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Sentenza — n. 30537/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30537/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30537/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 30 ottobre 2019 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della medesima città in data 17 luglio 2017 nei confronti di Famulari Francesco e Famulari Giovanni, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta ai predetti in ordine al reato di cui agli artt. 110-624 cod. pen. ( già esclusa l'aggravante di cui al n. 2 dell'art. 625 cod. pen. dal primo giudice ) in mesi tre e giorni quindici di reclusione ed euro 120,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 625 cod. pen, art. 56 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30537/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La giurisprudenza sopra richiamata, del resto, conferma una interpretazione in termini restrittivi dell'alveo della consumazione, rispetto al tentativo, del reato di furto laddove ufficiali o agenti di P.G. vigilino sulle azioni delittuose. Ne consegue che la sentenza di appello non solo contrasta apertamente con la ratio della disposizione di cui all'art. 56 cod. pen., ma si pone altresì in contrasto con quella stessa pacifica giurisprudenza che, in maniera incoerente ed illogica, viene richiamata nella impugnata pronuncia. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta il vizio della motivazione, per essere essa mancante o apparente, in riferimento alla ritenuta insussistenza dell'ipotesi della particolare tenuità dei fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen..

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti tentato furto furto aggravato permesso di promuovere un procedimento penale aiuto all'evasione di detenuti circostanza aggravante

Disposizioni normative citate

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art. 625 cod. pen
2 dell'art. 625 cod. pen.
art. 56 cod. pen
Ne consegue che la sentenza di appello non solo contrasta apertamente con la ratio della disposizione di cui all'art. 56 cod. pen., ma si pone altresì in contrasto con quella stessa pacifica giurisprudenza che, in maniera incoerente ed illogica, viene richiamata nella impugnata pronuncia.
art. 131-bis cod. pen
Con il secondo motivo si lamenta il vizio della motivazione, per essere essa mancante o apparente, in riferimento alla ritenuta insussistenza dell'ipotesi della particolare tenuità dei fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen..
art. 606 cod. proc. pen
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FAMULARI FRANCESCO nato a MESSINA il 01/07/1991 FAMULARI GIUSEPPE nato a MESSINA il 27/01/1989 avverso la sentenza del 30/10/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; udyo il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI chi ha concluso chiedendo ("A-, -OU jj ir .2‘) 23 c2,~ L. 0112-0, 441(.2242 usdo il difensore 014, Cameralizzata

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30 ottobre 2019 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della medesima città in data 17 luglio 2017 nei confronti di Famulari Francesco e Famulari Giovanni, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta ai predetti in ordine al reato di cui agli artt. 110-624 cod. pen. ( già esclusa l'aggravante di cui al n. 2 dell'art. 625 cod. pen. dal primo giudice ) in mesi tre e giorni quindici di reclusione ed euro 120,00 di multa.

2. Avverso la predetta sentenza si propone ricorso per cassazione da parte del difensore di fiducia nell'interesse di entrambi gli imputati, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce l'inosservanza della legge penale, o di altra norma dalla quale dipende l'applicazione della legge penale, con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 56 cod. pen., nonché la illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta configurazione del reato nella forma consumata dell'art.624 cod. pen.. La motivazione fornita dalla Corte territoriale, rispetto alla censura sollevata in appello circa la mancata applicazione dell'art. 56 cod. pen., appare a ben vedere il frutto di una interpretazione che si pone in aperto contrasto con la ratio della norma che si assume violata.

Tale censura evidenziava la circostanza che la res furtiva non era mai entrata nella materiale disponibilità esclusiva dei soggetti agenti. La motivazione addotta dalla Corte di appello soffre non solo di incoerenza interna, ma è altresì priva di contatto con la stessa consolidata giurisprudenza di questa Corte che si è ritenuta sovrapponibile alle ragioni esposte dal decidente (SS.UU., sent. n. 52117/2014). Risulta invero in modo indiscutibile che gli agenti di P.G. hanno osservato attentamente tutte le mosse dei due imputati, circostanza questa che rende assolutamente impossibile la effettiva consumazione del reato di furto.

La giurisprudenza sopra richiamata, del resto, conferma una interpretazione in termini restrittivi dell'alveo della consumazione, rispetto al tentativo, del reato di furto laddove ufficiali o agenti di P.G. vigilino sulle azioni delittuose. Ne consegue che la sentenza di appello non solo contrasta apertamente con la ratio della disposizione di cui all'art. 56 cod. pen., ma si pone altresì in contrasto con quella stessa pacifica giurisprudenza che, in maniera incoerente ed illogica, viene richiamata nella impugnata pronuncia. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta il vizio della motivazione, per essere essa mancante o apparente, in riferimento alla ritenuta insussistenza dell'ipotesi della particolare tenuità dei fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen..

L'apparenza della motivazione origina dalla gravissima genericità di quanto in essa esposto; essa non chiarisce per quali ragioni il reato commesso abbia natura "non occasionale", né indica da quali elementi è dato desumere l'abitualità del reato, né tantomeno per quale ragione il fatto abbia avuto un impatto non "modestissimo" sulla persona offesa, avendo il reato di furto avuto ad oggetto soltanto deoli agrumi. La motivazione fornita, iungi dal chiarire, nel caso di specie, per quali ragioni i fatti contestati siano immeritevoli dei beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen., appare altresì sganciata dal contesto nel quale doveva essere resa, fornendo un supporto soiamente apparente al diniego dell'ipotesi invocata da entrambi gli appellanti.

Nessuna valutazione è stata infatti resa, dal decidente, sulla gravità del fatto, né sono rinvenibili espresse considerazioni in relazione alle censure degli appellanti, né esse sono altrimenti evincibili, conseguendone l'assoluta genericità della motivazione deiia sentenza. Si fa notare inoltre che la stessa Corte di appello pare riconoscere inizialmente il beneficio postulato, aggravando e rendendo ancora più confuso il quadro motivazionale, laddove afferma che il gravame è parzialmente fondato solo per quanto riguarda la concessione dei benefici.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammiss bile. 1.1. Quanto al primo motivo è solo il caso di osservare che ai fini della consumazione del reato di furto ciò che rileva è che il bene venga portato fuori dalla sfera di controllo cielia persona offesa, rispetto alla quale - ed esclusivamente in relazione ad essa - va valutato se può ritenersi intervenuto lo spossessamento richiesto dalla norma incriminatrice; e l'eventuale osservazione di un terzo è circostanza non idonea ad escludere il perfezionamento del reato ci furto, rectius l'impossessamento, che interviene allorquando il bene e portato fuori dalla sfera di controllo della vittima, a prescindere dalla presenza di soggetti esterni che osservino la scena, sia pure monitorandone la ohiaii- ica, pronti ad intervenire.E' stato ritenuto che integri il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato del bene, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che io aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva ( Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018 - dep. 25/10/2018, S, Rv. 27401601 ), non rileva quindi neppure la durata dell'impossessamento Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016 - dep. 27/06/2016, Ouerghì, Rv. 267266 ).

Deve ritenersi, pertanto, realizzata, nel caso di specie, quell'autonoma disponibilità del bene, sia pure temporanea, e correlativamente rescissa la altrettanto autonoma signoria che sul bene esercitava il detentore. Il giudice nel ritenere il reato consumato ha fatto, dunque, corretta applicazione della norma, come interpretata da questa Corte, anche a Sezioni Unite con la sentenza n. 52117 del 17,7.2014 Rv. 261186. 1.2. It secondo motivo è aspecifico, avendo la corte territoriale indicato, con motivazione congrua, le ragioni per le quali non potesse ravvisarsi l'ipotesi della particolare tenuità dei fatto, sia pure mediante un accenno anche alla ratio dell'istituto, attraverso il quale ha comunque inteso sottolineare la non ricorrenza dell'ipotesi invocata sotto il profilo dell'impatto non modesto che ha avuto sulla persona offesa la condotta ( furto in concorso mediante raccolta di 350 kg di limoni con introduzione nel fondo agricolo ).

D'altronde ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non rileva ciò che si è verificato dopo la consumazione del reato ( Sez. 5 - , Sentenza n. 660 del 02/12/2019 Ud. (dep. 10/01/2020 ) Rv. 278555 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 893 dei 28/06/2017 Ud, (dep. 12/01/2018 ) Rv. 272249 - 01 ) sicché la circostanza che N bene sottratto sia ritornato nella disponibilità del proprietario non integra di per sé una lieve entità dell'offesa, atteso che l'esiguità del disvalore deriva da una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla coipevolezza ( cfr.

Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590 - 01, secondo cui ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. perì., ii giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi oeiVart. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del graoo di coipevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o dei pericolo ) 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.0