Ezzedine, nato in Tunisia il 21/10/1966 avverso l'ordinanza del 11/02/2021 del Tribunale della libertà di Padova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 11/02/2021 il Tribunale del riesame di Padova ha rigettato l'istanza di riesame reale proposta nell'interesse di Trouai Ezzedine avverso il provvedimento di convalida del sequestro della somma di denaro di C 1.440,00 rinvenuta indosso all'indagato, in relazione al reato di furto aggravato del portafogli ai danni di Eze Silas Uche.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Trouai Ezzedine, Avv. Leonardo Arnau, che ha dedotto, con un unico motivo, la violazione di legge, sostenendo che il Tribunale abbia omesso di motivare in ordine al nesso di pertinenzialità della somma in sequestro rispetto al reato contestato ed alla finalità probatoria, evidenziando che la somma rinvenuta (1.440,00 euro) era inferiore a quella asseritamente sottratta (1.730,00 euro), e suddivisa in banconote di taglio differente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Giova premettere che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nei giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett.
e) dell'art. 606 stesso codice" (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, Rv. 226710, con riferimento ad una fattispecie relativa ad annullamento dell'ordinanza di riesame confermativa del sequestro probatorio di cose qualificate come corpo di reato e del tutto priva di motivazione in ordine al presupposto della finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti). 2.1. Ciò posto, va altresì rammentato, con riferimento alla motivazione della finalità probatoria del sequestro, che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui, anche per le cose che costituiscono corpo di reato, il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti (Sez.
U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, Rv. 226711); il principio affermato dalla sentenza 'Ferazzi' è stato recentemente ribadito dalle Sezioni Unite, con la sentenza 'Botticelli', secondo cui il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548). 2.2. Nel caso di sequestro di denaro è stato inoltre chiarito che il denaro costituente corpo del reato può essere oggetto di sequestro probatorio a condizione che sia data idonea motivazione non solo della sussistenza del nesso di derivazione o di pertinenza fra la somma sottoposta a sequestro ed il reato, ma anche delle specifiche esigenze probatorie in relazione alle quali è necessario sottoporre a vincolo il denaro rinvenuto (Sez. 6, n. 21122 del 29/03/2017, Peritore, Rv. 270785, in cui la Corte ha annullato il decreto di sequestro probatorio ritendo generica la motivazione, che si limitava ad indicare l'esigenza di verificare la provenienza del denaro, senza dar conto degli specifici accertamenti rispetto ai quali era necessaria l'apprensione delle banconote).
Pertanto, il decreto di sequestro probatorio del denaro costituente corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al nesso di derivazione, o di pertinenza, tra la somma di denaro e il reato, ed alla sua rilevanza ai fini dell'accertamento dei fatti (Sez. 6, n. 23046 del 04/04/2017, Veizi, Rv. 270487; Sez. 2, n. 33943 del 15/03/2017, Carone, Rv. 270520).
3. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ha confermato il provvedimento di convalida del sequestro della somma di denaro rinvenuta indosso all'odierno ricorrente, sulla base di una valutazione esclusivamente incentrata sul fumus commissi delicti, omettendo tuttavia di motivare in ordine alla finalità probatoria ed al nesso di pertinenzialità. Invero, la necessità di mantenere il sequestro è stata affermata sulla base del dubbio sulla proprietà della somma, ai sensi dell'art. 263, comma 3, cod. proc. pen., evocando, dunque, un profilo differente rispetto alla finalità probatoria connessa all'accertamento del reato; del resto, se non fosse residuato il dubbio sulla proprietà della somma rinvenuta - che già di per sé incrina il requisito di pertinenzialità -, il vincolo reale sarebbe potuto conseguire all'emissione di un provvedimento di maggiore stabilità, quale il sequestro preventivo funzionale alla confisca facoltativa (Sez.
U, n. 29951 del 24/05/2004, Foca relli, Rv. 228165). Il provvedimento impugnato resta del tutto silente, invece, sul profilo del nesso di pertinenzialità con il reato contestato, non confrontandosi neppure con il dato che la somma sequestrata è di importo differente, e inferiore (C 1.440,00), rispetto alla somma (C 1.730,00) contenuta nel portafogli sottratto poco prima del rinvenimento, peraltro in luogo non specificato. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Padova, trattandosi di ipotesi di mancanza di motivazione in ordine al nesso di derivazione, e non solo in ordine alla finalità probatoria, in relazione alla quale sarebbe stato invece disposto l'annullamento senza rinvio (Sez.
U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, Rv. 226713: "Nel caso di radicale mancanza della motivazione, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal p.m. neppure all'udienza di riesame, sia stato confermato dall'ordinanza emessa all'esito di questa procedura, la Corte di cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti").
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Padova.