Sentenza — n. 30547/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAI fatti di questo procedimento concernono, principalmente, la gestione di alcune strutture pubbliche, affidata dal Comune di Taranto ad imprese riconducibili a Ladiana Giuseppe tra il mese di febbraio e il mese di marzo 2001. Si tratta, in particolare, della gestione del "Parco Ricreativo Cimino", affidato in gestione alla Day Service srl, di cui era stata legale rappresentante Aloisio Adele, moglie di Ladiana Giuseppe, e, successivamente, quest'ultimo; dell'Area Attrezzata per Sosta e Parcheggio per il Turismo Itinerante, denominata "Paddy's Bar", affidata in gestione alla ditta individuale Ok Executive di Ladiana Loredana, figlia di Giuseppe; dell'area attrezzata a verde, denominata "Giardini Virgilio", affidata in gestione alla Panda srl, di cui era stato amministratore Maiorino Francesco, marito di Ladiana Annamaria (altra figlia di Ladiana Giuseppe). I reati contestati concernono anche, in minor misura, l'esecuzione del contratto di fornitura di materiale igienico-sanitario stipulato dal comune di Taranto con la ditta Ok Executive nel mese di febbraio 1995.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 cod. proc. pen, art. 479 cod. pen, artt. 110 cod. pen, art. 648-bis cod. pen, art. 648 cod. pen, art. 314 cod. pen; Sentenza — n. 30547/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Dell'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. non v'erano, quindi, nella specie, minimamente i presupposti. 1.1. Inammissibile, per totale genericità e manifesta infondatezza è pure l'ulteriore doglianza di Lubelli, relativa ai reati di cui all'art. 479 cod. pen.. Sebbene a carico di Lubelli siano state elevate molteplici imputazioni per il reato di cui agli artt. 479-476/2 cod. pen. (sono sopravvissute alla prescrizione le sei liquidazioni di cui al capo e) e una liquidazione di cui al capo NN12)), il ricorrente non chiarisce nemmeno a quale delle numerosissime imputazioni si riferisce e riporta giurisprudenza chiaramente non conferente, relativa a fattispecie per nulla riconducibili a quelle contestate.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LUBELLI LUIGI CASIMIRO nato a LECCE il 22/06/1944 PATELLA CARLO nato a TARANTO il 30/08/1953 BARRACATO SANTO nato a LERCARA FRIDDI il 03/08/1945 ALOISIO ADELE nato a PALAGIANELLO il 24/06/1934 LADIANA LOREDANA nato a TARANTO il 12/06/1966 LADIANA OLIMPIA nato a TARANTO il 20/09/1956 LADIANA ANTONIA nato a TARANTO il 12/11/1958 FANELLI FILOMENA nato a TARANTO il 18/06/1954 avverso la sentenza del 27/02/2019 della CORTE APPELLO DI LECCE, SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi.
L'avvocato PASQUALE ANNICCHIARICO, si associa alle conclusioni del Procuratore Generale chiedendo l'inammissibilità per tutti i ricorsi: si riporta alle LV conclusioni scritte che deposita unitamente alle nota spese, anche per l'avvocato FABIO ALABRESE, del quale oggi è sostituto processuale. L'avvocato CRISTIANO SAVATTERI, quale sostituto processuale dell'avvocato ANGELO LOIZZI, si riporta alla memoria difensiva pervenuta a mezzo pec il 04/06/2021 e chiede raccoglimento del ricorso. L'avvocato PASQUALE LISCO insiste per l'accoglimento del ricorso e si riporta alle memorie difensive pervenute a mezzo pec il 14/02/2021.
L'avvocato GIUSEPPE LECCE quale sostituto processuale degli avvocati GAETANO VITALE e ENRICO DE FRANCESCO per le posizioni degli imputati LADIANA LOREDANA e ALOISIO ADELE sì riporta ai motivi di ricorso; per la posizione dell'imputata LADIANA OLIMPIA insiste per raccoglimento del ricorso e chiede l'annullamento della sentenza impugnata anche relativamente alla misura accessoria.
RITENUTO IN FATTO
1. I fatti di questo procedimento concernono, principalmente, la gestione di alcune strutture pubbliche, affidata dal Comune di Taranto ad imprese riconducibili a Ladiana Giuseppe tra il mese di febbraio e il mese di marzo 2001. Si tratta, in particolare, della gestione del "Parco Ricreativo Cimino", affidato in gestione alla Day Service srl, di cui era stata legale rappresentante Aloisio Adele, moglie di Ladiana Giuseppe, e, successivamente, quest'ultimo; dell'Area Attrezzata per Sosta e Parcheggio per il Turismo Itinerante, denominata "Paddy's Bar", affidata in gestione alla ditta individuale Ok Executive di Ladiana Loredana, figlia di Giuseppe; dell'area attrezzata a verde, denominata "Giardini Virgilio", affidata in gestione alla Panda srl, di cui era stato amministratore Maiorino Francesco, marito di Ladiana Annamaria (altra figlia di Ladiana Giuseppe). I reati contestati concernono anche, in minor misura, l'esecuzione del contratto di fornitura di materiale igienico-sanitario stipulato dal comune di Taranto con la ditta Ok Executive nel mese di febbraio 1995.
2. Secondo l'accusa, in gran parte condivisa dai giudici di merito, la gestione delle strutture suddette e l'esecuzione del contratto di fornitura avvennero in maniera gravemente irregolare, per violazione del disciplinare di appalto, per fatturazione - da parte delle imprese appaltatrici - di costi inesistenti oppure indebitamente addossati al Comune, con gravissimo danno per quest'ultimo (calcolato in oltre otto milioni di euro). Il tutto grazie alla collaborazione del sindaco di Taranto, del vice-sindaco e di moLti funzionari apicali del Comune, i quali avrebbero costituito, con i membri della famiglia Ladiana, una vera e propria associazione a delinquere operante fino al 2006, epoca di adozione di molte misure cautelari.
I reati contestati riguardano, oltre all'associazione a delinquere, il falso in atto pubblico, l'abuso d'ufficio, la truffa, il peculato, il furto, la corruzione, il riciclaggio, nonché la bancarotta fraudolenta; tali reati sono stati addebitati a trentadue persone, molte delle quali assolte già in primo grado. Quasi tutti i reati sono stati dichiarati prescritti tra il primo e il secondo grado, ad eccezione dei seguenti, per i quali pure sono state dichiarate delle prescrizioni (si tratta di reati continuati): - capo e), per il quale sono stati condannati Lubelli Luigi Casimiro e Patella Carlo: il primo nella qualità di dirigente del settore Finanza ed Economato del comune di Taranto; il secondo nella qualità di capo servizio del settore Finanza ed Economato del medesimo comune.
I due avrebbero emesso - tra il 2001 e il 2005 - numerosi atti di liquidazione ideologicamente falsi, perché in essi si attestava che i lavori eseguiti, i servizi prestati e le forniture rese dalla Day Service srl erano conformi, per quantità e qualità, a quanto ordinato, laddove non era intervenuta alcuna determina dirigenziale dei LL.PP. e, comunque, nessun ordinativo da parte del Comune. Il reato è stato dichiarato prescritto dal Tribunale per gli atti emessi fino al 4/3/2003, dalla Corte d'appello per gli atti emessi fino all'1/8/2003. E' stata confermata la condanna per sei atti di liquidazione posti in essere dal 30/7/2004 al 7/4/2005 (artt. 479 in relazione all'art. 476/2 cod. pen.); - capo NN12), per il quale sono stati condannati Lubelli Luigi Casimiro, Patella Carlo e Ladiana Loredana, quest'ultima quale titolare della ditta Ok Executive di Ladiana Loredana.
I primi due, su istigazione della terza, avrebbero emesso numerosissimi atti di liquidazione a favore della ditta suddetta tra l'11/4/2002 e il 31/1/2005 da considerare ideologicamente falsi perché in essi si attestava che la ditta suddetta aveva eseguito la fornitura di materiale igienico-sanitario in virtù di ordini ed autorizzazioni impartiti dal Servizio di Economato e Provveditorato del Comune e che la fornitura era conforme per quantità e qualità a quanto ordinato, laddove nessun ordine era stato impartito, nessuna autorizzazione era stata data e nessuna fornitura era stata eseguita.
Il reato è stato dichiarato prescritto dal Tribunale per gli atti emessi fino al 3/4/2003, dalla Corte d'appello per gli atti emessi fino al 13/5/2003. E' stata confermata la condanna per un atto di liquidazione posto in essere il 31/1/2005 (art. 479 in relazione all'art. 476/2 cod. pen.);- capo RR16), per il quale è stata condannata Fanelli Filomena, per aver riciclato la somma di € 247.7617 - provento di attività delittuosa - ricevuta dal marito Patella Carlo (art. 648/bis cod. pen.); - capo M11), per il quale sono stati condannati Aloisio Adele (amministratrice della Day Service srl fino al 29/5/2003), Ladiana Loredana, Ladiana Olimpia e Ladiana Antonia (membri della famiglia Ladiana).
Tutte avrebbero distratto somme per oltre un milione di euro dalla società Day Service srl, dichiarata fallita il 30/3/2007 (artt. 216 e 219, comma 1, 223 I. fall.); - capo 013), per il quale è stata condannata Aloisio Adele. Il reato attiene alla bancarotta fraudolenta documentale della Day Service srl (art. 216 I. fall.).
3. Contro la sentenza della Corte d'appello sono stati proposti i seguenti ricorsi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173 cod. proc. pen..
4. Lubelli Luigi Casimiro è stato in parte condannato e in parte prosciolto per i reati di falso continuato in atto pubblico contestati ai capi e) - NN12). E' stato prosciolto per prescrizione in appello dai reati di peculato contestati ai capi uu) - Z21 - PP14, nonché dai reati di falso in atto pubblico contestati ai capi h) e U19). Egli lamenta la violazione degli artt. 479, 476, 314 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione concernente il giudizio di responsabilità. La sua impugnazione riguarda sia i reati per i quali è stata pronunciata condanna che quelli per i quali è stata dichiarata la prescrizione.
Il difensore dell'imputato adduce, a motivo del ricorso, la violazione degli artt. 314-476-479 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. perché, contrariamente a quanto argomentato dal giudicante, Lubelli era solo incaricato di vistare le determine e non aveva la disponibilità, neppure mediata, del denaro dell'Ente, in quanto il comune di Taranto non era dotato, all'epoca, di un proprio Piano Economico di Gestione (PEG), necessario perché i dirigenti dei vari settori acquisissero la disponibilità giuridica del denaro comunale. Ne consegue che, non avendo l'imputato siffatta disponibilità, non è configurabile il reato di peculato.
Alla stessa conclusione si perviene considerando che il mandato di pagamento non è atto di esclusiva competenza del Dirigente delle Risorse Finanziarie, qual'era il Lubelli, ma atto di competenza congiunta del Dirigente suddetto e del Segretario Generale dell'Ente. Con altro motivo deduce, ancora una volta, la violazione dell'art. 479 cod. pen. e un vizio di motivazione perché la Corte d'appello ha - irragionevolmente - ritenuto di prescindere dal dedotto rinnovo del "contratto di fornitura igienico sanitario" intervenuto con la ditta Ok Executive.4.1.
Con memoria difensiva trasmessa alla cancelleria di questa Corte il 4 giugno 2021 il difensore di Lubelli ha insistito nei motivi di ricorso e contestato la natura fidefacente degli atti di liquidazione da lui emessi.
5. Patella Carlo è stato condannato per il reato di cui al capo e) (falso ideologico), limitatamente alle liquidazioni effettuate a favore della Day Service srl dal 30/7/2004 al 7/4/2005 (per le altre è stata dichiarata la prescrizione) e per la liquidazione del 31/1/2005 a favore della Ok Executive (capo NN12. Anche in questo caso, per tutte le altre liquidazioni è stata dichiarata la prescrizione). 5.1. Con un primo motivo il difensore di Patella lamenta - in relazione reati di falso ideologico contestati in entrambi capo di imputazione - l'erronea applicazione della legge penale, derivante dal fatto che il dolo è stato desunto, quanto al capo e), da elementi privi di significativa valenza, costituiti dalla stessa modalità di redazione degli atti a favore della Day Service srl (la loro voluta genericità, il mancato richiamo del disciplinare, del successivo contratto e di un precedente impegno di spesa, l'uso di formule assai vaghe, la loro reiterazione, gli importi notevoli liquidati, l'incompetenza del Servizio cui l'imputato era addetto, la "probabile" conoscenza del disciplinare), e, quanto al capo NN12), dal solo fatto di aver firmato l'atto di liquidazione n. 55 del 31/1/2005, sebbene la fornitura ad esso relativa fosse stata regolarmente eseguita.
In tal modo, argomenta, è stato punito, nel primo caso, un atteggiamento di superficialità (non aver controllato che il servizio di guardiania non poteva essere pagato alla Day Service srl perché, in base alle previsioni contrattuali, era a carico della società privata); nel secondo caso un falso inesistente. 5.2. Col altro motivo viene contestata la natura fidefacente degli atti emessi dall'imputato, trattandosi di atti deliberativi-valutativi attinenti alla verifica delle condizioni contrattuali (quanto agli atti del capo e) e alla effettiva consegna del materiale igienico sanitario, quanto all'unico atto del capo NN12)).
In entrambi i casi, deduce, non vi è stata, da parte del pubblico ufficiale, attestazione di attività compiuta alla sua presenza. 5.3. Con "memoria difensiva" trasmessa alla cancelleria di questa Corte il 14/2/2021 il difensore di Patella Carlo ha insistito sul secondo motivo di ricorso.
6. Ladiana Loredana - condannata per la bancarotta fraudolenta patrimoniale della Day Service srl (capo M11) e per falso ideologico (capo NN12) - si duole, con due motivi dall'identico contenuto, di una mancanza di motivazione in ordine al ruolo, effettivo, rivestito nella società, essendo stata - per ammissione del padre Ladiana Giuseppe e di tutti i testi e coimputati esaminati - una semplice "testa di legno", completamente all'oscuro delle vicende societarie e delle attività, lecite o illecite, poste in essere dal genitore. Lamenta, pertanto, la violazione delle norme di valutazione probatoria e dei principi in tema di responsabilità dell'amministratore.
7. Aloisio Adele, amministratrice della Day Service srl fino al 29/5/2003 - condannata per la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale della società suddetta (capi M11 e 013) - lamenta la violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. per la medesima ragione della figlia Loredana. I giudici - argomenta la ricorrente - non hanno tenuto conto della formalità della sua posizione all'interno della società, che era gestita in tutto e per tutto dal marito Ladiana Giuseppe e la teneva all'oscuro di tutte le vicende societarie, oltre ad emettere assegni a suo nome e farle firmare assegni di cui sconosceva l'utilizzo.
Lamenta che questa sua posizione nella società - confermata dal marito e da tutti i testi a conoscenza delle vicende della Day Service srl - sia stata indebitamente svilita dalla Corte di merito, che, contrariamente a quanto rimarcato in molteplice pronunce di questa Corte, ha valorizzato il dato formale senza individuare significativi elementi di colpevolezza: nemmeno la conoscenza, da parte sua, dello stato delle scritture contabili e dei maneggi del marito. Col altro motivo lamenta la non corretta applicazione degli artt. 62/bis e 81, cpv., cod. pen., per essere state concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle aggravanti, senza considerare "le particolari modalità del fatto, la condotta tenuta da Aloisio durante le indagini, i suoi attimi precedenti penali"; inoltre, perché la determinazione della pena è stata effettuata senza l'esposizione dei criteri utilizzati.
Con l'ultimo motivo lamenta la violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. per essere stata esclusa la prescrizione dei reati nonostante fosse cessata dalla carica il 29/5/2003, data da cui, a suo giudizio, andava calcolato il tempo della prescrizione.
8. Ladiana Antonia - condannata per la bancarotta fraudolenta patrimoniale della Day Service srl - lamenta un'assoluta mancanza di motivazione in ordine alle ragioni della sua condanna. Invero, deduce, l'unico dato che emerge dall'istruttoria è la totale mancanza di prove o indizi che lascino ipotizzare un suo consapevole coinvolgimento "nelle vicende che hanno interessato il comune di Taranto". Ne è prova il fatto che nessuno dei testi escussi l'ha mai conosciuta o ha avuto contatti con lei e tutti hanno riferito di essersi relazionati col di lei padre. Anch'ella, come la madre e la sorella, era una mera "testa di paglia".
9. Ladiana Olimpia - condannata per la bancarotta fraudolenta patrimoniale della Day Service srl - lamenta la violazione degli artt. 110 cod. pen., 216, 219 e 223 I. fall. e la manifesta illogicità della motivazione concernente il giudizio di responsabilità per essere stato affermato il suo concorso, quale extraneus, nella bancarotta sulla base del semplice rapporto di parentela con Ladiana Giuseppe e Aloisio Adele, senza alcun accertamento circa "la volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus (amministratore della società poi fallita) ovvero la volontà di incidere materialmente o moralmente nell'intento dell'intraneus" e senza che sia stata dimostrata la sua consapevolezza di depauperare - con le condotte addebitatole - il patrimonio sociale.
Con altro motivo lamenta la violazione degli artt. 133 e 62/bis cod. pen. per il fatto che la Corte d'appello - avendola assolta dal reato di cui al capo NN12 - avrebbe dovuto diminuire la pena base di un terzo, essendole state concesse, già in primo grado, circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti. Infine, con motivi nuovi del 4/3/2020 l'imputata ha invocato l'applicazione dei principi contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2018 e in quella delle Sezioni Unite di questa Corte del 28/2/2019, n. 28910, in ordine alle pene accessorie.
10. Fanelli Filomena - condannata per il riciclaggio della somma di C 247.617,16, provento delle attività delittuose del marito Patella Carlo - lamenta l'erronea applicazione dell'art. 648-bis cod. pen. e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità. Deduce che la Corte d'appello ha omesso di "compiere una seria analisi" delle argomentazioni difensive, con le quali era stata dimostrata la legittima provenienza della somma di C 118.000. I giudici d'appello - nel tentativo di dimostrare l'illegittima provenienza delle somme ritenute oggetto di riciclaggio - non hanno spiegato il destino delle somme rivenienti da polizze sottoscritte nel 1990 (per C 16.863,68 e per C C 17.041,50) e nel 2000 (per C 79.534), e quindi, prima dei fatti per cui è processo; inoltre, hanno disatteso la tesi difensiva in ordine ai 110.000 euro costituiti in buoni fruttiferi e a lei intestati, a sua insaputa, dal marito, senza alcuna razionale spiegazione, superando le ammissioni del marito e l'inesistenza di una distinta di versamento da lei sottoscritta, ovvero di comunicazioni provenienti dalla Poste e a lei indirizzate.
Quanto alle somme di denaro e ai beni mobili che sarebbero stati corrisposti o recapitati al marito o alla sua abitazione, nulla dimostra - né i giudici hanno dimostrato - che Fanelli fosse consapevole dei rapporti di Ladiana col comune di Taranto e, quindi, della possibilità che quei doni fossero frutto di attività corruttiva. 10.1. Col altro motivo la ricorrente si duole della qualificazione giuridica del fatto, che, a suo giudizio, andrebbe ricondotto al massimo alla fattispecie dell'art. 648 cod. pen., non essendo stata dimostrata la consapevolezza e la volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza illecita del denaro proveniente ( dall'attività corruttiva del marito, atteso che la sottoscrizione delle polizze rendeva tracciabile la provenienza delle somme. 10.2.
Con memoria difensiva trasmessa a questa Corte il 14/2/2021 il difensore di Fanelli ha insistito nei motivi di ricorso.
11. Ricorrente è anche Barracato Santo, il quale è stato prosciolto per prescrizione da tutti i reati (numerosissimi) a lui ascritti. A lui è stato contestato di avere, quale dirigente dell'Ufficio Gestione del Patrimonio e LL.PP. del comune di Taranto, emesso numerosi atti amministrativi ideologicamente falsi con cui:
a) si attestava l'esecuzione, da parte di varie imprese (Day Service srl, ditta individuale D'Oronzo Rosario, Ok Executive di Ladiana Loredana), di prestazioni mai avvenute, o avvenute in modo diverso;
b) si autorizzava l'esecuzione dì lavori in mancanza delle condizioni di legge;
c) si autorizzava il pagamento di somme non dovute, o dovute in misura inferiore. Gli è stato pure contestato di aver ricevuto compensi corruttivi da parte di imprese varie, al fine compiere od omettere atti del proprio ufficio; di essersi appropriato di beni della P.A., di cui, come dipendente, aveva la disponibilità; di avere, al fine di recare a sé un vantaggio o pregiudizio a terzi, abusato del proprio ufficio, emettendo atti illegittimi; di avere, con artifici e raggiri, indotto il comune di Taranto a erogare somme, autorizzare opere, emettere atti in violazione di legge; di aver sottratto cose sottoposte a sequestro. 11.1.
Col primo lamenta la mancata assunzione - da parte della Corte d'appello - di una prova decisiva, costituita dalla comparsa di costituzione e risposta prodotta dal comune di Taranto nel giudizio civile promosso dallo stesso ricorrente, con sui s'era inteso dimostrare che egli non era mai stato nominato dirigente del Comune con piene funzioni, essendo stato destinatario di un semplice ordine di servizio provvisorio; sicché era stato privo di autonomia gestionale, non aveva avuto la delega di agente contabile, non era mai stato un centro di spesa; in più, non aveva mai sottoscritto alcun contratto.
La funzione da lui esercitata era, quindi, semplicemente di natura organizzativa. A tanto si aggiunge il fatto che il comune di Taranto non aveva mai predisposto un Piano Esecutivo Gestionale, sicché tutte le determinazioni assunte dal ricorrente avevano avuto il valore di semplici proposte e non quello di atti di liquidazione. 11.2. Col secondo motivo deduce la "violazione dell'art. 606 lett.
e) cpp nella forma di contraddittorietà e manifesta illogicità dei fatti di causa la cui esistenza non è controversa". Sul punto, allega copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità attestante il fatto che, senza l'attribuzione al funzionario pubblico di effettiva autonomia gestionale, è l'organo di direzione politica (nella specie, il sindaco) a conservare la qualità di datore di lavoro. Di conseguenza, deduce, ( "tutte le determinazioni, dichiarate nei numerosi capi di imputazione, non avevano il requisito di materialità, non erano atti amministrativi"; le sue erano semplici proposte, con la conseguenza che "tutte le imputazioni", dichiarate prescritte, "sono da considerarsi insussistenti" (pag. 22 del ricorso).
Per dare dimostrazione di tanto il ricorrente illustra, a titolo di esempio, da pag. 26 a pag. 30, alcune contraddizioni che, a suo giudizio, sono ravvisabili tra le imputazioni di cui ai capi BB2-hh8-CC3; poi ricostruisce, dal suo punto di vista, la vicenda che aveva portato alla revoca della concessione alla Ok Executive di Ladiana Loredana (avente ad oggetto l'area di sosta per il turismo itinerante); deduce evidenti contraddizioni e incongruenze nelle dichiarazioni accusatorie di Ladiana Giuseppe; passa in rassegna le imputazioni di cui ai capi QQQ15 - ESbis - zz - D4 - E5 per dedurre la genericità dell'imputazione, l'insussistenza dei reati o la sua estraneità (in quanto privo di autonomia gestionale e della qualifica di dirigente), l'inaffidabilità di Ladiana Giuseppe, l'ignoranza circa il provvedimento di sequestro emesso dal Pubblico Ministero in data 13/7/2006. 11.3.
Con altro motivo - che occupa il ricorso da pag. 30 a pag. 41 - il ricorrente denuncia i gravi errori, le gravi omissioni e le palesi incongruenze contenute nel nell'informativa di reato del 27/5/2006, sulla cui base fu disposta l'applicazione di misura cautelare nei suoi confronti, è stata ravvisata la sua responsabilità penale ed è stata emessa sentenza di NDP per prescrizione dei reati.. 11.4. Con altro motivo lamenta le violazioni di legge consumate nel corso del procedimento che lo ha riguardato, attinenti al ritardo con cui fu trasmesso alla Corte di Cassazione il ricorso avverso l'ordinanza confermativa della custodia cautelare, all'indebita divulgazione delle intercettazioni che lo hanno riguardato, alle calunniose dichiarazioni di Ladiana Giuseppe, all'illegittimo utilizzo delle intercettazioni (ascoltate dagli inquirenti senza il previo avviso alla parte).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nessuno dei ricorsi merita accoglimento.
1. Lubelli Luigi contesta, con un primo motivo, la sussistenza del reato di peculato (la contestazione è fatta in relazione a reati già dichiarati prescritti: capi uu)-Z21-PP14)) in quanto, deduce, non aveva la disponibilità del denaro dell'Ente (perché il Comune non era dotato, all'epoca, del Piano Economico di Gestione) e perché all'emanazione dei mandati di pagamento doveva necessariamente concorrere il Segretario Generale del Comune. Il motivo è manifestamente infondato perché, vera o falsa che sia la prospettazione della parte in ordine all'esistenza di un PEG presso il comune di Taranto, è indiscusso che, nella specie, Lubelli avesse (insieme a Patella) la disponibilità giuridica delle somme uscite dal patrimonio del Comune, tant'è che gli atti di liquidazione furono da loro emessi e le somme furono - sulla base dei loro atti - erogate dal Tesoriere; essi avevano, quindi, il potere di attingere alle casse comunali: il che dimostra che, indipendentemente dall'esistenza di un PEG, i loro atti avevano - nelle circostanze in cui furono emessi - l'idoneità a spostare il denaro del Comune verso impieghi esterni.
L'illegittimità degli impieghi (le somme furono poi materialmente incassate da Patella, senza che sia stata dimostrata la loro destinazione a vantaggio del Comune) dà ragione della conclusione del giudicante, secondo cui si trattò di appropriazione di beni dell'ente pubblico, operata dai suoi funzionari. Ineccepibile, poi, è l'inquadramento dei fatti nella fattispecie dell'art. 314 cod. pen., atteso che, come rimarcato in sentenza - sulla base di copiosissima giurisprudenza di legittimità, ostentatamente ignorata dal ricorrente - il peculato si differenzia dalla truffa per il fatto che il pubblico dipendente ha, nel primo caso, la disponibilità giuridica del denaro, di cui può disporre mediante atti amministrativi; nel secondo caso la disponibilità manca e viene procurata a sé stesso dall'agente mediante artifizi e raggiri.
Nella specie, il fatto che Lubelli (e Patella) non avessero dovuto chiedere a nessun altro organo o ufficio di agire per metterli in condizione di operare i pagamenti di cui si discute, né avessero dovuto fare alcunché per emettere gli atti a loro contestati dimostra ampiamente che avevano la disponibilità (giuridica) del denaro comunale e che, quindi, le appropriazioni di denaro pubblico sono state correttamente qualificate dal giudicante. Irrilevante, poi, è il fatto che i mandati di pagamento non fossero di esclusiva competenza del Dirigente delle Risorse Finanziarie, atteso che il peculato, come qualsiasi altro reato, può essere commesso in concorso tra più soggetti; quel che rileva, infatti, è un contributo causale alla determinazione del depauperamento dell'Ente pubblico: contributo che, nella specie, è stato logicamente ritenuto esistente al massimo livello, dal momento che, senza l'emissione degli atti illegittimi imputati a Lubelli nessuna somma sarebbe uscita dalle casse comunali.
Dell'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. non v'erano, quindi, nella specie, minimamente i presupposti. 1.1. Inammissibile, per totale genericità e manifesta infondatezza è pure l'ulteriore doglianza di Lubelli, relativa ai reati di cui all'art. 479 cod. pen.. Sebbene a carico di Lubelli siano state elevate molteplici imputazioni per il reato di cui agli artt. 479-476/2 cod. pen. (sono sopravvissute alla prescrizione le sei liquidazioni di cui al capo e) e una liquidazione di cui al capo NN12)), il ricorrente non chiarisce nemmeno a quale delle numerosissime imputazioni si riferisce e riporta giurisprudenza chiaramente non conferente, relativa a fattispecie per nulla riconducibili a quelle contestate.
Un vago accenno sembra riferito al solo falso di cui al capo NN12 (liquidazione n. 55 del 31/1/2005 a favore della ditta Ok Executive di Ladiana Loredana), non dichiarato prescritto, in ordine al quale la sentenza chiarisce ampiamente in cosa consista il falso: nell'avere, cioè, attestato che i pagamenti richiesti dalla ditta suddetta erano relativi a prestazioni di cui era stata accertata la conformità - per quantità e qualità - a quanto ordinato, sebbene nessun controllo fosse stato effettuato e sebbene nessuna prestazione fosse stata richiesta, previamente, dal Comune.
La sentenza chiarisce anche che nessun rilievo può attribuirsi, per giudicare di detto reato, al rinnovo contrattuale che il dirigente aveva disposto con determina n. 130 del 27/12/2004, giacché la liquidazione n. 55 del 31/1/2005 si riferiva a fatture emesse, al più tardi, il 16/12/2004: quindi, prima del "rinnovo contrattuale" invocato dall'imputato (pag. 67-68).
2. Patella Carlo - che risponde delle stesse imputazioni elevate a carico di Lubelli - solleva, quanto ai falsi, censure in ordine all'elemento soggettivo, di cui non sarebbe stata data adeguata dimostrazione. Il motivo è manifestamente infondato, giacché gli elementi valorizzati dal Tribunale e dalla Corte d'appello hanno effettivamente la valenza dimostrativa ad essi attribuita dal giudicante. L'incompetenza ad emettere il provvedimento di liquidazione (di competenza, invece, dell'ufficio che aveva dato esecuzione al provvedimento di spesa; vale a dire, l'ufficio dei Lavori Pubblici), l'ignoranza - riconosciuta dal ricorrente - degli atti prodromici, la mancanza dei documenti giustificativi della spesa, il numero e l'importanza delle liquidazioni effettuate a favore della Day Service srl in un considerevole arco di tempo, accompagnati dalle imponenti utilità ricevute illegittimamente dal Patella in concomitanza all'emanazione degli atti illegittimi, costituiscono elementi sicuramente indicativi di uno stato psicologico viziato: non già dalla colpa, ma dalla consapevolezza di attestare fatti difformi dal vero, relativi alla "quantità e qualità" di quanto ordinato.
Il falso riguarda, nella specie, oltretutto, non solo l'attestazione che le prestazioni rese dalla Day Service erano conformi al contratto stipulato col Comune, ma anche l'attestazione di un accertamento non effettuato: attestazioni che, è inutile ripetere, dovevano essere rese dal Patella dopo aver preso visione del contratto e dopo aver accertato la conformità della prestazione a quanto in esso previsto. Tale mancanza costituisce automaticamente in malafede il dichiarante, giacché nella stessa prospettazione difensiva vi è l'ammissione che le prestazioni indicate nell'atto non erano state effettuate; il che sgombra il campo da tutte le contestazioni difensive, stante la natura formale del reato in discussione (tanto, a prescindere da tutte le considerazioni - contenute in sentenza - sull'interesse di Patella a favorire Ladiana, da cui era ampiamente beneficiato).
Quanto all'ulteriore atto di liquidazione del 31/1/2005, n. 55, emesso a favore della Ok Executive, vale quanto esposto in ordine alla posizione di Lubelli: le fatture saldate con detta liquidazione erano precedenti alla proroga del contratto disposto con determina del 27/12/2004; pertanto, anche in questo caso l'attestazione che la fornitura era conforme a "quanto ordinato" era ideologicamente falsa, se non altro perché un "ordine" mancava del tutto (se non altro, ne mancavano i presupposti). 2.1. Manifestamente infondata è pure la censura relativa alla natura fidefacente delle liquidazioni (tale motivo è comune a Lubelli, che ha argomentato, sul punto, solo con memoria del 4/6/2021).
In tema di falso documentale, sono documenti dotati di fede privilegiata, ex art. 476, comma secondo, cod. pen., quelli emessi dal pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l'atto assume una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale (Cass. Sez. V, n. 28047 del 26 giugno 2019). Ebbene, l'attestazione fatta da Patella circa il corretto adempimento - da parte della Day Service srl e della Ok Executive di Ladiana Loredana - delle prestazioni dedotte in contratto è stata operata in virtù di una specifica potestà a lui attribuita dall'ordinamento, avente fondamento negli artt. 183 e segg. del d.lvo n. 267 del 18 agosto 2000, che disciplinano le fasi di gestione della spesa da parte degli enti locali e subordinano l'emissione dei mandati di pagamento all'esistenza di un impegno di spesa e alla liquidazione del dovuto, a seguito del riscontro operato sulla regolarita' della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite; riscontro che, attestato dal pubblico ufficiale, costituisce un veicolo privilegiato per le successive fasi dell'ordinazione e del pagamento.
Il che spiega la particolare efficacia attribuita - nella specie - all'attestazione del pubblico ufficiale procedente, indipendentemente dall'esistenza di una specifica previsione normativa che attesti la natura fidefacente dell'atto. Contrariamente alla lettura - fatta dal ricorrente - della giurisprudenza di questa Corte, il carattere fidefacente dell'atto pubblico non discende da una precisa norma di legge o di regolamento che operi l'attribuzione, ma dalla natura dell'atto e dalla funzione ad esso attribuita, anche in maniera implicita, dall'ordinamento.
In tal senso è, infatti, proprio la sentenza richiamata, nelle memorie, dai difensori di Lubelli e Patella (Sez. 5, n. 47241 del 2/7/2019), ove è detto che "il concetto di fede privilegiata - che, peraltro, riguarda solo parte del contenuto dell'atto nella sua componente di provenienza e di attestazione, con esclusione della parte intrinsecamente valutativa, salve, in tal caso, disposizioni espresse - va ricostruito dall'interprete tenendo presente la funzione pubblica esercitata, nelle sue componenti certificative e/o autoritative, in coerenza con la natura stessa della funzione, non essendo affatto necessaria la presenza' di una fonte normativa che preveda ex professo la necessità di 12 LU procedere ai sensi dell'art. 2700 cod. civ. per confutare detta sostanza dell'atto" (pagg. 32-33).
3. Le censure di Ladiana Loredana - che riguardano il solo reato di bancarotta patrimoniale, nulla essendo stato dedotto in ordine al reato di falso ideologico contestato al capo NN12 - sono inammissibili per genericità e per mancanza di confronto con la motivazione della sentenza impugnata. La pronuncia di condanna deriva dall'apporto, dato dall'imputata come extraneus, al depauperamento della Day Service srl, attuato col trasferimento di importanti somme (per oltre 300mila euro) nella disponibilità della prevenuta, sia mediante prelevamenti in contanti, sia mediante assegni bancari e circolari, sia mediante bonifici confluiti direttamente sui conti di quest'ultima; vale a dire, con modalità che provano, da sole, la consapevolezza di Ladiana Loredana di far proprie - senza alcuna giustificazione economica, peraltro nemmeno addotta - importanti risorse della società fallita.
A nulla vale, pertanto, insistere nella tesi della "testa di paglia", che si attaglia alla figura dell'amministratore di fatto e non ha nulla a che vedere con la posizione dell'extraneus, che risponde di concorso in bancarotta allorché dia un apporto causale alla condotta dell'intraneus, agevolandolo nella sottrazione di risorse dell'impresa. Parimenti, nessun rilievo assume il fatto che i rapporti col Comune fossero tenuti dal padre dell'imputata o che nessun teste abbia dichiarato - secondo quanto assume il difensore - di aver conosciuto o trattato con Loredana, dal momento che si tratta di circostanze ininfluenti sulla configurazione del concorso in bancarotta.
Peraltro, il difensore della ricorrente sembra non essersi avveduto che Ladiana Loredana non era amministratore "ufficiale" della Day Service srl (come deduce a pag. 4 del ricorso), né che è stata condannata per il reato di riciclaggio (capo N12), da cui è stata invece assolta in appello. Pertanto, le sole deduzioni che possono astrattamente concernere il reato di bancarotta sono quelle relative alla falsificazione della sua firma da parte del padre: deduzione, questa, ampiamente confutata in sentenza, sia col rilevare che nemmeno l'imputata si è avventurata in siffatta prospettazione e di cui non v'è, comunque, la minima prova, sia col rilevare che le somme sottratte alla Day Service srl confluirono - in alcuni casi - sui conti correnti bancari di Ladiana Loredana o dell'impresa da lei esercitata; quindi, laddove l'imputata si rese certamente conto dell'afflusso di denaro su cui ella non vantava alcun titolo (pag. 109 della sentenza d'appello).
4. Le censure mosse da Ladiana Antonia - che è stata condannata per la bancarotta fraudolenta patrimoniale della Day Service srl - sono anch'esse inammissibili per genericità e mancanza di confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Anche in questo caso il difensore dell'imputata non si è 13 t/L avveduto che Ladiana Antonia non è stata condannata perché amministratrice formale della Day Service srl e "testa di paglia" dell'amministratore effettivo, ma per aver concorso, come extraneus, nella bancarotta societaria, concorrendo col padre nella spoliazione della fallita, depauperata, senza alcuna giustificazione economica, di poco meno di 30mila euro. Trova pertanto applicazione il consolidato principio di diritto, secondo cui l'eccentricità del ricorso rispetto alla motivazione della sentenza criticata rende inammissibile l'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (Cass., sez. 3, n. 24624 del 17/4/2018; Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014; Sez. 4, n. 5191 del 29/3/2000;).
5. Il ricorso di Aloisio Adele - condannata per la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale della Day Service srl - è inammissibile perché meramente riproduttivo di doglianze già sollevate dinanzi al giudice d'appello e da questi disattese con motivazione ampia, congrua e logica, che le critiche della ricorrente non intaccano minimamente. Il Tribunale e la Corte d'appello hanno escluso che Aloisio - amministratrice della Day Service srl fino al 29/5/2003 - rivestisse un ruolo solo formale nella società in considerazione dell'integrale coinvolgimento di tutta la famiglia nella cura degli affari economici, dimostrato dalla partecipazione di Aloisio alla compagine societaria della fallita (al 50%), dall'appropriazione delle risorse societarie da parte di tutti membri della famiglia (compresa l'Aloisio), dalla certa conoscenza che Aloisio aveva delle condotte "eterodosse" del marito e da lei riprovate (circostanza riferita proprio da un dipendente del marito: pag. 109-110 della sentenza d'appello).
Né la Corte d'appello ha mancato di prendere (nuovamente) in considerazione le doglianze della difesa (incentrate, sostanzialmente, sull'ignoranza delle condotte dístrattive e dello stato delle scritture), rilevando che si tratta di doglianze prive di qualsiasi riscontro, anche solo indiziario, e che sono contraddette dal gran numero di assegni emessi dalla Aloisio, anche a proprio favore, e dai bonifici confluiti su suoi conti bancari per oltre 34mila euro; il che rende impensabile che l'imputata abbia assistito al passaggio di tale ricchezza sui propri conti personali senza rendersi conto della sua provenienza e senza comprendere che si trattava di somme sottratte alla società di cui era amministratrice.
Logicamente è stato ritenuto, pertanto, che, seppur fosse vero che le firme sugli assegni erano state apposte da Ladiana Giuseppe, all'insaputa dei familiari (e della Aloisio), e seppur fosse vero che l'imputata non ebbe alcun ruolo attivo nella gestione societaria, i molti segnali di allarme a lei pervenuti nel tempo erano tali da rappresentargli, con chiarezza, che la gestione della Day Service srl, di cui era pur sempre amministratrice, veniva condotta con sovrabbondante spregiudicatezza, sicché non avrebbe potuto, senza incorrere in responsabilità penale, disinteressarsi ulteriormente della stessa.
La motivazione con la quale si è affermata la sussistenza del dolo è quindi tutt'altro che manifestamente illogica e a questa Corte non è consentito un intervento in sovrapposizione ricostruttiva.
6. Il ricorso di Ladiana Olimpia - imputata di concorso, come extraneus, nella bancarotta fraudolenta patrimoniale della Day Service srl - è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. La donna è stata condannata per la distrazione di oltre 420 mila euro, sottratti in contanti o mediante assegni alle casse della fallita. Anch'ella ripropone doglianze già ampiamente valutate e confutate dai giudici di merito, incentrate, sostanzialmente, sulla falsificazione della sua firma da parte del padre. Tale prospettatazione è stata confutata, in maniera più che ragionevole, con la considerazione che gli assegni confluirono sul conto della ditta a lei intestata (Sette+), sicché, anche se si fosse trattato di somme riversate successivamente al padre, non poteva sfuggirle che si trattava di operazione illecita, in quanto nessun titolo aveva la sua ditta per ricevere somme tanto consistenti, data l'assoluta mancanza di rapporti economici tra la Day Service srl e la ditta che a lei faceva capo.
Quanto all'elemento soggettivo, messo in discussione dalla ricorrente, va ribadito - come già fatto nel merito - che il dolo dell'extraneus non presuppone la conoscenza dello stato di dissesto della società depauperata, ma unicamente la consapevolezza di concorrere, con la propria condotta, alla diminuzione della garanzia patrimoniale dei creditori, le cui aspettative vengono pregiudicate (ex multis, cass., n. 4710 del 14/10/2019): fatto di cui la sentenza dà ampiamente conto, rimarcando l'imponenza delle distrazioni operate dalla prevenuta. Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono anch'esse manifestamente infondate, atteso che anche il giudice d'appello ha riconosciuto all'imputata circostanze attenuanti generiche e ridotta la pena nella misura massima di un terzo (da anni tre e mesi tre di reclusione ad anni due e mesi due di reclusione) .
Le pene accessorie, poi, sono state commisurate, per durata, alla pena principale. Fatti di cui la ricorrente non sembra essersi avveduta.
7. Il ricorso di Barracato Santo è inammissibile per totale e irrimediabile genericità e infondatezza. Egli è stato prosciolto, per prescrizione, dai numerosissimi reati indicati in parte narrativa, a seguito di puntuale e approfondita valutazione da parte del giudice di primo grado. Anche il giudice d'appello ha ravvisato la sussistenza dei reati e lo spirare del termine prescrizionale, anche per quanto riguarda l'ultimo reato - quello contestato al capo HH8 - dichiarato prescritto in appello. Il ricorso della parte non prende in 15 Li/ considerazione alcun passaggio motivazionale della sentenza impugnata, né di quella di primo grado, limitandosi a contestare, genericamente e senza alcun riferimento a fatti processuali, la sua qualità di dirigente, la mancanza - nel comune di Taranto - di un PEG e la natura degli atti da lui posti in essere, omettendo di confrontarsi dialetticamente e criticamente con gli argomenti del giudicante, con conseguente inammissibilità dei motivi.
Sotto altro profilo deduce contraddizioni tra le imputazioni, contesta la credibilità di testimoni o coimputati ovvero la conoscenza di fatti a lui addebitati con palese sconfinamento nel merito, che sarebbe sanzionato con l'inammissibilità del ricorso anche laddove non si dovesse giudicare - ex art. 129 cod. proc. pen. - della "evidenza" dell'innocenza. Infine, ponendosi addirittura al di fuori del sistema processuale, deduce, in Cassazione, presunte irregolarità verificatesi nel procedimento incidentale de libertate ovvero nel corso delle indagini, senza nemmeno addurre di averne fatto oggetto di doglianza nel corso del procedimento.
La conseguenza è quella sopra annunciata.
8. Anche il ricorso di fanelli Filomena è inammissibile perché meramente ripetitivo di doglianze già sollevate in appello, a cui il giudicante ha fornito risposta congrua e logica, dopo aver puntualmente e minuziosamente esaminato tutte le deduzioni difensive, da pag. 114 a pag. 134. Inutilmente, pertanto, la ricorrente ripropone una lettura diversa, a lei favorevole, dei numerosi movimenti finanziari che l'hanno riguardata, dal momento che quella effettuata dal giudicante tiene conto di tutte le voci di entrata rilevanti per la ricostruzione della sua capacità reddituale ed è scevra di incongruenze o illogicità, oltre che chiara nelle conclusioni.
Quanto ai 118.000 impiegati nella polizza vita delle Poste Italiane i giudici non hanno mancato di seguire e valutare tutte le (discordanti e contraddittorie) spiegazioni fornite, nel tempo, dall'imputata, rilevando che, comunque, è rimasta un mistero la movimentazione di 80.000 euro il 12/3/2009 (prima, quindi, che fossero avvenuti i rimborsi - per 79.534 euro, pur'essi rimasti privi di prova - vantati dalla ricorrente) ed è rimasto privo di riscontro documentale anche il passaggio di C 16.863,68 dal Patella alla moglie. Né i giudici hanno mancato di valutare le giustificazioni fornite in ordine ai 110.000 euro investiti in buoni postali fruttiferi, ritenendole incredibili e fantasiose, sia per la tardività della spiegazione fornita, sia per la non plausibilità della stessa, stante l'accertata commistione di attività finanziarie tra i coniugi, resa evidente dalla comunanza dei conti correnti bancari e dagli investimenti effettuati (anche) grazie a risorse pacificamente trasferite dal marito alla moglie (pag. 122): fatto che stride potentemente con la dedotta inconsapevolezza dell'atto di "liberalità" effettuato dal marito. ( Quanto, poi, alla qualificazione del reato, correttamente è stato ricondotto alla fattispecie dell'art. 648-bis cod. pen., atteso che la trasformazione del denaro e delle utilità ricevute illecitamente dal marito in buoni postali e polizze vita ha reso sicuramente più difficoltoso l'identificazione della loro provenienza delittuosa, siccome sottratti all'intestazione dell'autore del reato (presupposto) e riversati nel circuito finanziario sotto forma di rapporti obbligatori dall'apparente causa lecita.
Manifestamente infondate, infine, sono le doglianze in tema di elemento soggettivo, di cui è stata data adeguata dimostrazione in sentenza sia con l'evidenziare l'incapacità patrimoniale della Fanelli e del marito a confronto degli investimenti effettuati, sia col rammentare le cospicue utilità rivenienti alla famiglia dell'imputata, e alla stessa imputata, da Ladiana Giuseppe. Fatti che forniscono la prova sia della provenienza delittuosa delle utilità illecitamente percepite, sia della consapevolezza (e dell'intenzione) di mascherarne, nel modo anzidetto, l'origine illecita.
La giurisprudenza di questa corte, che ha fatto propria la lezione impartita in tema di ricettazione, è infatti ferma nel ritenere che, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di trasformazione della stessa per impedire l'identificazione della sua origine delittuosa (cass., n. 27867 del 17/6/2019, rv 276666-01; n. 53017 del 22/11/2016; n. 13599 del 13/3/2012; n. 29198 del 25/5/2010).
9. Consegue a tanto che i ricorsi, proposti per motivi manifestamente infondati, vanno dichiarati inammissibili. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si stima equo determinare in Euro 3.000 per ciascun ricorrente. Gli imputati vanno anche condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza delle parti civili, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, le imputate Aloisio Adele, Ladiana Antonia, Ladíana Loredana e Ladiana Olimpia in solido alla rifusione delle