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Sentenza — n. 30562/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sequester conservativo when plea agreement exists, ruling procedural timeline controls discretion.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30562/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Laura De Angelis's appeal against a conservatory sequester ordered by the Ancona court. De Angelis argued the trial judge erred by ignoring a prior plea agreement that limited the civil party's claims to legal costs, claiming the judge should have waited for the merits judgment. The court rejected this, holding that the judge must independently evaluate the necessity and proportionality of the sequester based on available evidence regardless of the plea agreement's scope.

Regesto Legislator

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Art. 316/2 c.p.p.; Art. 317/2 c.p.p.: The judge of the preliminary investigation must independently assess the prerequisites for a conservatory sequester based on available evidence, and this evaluation is not precluded by a plea agreement reached between the parties.

Parole chiave

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conservatory sequester plea agreement procedural timeline necessity principle proportionality test civil party claim preliminary investigation beni sequestrati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 316/2 c.p.p.
il 3.2.2021 ai sensi dell'art. 316/2 c.p.p. su richiesta della curatela, fallimentare della M.I.T.
Art. 317/2 c.p.p.
Invero, tale istanza, può essere avanzata anche dopo la lettura del dispositivo della sentenza di patteggiamento non contenendo le disposizioni che regolamentano la misura cautelare reale in questione divieti in tal senso, anzi ricavandosi espressamente tale possibilità dal disposto di cui all'art. 317/2 c.p.p.
Art. 444 c.p.p.
All'udienza del 3.2.2021 il giudice preso atto dell'intervenuto accordo del 18.1.2021 ammettendo formalmente la costituzione di parte civile, ha disposto il sequestro conservativo ed emettendo sentenza ex art. 444 c.p.p.
art. 444 c.p
2.11 ricorrente, con argomentazioni non compiutamente lineari, pare ritenere che in presenza di una rìchìesta e, quindi, dì un accordo ex art. 444 c.p.p.
art. 79 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 22656 del 19/05/2005
ex Sez. 4, n. 22656 del 19/05/2005, Rv.
Sez. 6, n. 44899 del 09/07/2019
Sez. 6, n. 44899 del 09/07/2019, Rv, 277679).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: DE ANGELIS LAURA nato a FRASCATI il 16/02/1962 avverso l'ordinanza del 19/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; lette/sentite le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza emessa in data 19.2.2021 il Tribunale di Ancona, Sezione Riesame, ha confermato l'ordinanza di sequestro conservativo emessa dal locale G.U.P. il 3.2.2021 ai sensi dell'art. 316/2 c.p.p. su richiesta della curatela, fallimentare della M.I.T. s.p.a. in danno di De Angeìis Laura, per diversi 'fatti di bancarotta distrattiva commessi in concorso con Passaretti Claudio, amministratore della M.I.T. s.p.a., per la somma complessiva pari ad € 500.000. In particolare, il G.U.P. ha ritenuto la gravità indiziaria e la sussistenza del periculum considerando l'incapienza del patrimonio immobiliare dell'imputata rispetto all'entità del credito vantato dalla parte civile. 2.Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione la De Angelis, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Andrea Rossi, deducendo la violazione di legge in conseguenza dell'erronea applicazione dei presupposti legittimanti l'emissione dell'ordinanza di sequestro conservativo; in particolare, il provvedimento del riesame avrebbe omesso di confrontarsi con la questione sottoposta al suo esame, relativa alla legittimazione dei giudice procedente a pronunciarsi sulla richiesta di sequestro a fronte dell'intervenuto accordo di patteggiamento tra le parti; il GUP ha disposto il sequestro in data 3.2.21, successivamente all'accordo tra la De Angelis e la Procura (raggiunto in data 18.1.21), pertanto gli era impedito procedere a valutazioni in ordine al risarcimento del danno ed alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione di cautele reali, non potendo svolgere quel sindacato indicato in più pronunce di legittimità, secondo cui il giudice di merito deve effettuare una delibazione sulla pretesa risarcitoria fatta valere dalla parte civile con la costituzione nel processo penale; in definitiva, in ragione dell'accordo raggiunto, il Giudice aveva un limitato ambito discrezionale di decisione in relazione alla posizione della parte civile, con possibilità di valutare solo la condanna dell'imputata al rimborso delle spese di giudizio con la sentenza di patteggiamento.

3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. Vincenzo Senatore, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento. LI1 tema che pone il presente ricorso attiene alla possibilità per il giudice di disporre il sequestro conservativo, laddove sia stato investito di una richiesta di patteggiamento, nonché ai limiti della sua cognizione in proposito. 2.11 ricorrente, con argomentazioni non compiutamente lineari, pare ritenere che in presenza di una rìchìesta e, quindi, dì un accordo ex art. 444 c.p.p. il giudice non possa emettere il provvedimento di sequestro conservativo, ma tale interpretazione va subito detto che non risulta suffragata da alcun dato normativo o giurisprudenziale. 3.Preliminarmente occorre soffermarsi su quale sia nella fattispecie in esame, il momento di costituzione della parte civile, essendo il sequestro conservativo strumentale alla tutela della garanzia patrimoniale di tale soggetto del processo. 3.1.

All'uopo è opportuno tracciare brevemente la cronologia degli accadimenti ed in proposito va subito evidenziato che la richiesta di sequestro conservativo a garanzia delle obbligazioni civili derivanti da reato ex art. 316/2 c.p. nei confronti della De Angelis -concorrente esterna nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione dei beni della M.I.T.- è stata avanzata dalla curatela fallimentare già costituita parte civile, soddisfacendo così il requisito previsto dalla norma ("se vi è fondata ragione ....la parte civile può chiedere il sequestro conservativo,.."). 3.1.1.La costituzione, invero, è avvenuta all'udienza preliminare fissata in data 2.12.2020, nella quale la curatela fallimentare depositava appunto l'atto di costituzione.

La circostanza che tale udienza sia stata, poi, rinviata al 13.1.2021 per la rinnovazione della citazione agli imputati e che, dunque, la costituzione sia avvenuta quando ancora non era stato instaurato il contraddittorio nei confronti degli imputati stessi non si presenta significativa ai fini della validità della costituzione, avvenuta, invece, nel rispetto della scansione temporale indicata dal 'art. 79 c.p.p. All'uopo, va richiamato il principio più volte espresso da questa Corte secondo cui la parte civile assume la qualità di parte nel processo sin dal momento della sua costituzione, mediante il deposito della dichiarazione in udienza, senza necessità di un provvedimento ammissivo, sia pure implicito, del giudice, fatta salva la possibilità di provvedere all'esclusione della stessa d'ufficio o su richiesta delle altre parti ex artt. 80 e 81 cod. proc. pen. (Sez. 3 , n. 15768 del 18/02/2020, Rv. 280264). 3.1.2.

Nel frattempo, in data 7.1.2021, la De Angelis ha manifestato fuori udienza l'intenzione di concordare una pena, inoltrando successivamente, in data 12.1.2021 al P.M., una specifica richiesta ex art. 444 c.p.p.; all'udienza di rinvio del 13.1.2021, il giudice ha rilevato la sussistenza della richiesta di applicazione della pena e non risultando pervenuto l'assenso del P.M. determinante l'accordo ha rinviato per la formalizzazione dì esso al 3.2.2021, dando atto della richiesta dì sequestro conservativo avanzata dalla curatela nei confronti della De Angelis. 3.1.3.

All'udienza del 3.2.2021 il giudice preso atto dell'intervenuto accordo del 18.1.2021 ammettendo formalmente la costituzione di parte civile, ha disposto il sequestro conservativo ed emettendo sentenza ex art. 444 c.p.p.

4. Nel descritto contesto il ricorrente sostiene in maniera alquanto confusa che il giudice non avrebbe potuto emettere il provvedimento dì sequestro conservativo in questione perché al momento dell'emissione ditale provvedimento era già intervenuto l'accordo ex art. 444 c.p.p. Ciò evidentemente afferma, tenendo conto del disposto dì cui al secondo comma dell'art. 444/2 c.p.p., come interpretato dalla giurisprudenza dì legittimità, secondo cui in tema di patteggìamento, nel caso di udienza non destinata alla decisione sulla richiesta di applicazione della pena, nella specie udienza preliminare, al danneggiato è preclusa la costituzione di parte civile, qualora la richiesta ed il consenso del pubblico ministero siano già stati formalmente portati a conoscenza del medesimo e del giudice, atteso che, in tal caso, il predetto è posto nella condizione di rendersi conto che la costituzione è insuscettibile di trovare sbocco nella condanna dell'imputato al risarcimento del danno (Sez. 5, n. 34530 del 12/10/2020, Rv. 279979).

Tale situazione però non è senz'altro quella del caso in esame, laddove, come evidenziato, la curatela fallimentare si è legittimamente costituita parte civile prima dell'accordo, così come prima dell'accordo ha avanzato istanza di sequestro conservativo, sicchè sarebbe errato tener conto del maturato accordo al fine di valutare l'emissione del provvedimento e non piuttosto del momento di presentazione dell'istanza appunto. 4.1. Appare, tuttavia, dirimente la considerazione secondo cui, una volta costituita, la parte civile non trova preclusioni alla sua istanza di sequestro conservativo nell'attivazione dell'iter ex art. 444 c.p.p., costituendo il processo dì merito, la sede esclusiva della richiesta del sequestro conservativo. 4.1.1.

Invero, tale istanza, può essere avanzata anche dopo la lettura del dispositivo della sentenza di patteggiamento non contenendo le disposizioni che regolamentano la misura cautelare reale in questione divieti in tal senso, anzi ricavandosi espressamente tale possibilità dal disposto di cui all'art. 317/2 c.p.p. laddove prevede che "se è pronunciata sentenza di condanna, di proscioglimento .....il sequestro è ordinato prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell'impugnazione (arg. ex Sez. 4, n. 22656 del 19/05/2005, Rv. ,231795, secondo cui sulla richiesta di sequestro conservativo proposta dal P.M. dopo la lettura in udienza del dispositivo della sentenza di patteggiamento, ma prima del deposito della sentenza è tenuto a provvedere il giudice che ha pronunciato la sentenza). 4.2.

Neppure può essere condivisa la deduzione difensiva, secondo cui l'accordo ex art. 444 c.p.p. precluderebbe l'attività valutativa che normalmente il giudice è tenuto a compiere al fine della concessione del provvedimento di sequestro. Invero, questa Corte ha evidenziato che, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di sequestro conservativo avanzata dalla parte civile, è necessaria una delibazione sulla pretesa rísarcitoria da essa fatta valere con la costituzione nel processo penale: pur in assenza di una norma espressa in tal senso all'interno del codice di rito, tale esigenza rappresenta immediato corollario dei princìpi di necessità, adeguatezza e proporzionalità, che - per giurisprudenza ormai unanime di questa Corte - governano non soltanto la materia delle misure cautelari personali, ma anche quella delle misure reali, in ragione della incidenza pure di queste ultime su beni di rango costituzionale (cfr.

Sez. 6, n. 44899 del 09/07/2019, Rv, 277679). 4.2.1. Alla stregua di tali principi, tuttavia, non si ritiene che tale attività valutativa possa essere in qualche modo inibita dalli accordo ex art 444 c.p.p.. operando la valutazione dei presupposti per l'adozione del sequestro su un piano diverso ed autonomo. La natura della delibazione da compiere infatti non si spinge sino alla valutazione della fondatezza della domanda risarcitoria con una sovrapposizione col giudizio di cognizione, inconciliabile con la natura cautelare del provvedimento e con le cadenze procedirnentali che lo caratterizzano (Rv. 277679), consistendo in un mero giudizio prognostico negativo in ordine alla conservazione delle garanzie patrimoniali del debitore, fondato sulla base delle evidenze disponibili e su una domanda non manifestamente infondata, come in sostanza ritenuto dal Tribunale nel provvedimento impugnato. \K) 5.

Il ricorso va dunque respinto e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

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