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Sentenza — n. 30551/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30551/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30551/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOSAK MARKO nato il 06/11/1969 avverso la sentenza del 25/11/2020 del GIP TRIBUNALE di PORDENONEudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; lette/ le conclusioni del PG g;:(6. ei Oweccaec- A Q.-au 1.Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, in data 25 novembre 2020, ha applicato a Bosjak Marko, esclusa la recidiva, ritenuta la continuazione, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione a otto reati, di furto pluriaggravato, consumato e tentato, ricettazione ed associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di reati di furto in abitazione, la pena di anni tre mesi sei di reclusione ed euro 900 di multa, concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche, reputate equivalenti alle aggravanti diverse da quelle di cui all'art. 625 cod. pen., oltre alla pena accessoria di cui all'art. 29 cod. pen., partendo dalla pena per il reato ritenuto più grave di cui agli artt. 110, 624-bis, commi 1 e 3, 625, n. 2, 5, 61 n. 5 e 7 cod. pen. (capo 4). 2.Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti indicata, il ricorrente, con unico motivo, per il tramite del difensore, deduce violazione di legge quanto al calcolo della pena, denunciando che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen., in ordine alle circostanze era stato operato per bilanciare aggravanti (di cui all'art. 61 n. 5 e 7 cod. pen.), di fatto, assorbite nel reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., contestato come aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 2 e 5 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 625 cod. pen, art. 29 cod. pen, art. 69 cod. pen, art. 624-bis cod. pen, art. 81 cod. pen; Sentenza — n. 30551/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tanto, con l'effetto di pervenire ad una pena illegale, in quanto frutto della indebita neutralizzazione di aggravanti (art. 61 n. 2 e 5 cod. pen.) che comunque avevano espletato il loro effetto di determinare una pena autonoma per il furto in abitazione e, dunque, eccessiva (perché determinata su quella prevista dall'art. 624-bis, comma 3, cod, pen. di anni quattro mesi tre di reclusione ed euro mille di multa.

Parole chiave

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adeguamento della pena proporzionalità della pena revisione della sentenza penale reati penali errore nella commisurazione della pena reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile in quanto devolve una censura non consentita avverso sentenza di applicazione di pena, ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 625 cod. pen
art. 29 cod. pen
pen., oltre alla pena accessoria di cui all'art. 29 cod. pen., partendo dalla pena per il reato ritenuto più grave di cui agli artt.
art. 69 cod. pen
2.Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti indicata, il ricorrente, con unico motivo, per il tramite del difensore, deduce violazione di legge quanto al calcolo della pena, denunciando che il giudizio di cui all'art. 69 cod.
art. 624-bis cod. pen
pen.), di fatto, assorbite nel reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., contestato come aggravato ai sensi dell'art.
art. 81 cod. pen
Detta misura della pena, infatti, non è illegale, né lo è quella finale, risultata all'esito del calcolo operato, per effetto degli aumenti ex art. 81 cod. pen., tanto che lo stesso ricorrente, in definitiva, si duole dell'eccessività della misura finale irrogata.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOSAK MARKO nato il 06/11/1969 avverso la sentenza del 25/11/2020 del GIP TRIBUNALE di PORDENONEudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; lette/ le conclusioni del PG g;:(6. ei Oweccaec- A Q.-au

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, in data 25 novembre 2020, ha applicato a Bosjak Marko, esclusa la recidiva, ritenuta la continuazione, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione a otto reati, di furto pluriaggravato, consumato e tentato, ricettazione ed associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di reati di furto in abitazione, la pena di anni tre mesi sei di reclusione ed euro 900 di multa, concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche, reputate equivalenti alle aggravanti diverse da quelle di cui all'art. 625 cod. pen., oltre alla pena accessoria di cui all'art. 29 cod. pen., partendo dalla pena per il reato ritenuto più grave di cui agli artt. 110, 624-bis, commi 1 e 3, 625, n. 2, 5, 61 n. 5 e 7 cod. pen. (capo 4). 2.Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti indicata, il ricorrente, con unico motivo, per il tramite del difensore, deduce violazione di legge quanto al calcolo della pena, denunciando che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen., in ordine alle circostanze era stato operato per bilanciare aggravanti (di cui all'art. 61 n. 5 e 7 cod. pen.), di fatto, assorbite nel reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., contestato come aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 2 e 5 cod. pen.

Tanto, con l'effetto di pervenire ad una pena illegale, in quanto frutto della indebita neutralizzazione di aggravanti (art. 61 n. 2 e 5 cod. pen.) che comunque avevano espletato il loro effetto di determinare una pena autonoma per il furto in abitazione e, dunque, eccessiva (perché determinata su quella prevista dall'art. 624-bis, comma 3, cod, pen. di anni quattro mesi tre di reclusione ed euro mille di multa.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso con requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento censurato.

4. Il ricorso è inammissibile in quanto devolve una censura non consentita avverso sentenza di applicazione di pena, ex art. 444 cod. proc. pen. 4.1.Con l'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

E' orientamento pacifico di questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026) quello secondo il quale, senza escludere qualsiasi intervento del giudice rispetto all'accordo raggiunto dalle parti, questo deve essere limitato alla verifica della corretta qualificazione giuridica proposta, onde evitare improprie derubricazioni non riguardanti in alcuna parte la pena, ma solo la qualificazione giuridica dei fatti contestati. 4.2.

L'art. 624-bis, ultimo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 6 lett. c), legge 23 giugno 2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017 (e quindi da epoca precedente i commessi reati) prevede che, nel caso di furto in abitazione o con strappo, le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

Tale disposizione non è stata disattesa, nella sentenza impugnata, in cui le descritte aggravanti non sono state neutralizzate con il giudizio di bilanciamento. Né si ravvisa la dedotta illegalità della pena perché determinata, ad onta dell'operato bilanciamento con le aggravanti comuni, non privilegiate, in quella base di anni quattro mesi tre di reclusione ed euro mille di multa per il reato ritenuto più grave (capo 4), da reputare, invece, assorbite nella misura della pena già prevista dall'art. 624-bis, comma 3, cod. pen. Detta misura della pena, infatti, non è illegale, né lo è quella finale, risultata all'esito del calcolo operato, per effetto degli aumenti ex art. 81 cod. pen., tanto che lo stesso ricorrente, in definitiva, si duole dell'eccessività della misura finale irrogata.

Invero, il percorso seguito dal giudicante onde giungere alla pena concordata, non ha inciso sulla legalità complessiva della pena ex art. 444 cod. proc. pen., in quanto risulta conforme alla volontà delle parti e non esorbitante i limiti edittali previsti per i reati in relazione ai quali è stata applicata, nemmeno con riferimento alla misura di quella posta a base del calcolo. 4.3.Da ultimo è appena il caso di osservare che non è pacifico l'indirizzo indicato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, secondo il quale, in tema di furto in abitazione, qualora più circostanze aggravanti ed attenuanti soggette a giudizio di comparazione concorrano con la circostanza aggravante privilegiata di cui agli artt. 624 bis, comma 3, 625 cod. pen., sulla pena determinata in ragione dell'aumento applicato per questa, sottratta al giudizio di comparazione, deve essere calcolata la diminuzione per le eventuali attenuanti riconosciute, ancorché queste siano state separatamente assorbite con giudizio di equivalenza nel bilanciamento con altre aggravanti non privilegiate (Sez. 5, n. 19083 del 26/02/2020, rv. 279209), risultando a tale impostazione, contrapposto altro indirizzo, di segno contrario (ex multis, Sez. 5, n. 47519 del 17/09/2018, Rv. 274181) tanto che la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte, ex art. 610, comma 2, cod. proc. pen. da questa sezione Quinta penale, onde verificare se le circostanze attenuanti, pur riconosciute in giudizio di equivalenza nel bilanciamento con circostanze aggravanti non privilegiate, debbano produrre in ogni caso il proprio effetto di attenuazione della pena risultante dal computo dell'aggravamento dovuto a circostanze aggravanti privilegiate, contestate e ravvisate.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene di determinare equitativamente, nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 3