Sentenza — n. 30550/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAMurè Antonino e Murè Salvatore ricorrono per la cassazione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino in data 16 dicembre 2020, che ha confermato a sentenza del Tribunale di Novara del 6 marzo 2019 in punto di accertamento della loro responsabilità per il delitto di lesioni personali in concorso, commesso in danno di Fregonara Adriano, e di condanna alla pena di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod.proc.pen, art. 133 cod.pen; Sentenza — n. 30550/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Murè Antonino e Murè Salvatore ricorrono per la cassazione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino in data 16 dicembre 2020, che ha confermato a sentenza del Tribunale di Novara del 6 marzo 2019 in punto di accertamento della loro responsabilità per il delitto di lesioni personali in concorso, commesso in danno di Fregonara Adriano, e di condanna alla pena di giustizia.
Parole chiave
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RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Murè Antonino e Murè Salvatore ricorrono per la cassazione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino in data 16 dicembre 2020, che ha confermato a sentenza del Tribunale di Novara del 6 marzo 2019 in punto di accertamento della loro responsabilità per il delitto di lesioni personali in concorso, commesso in danno di Fregonara Adriano, e di condanna alla pena di giustizia.
2. Il comune atto d'impugnativa, sottoscritto dal difensore di fiducia, consta di due motivi, enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - il primo motivo denuncia vizio della motivazione quanto alla valutazione delle testimonianze di Impelliccieri Maria e di Fregonara Adriano: si deduce, al riguardo, che la questione della valutazione diametralmente opposta delle loro dichiarazioni operata dai giudici di entrambi i gradi nel processo celebrato a carico di Fregonara per lesioni arrecate agli odierni ricorrenti, conclusosi con la sua condanna, avrebbe meritato un vaglio assai più approfondito rispetto a quello evincibile dall'apodittico passaggio argomentativo riservato alla disamina di essa; - il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche: si assume che, sul punto, il giudice censurato avrebbe reso una motivazione apparente, giacché, pur a fronte degli specifici rilievi di gravame diretti ad ottenere una valorizzazione, in funzione della mitigazione della pena, dello stato d'incensuratezza degli imputati e della reciprocità delle lesioni, si sarebbe limitato ad un'acritica trasposizione delle argomentazioni spese dal Tribunale.
3. Con requisitoria in data 2 luglio 2021, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dottoressa Delia Cardia, ha chiesto che la Corte dichiari inammissibili i ricorsi.
4. I ricorsi sono inammissibili. 4.1. Il primo motivo pecca di aspecificità, perché sostenuto da argomentazioni prive di effettivo confronto critico (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849) con la motivazione rassegnata nella sentenza impugnata in punto di prova della responsabilità degli imputati, nella sua interezza considerata. A giustificazione dell'esito divisato, invero, la Corte territoriale non ha fideisticamente richiamato il narrato del Fregonara, ma, conscia della sua peculiare posizione di imputato in un processo collegato, l'ha sottoposto ad uno stringente elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, discendendone che anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).
3. I ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20/07/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Ma ssichelli nJ‘ 1)12,é_12-) CORTE DI CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE ‘1, ISsY' \f""•n,_ V. -K ,LL r À i ' (") • \ /••• , i (.2 r , I a (), - \J'r rk-' • • ,r2.!,_ ( , , • e \ 'Afcse /1'1 ‘ ;L ' n , ;',)e - • y • k' -• V • \ -i i , "t • ., , , l ! ! 1 4 1, , i IL FUNZION AieSsa elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, discendendone che anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).
3. I ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a f