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Ordinanza — n. 30561/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30561/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30561/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Mihai Justina ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa ex art.599 bis cod. proc. pen. il 09/12/2020 con la quale la Corte di Appello di Milano, accogliendo il concordato sui motivi di appello, con rinuncia agli altri motivi, l'ha condannata per il reato di tentato furto aggravato di generi alimentari in un supermercato, alla pena di 11 mesi di reclusione ed € 300 di multa. Lamenta l'omessa motivazione in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 599 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30561/2021 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen. il 09/12/2020 con la quale la Corte di Appello di Milano, accogliendo il concordato sui motivi di appello, con rinuncia agli altri motivi, l'ha condannata per il reato di tentato furto aggravato di generi alimentari in un supermercato, alla pena di 11 mesi di reclusione ed € 300 di multa. Lamenta l'omessa motivazione in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio.

Parole chiave

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sanzioni penali rinuncia al reddito confisca dei proventi di reato licenziamento per furto attenuazione della pena abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
art. 599 cod. proc. pen
pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame, prima disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIHAI Justina, nata in Romania il 22/06/1986 avverso la sentenza del 09/12/2020 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Mihai Justina ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa ex art.599 bis cod. proc. pen. il 09/12/2020 con la quale la Corte di Appello di Milano, accogliendo il concordato sui motivi di appello, con rinuncia agli altri motivi, l'ha condannata per il reato di tentato furto aggravato di generi alimentari in un supermercato, alla pena di 11 mesi di reclusione ed € 300 di multa. Lamenta l'omessa motivazione in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto propone motivi concernenti questioni già oggetto del concordato, avendo le parti processuali concordato la pena oggetto di rideterminazione, e rinunciato agli altri motivi. L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla I. n. 103 del 23/06/2017, dispone che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. In seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, dunque, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio - elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal d.l. n. 92 del 2008 - secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati; e non è neppure tenuto a motivare sui mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame, prima disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707;

Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità); invero, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853;

Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). In tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522) Nel caso in esame, il ricorrente, pur avendo concordato con il PG la riduzione della pena, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, ottenendone la riforma in senso favorevole, lamenta l'omessa motivazione sulla congruità della pena.

Tuttavia, oltre al rilievo che la congruità della pena concordata è stata oggetto di espressa motivazione della Corte territoriale, va osservato che, in tema di patteggiamento in appello, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114, che ha precisato che l'applicazione di una pena diversa da quella concordata implica l'annullamento senza rinvio della decisione, atteso che il negozio processuale convenuto tra le parti è unitario, innestandosi l'applicazione della pena concordata sulla rinunzia ai motivi di impugnazione).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che, in ragione della pretestuosità del ricorso, si ritiene equo determinare in Euro 4.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 4.000„00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22/04/2021 Il