Sentenza — n. 30555/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 12 gennaio 2021 il G.i.p. del Tribunale di Padova ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna presentata nell'interesse di Sandro FAVARO. Il difensore del FAVARO ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione della legge penale, l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.) ed adducendo che il Giudice di merito avrebbe errato:- nel fondare la prova dell'effettiva conoscenza del decreto penale di condanna da parte del ricorrente sulla sussistenza della regolare notifica di esso, non eseguita a mani proprie del destinatario; - nel ritenere la sussistenza di un onere della prova in negativo a carico dello stesso istante della mancata effettiva conoscenza del provvedimento, atteso che - secondo la giurisprudenza di legittimità - sull'istante grava un mero onere di allegazione, nella specie compiutamente assolto (in particolare, rassegnando che la notifica era stata eseguita mediante consegna nella mani di Daniela NICCHIO, erroneamente indicata come moglie del FAVARO ma già all'epoca ex convivente dello stesso, cui il medesimo aveva consentito di dimorare presso la sua abitazione nonostante l'interruzione della loro relazione sentimentale), competendo al Giudice le verifiche necessarie (nella specie per nulla disposte).
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 30555/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno Rv. 221437 - 01). In altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686). 3.2. L'ordinanza impugnata ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine, poiché ha «ritenuto che in effetti l'asserita mancata conoscenza da parte dell'imputato non [sia] in alcun modo provata, e che al contrario risult[i] effettivamente notificato regolarmente il Dp».
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FAVARO SANDRO nato a DOLO il 01/05/1973 avverso l'ordinanza del 12/01/2021 del GIP TRIBUNALE di PADOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; letta la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; RITENUTO IN PATII) E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza in data 12 gennaio 2021 il G.i.p. del Tribunale di Padova ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna presentata nell'interesse di Sandro FAVARO.
2. Il difensore del FAVARO ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione della legge penale, l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.) ed adducendo che il Giudice di merito avrebbe errato:- nel fondare la prova dell'effettiva conoscenza del decreto penale di condanna da parte del ricorrente sulla sussistenza della regolare notifica di esso, non eseguita a mani proprie del destinatario; - nel ritenere la sussistenza di un onere della prova in negativo a carico dello stesso istante della mancata effettiva conoscenza del provvedimento, atteso che - secondo la giurisprudenza di legittimità - sull'istante grava un mero onere di allegazione, nella specie compiutamente assolto (in particolare, rassegnando che la notifica era stata eseguita mediante consegna nella mani di Daniela NICCHIO, erroneamente indicata come moglie del FAVARO ma già all'epoca ex convivente dello stesso, cui il medesimo aveva consentito di dimorare presso la sua abitazione nonostante l'interruzione della loro relazione sentimentale), competendo al Giudice le verifiche necessarie (nella specie per nulla disposte).
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 3.1. L'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. sanziona con la nullità la motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, che è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01;
Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno Rv. 221437 - 01). In altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686). 3.2. L'ordinanza impugnata ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine, poiché ha «ritenuto che in effetti l'asserita mancata conoscenza da parte dell'imputato non [sia] in alcun modo provata, e che al contrario risult[i] effettivamente notificato regolarmente il Dp».
Invero, da quanto appena riportato non si comprende affatto sulla base di quali elementi il G.i.p. abbia escluso che nella specie non sia stata provata la mancata conoscenza del provvedimento monitorio da parte del FAVARO; né può dare contezza dell'iter posto a sostegno della statuizione il riferimento alla ritualità della notifica del provvedimento, in mancanza della quale non verrebbe in rilievo la restituzione in termini per presentare opposizione a cagione della mancata effettiva conoscenza del decreto (artt. 175, comma 2, e 460 ss. cod. proc. pen.; cfr.
Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, Serio, Rv. 280936 - 01, che in 2 jr1( tema di restituzione in termini per proporre opposizione a decreto penale condivisibilmente ha affermato che «la mera regolarità formale della notifica» del decreto penale di condanna «non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio»). La motivazione dell'ordinanza impugnata è, pertanto, apparente ed essa deve essere annulla con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Padova.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Padova. Così deciso il 16/04/2021. Il Consigliere estensore Il Presi