Sentenza — n. 30559/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAviolazione di legge in relazione agli artt. 253, 125, co. 3, c.p.p. e 8, CEDU, in quanto, con riferimento al contenuto dei supporti informatici sequestrati, il pubblico ministero ha disposto un sequestro di tipo esplorativo, senza procedere a isolare i soli ed eventuali dati conoscitivi rilevanti ai fini del procedimento con conseguente violazione dei princìpi di pertinenza e di proporzionalità operanti in tema di sequestro probatorio. Nel confermare il decreto di sequestro, il tribunale del riesame si è limitato ad affermare la necessità del rispetto dei suddetti princìpi con riferimento ai "cloni" dei dati informatici acquisiti, ma a tale asserzione non ha fatto seguire il necessario controllo, omettendo di motivare in ordine alla sussistenza di una correlazione qualificata tra i fatti per cui si procede e la globalità dei dati acquisiti, considerando, in definitiva, cose pertinenti al reato tutti i dati informatici oggetto di estrapolazione, senza specificare quale fosse il vincolo di pertinenza rispetto ai reati ipotizzati, in tal modo violando anche l'art. 8, CEDU, che tutela la privacy e impedisce l'intrusione nella vita privata, non giustificata sul piano dell'accertamento.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 30559/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere la ricorrente medesima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCAGLIARINO LUCIA nato a BARLETTA il 17/05/1983 avverso l'ordinanza del 30/11/2020 del TRIB. LIBERTA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/septite le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE e3b-k- trtiFte-il-difeftssu-e FATTO E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Bari, in funzione di tribunale del riesame, adito ex art. 257, c.p.p., confermava il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero presso il tribunale di Bari in data 22.10.2020, avente ad oggetto una serie di beni (scarpe; documenti, telefoni cellulari, personal computers, pen drive, carte di credito, tessere postepay e bancomat), ritenuti cose pertinenti al reato, in relazione ai fatti di cui agli artt. 473 e 474, c.p.p., per i quali Scagliarino Raffaele e Scagliarino Alessandro risultano indagati, con l'accusa di avere contraffatto i marchi delle società "Golden Goose S.P.A." e "Moncler S.P.A.", e, comunque, di avere fatto uso di contraffazioni di marchi internazionali di tali società, nonché di avere introdotto nel territorio dello Stato prodotti recanti i predetti marchi contraffatti, facendoli spedire agli indirizzi dei terzi acquirenti, cui si relazionavano attraverso canali social, in particolare "Facebook" e "Instagram".
2. Avverso la decisione del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione Scagliarino Lucia, in qualità di terzo interessato e di persona alla quale le cose sono state sequestrate, deducendo:
1) violazione di legge in relazione agli artt. 253, 125, co. 3, c.p.p. e 8, CEDU, in quanto, con riferimento al contenuto dei supporti informatici sequestrati, il pubblico ministero ha disposto un sequestro di tipo esplorativo, senza procedere a isolare i soli ed eventuali dati conoscitivi rilevanti ai fini del procedimento con conseguente violazione dei princìpi di pertinenza e di proporzionalità operanti in tema di sequestro probatorio. Nel confermare il decreto di sequestro, il tribunale del riesame si è limitato ad affermare la necessità del rispetto dei suddetti princìpi con riferimento ai "cloni" dei dati informatici acquisiti, ma a tale asserzione non ha fatto seguire il necessario controllo, omettendo di motivare in ordine alla sussistenza di una correlazione qualificata tra i fatti per cui si procede e la globalità dei dati acquisiti, considerando, in definitiva, cose pertinenti al reato tutti i dati informatici oggetto di estrapolazione, senza specificare quale fosse il vincolo di pertinenza rispetto ai reati ipotizzati, in tal modo violando anche l'art. 8, CEDU, che tutela la privacy e impedisce l'intrusione nella vita privata, non giustificata sul piano dell'accertamento.
Risultano, inoltre, inconferenti, ad avviso della ricorrente, le giustificazioni addotte dal tribunale del riesame al riguardo, in quanto, da un lato, non è corretta l'affermazione secondo cui alla data della trattazione dell'impugnazione cautelare (30.11.2020) le operazioni tecniche di estrazione dei dati informatici dai relativi supporti erano ancora in corso, emergendo dagli atti che esse si conclusero sin dal 18.11.2020; dall'altro, è del tutto indimostrata la pretesa complessità dell'indagine, che secondo l'impostazione del tribunale del riesame imponeva uno spoglio dei dati utili, in realtà, mai avvenuto in quanto, come lamentato dalla ricorrente, il consulente del pubblico ministero si è limitato ad una mera estrapolazione forense dei dati contenuti nella memoria del materiale informatico in sequestro, senza mai operare una cernita dei dati informatici pertinenti al thema probandum.
Senza tacere, infine, che l'affermazione del tribunale del riesame alla luce della quale non risulta che la ricorrente avesse l'uso esclusivo dei beni alla stessa sequestrati non si confronta con il dato oggettivo per cui gli agenti operanti, al momento del sequestro del telefono cellulare, hanno consegnato la relativa SIM alla Scagliarino.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.
4. In via preliminare si osserva che, come rappresentato dalla stessa ricorrente, successivamente allo svolgimento dell'udienza camerale innanzi al tribunale del riesame, il pubblico ministero presso il tribunale di Bari, su istanza dell'interessata, ha disposto, in data 11.12.2020, la restituzione alla Scagliarino dei supporti informatici alla stessa sequestrati (computer, telefono cellulare pen drive), per essersi concluse le operazioni di copia forense dei dati ivi contenuti, come da provvedimento allegato al ricorso. Ciò determina l'inammissibilità del ricorso sul punto.
Come chiarito, infatti dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, è certamente ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, a condizione che sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati (cfr. Cass., Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Rv. 270497). In questa prospettiva si è ulteriormente precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati immagazzinati, qualora non venga dedotta, sulla base di elementi univoci, la lesione di interessi primari connessi all'indisponibilità delle informazioni contenute negli oggetti sequestrati, ovvero di un interesse, concreto ed attuale leso dalla indisponibilità esclusiva delle informazioni contenute nelle cose sottoposte a vincolo, che non può essere ravvisato nel mero ottenimento di una pronuncia sulla legittimità del provvedimento cautelare. (cfr.
Cass., Sez. 5, n. 13694 del 15/02/2019, Rv. 274975; Cass., Sez. 6, n. 13306 del 22/02/2018, Rv. 272904). Per contestare in sede di legittimità l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, non è, pertanto, sufficiente dedurre apoditticamente, come fatto dalla ricorrente, l'interesse al ripristino del diritto all'esclusiva diponibilità delle informazioni e alla reintegrazione del suo diritto alla privacy, ma occorre specificare quale sia l'interesse concreto e attuale, che può essere leso dal venir meno della disponibilità esclusiva delle informazioni contenute nelle cose sottoposte a vincolo in capo alla ricorrente.
In mancanza di tale specificazione, la doglianza proposta dalla Scagliarino si configura, in realtà, come volta a ottenere in questa sede una mera pronuncia sulla legittimità del provvedimento cautelare, in quanto tale inammissibile. Infine non può non rilevarsi la natura meramente fattuale dei rilievi articolati dalla ricorrente, a partire da quelli volti a contestare la complessità dell'indagine, in relazione ai quali va comunque osservato che, come affermato da un condivisibile arresto della giurisprudenza di legittimità, in tema di acquisizione della prova, l'autorità giudiziaria, al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti; sicché, in caso di mancata tempestiva restituzione, l'interessato potrà presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema (cfr.
Cass., Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016, Rv. 268489), secondo una sequenza procedimentale che, nel caso in esame, risulta rispettata.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere la ricorrente medesima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del