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Sentenza — n. 30528/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30528/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30528/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa il 18/06/2019 la Corte di Appello di Cagliari ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Oristano il 09/02/2017 nei confronti di Decortes Serafino per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere, in qualità di amministratore unico della Elledi s.r.I., fallita il 04/10/2012, distratto la somma di C 20.000,00 percepiti dalla L.D. Sardegna s.r.I., a titolo dì canone dì affitto del ramo di azienda della fallita; in parziale riforma, ha ridotto le pene accessorie fallimentari.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 30528/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare, deduce il travisamento dei contenuti delle dichiarazioni rese dall'imputato al curatore, nella parte in cui ha descritto gli impieghi delle somme ricevute, dal momento che la Corte di Appello non ha dato rilievo al fatto che l'imputato ha riferito di avere utilizzato quegli importi al fine di pagare spese della società (gasolio, spese legali, ecc.). 2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, evidenziando che ingiustificatamente la Corte di Appello non ha valorizzato il fatto che l'imputato aveva utilizzato le somme ricevute per pagare spese della società.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta appropriazione indebita di fondi reato economico flussi finanziari illeciti sostanza non dichiarata truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Lorenzo Magnarelli, che ha dedotto quattro motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
art. 133 cod. pen
Premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DECORTES Serafino, nato a Ghilarza il 12/09/1956 avverso la sentenza del 18/06/2019 della Corte di Appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore, che, nel riportarsi alle richieste scritte già depositate ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. Lorenzo Magnarelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 18/06/2019 la Corte di Appello di Cagliari ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Oristano il 09/02/2017 nei confronti di Decortes Serafino per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere, in qualità di amministratore unico della Elledi s.r.I., fallita il 04/10/2012, distratto la somma di C 20.000,00 percepiti dalla L.D. Sardegna s.r.I., a titolo dì canone dì affitto del ramo di azienda della fallita; in parziale riforma, ha ridotto le pene accessorie fallimentari.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Decortes Serafino, Avv. Lorenzo Magnarelli, che ha dedotto quattro motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta post-fallimentare per distrazione od occultamento. Sostiene che, a partire dal mese di ottobre 2012, l'imputato aveva ricevuto i pagamenti del fitto di azienda a titolo personale e senza causa; tali pagamenti hanno determinato un indebito arricchimento per il quale l'affittuaria ha azione civilistica nei suoi confronti, mentre nulla risulta essere stato sottratto alla garanzia dei creditori della fallita; in più le somme ricevute dal ricorrente sono state impiegate per il pagamento di spese legali della stessa società.

Nulla, inoltre, risulta essere stato occultato. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo specifico del delitto di bancarotta fraudolenta. Sul punto sostiene che le somme ricevute personalmente dall'imputato sono state comunque impiegate per pagare spese della società, e che i pagamenti sul conto personale sono avvenuti perché il conto della società era stato chiuso. 2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione, segnalandosi la mancanza di prove idonee a ritenere la colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio".

In particolare, deduce il travisamento dei contenuti delle dichiarazioni rese dall'imputato al curatore, nella parte in cui ha descritto gli impieghi delle somme ricevute, dal momento che la Corte di Appello non ha dato rilievo al fatto che l'imputato ha riferito di avere utilizzato quegli importi al fine di pagare spese della società (gasolio, spese legali, ecc.). 2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, evidenziando che ingiustificatamente la Corte di Appello non ha valorizzato il fatto che l'imputato aveva utilizzato le somme ricevute per pagare spese della società.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

Il ricorso è inammissibile, perché propone doglianze manifestamente infondate, fondate su una lettura alternativa degli elementi di fatto, oltre che meramente reiterative delle censure proposte in appello, e motivatamente respinte.

2. Secondo la ricostruzione dei fatti accertata dai giudici del merito la società Elledi, nel 2008, aveva dato in affitto un ramo di azienda alla società LD Sardegna per un canone mensile di euro 5000; la società fallita aveva comunicato il recesso il 10 agosto 2012, sicché la LD Sardegna aveva continuato a versare i canoni di affitto, in ottemperanza al contratto che prevedeva un preavviso di sei mesi ai fini dell'esercizio del diritto di recesso, fino al gennaio 2013, quindi anche successivamente alla dichiarazione di fallimento della LD, intervenuta il 4 ottobre 2012.

Dalle dichiarazioni del Decortes e dalla lista dei movimenti bancari risultava, tuttavia, che i canoni di affitto erano stati versati direttamente sul conto personale dell'imputato a partire dal 10 ottobre 2012, subito dopo la dichiarazione di fallimento; tale denaro, dell'importo complessivo di 20.000 euro, non era stato impiegato per il pagamento delle spese della società, ma era stato utilizzato per necessità personali, quali spese legali e di gasolio, non meglio specificate e comunque mai documentate dall'imputato.

3. Ciò posto, i primi tre motivi, che meritano una valutazione congiunta, per la sovrapponibilità delle questioni, sono inammissibili. Tutti i pagamenti eseguiti dalla società affittuaria nei sei mesi successivi al 12/08/2012 dovevano, per espressa previsione contrattuale, imputarsi a titolo di pagamento del canone e dovevano senza alcun dubbio essere attribuiti alla società fallita, ed impiegati nell'interesse della stessa. Conseguentemente l'incasso delle somme da parte dell'imputato, a titolo personale, ha determinato una evidente distrazione con riduzione della garanzia dei creditori (con riferimento ad una fattispecie analoga, Sez. 5, n. 49489 del 15/06/2018, Filomeni, Rv. 274370: "Integra gli elementi costitutivi della bancarotta fraudolenta per distrazione la stipula, in epoca precedente la dichiarazione di fallimento, di un contratto di locazione di beni aziendali dell'impresa fallita senza che i relativi canoni siano versati nelle casse aziendali").La deduzione secondo la quale le somme ricevute sarebbero state impiegate per il pagamento di spese della società costituisce, peraltro, una mera asserzione labiale dell'imputato, che non ha trovato alcun riscontro documentale, in tal senso evidenziando la manifesta infondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso.

4. Il quarto motivo è inammissibile. Premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62 -bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).

Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, e la gravità della condotta dell'imputato, nella disinvolta appropriazione di 20.000 euro durante la procedura fallimentare, e nella non particolarmente trasparente collaborazione resa nei confronti della curatrice, dal momento che quest'ultima ebbe notizia dei canoni d'affitto non dall'imputato, bensì dalla società affittuaria. Sicché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). A'S 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000,00 in fav