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Sentenza — n. 30557/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30557/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30557/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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con riferimento alla tesi della caduta accidentale della vittima, riproposta in appello, la corte territoriale ha evidenziato come la versione dei fatti fornita dal Catellani, secondo cui l'appellante lo ha deliberatamente colpito, trova conferma nelle dichiarazioni del teste oculare Tonelli Massimo, ignorato nel gravame, così come la violenza e la reiterazione dei colpi descritte dalla vittima e dal Tonelli hanno trovato conferma in quanto descritto dal consulente tecnico di parte;

Regesto Legislator

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art. 129 c.p; Sentenza — n. 30557/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo tale arresto, dunque, in presenza dell'illegittima declaratoria d'inammissibilità del gravame dell'imputato, ove si proceda contestualmente anche agli effetti civili, non è possibile immediatamente dichiarare l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato ascritto, limitandosi ad escludere la possibilità di un più favorevole proscioglimento per ragioni di merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., dovendo le doglianze difensive formulate in riferimento all'affermazione di responsabilità essere contestualmente esaminate agli effetti civili, e, conseguentemente, "a cognizione piena", anche agli effetti penali, e quindi, necessariamente, dal giudice penale in sede di rinvio (cfr.

Parole chiave

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art. 129 c.p

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 c.p
Pertanto, qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo (cfr.

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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MURATORI LINO nato a GEMMANO il 19/06/1953 avverso l'ordinanza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/s,Rtfee le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE / rnat • 44414-9-iLd4.fens ore FATTO E DIRITTO 1. Con il provvedimento di cui in epigrafe la corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile, per difetto di specificità, l'appello presentato da Muratori Lino avverso la sentenza con cui il tribunale di Rimini, in data 25.6.2015, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato, in relazione al delitto di cui all'art. 582, c.p., in rubrica ascrittogli, commesso in danno della costituita parte civile Catellani Fabio, ordinando l'esecuzione della predetta sentenza.

2. Avverso tal-e provvedimento, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Muratori, lamentando violazione di legge, in quanto, da un lato, all'atto di presentazione dell'appello non era ancora in vigore la nuova disciplina sulle impugnazioni introdotta dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore solo il 3.8.2017( laddove l'appello è stato presentato il 13.11.2015) che non può essere applicata retroattivamente; dall'altro, a differenza di quanto affermato dalla corte territoriale, con l'atto di appello possono essere dedotte questioni già prospettate e disattese dal primo giudice.

3. Con requisitoria scritta del 18.3.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga accolto.

4. In via preliminare va rilevato che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 157, 159, 160 e 161, c.p., il termine di prescrizione del reato per cui si procede, commesso il 20.12.2008, pari, nella sua massima estensione, tenuto conto, cioè, degli atti interruttivi intervenuti, a sette anni e sei mesi, in assenza di provvedimenti di sospensione del relativo decorso, risulta perento alla data del 20.6.201e, Si è pertanto verificata, ptrict ;14,052 Q(una causa di estinzione del reato, che compete al Collegio rilevare, non potendosi considerare inammissibile il ricorso presentato dall'imputato, essendo incentrato su questioni di diritto non manifestamente infondate.

Come è noto, infatti, il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129, co. 2, c.p.p., opera anche con riferimento alle cause estintive del reato, quale è la prescrizione, rilevabili nel giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 3, 01/12/2010, n. 1550, Rv. 249428; Cass., sez. un., 27/02/2002, n. 17179, Rv. 221403; Cass., Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, Rv. 262761). Logico corollario di tale affermazione sulla piena operatività dell'art. 129, c.p.p., è che anche nel giudizio di legittimità sussiste l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129, co. 2, c.p.p., pur ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, obbligo che, tuttavia, in considerazione dei caratteri tipici del giudizio innanzi la Corte di Cassazione, sussiste nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in relazione alla natura dei vizi denunciati (cfr.

Cass., sez. 1, 18/04/2012, n. 35627, Rv. 253458). Il sindacato di legittimità che, pertanto, si richiede alla corte in questo caso deve essere circoscritto all'accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire a una pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte dall'art. 129, co. 2, c.p.p.: la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità a esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini e ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività della causa estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata.

Pertanto, qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo (cfr. Cass., sez. 4, 05/11/2009, n. 43958, F.) In presenza di una causa di estinzione del reato, infatti, la formula di proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2, c.p.p.) può essere adottata solo quando dagli atti risulti "evidente" la prova dell'innocenza dell'imputato, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di "constatazione" che di "apprezzamento" (cfr.

Cass., sez. 2, 11/03/2009, n. 24495, G.), circostanza che, come risulta dalla stessa articolata esposizione dei motivi di appello avverso la sentenza di primo grado, richiamati dal ricorrente, non può ritenersi sussistente nel caso in esame. La sentenza k.51ete_ oggetto dell'impugnazione proposta dal Muratori va, pertanto, annullata senza rinvio, agli effetti penali, per essere il reato indicato in premessa estinto per prescrizione. A tale conclusione si giunge, in quanto le censure difensive, pur non inammissibili, non colgono, tuttavia, nel segno.

Non ignora il Collegio un recente orientamento giurisprudenziale, secondo cui nel giudizio di cassazione, qualora risulti che la sentenza di appello ha illegittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso la condanna di primo grado e si proceda contestualmente anche agli effetti civili, la Corte non può immediatamente dichiarare l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, limitandosi ad escludere la possibilità di un più favorevole proscioglimento per ragioni di merito ex art. 129, c.p.p., poiché il ricorso dell'imputato in ordine all'affermazione di responsabilità impone la valutazione del compendio probatorio "a cognizione piena", sia agli effetti penali che a quelli civili, con conseguente trasmissione degli atti al giudice penale a seguito di annullamento con rinvio.

Secondo tale arresto, dunque, in presenza dell'illegittima declaratoria d'inammissibilità del gravame dell'imputato, ove si proceda contestualmente anche agli effetti civili, non è possibile immediatamente dichiarare l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato ascritto, limitandosi ad escludere la possibilità di un più favorevole proscioglimento per ragioni di merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., dovendo le doglianze difensive formulate in riferimento all'affermazione di responsabilità essere contestualmente esaminate agli effetti civili, e, conseguentemente, "a cognizione piena", anche agli effetti penali, e quindi, necessariamente, dal giudice penale in sede di rinvio (cfr.

Cass., Sez. 2, n. 8935 del 21/01/2020, Rv. 278588). Tale principio, tuttavia, non appare applicabile al caso in esame, in quanto, non potendosi ritenere che la corte di appello di Bologna abbia illegittimamente dichiarato inammissibile l'impugnazione avverso la sentenza di condanna di primo grado proposta dal Muratori, non esiste nessun ostacolo a dichiarare in sede di legittimità l'estinzione del reato per sopravvenuto decorso del relativo termine di prescrizione, pur essendosi proceduto contestualmente anche agli effetti civili, perché il rinvio al giudice penale in grado di appello affinché eserciti quella "cognizione piena" capace di estendersi anche agli effetti civili di cui si è detto, proprio in ragione della inammissibilità originaria dell'impugnazione non troverebbe alcuna giustificazione.

Al riguardo si osserva che non appare fondato il rilievo difensivo, secondo cui la corte avrebbe operato un'applicazione retroattiva della nuova disciplina in tema di impugnazioni introdotta dall'art. 1, co. 55, I. 23 giugno 2017, n. 103 (cd. "Riforma Orlando"). Quest'ultima disposizione, nel riformulare il testo dell'art. 581, c.p.p., ha previsto che l'atto di impugnazione deve contenere, "a pena di inammissibilità", tra gli altri requisiti, anche "l'enunciazione specifica dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta" (cfr. art. 581, lett. d), c.p.p.).

Ed invero, come si evince dalla lettura della motivazione del provvedimento oggetto di ricorso (cfr. pp. 2-4), la corte territoriale ha, in realtà, applicato la disciplina previgente alla "Riforma Orlando", ritenendo inammissibile l'impugnazione proposta dal Muratori, ai sensi del disposto dell'art. 591, co. 1, lett. c), e co. 2, c.p.p., perché affetta da inammissibilità estrinseca, in quanto non conforme alle disposizioni di cui all'art. 581, lett. c), c.p.p., che, nel testo antecedente alla modifica apportata dal citato art. 1, co. 55, I. 23 giugno 2017, n. 103, imponeva l'enunciazione nell'atto di impugnazione dei "motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta".

Analogamente a quanto prevedeva l'art. 201 del codice di rito abrogato, anche il codice vigente ha previsto il requisito della specificità dei motivi di impugnazione, prescrivendo che i motivi rechino l'indicazione specifica" delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta contenuta nell'atto di impugnazione, requisito che la "Riforma Orlando" ha definito in termini ancora più incisivi, senza tuttavia innovare l'asse portante della previgente disciplina che, come si è detto, sottoponeva alla sanzione processuale della inammissibilità l'atto di impugnazione sorretto da motivi aspecifici.

La giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento all'atto di appello, ha da sempre dimostrato una particolare attenzione al requisito della specificità dei motivi di impugnazione, attraverso una copiosa elaborazione, antecedente alla "Riforma Orlando", all'interno della quale meritano particolare attenzione, ad avviso del Collegio, quegli arresti che, da un lato, hanno evidenziato come i motivi di appello debbano essere specifici allo stesso modo di quanto richiesto per il ricorso in cassazione, dovendo indicare, pur nella libertà della loro formulazione, con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, Rv. 254204); dall'altro, hanno precisato che il tasso di specificità necessario per l'atto di appello, che esclude l'inammissibilità ex artt. 581 e 591, c.p.p., va valutato raffrontando le specifiche censure articolate nell'impugnazione, con la consistenza delle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato (cfr.

Cass., Sez. 3, n. 37737 del 18/06/2014, Rv. 259907). Allo scopo dichiarato di chiarire "quali siano, ai fini dell'ammissibilità dell'atto di appello, i requisiti di specificità dei relativi motivi", sono intervenute, nella vigenza della disciplina antecedente alla "Riforma Orlando", le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, attraverso un arresto di fondamentale importanza, con cui si è contestata la tesi, pur emersa nella giurisprudenza della Corte (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 41082 del 19/09/2014, Rv. 260766), secondo cui l'esigenza di specificità del motivo debba essere valutata in sede di appello con minor rigore rispetto al giudizio di legittimità.

Si è così affermato che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).

Può, dunque, dirsi che la specificità dei motivi, sia nella nuova che nella previgente disciplina del codice di rito in materia di impugnazioni, deve e doveva essere valutata con il medesimo rigore, rappresentando requisito indefettibile sia dell'appello che del ricorso per cassazione, pena l'inammissibilità del motivo stesso, assumendo rilievo anche nel giudizio di appello la cd "inammissibilità estrinseca" o "relazionale", configurabile tutte le volte in cui l'appello si appalesa generico per l'omesso confronto argomentativo con la motivazione della sentenza impugnata, onere, quest'ultimo, direttamente proporzionato alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata.

La differenza tra il giudizio di appello e il giudizio di legittimità, in altri termini, secondo le Sezioni Unite, non consente di affermare che l'atto di appello non debba conformarsi all'esigenza di "specificità estrinseca", definita come la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, la cui inosservanza, pertanto, impone, anche nel giudizio di secondo grado, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 591, c.p.p. Il che non significa, come è stato opportunamente rilevato nella sentenza "Galtelli", che sia di per sé causa di inammissibilità nel giudizio di appello la riproposizione di questioni già di fatto dedotte in prima istanza, ma solo che l'appello deve essere connotato da motivi caratterizzati da specificità, cioè basati su argomenti che siano strettamente collegati agli accertamenti della sentenza di primo grado di primo grado, di cui l'appellante non può non tenere conto.

Alla luce di tali princìpi non appare revocabile in dubbio la legittimità del percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale, che, in relazione ai singoli motivi di appello articolati dal Muratori, ha specificamente evidenziato l'omessa considerazione da parte di quest'ultimo degli accertamenti di fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Ed invero:

1) con riferimento alla tesi della caduta accidentale della vittima, riproposta in appello, la corte territoriale ha evidenziato come la versione dei fatti fornita dal Catellani, secondo cui l'appellante lo ha deliberatamente colpito, trova conferma nelle dichiarazioni del teste oculare Tonelli Massimo, ignorato nel gravame, così come la violenza e la reiterazione dei colpi descritte dalla vittima e dal Tonelli hanno trovato conferma in quanto descritto dal consulente tecnico di parte;

2) in relazione alla tesi, del pari riproposta dal Muratori, secondo cui l'imputato avrebbe agito perché preoccupato per lo stato di salute della moglie e in quanto inascoltato dalle autorità, il giudice di secondo grado ha sottolineato l'omessa considerazione da parte dell'appellante della ricostruzione di fatti operata dal giudice di primo grado, secondo il quale l'imputato ha agito in assenza di qualsivoglia sparo e, quindi, di pericolo per chicchessia, e nonostante la piena liceità in loco della presenza della vittima, che si trovava in una zona non di proprietà dell'appellante, il quale, appena ha visto la persona offesa, è uscito di casa, brandendo una specie di arma ed ha fratturato il braccio del Catellani;

3) in relazione alla tesi dell'imputato, ribadita in appello, secondo cui il Catellani sarebbe entrato in un terreno di proprietà del Muratori, il giudice di secondo grado ha evidenziato la mancata considerazione da parte dell'imputato di un accertamento di fatto operato dal tribunale, da cui risulta che il comandante della stazione dei CC. di Montefiore Conca, il cui contributo conoscitivo è stato pretermesso nel gravame, ha escluso che il Catellani sia entrato in un terreno di proprietà del Muratori;

4) con riferimento alla prospettazione del Muratori, con cui si chiedeva la condanna della vittima per il delitto di minaccia, sul presupposto, reiterato nei motivi di appello, che il Molinari sia stato minacciato dal Catellani, armato di fucile, con la frase "smettila altrimenti ci facciamo male", ha osservato la corte di appello che ancora una volta l'imputato ha omesso di considerare il contenuto della sentenza di primo grado, laddove si evidenzia come lo stesso imputato abbia ammesso che il Catellani (aggredito dapprima con ingiurie e urla) quando pronunciò quella frase non era armato di fucile, che era per terra;

5) in ordine, infine, alle richieste formulate dall'appellante, volte a ottenere una pena più mite, la concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena inflitta, la corte territoriale ha rilevato come tali richieste siano state articolate non solo attraverso "formule di stile utili in qualsivoglia processo, senza indicare nessun concreto elemento su cui fondare i richiesti benefici" (inammissibilità intrinseca), "ma ignorando completamente la motivazione della sentenza di primo grado, che non ha espressamente concesso le circostanze attenuanti generiche proprio per l'assenza di qualsivoglia dato positivo e stante la mancanza di qualsivoglia resipiscenza da parte dell'imputato ed ha quantificato la pena tenendo conto della gravità del fatto commesso e del danno cagionato alla vittima, escludendo qualsivoglia favorevole giudizio prognostico in ordine alla futura commissione di reati stante l'aggressività e l'incapacità di controllarsi manifestate dall'imputato, che ha appunto agito per motivi assolutamente futili" (cfr. pp. 3-4).

La circostanza, poi, che le Sezioni Unite "Galtelli" siano intervenute successivamente alla data di proposizione dell'appello da parte del Muratori, presentato il 13.11.2015, non incide sulla legittimità del provvedimento adottato dalla corte territoriale, che ha applicato principi già noti e conoscibili dall'appellante in materia di specificità dei motivi di appello, non solo in quanto ricavabili dalla normativa vigente prima dell'intervento del Legislatore del 2017, ma anche perché affermati in precedenti arresti della giurisprudenza di legittimità, fautori di un approdo interpretativo definitivamente consacrato proprio dalla citata sentenza "Galtelli", intervenuta a risolvere, come si è accennato, un contrasto giurisprudenziale sul punto (cfr., in particolare, pp. 9-11, della menzionata sentenza delle Sezioni Unite).

L' i/vut•cee,get,11,1"z0- dei motivi di appello, intimamente connessa ad un'esaustiva valutazione delle risultanze processuali da parte dei giudici di merito, non scalfita dalle doglianze difensive come rappresentate e valutate con motivazione inappuntabile dalla corte territoriale, comporta che, ai sensi dell'art. 578, c.p.p., il ricorso del Muratori venga rigettato agli effetti civili. La non completa soccombenza del ricorrente implica che lo stesso non sia condannato al pagamento delle spese process