Sentenza — n. 30552/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul' ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BARInei confronti di: ZAMPETTA GAETANO nato a BARI il 22/05/1965 avverso l'ordinanza del 20/11/2020 del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; lette%sitle conclusioni del PG QLL C Q eteljte(n., JL3L gek Cer..24, Q,Ct:/1,c, Le.W-A-A
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 408 cod. proc. pen, art. 410-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 30552/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, emessa in data 20 novembre 2020, confermata con ordinanza del 1 dicembre 2020, nel procedimento penale contro Zambetta Gaetano, è stata disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero, per il rinnovo della notifica dell'avviso, ex art. 408 cod. proc. pen. della richiesta di archiviazione alla persona offesa dal reato che lo aveva richiesto, in ragione della mancata prova dell'avvenuta notifica, pur disposta dal Pubblico ministero ed eseguita.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul' ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BARInei confronti di: ZAMPETTA GAETANO nato a BARI il 22/05/1965 avverso l'ordinanza del 20/11/2020 del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; lette%sitle conclusioni del PG QLL C Q eteljte(n., JL3L gek Cer..24, Q,Ct:/1,c, Le.W-A-A
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, emessa in data 20 novembre 2020, confermata con ordinanza del 1 dicembre 2020, nel procedimento penale contro Zambetta Gaetano, è stata disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero, per il rinnovo della notifica dell'avviso, ex art. 408 cod. proc. pen. della richiesta di archiviazione alla persona offesa dal reato che lo aveva richiesto, in ragione della mancata prova dell'avvenuta notifica, pur disposta dal Pubblico ministero ed eseguita.
2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso il Pubblico ministero presso il Tribunale di Bari denunciando l'abnormità funzionale dell'ordinanza. Si evidenzia che, essendo trascorsi dieci giorni dalla data di invio alla persona offesa dal reato, della raccomandata con ricevuta di ritorno a mezzo del servizio postale, relativa all'avviso dell'avvenuto deposito presso la casa comunale della richiesta di archiviazione, dovendosi ritenere perfezionata la notifica prevista dall'art. 408 cod. proc. pen., stante la compiuta giacenza, l'ordinanza impugnata ha determinato un'indebita regressione e lo stallo del procedimento. 3.11 ricorso del Pubblico ministero è inammissibile.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590) ricorre l'ipotesi di abnormità strutturale nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) o di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo del modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale diversa da quella configurata dalla legge, cioè al di fuori dei casi consentiti, perché oltre ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto).
Si vede, invece, in ipotesi di abnormità funzionale nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, situazione non rimediabile se non attraverso un intervento del giudice di legittimità (Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, Di Battista, Rv. 209605; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv. 217244; Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999) ovvero nel caso di indebita regressione del procedimento medesimo (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240). 3.1. Ciò premesso, si osserva che il provvedimento adottato non esorbita dai poteri legittimamente attribuiti al giudice delle indagini preliminari, atteso che la verifica della regolarità della notifica della richiesta di archiviazione dei pubblico ministero alla parte lesa che abbia fatto richiesta di esserne informata, ex art. 408 cod. proc. pen., rientra nei poteri-doveri del Giudice, considerato che l'eventuale mancanza o irregolarità della notifica può incidere sul successivo provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 53185 del 15/11/2016, Sonnante, Rv. 269499). 3.2.
Sotto il profilo della lamentata indebita regressione del procedimento, la restituzione innokh,ig degli atti all'ufficio del pubblico ministero non ha determinato unakt -egressione ad una fase 4 anteriore, né ha determinato un'irreversibile stasi del procedimento, ben potendo l'ufficio destinatario provvedere, in ogni caso, alla notifica, secondo quanto disposto con l'ordinanza censurata (Sez. 5, ord. n. 41366 del 20/09/2004, Rv. 2:30007; Sez. 3, n. 3010 del 9/07/1996, Rv. 206060; 206059; 206058) sebbene in base alla contestata, non rituale, applicazione dell'istituto della compiuta giacenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 30/03/2021 Il consigliere estensore Il Pre