Sentenza — n. 30553/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA1.Con la sentenza impugnata, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di amezia Terme, in data 14 ottobre 2020, ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Kabba Ailoub, in relazione al reato di cui all'art. 497-bis, commi 1 e 2, cod. pen., la pena concordata dalle parti di anni uno mesi quattro di reclusione. 2.Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo un unico motivo con il quale si denuncia violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto contestato, essendo la pena concordata riferita alla violazione dell'art. 497-bis cod. pen., senza considerare la natura del documento di identità, ritenuto non valido per l'espatrio, potendo la condotta, nel caso in esame integrare, esclusivamente, il reato di cui agli artt. 489 cod. pen. (uso di atto falso) in relazione al falso materiale in certificazione amministrativa, ex art. 477 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 497-bis cod. pen, artt. 489 cod. pen, art. 477 cod. pen; Sentenza — n. 30553/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 35885 del 14/06/2007, Galloro, Rv. 237714; in senso analogo, Sez. 5, n. 46831 del 22/11/2007, Todorovic, Rv. 238889). 2.. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene di determinare equitativamente, nella misura indicata nel dispositivo.
Parole chiave
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G 12n_1 c_fpeb-
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di amezia Terme, in data 14 ottobre 2020, ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Kabba Ailoub, in relazione al reato di cui all'art. 497-bis, commi 1 e 2, cod. pen., la pena concordata dalle parti di anni uno mesi quattro di reclusione. 2.Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo un unico motivo con il quale si denuncia violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto contestato, essendo la pena concordata riferita alla violazione dell'art. 497-bis cod. pen., senza considerare la natura del documento di identità, ritenuto non valido per l'espatrio, potendo la condotta, nel caso in esame integrare, esclusivamente, il reato di cui agli artt. 489 cod. pen. (uso di atto falso) in relazione al falso materiale in certificazione amministrativa, ex art. 477 cod. pen.
3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 Con l'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). E' orientamento pacifico di questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619;
Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026) quello secondo il quale, senza escludere qualsiasi intervento del giudice rispetto all'accordo raggiunto dalle parti, questo deve essere limitato alla verifica della corretta qualificazione giuridica proposta, onde evitare improprie derubricazioni non riguardanti in alcuna parte la pena, ma solo la qualificazione giuridica dei fatti contestati. Il giudice, cioè, è chiamato ad esercitare il proprio potere di controllo sulla proposta, con la finalità esclusiva di impedire distorsioni dello strumento processuale del rito speciale prescelto, limitando il proprio intervento a rilevare errori macroscopici, senza che gli sia richiesta una particolare attività di analisi e verifica del compendio processuale ben noto, invece, alle parti. 1.1.Errore manifesto non rilevabile in questo caso.
Ed invero, la carta di identità di cui si discute è indicata nel provvedimento di merito e nella contestazione, come valida per l'espatrio e tale deve ritenersi con riferimento alla possibilità di circolazione intra europea. Si tratta, infatti, di una carta di identità apparentemente rilasciata da uno Stato (quello italiano, Comune di Lamezia Terme) appartenente all'Unione Europea, e dunque valida per la circolazione dei cittadini tra gli Stati membri. Va, invero, ribadito che integra il delitto di cui all'art. 497-bis cod.pen. (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi) — introdotto dall'art. 10, comma quarto, D.L. 27 gennaio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155 — il possesso di carte di identità con l'apposizione di fotografie di soggetti diversi dagli intestatari, considerato che la carta di identità, ex arti.
L. n. 224 del 1963, ulteriormente modificata dall'art. 10 D. Lgs. n. 52 del 2002, è titolo valido per l'espatrio negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali, sicché la sua falsificazione integra la fattispecie incriminatrice predetta, e, a tal fine, è del tutto irrilevante che il suo possesso non sia essenziale per la libera circolazione delle persone all'interno della cosiddetta area di Schenghen (Sez. 5, n. 47613 del 28/10/2019, Rv. 277548, di cui si ripercorrono le condivisibili argomentazooni;
Sez. 5, n. 35885 del 14/06/2007, Galloro, Rv. 237714; in senso analogo, Sez. 5, n. 46831 del 22/11/2007, Todorovic, Rv. 238889). 2.. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene di determinare equitativamente, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis