Sentenza — n. 30554/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 17 novembre 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha applicato a Ferdinant JAKU la pena ex art. 444 cod proc. pen. per tre ipotesi condotte di furto in abitazione nonché per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, reati tutti aggravati come in contestazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30554/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod proc. pen. per tre ipotesi condotte di furto in abitazione nonché per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, reati tutti aggravati come in contestazione.
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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JAKU FERDINANT nato il 26/01/1990 avverso la sentenza del 17/11/2020 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; letta la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione GIUSEPPINA CASELLA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 17 novembre 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha applicato a Ferdinant JAKU la pena ex art. 444 cod proc. pen. per tre ipotesi condotte di furto in abitazione nonché per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, reati tutti aggravati come in contestazione.
2. Avverso la sentenza, nell'interesse dell'imputato, è stato proposto ricorso per cassazione, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b, c) ed e), cod. proc. pen. e deducendo che nella specie sarebbero stati erroneamente valutati i I presupposti per concedere all'imputato la sospensione condizionale della pena, poiché sarebbe stato ritenuto ostativo un reato estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
3. Il 26 febbraio 2021 il difensore e procuratore speciale dell'imputato ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso (datato 19 febbraio 2021).
4. Il ricorso, alla luce della sopravvenuta rituale rinuncia, deve essere dichiarato inammissibile (art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende - che deve determinarsi in euro cinquecento -, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373 - 01) e nella specie non consta - né è stata addotta - la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnazione per una causa non imputabile al medesimo ricorrente (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/04/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Franco