Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 30539/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30539/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30539/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Asti ha assolto Ndiaye Samba dai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., consistiti nell'aver ricevuto e posto in vendita dodici borse con marchi contraffatti (Prada, Gucci e Hogan). La pronuncia assolutoria riposa sulla ritenuta "grossolanità" della contraffazione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 474 cod. pen; Sentenza — n. 30539/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 45545 del 15/11/2005, Nguer Khadinn, Rv. 232832). La fattispecie di cui all'art. 474 cod. pen. si differenzia da quella di cui all'art.517 cod. pen. che, invece, è posta a tutela dell'ordine economico e punisce la messa in circolazione di prodotti dell'ingegno o di opere industriali recanti marchi o segni distintivi atti ad ingannare il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto (Sez. 5, n. 13322 del 23/01/2009, Liang, Rv. 243937; Sez. 2, n. 27376 del 17/02/2017, Lu Xhiva, Rv. 270312; Sez. 3, n. 54356 del 02/10/2018, Scatigna, Rv. 275264). 2.2.

Parole chiave

Generato dall'IA
contraffazione di merci difesa contro le pratiche commerciali illecite vendita sopra campione mancata attuazione degli accordi illeciti presentazione di un prodotto abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 474 cod. pen
Il delitto di cui all'art. 474 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTInel procedimento a carico di: NDIAYE SAMBA nato in Senegal il 13/03/1964 avverso la sentenza del 06/11/2019 del TRIBUNALE di ASTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Givoanni Di Leo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Asti ha assolto Ndiaye Samba dai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., consistiti nell'aver ricevuto e posto in vendita dodici borse con marchi contraffatti (Prada, Gucci e Hogan). La pronuncia assolutoria riposa sulla ritenuta "grossolanità" della contraffazione.

2. Avverso la sentenza propone ricorso immediato per cassazione il Pubblico ministero, denunciando inosservanza o erronea applicazione dell'art. 474 cod. peri. Sostiene il ricorrente che la decisione del Tribunale trarrebbe fondamento da alcune decisioni della Corte di cassazione (n. 518 del 2015 e n. 16821 del 2008) le quali tuttavia sarebbero superate da un orientamento più recente di cui cita e trascrive le massime (n. 16807 del 2019; n. 258722 del 2014; n. 28423 del 2012; n. 20944 del 2012; n. 21049 del 2012).

3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. "rito scritto" ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore generale ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, le proprie articolate conclusioni in epigrafe trascritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per genericità.

2. Il contenuto del ricorso, che si esaurisce in un riepilogo delle massime elaborate dalla giurisprudenza di legittimità, impone di chiarire nozioni e concetti, che sembrano ingenerare equivoci. 2.1. Il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. è integrato dalla detenzione per la vendita o dalla vendita di prodotti recanti marchio contraffatto; la norma incriminatrice tutela la fede pubblica in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela de; titolare del marchio che hanno interesse a mantenere la certezza sulla funzione del segno distintivo come garanzia di particolare qualità e originalità della propria produzione (Sez. 2, n. 16821 del 03/04/2008, Diop Mamadou, Rv. 239783;

Sez. 2, n. 45545 del 15/11/2005, Nguer Khadinn, Rv. 232832). La fattispecie di cui all'art. 474 cod. pen. si differenzia da quella di cui all'art.517 cod. pen. che, invece, è posta a tutela dell'ordine economico e punisce la messa in circolazione di prodotti dell'ingegno o di opere industriali recanti marchi o segni distintivi atti ad ingannare il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto (Sez. 5, n. 13322 del 23/01/2009, Liang, Rv. 243937; Sez. 2, n. 27376 del 17/02/2017, Lu Xhiva, Rv. 270312; Sez. 3, n. 54356 del 02/10/2018, Scatigna, Rv. 275264). 2.2.

È bene tenere presente questa distinzione allorché si esamina la categoria del reato impossibile in relazione all'art. 474 cod. pen.. 2.2.1. L'ipotesi di reato impossibile di cui all'art. 49, comma secondo, cod. pen. ricorre ogni qual volta il reato non possa verificarsi o per l'inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto.Nel caso di reato impossibile, l'offesa manca del tutto, escludendo la tipicità normativa e la sussistenza del reato. L'inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49, comma secondo, cod. pen., deve intendersi quale inefficacia assoluta, intrinseca ed originaria degli atti stessi a produrre, sotto il profilo potenziale, l'evento consumativo.

In particolare, l'inidoneità dell'azione deve essere valutata in rapporto alla condotta originaria dell'agente, la quale per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, ed indipendentemente da cause estranee o estrinseche, risulta priva in modo assoluto di determinazione causale nella produzione dell'evento; l'accertamento dell'inidoneità deve essere effettuato secondo un giudizio ex ante e in concreto, che tenga conto delle circostanze conosciute o conoscibili dall'agente, senza che abbiano alcuna rilevanza le eventuali cautele poste in essere dalla persona offesa, ed indipendentemente dai risultati ottenuti e da ogni fattore estraneo che in concreto abbia impedito la lesione dell'interesse giuridico protetto (tra le ultime Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019 , dep. 2020, Mazzarella, Rv. 278085). 2.2.2.

Nei reati di falso, l'inidoneità della azione viene ricondotta al cosiddetto "falso grossolano", cioè al falso che, per essere macroscopicamente rilevabile, non è idoneo a trarre in inganno alcuno. La grossolanità del falso attiene alla materialità della condotta, non già alle modalità della stessa; ed anzi, ancor prima, presuppone un oggetto materiale su cui l'alterazione, da chiunque percepibile, viene ad incidere, indipendentemente dal successivo utilizzo di quell'oggetto. Applicando il principio generale sopra ricordato (paragrafo 2.2.1.) al tema del falso documentale, la Corte di cassazione ha escluso la configurabilità del reato impossibile per inidoneità dell'azione quando la contestata falsità dell'attestazione non emerga dal documento stesso in cui questa è trasfusa, ma "ah extra", per effetto di enunciati descrittivi o valutativi di segno contrario incorporati in altri documenti, in quanto il reato impossibile presuppone l'originaria, assoluta inefficienza causale dell'azione, da valutare oggettivamente in concreto e con giudizio "ex ante", in relazione alle intrinseche caratteristiche dell'azione (così Sez. 5, n. 20815 del 17/04/2018, Fracasso, Rv. 273343). 2.2.3.

Non vi è ragione per escludere, a priori, l'operatività del "falso grossolano" da alcune categorie dei reati di falso, come invece sembra trasparire dal tenore di alcune massime tratte da decisioni del giudice di legittimità circa il reato di cui all'art. 474 cod. pen. (tra le altre Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade, Rv. 275814; Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep. 2014, Faje, Rv. 258722; Sez. 2, n. 20944 del 04/05/2012, Diasse, Rv. 252836; Sez. 5, n. 21049 del 26/04/2012, Pascale, Rv. 252974). In realtà la questione va solo puntualizzata.Occorre stabilire su cosa debba cadere la grossolanità e individuare cosa assuma rilievo ai fini della "inidoneità" all'inganno, tenendo presente che, come detto, l'art. 474 cod. pen. tutela in via principale e diretta non l'acquirente occasionale, bensì la pubblica fede intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi, che individuano le opere di ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, anche in favore delle imprese titolari della privativa che hanno interesse a mantenere certa la funzione del marchio.

Nel delitto di cui all'art. 474 cod. pen. perché il falso possa essere considerato grossolano, e dunque, perché il reato possa essere ritenuto impossibile, è necessario che le caratteristiche intrinseche del marchio siano tali da escludere immediatamente la possibilità che una persona di comune avvedutezza e discernimento possa essere tratta in inganno: secondo i principi ricordati in premessa siffatto giudizio deve essere formulato con criteri che consentano una valutazione "ex ante" della riconoscibilità "ictu oculi" della grossolanità della falsificazione (Sez. 2, n. 16821 del 03/04/2008, Diop Mamadou, Rv. 239783;

Sez. 2, n. 45545 del 15/11/2005, Nguer Khadim, Rv. 232832). Proprio perché il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi tutela la pubblica fede, discende che la valutazione della grossolanità della falsificazione deve essere parametrata alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione da parte di un numero indistinto di soggetti (Sez. 2, n. 22133 del 19/02/2013, Ye, Rv. 255933; Sez. 5, n. 33324 del 17/04/2008, Gueye, Rv. 241347; Sez. 2, n. 39863 del 02/10/2001, Babacar, Rv. 220236). Di contro è certamente irrilevante - in linea con la giurisprudenza consolidata Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade, Rv. 275814;

Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep. 2014, Faje, Rv. 258722; Sez. 2, n. 20944 del 04/05/2012, Diasse, Rv. 252836; Sez. 5, n. 21049 del 26/04/2012, Pascale, Rv. 252974 - che il prezzo di vendita, le caratteristiche della merce e dei materiali, la qualità dell'offerente siano tali da garantire la consapevolezza da parte dell'acquirente della contraffazione: attraverso la cessione il marchio viene messo in circolazione, il che, oltre a danneggiare comunque il detentore del marchio, determina il pericolo di successive ed ulteriori cessioni con modalità diverse.

In altre parole occorre valutare l'attitudine ingannatoria del marchio in sé, non le modalità di vendita e le altre circostanze che attengono, invece, alla tutela del consumatore. Tanto è vero che il reato di cui all'art. 474 cod. pen. sussiste addirittura nell'ipotesi in cui il compratore sia stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio, giacché l'incriminazione mira per l'appunto non a garantire il singolo acquirente come tale, bensì la circolazione dei beni contraddistinti da marchi registrati (Sez. 2, n. 28423 del 27 aprile 2012, Fabbri, Rv. 253417), proprio perché la potenzialità lesiva del marchio contraffatto si correla all'azione di diffusione del prodotto falsificato ad un numero indeterminabile di consociati nonché alla idoneità del marchio stesso a fare falsamente apparire un dato prodotto come proveniente da un determinato produttore.

3. Nella specie il Pubblico ministero ricorrente non ha chiarito quali fossero nel concreto le caratteristiche dei marchi contraffatti; non ha "attaccato", cioè, in modo adeguato il profilo della inidoneità della contraffazione del marchio, ritenuto in sentenza, ma si è limitato a trascrivere una serie di massime giurisprudenziali, senza nulla specificare sulle caratteristiche intrinseche del marchio contraffatto e sulla riconoscibilità della alterazione.

4. Consegue che il ricorso del Pubblico ministero deve esser dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero. Così deciso il 13