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Sentenza — n. 30541/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30541/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30541/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di Pani Giancarlo per il reato di cui all'art. 224, n. 2, legge fall., commesso nella qualità di amministratore unico della "Annibale" s.r.I., società dichiarata fallita il 24 luglio 2013 e consistito nell'avere concorso ad aggravare il dissesto della società venendo meno all'obbligo, sancito dagli artt. 2482-bis e 2482-ter cod. civ., di ricapitalizzare la società allorché il capitale si era ridotto al di sotto del limite legale.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 30541/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. "rito scritto" ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore generale ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, le proprie articolate conclusioni in epigrafe trascritte.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta cattiva gestione restituzione dei conferimenti annullamento della dichiarazione di fallimento irregolarità finanziarie appropriazione indebita di fondi
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PANI GIANCARLO nato a FIRENZE il 01/09/1956 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di Pani Giancarlo per il reato di cui all'art. 224, n. 2, legge fall., commesso nella qualità di amministratore unico della "Annibale" s.r.I., società dichiarata fallita il 24 luglio 2013 e consistito nell'avere concorso ad aggravare il dissesto della società venendo meno all'obbligo, sancito dagli artt. 2482-bis e 2482-ter cod. civ., di ricapitalizzare la società allorché il capitale si era ridotto al di sotto del limite legale.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell'evento del reato di cui all'art. 224, n. 2, legge fa Il.. Il delitto in rassegna postula che alla inosservanza degli obblighi imposti all'amministratore dalla legge si accompagni il dissesto o l'aggravamento del dissesto della società. Nel caso di specie, se è vero che l'imputato ha disatteso l'obbligo di ricapitalizzare la società o di porla in liquidazione, non si sarebbe verificato, però, un aggravamento del dissesto perché, come risulta dalla consulenza tecnica di parte, l'esposizione debitoria della società non è aumentata ma è diminuita nel corso degli anni, passando da euro 4.300.605,00 nel 2011 a euro 3.856.972,00 nel 2012, a euro 2.731.875,00 nel 2013.

La Corte di appello ha disatteso le conclusioni del consulente di parte sul rilievo che l'esperto non ha conteggiato, nel passivo, l'importo di 1 milione di euro proveniente dai versamenti effettuati dall'imputato e dai suoi familiari in favore della società. Secondo la Corte di appello si tratta di finanziamenti a titolo di mutuo che, come tali, non hanno risollevato la società ma ne hanno aggravato ulteriormente l'esposizione debitoria, mentre, sostiene il ricorrente, tali conferimenti dovrebbero computarsi come "apporti dei soci in conto futuro aumento capitale, a fondo perduto, a copertura di perdite" che concorrono a formare il patrimonio netto della società e non il debito che la società ha verso terzi.

3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. "rito scritto" ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore generale ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, le proprie articolate conclusioni in epigrafe trascritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il motivo è generico. 2.1. Il ricorrente non pone in dubbio la sussistenza della condotta, ma nega che si sia prodotto un aggravamento del dissesto che è l'evento del reato di cui all'art. 224, n. 2, legge fall.I giudici di merito hanno rilevato un progressivo aumento della esposizione debitoria della società poi fallita, che, invece, il ricorrente nega, sostenendo che dall'ammontare dei debiti dovrebbe sconnputarsi la somma di circa 1 milione di euro rappresentata dagli "apporti dei soci in conto futuro aumento capitale, a fondo perduto, a copertura di perdite". 2.2.

La prospettazione è assertiva e non si misura con l'accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito: i finanziamenti, diversamente dall'aumento di capitale, costituiscono debiti contratti dalla società verso terzi e quindi incrementano non diminuiscono l'ammontare del passivo; già la sentenza di primo grado aveva chiarito che quei versamenti erano indicati come "debiti verso finanziatori" nel bilancio relativo all'anno 2012. A fronte di tanto, il ricorrente si limita a contrapporre una mera asserzione, circa la natura di quei versamenti, che non si raccorda ad alcun dato concreto, in tesi pretermesso o erroneamente valutato dai giudici di merito, e che, quindi, non può trovare ingresso in sede di legittimità.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/0