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Sentenza — n. 30530/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30530/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30530/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIOACHINI PAOLO nato a PONSO il 13/10/1960 avverso la sentenza del 27/09/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; tteltra il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE ha concluso chiedendo i- -4W *trei-i-t-e-i-l-ctifeftsef e

Regesto Legislator

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art. 37 c.p, art. 133 cod. pen, art. 37 cod. pen; Sentenza — n. 30530/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. 1.Ed invero, con il primo motivo di ricorso l'imputato reitera innanzitutto una censura analoga a quella sviluppata in appello- relativa all'insussistenza della bancarotta distrattiva, stante la mancata menzione nell'inventario e nella relazione ex art. 33 L.Fall. del veicolo concesso in leasing alla società fallita, nonché la mancata presentazione di una domanda di ammissione al passivo della società di leasing- senza confrontarsi, tuttavia, con la risposta immune da censure della sentenza impugnata.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa concessionario di leasing truffa in materia di credito stato difettoso del veicolo lotta contro la frode

Disposizioni normative citate

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art. 37 c.p
Sul punto la deduzione secondo cui la durata di tali pene doveva essere in applicazione dell'art. 37 c.p.
art. 133 cod. pen
art. 37 cod. pen
e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIOACHINI PAOLO nato a PONSO il 13/10/1960 avverso la sentenza del 27/09/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; tteltra il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE ha concluso chiedendo i- -4W *trei-i-t-e-i-l-ctifeftsef e

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza emessa in data 27.9.2019, la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova del 10.12.2018, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti di Gioachini Paolo, amministratore della EUROCHIMICA s.r.I., dichiarata fallita in data 25.10.2012 in anni tre di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione (consistita nella sottrazione di un autoveicolo aziendale concesso in leasing alla società) e documentale per la sottrazione delle scritture contabili relative all'anno 2012, di cui agli artt. 216 co. 1 nn. 1 e 2 e 219 co. 2 n. 1, 223 I. fall., con conferma delle pene accessorie fallimentari già determinate dal primo giudice in anni quattro.

2. Avverso tale pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Francesco Ghisi, propone ricorso affidato a quattro motivi, con i quali lamenta: -con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla bancarotta distrattiva: l'inventario fallimentare non riporta la presenza del bene, così come la relazione ex art. 33 I. fall., e la domanda di ammissione al passivo della società di leasing è stata rigettata dal giudice fallimentare perché ritenuta infondata; comunque il debito residuale è pari unicamente al valoredi riscatto a dimostrazione del fatto che il contratto è stato onorato; inoltre la querela è stata presentata da Credem Leasing oltre la dichiarazione di fallimento e quindi fuori dai termini per la sua proposizione; la Corte d'appello, in particolare, ha ritenuto che la mancata inclusione nell'inventario dipenderebbe proprio dalla sottrazione del bene e che la mancata ammissione al passivo non rilevi ai fini della contestazione, laddove manca del tutto la prova della disponibilità di tale bene presso il fallito, emergendo piuttosto il contrario, ed in questo senso la controprova si individua nella mancata ammissione al passivo della società di leasing; -con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale: il curatore non è stato in grado di riferire se vi sia stata attività nel corso dell'anno (2012) cui si riferiscono le scritture asseritamente sottratte, né risulta l'emersione di debiti nel corso di tale annualità e ciò inficia, nella prospettazione del ricorrente, la sussistenza del dolo specifico di frode, non essendo sufficiente la rappresentazione del danno derivante dalla impossibilità di ricostruzione del patrimonio; del resto, l'imputato è stato assolto per il reato di cui al capo B non risultando la prova di un indebitamento ulteriore rispetto al 2011, pertanto nessuna dispersione contabile può essersi realizzata l'anno seguente; -con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge, in relazione al giudizio di comparazione tra circostanze: la Corte territoriale, invero, ha confermato il giudizio di equivalenza anche a fronte della pronuncia di assoluzione per il reato di bancarotta semplice, con motivazione del tutto apodittica nella misura in cui fa riferimento alla sussistenza della bancarotta documentale, la quale potrebbe aver consentito all'imputato di nascondere altri fatti penalmente rilevanti, laddove in mancanza di contestazione di recidiva specifica le attenuanti devono sempre prevalere rispetto alla sola aggravante contestata;-con il quarto motivo, la violazione di legge in relazione alla durata delle pene accessorie, atteso che , in applicazione dell'art. 37 c.p., dovrebbe applicarsi per le stesse la medesima durata stabilita per la pena principale, alla luce dei principi stabiliti dalla Corte costituzionale.

3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. Vincenzo Senatore, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. 1.Ed invero, con il primo motivo di ricorso l'imputato reitera innanzitutto una censura analoga a quella sviluppata in appello- relativa all'insussistenza della bancarotta distrattiva, stante la mancata menzione nell'inventario e nella relazione ex art. 33 L.Fall. del veicolo concesso in leasing alla società fallita, nonché la mancata presentazione di una domanda di ammissione al passivo della società di leasing- senza confrontarsi, tuttavia, con la risposta immune da censure della sentenza impugnata.

Quest'ultima, infatti, ha messo in risalto come nella relazione del curatore non si sia fatto cenno alcuno al furgone, sol perché esso non era stato trovato nei locali aziendali e, comunque, non era intestato alla fallita sulla base della consultazione effettuata dalla la curatela dei registri dei beni mobili registrati. La "scoperta" dell'esistenza del contratto di leasing e del suo oggetto avveniva quando il curatore comunicava l'avvenuto fallimento ai creditori della società. Inoltre, la società di leasing agiva in rivendica chiedendo che le fosse restituito il bene dopo che il curatore non aveva manifestato interesse a subentrare nel contratto, ma la domanda di rivendicazione veniva respinta dal giudice delegato poiché il furgone non era stato appreso dalla procedura, siccome non rinvenuto nella disponibilità della società fallita.

Sulla base di tali elementi e della circostanza che il furgone oggetto di distrazione era stato effettivamente consegnato dalla Credemleasing alla società fallita (tanto è vero che la stessa pagava canoni di leasing per circa due anni) i giudici di merito hanno ritenuto correttamente integrato a carico dell'imputato il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione del veicolo oggetto di contestazione. 1.1.In proposito, è sufficiente richiamare i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui in caso di bene pervenuto all'impresa a seguito di contratto di "leasing", qualsiasi manomissione del medesimo che ne impedisca l'acquisizione alla massa o che comporti per quest'ultima un onere economico derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione integra il reato bancarotta fraudolenta patrimoniale, poiché determina la distrazione dei diritti esercitabili dal fallimento con contestuale pregiudizio per i creditori a causa dell'inadempimento delle obbligazioni assunte verso il concedente (Sez.5, n. 21933 del 17/04/2018 Rv. 272992).

La sottrazione del bene comporta un pregiudizio per la massa fallimentare che viene gravata dell'onere economico derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione, (Sez. 5, n. 44350 del 17/06/2016, Rv. 268469), sul presupposto che nel concetto di patrimonio rientra il complesso dei rapporti facenti capo all'imprenditore, nella prospettiva di garanzia delle ragioni creditorie, di guisa che non si giustificherebbe la delimitazione dell'oggetto della distrazione ai soli beni oggetto di diritti di proprietà, poiché tra le componenti attive del patrimonio sono inclusi anche i diritti, reali e personali, di godimento, determinando la distrazione dei diritti esercitabili dal fallimento con contestuale pregiudizio per i creditori a causa dell'inadempimento delle obbligazioni assunte verso il concedente (cfr.

Sez. 5, n. 21933 del 17/04/2018, Farruggio, Rv. 272992; al riguardo, Sez. 5, n. 44350 del 17/06/2016, Guerri, Rv.; Sez. 5, n. 44898 del 01/10/2015 Rv. 265509).

2. Manifestamente infondato si presenta altresì il secondo motivo di ricorso in merito alla bancarotta fraudolenta documentale. Invero, la Corte territoriale, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, ha compiutamente argomentato in merito all'"attività" della società fallita sino al fallimento appunto, ricavando tale dato innanzitutto da quanto rilevato dal curatore fallimentare, che ha riferito come lo stesso Gioachini, conferendo con luiidatò la cessazione dell'attività di impresa addirittura al giorno precedente alla dichiarazione di fallimento; tale informazione aveva trovato positivo riscontro perché, in sede di accesso alla sede produttiva dopo la dichiarazione di fallimento , si percepivano i segni di una funzionalità solo da pochissimo interrotta.

Peraltro, erano state presentate domande di insinuazione al passivo per crediti maturati appunto nell'anno del fallimento. 2.1. In base a tali elementi, pertanto, la Corte territoriale ha concluso che essendosi protratta l'attività della Eurochimica per i primi dieci mesi del 2012, generando fatti economici che senz'altro esigevano documentazione e contabilizzazione, la mancata messa a disposizione della curatela di tale documentazione va ascritta ad una condotta di occultamento o di dispersione da parte dell'amministratore. In ogni caso, anche qualora non fossero stati registrati in quell'anno fatti economici di rilievo, la tenuta delle scritture e la loro conservazione costituivano preciso obbligo dell'amministratore. 2.2.

Dalle valutazioni non illogiche della Corte territoriale si ricava anche la sussistenza dell'elemento psicologico necessario per la configurabilità della fattispecie in questione. Invero, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. e può essere ricavata - come nella fattispecie in esame- dalla circostanza che delle attività economiche compiute della società fallita siano state eliminate "tracce contabili", ovvero non predisposte (Sez. 5, n.33114 dell' 08/10/2020, Rv. 279838).

L'assenza di documentazione contabile per l'anno 2012, peraltro, come rilevato dal P.G. nella sua requisitoria scritta risulta essere oggettivamente strumentale proprio all'occultamento della situazione della società, con danno per i creditori, tenuto conto altresì dei dati non veritieri riportati nel bilancio 2011 (passivo di oltre euro 650.000 a fronte di un attivo rinvenuto limitatissimo), dando conto vieppiù dell'elemento psicologico del dolo specifico dell'imputato.51, 3. Manifestamente infondato si presenta anche il terzo motivo di ricorso, laddove "censura il giudizio di equivalenza tra le circostanze.

La Corte territoriale ha ritenuto di confermare il giudizio del primo giudice con motivazione non illogica e in tema di concorso di circostanze le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza. (Sez. 5, n.5579 del 26/09/2013, Rv. 258874). In tale contesto, poco comprensibile e comunque del tutto destituita di fondamento si presenta l'affermazione contenuta in ricorso, secondo cui, in mancanza di contestazione di recidiva specifica, le attenuanti devono sempre prevalere rispetto alla sola aggravante contestata, non trovando tale affermazione alcun conforto normativo o interpretativo.

4. Inammissibile si presenta, altresì, il quarto motivo di ricorso in punto di determinazione delle pene accessorie, già fissate dal primo giudice per quelle fallimentari in anni quattro. Sul punto la deduzione secondo cui la durata di tali pene doveva essere in applicazione dell'art. 37 c.p. analoga alla pena principale oltre a presentarsi destituita di fondamento in relazione al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte- secondo il quale la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez.Un. n. 28910 del 28/02/2019, Rv. 276286)- è inammissibile siccome non argomentata in appello ex art. 606/3 c.p.p.

5. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr