Sentenza — n. 30544/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Degni Cosimo, nato a Barletta (FG), il 20/02/1951, nella qualità di parte civile, avverso la sentenza del Tribunale di Trani emessa in data 15/10/2019 nei confronti di Musti Savino Antonio, nato a Cerignola (FG), il 25/08/1932 ; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Kate Tassone, che, riportandosi alle conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020, ha chiesto l'annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello; udito il difensore della parte civile, avv.to Francesco Brienza, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito l'avv.to Ilaria Truini, sostituto processuale dell'avv.to Francesco Catapano, difensore di fiducia dell'imputato, che ha chiesto l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata Il Tribunale di Trani in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, confermava la sentenza emessa dal Giudice di pace di Trani in data 02/10/2018, con cui Savino Antonio Musti era stato assolto dal reato di cui all'art. 595 cod. pen., in Trani il 12/05/2015, perché il fatto non costituisce reato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 595 cod. pen, art. 51 cod. pen, art. 598 cod. pen, art. 2 della Costituzione, art. 24 Cost; Sentenza — n. 30544/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Non vi è dubbio che tale valutazione contenga in sé una componente di relativismo, come da tempo sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità che, tuttavia, ha altresì affermato che esistono limiti invalicabili, posti dall'art. 2 della Costituzione, a tutela della dignità umana, con la conseguenza che alcune modalità espressive risultano oggettivamente offensive, a prescindere dal contesto in cui risultano pronunciate, per la loro intrinseca portata di dileggio e per la carica di disprezzo che manifestano ovvero per la palese volontà di umiliare il destinatario (Sez. 5, n. 11632 del 14/02/2008, Tessarolo, Rv. 239479).
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Degni Cosimo, nato a Barletta (FG), il 20/02/1951, nella qualità di parte civile, avverso la sentenza del Tribunale di Trani emessa in data 15/10/2019 nei confronti di Musti Savino Antonio, nato a Cerignola (FG), il 25/08/1932 ; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Kate Tassone, che, riportandosi alle conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020, ha chiesto l'annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello; udito il difensore della parte civile, avv.to Francesco Brienza, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito l'avv.to Ilaria Truini, sostituto processuale dell'avv.to Francesco Catapano, difensore di fiducia dell'imputato, che ha chiesto l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata Il Tribunale di Trani in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, confermava la sentenza emessa dal Giudice di pace di Trani in data 02/10/2018, con cui Savino Antonio Musti era stato assolto dal reato di cui all'art. 595 cod. pen., in Trani il 12/05/2015, perché il fatto non costituisce reato.
2. In data 07/02/2020 Cosimo Degni, nella qualità di parte civile, ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Francesco Brienza, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 595 cod. pen., e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., rilevando come le affermazioni diffamatorie redatte dall'avv.to Musti nell'istanza di sequestro conservativo indirizzata al G.D., non fossero affatto funzionali all'individuazione dei presupposti del sequestro conservativo richiesto, ossia il fumus boni iuris ed il periculum in mora, che, peraltro, nel caso di specie erano carenti, avendo il giudice, non a caso, rigettato la richiesta, non potendosi, pertanto, ravvisare la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. indicata nella sentenza impugnata; né può essere ritenuta sussistente la scriminante di cui all'art. 598 cod. pen., in quanto, in tal caso, le espressioni diffamatorie devono avere rilevanza funzionale rispetto all'oggetto della causa, laddove, nel caso in esame, le dichiarazioni risultano del tutto avulse dall'oggetto della richiesta e totalmente estranee al'alveo dell'adempimento del dovere di fornire informazioni utili per un sequestro conservativo, non comprendendosi quale sarebbe il collegamento tra le frasi, denigratorie della dignità del Degni, e l'oggetto della causa; tale scritto, inoltre, è presente non solo nel fascicolo fallimentare, ma anche in altri due procedimenti, risultando palese come il contenuto abbia travalicato i limiti di correttezza e civile convivenza, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità.
3. In data 03/05/2021 è pervenuta memoria difensiva a firma dell'avv.to Francesco Catapano, nell'interesse dell'imputato, con cui si chiede il rigetto del ricorso, in quanto l'art. 31 legge fallimentare impone al curatore di riferire nelle relazioni al G.D. tutto quanto visto ed appreso, anche confidenzialmente, pena la revoca dell'incarico; tali relazioni non sono pubbliche, in quanto, a norma dell' art. 31, comma 2, legge fallimentare, il G.D. autorizza con autonomo decreto il curatore a stare in giudizio, sicché il fatto che ciò non sia avvenuto non è certamente ascrivibile all'imputato; in ogni caso, le considerazioni possono essere ritenute colorite, ma non certamente diffamatorie e, comunque, non smentite dall'interessato, non essendo stata ravvisata alcuna diffamazione neanche dal G.D., che ha apposto la propria autorizzazione in calce all'istanza senza provvedere ad apporvi degli omissis; infine, manca la prova della comunicazione a più persone, al di là dei soggetti processuali, ossia il G.D. ed il cancelliere o il difensore della curatela.
4. In data 28/04/2021 la parte civile ha fatto pervenire nota spese.
5. In data 03/05/2021 la difesa del Musti ha inviato memoria difensiva, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso della parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. L'imputato, curatore fallimentare nell'ambito della procedura relativa al fallimento della ditta Contractor's s.r.I., aveva formulato istanza di sequestro conservativo al G.D., intesa ad ottenere l'autorizzazione alla procedura nei confronti dei beni del Degni; in tale istanza erano contenute le seguenti frasi, riferite al Degni, poste a fondamento del capo di imputazione: "...ha problemi di relazione col prossimo.... perché non è sposato, non è fidanzato, non ha alcun lavoro.....non risulta che abbia amici ha sempre vissuto da solo, attorniato da un branco di cani....con un tenore di vita assolutamente inferiore a quello che gli consentirebbero le sue condizioni economiche e patrimoniali....sarebbe un soggetto di indole ribelle e, perciò, assolutamente indisponibile a riconoscere i diritti altrui".
Tali frasi, in particolare, risultano - come detto - contenute in una relazione ex art. 33 legge fallimentare indirizzata al G.D. ed integralmente allegata all'ordinanza di autorizzazione al sequestro conservativo. In particolare, la vicenda deriva dall'insinuazione al passivo fallimentare della Contractor's s.r.l. da parte del Degni, quel erede dei defunti genitori; nell'istanza di sequestro conservativo il curatore rilevava come la sentenza di primo grado - emessa dal Tribunale di Trani nella causa di risarcimento danni per inadempimento contrattuale tra i genitori del Degni e la società - non fosse diventata definitiva, pur essendo stata utilizzata come sentenza irrevocabile sia dai coniugi Degni - Paolillo che dagli eredi degli stessi, i quali, in tal modo, si erano inseriti nel passivo fallimentare senza averne diritto; il curatore, quindi, rappresentava di aver intrapreso il procedimento di revoca dei crediti ammessi al passivo per oltre 200.000,00 euro, ma che tale procedura era rallentata dalla condotta dilatoria del Degni, i cui genitori avevano avanzato istanza di fallimento della Contractor's s.r.I.; rappresentava, in particolare, che il Degni si era reso irreperibile dopo la richiesta di restituzione delle somme avanzate dalla curatela e, pertanto, chiedeva il sequestro conservativo immobiliare nei confronti degli eredi Degni, per gli importi quantificati in istanza.
A conclusione della descritta istanza, quindi, il curatore aggiungeva le frasi oggetto di imputazione, affermando che le stesse erano scaturite da informazioni confidenziali ricevute dalla curatela. La sentenza impugnata ha confermato la pronuncia del primo giudice, di assoluzione del Musti perché il fatto non costituisce reato, facendo riferimento alla circostanza che l'imputato aveva agito in adempimento di uno specifico dovere del curatore fallimentare, ossia quello di fornire al G.D. tutte le informazioni utili per l'adozione dei provvedimento di sua competenza, apparendo i giudizi formulati connessi con tale obbligo professionale e, in ogni caso, privi di manifestazione costituente attacchi personali diretti ad offendere la figura morale del soggetto criticato; le argomentazioni del Musti, inoltre, secondo la sentenza impugnata, non esorbitavano dal thema decidendum ed erano funzionali all'accoglimento dell'istanza.
Tanto premesso, occorre ricordare che in tema di diffamazione, secondo il pacifico approdo di questa Corte, la Cassazione può conoscere e valutare le frasi che si assumono lesive della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere, in primo luogo, a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 22/01/2020, Fabi Miriam, Rv. 278145; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, P.G., P.C. in proc.
Demofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio ed altro, Rv. 256706; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, dep. 12/01/2006, Travaglio, Rv. 233749). Nel caso che occupa il Collegio ritiene che le frasi vadano sicuramente contestualizzate in riferimento all'istanza in cui risultano inserite, dovendosi comunque discernere il profilo della loro funzionalità rispetto alla finalità che il curatore intendeva raggiungere, da quello della loro portata offensiva, non essendo tali aspetti necessariamente coincidenti. Non vi è alcun dubbio, infatti, che le affermazioni, relative alle abitudini di vita del Degni ed ai tratti della sua personalità, debbano essere valutate in riferimento al contesto in cui erano inserite, apparendo, in tal senso, evidente come la curatela avesse intesto rafforzare la dimostrazione di una condotta processuale, tenuta dal Degni medesimo, di tipo dilatorio, tale da ostacolare gli interessi della procedura fallimentare.
Così contestualizzate, quindi, si potrebbe discutere dell'opportunità e della capacità dimostrativa - in riferimento alla finalità avuta di mira dal curatore - delle affermazioni stesse, il che, evidentemente, non rientra nelle finalità del processo penale; al contrario, ciò che occorre verificare è se le frasi oggetto di imputazione - in riferimento al contesto in cui risultano formulate - appaiono in grado di ledere il senso della dignità personale. Ciò che va chiarito, inoltre, è che tale lesione - potenziale o attuale - deve essere verificata alla luce del contesto storico ed in conformità all'opinione del gruppo sociale di riferimento, non potendosi certo sostanziare nella sola percezione soggettiva della persona offesa.
Non vi è dubbio che tale valutazione contenga in sé una componente di relativismo, come da tempo sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità che, tuttavia, ha altresì affermato che esistono limiti invalicabili, posti dall'art. 2 della Costituzione, a tutela della dignità umana, con la conseguenza che alcune modalità espressive risultano oggettivamente offensive, a prescindere dal contesto in cui risultano pronunciate, per la loro intrinseca portata di dileggio e per la carica di disprezzo che manifestano ovvero per la palese volontà di umiliare il destinatario (Sez. 5, n. 11632 del 14/02/2008, Tessarolo, Rv. 239479).
Al di fuori di tali limiti, quindi, non ogni frase sconveniente ed in grado di colpire la suscettibilità o la riservatezza del destinatario può essere considerata idonea ad integrare il reato in esame, ragione per la quale da tempo la giurisprudenza ha evidenziato come tale valutazione vada effettuata con riferimento al significato che le parole hanno nel linguaggio comune, prescindendo da solipsistiche suscettibilità; ciò in quanto la partecipazione di ciascun individuo al corpo sociale delineato dalla Costituzione implica, fondamentalmente, la condivisione di determinati valori come interpretati in uno specifico contesto storico e sociale (Sez. 5, n. 4853 del 18/11/2016, dep. 01/02/2017, Fava, Rv. 269093;
Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, P.M. in proc. Surano, Rv. 261122). Non vi è dubbio, quindi, che interpretando in senso laico il concetto di onore e reputazione, come impone anche la Costituzione, le frasi oggetto del capo di imputazione si risolvono essenzialmente nella descrizione di scelte di vita personali che, nello specifico ed attuale contesto sociale, certamente non possono avere alcuna valenza diffamatoria, tale non potendo attribuirsi, infatti, a scelte di vita basate sul rifiuto di legami familiari di tipo tradizionale, posto che risulta pacificamente come la comunità sociale di riferimento sia attualmente improntata alla condivisione di valori e forme di sviluppo della propria vita affettiva che esulano da schemi preconfezionati, non più ancorati a visioni di tipo tradizionale, prescindendo da ogni impostazione confessionale e/o rituale, essendo, quindi, ritenute ammissibili scelte individuali che fino a qualche decennio orsono risultavano del tutto improponibili all'immaginario collettivo.
Di tale evoluzione dei costumi sociali l'interprete, ovviamente, non può non tenere conto.Né le frasi tese ad evidenziare lo stile di vita del Degni devono essere valutate alla luce delle intenzioni inespresse dell'autore della condotta, che, del tutto evidentemente, non rilevano, così come non rileva la considerazione personale che ciascuno ha di sé, nella misura in cui si discosti dall'opinione del gruppo sociale nel particolare contesto storico e, quindi, dal senso di dignità personale che va agganciato ad un criterio di riferimento ben più saldo dell'amor proprio individuale.
Nel caso in esame, quindi, le considerazioni oggetto di imputazione possono considerarsi esposte in un contesto di critica non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere, non potendo ritenersi che esse abbiano esposto, neanche potenzialmente, la persona offesa, al ludibrio della sua immagine. Alle stesse conclusioni si perviene, tuttavia, anche sotto altro aspetto, ossia considerando l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen., disposizione alla quale - ancorché non esplicitamente - la motivazione della sentenza si è richiamata.
Sul punto occorre ricordare quanto di recente affermato da Sez. 5, n. 24452 del 09/04/2019, Gasparro Francesca c. Alfieri Pica Muzio M., Rv. 276512: "Per affrontare il thema decidendum occorre ricordare che l'esimente di cui all'art.598 cod. pen. concerne le offese contenute in scritti presentati o discorsi pronunciati dalle parti o dai loro difensori in procedimenti innanzi all'autorità giudiziaria od amministrativa, non punibili nella misura in cui le espressioni offensive riguardino, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale nel sostenere la tesi prospettata o comunque nell'ottica dell'accoglimento della domanda proposta (Sez. 5, n. 2507 del 24/11/2016, dep. 2017, Carpinelli, Rv. 269075 - 01;
Sez. 5, n. 12057 del 23/09/1998, Lamendola A, Rv. 214354-01), quand'anche esse non siano necessarie e riguardino passaggi non decisivi dell'argomentazione (Sez. 5, Sentenza n. 14542 del 07/03/2017, Palmieri, Rv. 269734 - 01; Sez. 5, n. 6495 del 28/01/2005, Bonazzi, Rv. 231428 - 01). Ai fini dell'applicabilità dell'art. 598 cod. pen., deve essere esclusa, invece, la necessità che le offese abbiano anche un contenuto minimo di verità o che la stessa sia in qualche modo deducibile dal contesto, in quanto l'interesse tutelato è la libertà di difesa nella sua correlazione logica con la causa a prescindere dalla fondatezza dell'argomentazione (Sez. 5, n. 2507 del 24/11/2016, cit.;
Sez. 5, n. 40452 del 21/09/2004, Ummarino ed altro, Rv. 230063). Quanto alla possibilità che l'offesa cui correlare l'art. 598 cod. pen. sia contenuta non già in un vero e proprio atto interno al giudizio, ma ad uno che lo precede, questa Corte (Sez. 5, n. 46864 del 28/11/2005, Vecchione ed altri, Rv. 233046 - 01) ha statuito che la norma in discorso trova applicazione anche in relazione ad una diffida stragiudiziale prodromica alle successive iniziative legali...".Tale pronuncia rappresenta la sintesi di un articolato dibattito giurisprudenziale e dottrinale, rispetto al quale occorre ricordare che, secondo il prevalente orientamento di legittimità, l'immunità di cui all'art. 598 cod. pen. va qualificata come una causa di esclusione della punibilità in senso stretto, non in grado, dunque, di incidere sull'illiceità del fatto, che rimane tale - tanto da rimettersi al giudice l'applicabilità di sanzioni disciplinari e amministrative -, bensì esclusivamente sulla concreta sottoposizione dell'autore dell'offesa alla pena prevista per i delitti di ingiuria contro l'onore (Sez. 5, n. 232 del 12/02/1969, Fiorini, Rv. 111493;
Sez. 2, n. 911 del 19/05/1965, Saviotti, Rv. 99841). Non a caso la Corte costituzionale, con la sentenza n. 128 del 1979, ha evidenziato come la norma non attribuisce "un diritto all'ingiuria e quindi alla non punibilità, ma tutela la libertà della difesa". In proposito si è evidenziato, in maniera assai efficace, come la tutela della difesa processuale si articoli in un sistema dualistico: l'esercizio del diritto di difesa (e di accusa), costituzionalmente garantito e scriminante le esternazioni offensive che rispettino i consueti limiti della verità, della continenza e dell'interesse (in questo caso riferito alla necessità o utilità difensiva dell'esternazione), nonché l'esimente contemplata dall'art. 598 - la cui disciplina dovrebbe pertanto ritenersi "sussidiaria e complementare" e la cui funzione, per l'appunto, sarebbe esclusivamente quella di escludere la punibilità in concreto per un fatto comunque illecito - nel cui ambito si verserebbe, per esclusione, soltanto quando l'offesa consistesse nell'attribuzione di fatti offensivi non veri, ovvero la cui esternazione non risultasse effettivamente funzionale alla difesa o, ancora, avvenisse secondo modalità di per sé offensive.
Adesivamente all'orientamento testé illustrato, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato come dall'entrata in vigore dell'art. 24 Cost. non può farsi discendere una sorta di abrogazione implicita dell'art. 598 cod. pen., allo scopo di provocare una impropria estensione dell'ambito applicativo dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen. al di fuori dei suoi limiti legali e naturali (Sez. 5, n. 14542 del 07/03/2017, Palmieri, Rv. 269734; Sez. 6, n. 39934 del 30/09/2005. P.G. in proc. Ferrari, Rv. 233841). L'ultimo requisito richiesto dall'art. 598 cod. pen. per il riconoscimento dell'immunità giudiziaria si riferisce alla necessaria attinenza delle offese all'oggetto del procedimento.
La norma, dunque, non costituisce una generale impunità per le offese contenute negli scritti presentati e nei discorsi tenuti in occasione di un procedimento contenzioso dinanzi ad una delle Autorità sopra menzionate, bensì, coerentemente alla ratio che la fonda, limita i casi di operatività dell'esimente a quelle esternazioni offensive che abbiano attinenza alla causa o al ricorso, pur non arrivando a richiedere l'ulteriore requisito della loro necessarietà ai fini di difesa (Sez. 5, n. 6701 del 08/02/2006, Massetti ed altro, Rv. 234007; Sez. 5, n. 6495 del 28/01/2005, Bonazzi, Rv. 231428) che, invece, come già detto, costituisce il discrimine tra l'ambito di applicabilità dell'esimente prevista dalla norma in esame e la scriminante dell'esercizio del diritto di cui all'art. 51 cod. pen.
In proposito la giurisprudenza più recente ritiene che le offese, perché comportino il riconoscimento dell'immunità, devono concernere l'oggetto della causa o del ricorso in modo diretto e non mediato ed opinabile, dovendo dunque in qualche modo riferirsi in concreto ai fatti che hanno dato luogo alla controversia (Sez. 5, n. 2507 del 24/11/2016, dep. 18/01/2017, Carpinelli, Rv. 269075; Sez. 6, n. 14201 del 06/02/2009, Dodaro, Rv. 243832), non dovendo, per converso, necessariamente corrispondere alla verità dei medesimi. Si è comunque evidenziato, fornendo dunque una interpretazione assai estensiva del requisito in oggetto, che il collegamento tra esternazione offensiva e oggetto della causa o del ricorso può risolversi in un qualunque nesso logico causale in grado di legare la prima al secondo, tanto da doversi espungere dall'ambito di applicabilità dell'esimente esclusivamente quelle offese assolutamente estranee all'oggetto del procedimento (Sez. 5, n. 3191 del 18/01/1979, Onofri, Rv. 131636;
Sez. 5, n. 864 del 12/10/1970, Za, Rv. 115712). Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato di recente come, ispirandosi l'esimente alla garanzia del diritto di difesa, il criterio per stabilire se la dichiarazione offensiva (scritta od orale) sia pertinente all'oggetto della causa vada individuato nella sua funzionalità all'esercizio di tale diritto (Sez. 5, n. 8421 del 23/01/2019, Gigli Romeo, Rv. 275620). Talché si è affermato che l'esimente in questione è applicabile anche alle offese contenute in un'istanza di ricusazione proposta nell'ambito del procedimento principale, trattandosi di atto funzionale all'esercizio del diritto di difesa, anche se non direttamente connesso al merito della causa (Sez. 5, n. 5384 del 26/11/2002, dep. 05/02/2003, Pizzoccaro, Rv. 22466).
Va, peraltro, chiarito che il collegamento deve sussistere tra l'oggetto del procedimento e l'offesa e non tanto tra quest'ultima e il discorso o lo scritto presentato nel corso della causa: non appare cioè sufficiente che l'esternazione offensiva sia contenuta in uno dei sopra indicati atti perché si configuri l'attinenza al procedimento, che deve essere valutata, per l'appunto, in relazione ai fatti che ne costituiscono l'oggetto. Anche sotto tale angolatura, quindi, le frasi contenute nell'istanza al G.D. possono considerarsi funzionali, in senso ampio, alla descrizione di una condotta processuale del Degni ritenuta dal curatore come contrastante con un corretto comportamento, nell'angolatura, ovviamente, degli interessi della procedura fallimentare.
Ne discende, pertanto, il rigetto del ricorso, sussistendo - a parere del Collegio e sulla base delle considerazioni sin qui espresse, con particolare riferimento all'uso, comunque discutibile da punto di vista deontologico, delle affermazioni da parte dell'imputato nel contesto della relazione indirizzata al G.D. - ragioni di compensazione tra la parte civile e l'imputato delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nella presente fase processuale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna