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Sentenza — n. 30527/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30527/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30527/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento ai fatti di cui ai capi n. e n. 2), deducendo una inadeguata valutazione delle risultanze processuali ad opera della corte territoriale, non potendosi dedurre l'avvenuta distrazione di merci e di corrispettivi per un importo non inferiore a euro 1.293.829,00 dalla scoperta di fatture di acquisto di merce per tale importo, cui non ha fatto seguito il rinvenimento né della merce acquistata né del ricavato della vendita a terzi di tale merce, perché se effettivamente i suddetti beni fossero stati distratti il valore della merce acquistata e ritenuta distratta e quello dei crediti insinuati al fallimento, dovrebbero coincidere o quantomeno avvicinarsi per difetto, laddove invece tale ultimo valore (pari a 712.638,32 euro) è ben lontano da quello dei beni distratti. Senza tacere che non risulta dimostrata, nemmeno sotto il profilo indiziario, l'asserita distrazione che il Montagna avrebbe compiuto versando il ricavato della vendita di prodotti della "Ortoponente" sui conti correnti bancari della società "Cent6frutta";

Regesto Legislator

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art. 2639 cod. civ; Sentenza — n. 30527/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta del 19.3.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che entrambi i ricorsi vengano accolti solo in punto di determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, dovendosi nel resto dichiarare inammissibili.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie cattiva gestione omissione della contabilità danno patrimoniale procurato con astuzia abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 2639 cod. civ
Come chiarito, infatti, da un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MONTAGNA CARLO nato a GENOVA il 31/07/1947 CASTIGLIONE ANNA MARIA nato a ALBENGA il 29/06/1967 avverso la sentenza del 07/11/2018 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; miitp il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE etbzha concluso chiedendo __er Gccuyloy,e Citi= il difensore ce CC,44 e-, -C) te>/tr-- _ /r FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello Genova, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Savona, in data 10.5.2017, aveva condannato Montagna Carlo e Castiglione Anna Maria, ciascuno alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in ordine ai reati in materia fallimentare loro rispettivamente in rubrica ascritti, in relazione al fallimento della società "Ortoponente srl ", dichiarata fallita in data 7.7.2010 dal tribunale di Savona, rideterminava in senso più favorevole alla Castiglione l'entità del trattamento sanzionatorio, eliminava nei confronti dell'imputata la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, revocando anche le statuizioni civili poste a suo carico, con conferma nel resto della sentenza impugnata.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, con autonomi atti di impugnazione. 2.1. In particolare Montagna Carlo, nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. Abbondio Causa, lamenta:

1) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento ai fatti di cui ai capi n.

1) e n. 2), deducendo una inadeguata valutazione delle risultanze processuali ad opera della corte territoriale, non potendosi dedurre l'avvenuta distrazione di merci e di corrispettivi per un importo non inferiore a euro 1.293.829,00 dalla scoperta di fatture di acquisto di merce per tale importo, cui non ha fatto seguito il rinvenimento né della merce acquistata né del ricavato della vendita a terzi di tale merce, perché se effettivamente i suddetti beni fossero stati distratti il valore della merce acquistata e ritenuta distratta e quello dei crediti insinuati al fallimento, dovrebbero coincidere o quantomeno avvicinarsi per difetto, laddove invece tale ultimo valore (pari a 712.638,32 euro) è ben lontano da quello dei beni distratti. Senza tacere che non risulta dimostrata, nemmeno sotto il profilo indiziario, l'asserita distrazione che il Montagna avrebbe compiuto versando il ricavato della vendita di prodotti della "Ortoponente" sui conti correnti bancari della società "Cent6frutta";

2) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla affermazione di responsabilità del prevenuto in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo n. 3), in quanto la corte territoriale:

a) ha travisato le risultanze istruttorie, omettendo di considerare che, ai fini della integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, non vanno considerati tutti i libri contabili, essendovene alcuni, come il registro dei beni ammortizzabili, il libro degli inventari, i conti/schede di mastro, che appaiono ininfluenti ai fini della ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della società fallita;

b) ha omesso di accertare la sussistenza in capo al ricorrente del dolo specifico;

c) non ha considerato che la mancata presentazione della dichiarazione di redditi non integra il reato di cui si discute;

d) non ha raggiunto la prova certa in ordine alla falsità dei crediti registrati per un valore prossimo agli 800.000,00 euro, ritenuti derivanti dalla emissione di fatture inesistenti;

e) non ha considerato che il teste Bergallo, commercialista della "Ortoponente", ha affermato di avere tenuto la contabilità per gli ultimi due anni, 2008 e 2009, in base alla quale è stato possibile ricostruire gli affari e il movimento della società, operazione riuscita alla Guardia di Finanza e allo stesso curatore fallimentare, che sono stati in grado di contestare al Montagna in maniera precisa e puntuale, sia il saldo delle fatture attive emesse, sia i costi sostenuti per l'acquisto di merci;

3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai fatti di cui ai capi n.

4) e n. 5), nei quali si contesta al Montagna di avere dissipato, in concorso anche con la Castiglione, i beni e i cespiti della società "Centf)frutta", del pari dichiarata fallita dal tribunale di Savona, e di averne cagionato il dissesto, attraverso una serie di condotte, consistenti nella mancanza di congruità del canone di affitto d'azienda stipulato con la società "Dimensione Frutta Srl", nella omissione del pagamento del predetto canone e nella vendita di tre automezzi a quest'ultima società, in assenza di effettivo pagamento, su cui si è soffermato nella sua relazione e nella sua testimonianza il curatore fallimentare, contestate, nel significato ad esse attribuito da quest'ultimo, dal consulente tecnico di parte, dott. Gaio, le cui osservazioni non sono state realmente prese in considerazione dalla corte territoriale;

4) violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale contestato nel capo n.

6) dell'imputazione, emergendo dalla stessa relazione del curatore fallimentare che, con riferimento alla società "Cenf6frutta Srl", solo con riferimento al 2009, anno precedente la dichiarazione di fallimento, il curatore aveva avuto difficoltà a ricostruire il movimento degli affari, essendo stata la contabilità regolarmente tenuta sino al 2008, sicché il reato non appare configurabile. 2.2. La Castiglione Anna, nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. Antonio Lerici, lamenta:

1) mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputata per il reato di bancarotta fraudolenta documentale relativo al fallimento della società "Cenffifrutta Srl", di cui la stessa non può essere chiamata a rispondere in quanto cessò dalla carica di amministratrice nell'aprile del 2008, laddove l'omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie in contestazione riguarda l'anno 2009, in quanto, come affermato dallo stesso curatore fallimentare, la contabilità era stata tenuta sostanzialmente in modo regolare fino al 2008;

2) violazione di legge nell'avere fissato in dieci anni la durata delle pene accessorie fallimentari.

3. Con requisitoria scritta del 19.3.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che entrambi i ricorsi vengano accolti solo in punto di determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, dovendosi nel resto dichiarare inammissibili.

4. Con conclusioni scritte del 13.4.2021, pervenute a mezzo di posta certificata, l'avv. Antonio Lerici, difensore di fiducia della Castiglione, insiste per l'accoglimento del ricorso.

5. La sentenza impugnata va annullata solo con riferimento al profilo della determinazione della durata delle pene accessorie "fallimentari", mentre nel resto entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

6. Diverse appaiono le ragioni che inficiano il ricorso presentato nell'interesse del Montagna sotto il profilo della inammissibilità. Il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr.

Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica.

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in un recente e condivisibile arresto il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;

b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;

c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;

d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816). Tali necessari passaggi argomentativi, e, in particolare, l'ultimo, non sono adeguatamente rappresentati nel ricorso di cui si discute, perché con esso, l'imputato si limita a proporre, come già detto, una versione dei fatti genericamente alternativa, senza indicare puntualmente l'atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado di inficiare il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito.

Ed, anzi, può affermarsi che, in realtà, il ricorso va dichiarato inammissibile anche perché fondato su motivi, che, riproponendo acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (con la cui articolata motivazione, nella quale sono state affrontate e risolte tutte le questioni poste dal ricorrente, quest'ultimo non si confronta, se non rappresentando, come si è detto, una generica rivalutazione delle risultanze processuali: cfr. pp. 10-17 della sentenza oggetto di ricorso), devono considerarsi non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr. Cass., sez. IV, 18.9.1997 - 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, rv. 236945;

Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, rv. 255568; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710). Con riferimento, poi, alle doglianze relative alla inadeguata valutazione dei testi Bergallo e Gaio, nonché del contenuto della relazione del curatore fallimentare, non può non rilevarsi che è inammissibile il ricorso per cassazione che, come quello in esame, deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723;

Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071). Tale interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcuni recenti arresti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr.

Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). Va solo osservato, a ulteriore conforto di quanto affermato dalla corte territoriale, che, in tema di irregolare tenuta dei libri contabili nei reati fallimentari, a differenza del reato di bancarotta semplice in cui l'illiceità della condotta è circoscritta alle scritture obbligatorie ed ai libri prescritti dalla legge, l'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale riguarda tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorché non obbligatori; in quest'ultima ipotesi, si richiede, inoltre, il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, elemento, invece, estraneo al fatto tipico descritto nell'art. 217, comma secondo, I. fall.

Diverso è, infine, l'elemento soggettivo, costituito nell'ipotesi di bancarotta semplice indifferentemente dal dolo o dalla colpa, mentre nell'ipotesi di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, prima parte, I. fall. dal dolo generico (cfr., Cass., Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Rv. 268867), sicché sul punto il rilievo difensivo appare anche manifestamente infondato, a fronte di una ineccepibile motivazione con cui la corte territoriale ha evidenziato come, ai fini della integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, assumono rilevanza le scritture contabili anche diverse da quelle indicate dall'art. 2214, c.c. (cfr. p. 11 della sentenza impugnata).

Allo stesso modo si appalesa manifestamente infondata la censura relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo generico) del reato di bancarotta fraudolenta documentale "generica" addebitato al Montagna, che la corte territoriale, con motivazione affatto contraddittoria o manifestamente illogica, ha dedotto dalla condotta complessiva dell'imputato (cfr. p. 13 della sentenza oggetto di ricorso), conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la prova dell'elemento soggettivo del reato può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato (cfr.

Cass., sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Rv. 279908; nonché Cass., Sez. 6, 6.4.2011, n. 16465, Rv. 250007).

7. Anche per il primo motivo di ricorso articolato dalla Castiglione, valgono le considerazioni svolte in precedenza, in quanto con esso la ricorrente prospetta censure di natura fattuale, con cui reitera acriticamente le doglianze già affrontate e risolte con motivazione del tutto congrua ed esente da vizi dalla corte territoriale (cfr. pp. 17-23 della sentenza oggetto di ricorso). Al riguardo va evidenziata la intrinseca coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale ha evidenziato, attraverso una rigorosa valutazione delle risultanze processuali, la sostanziale continuità di gestione della società fallita da parte della Castiglione, in qualità prima di amministratore di diritto e, successivamente, di amministratore di fatto (cfr. p. 18).

Giova sottolineare, a tale proposito, che la responsabilità penale in materia fallimentare del soggetto che, ai sensi dell'art. 2639, c.c., assume la qualifica di amministratore di fatto (cfr. Cass., Sez. 5, n. 15065, del 02/03/2011, Rv. 250094), non è esclusa dalla concomitante presenza di un amministratore di diritto, anche quando quest'ultimo non sia una mera "testa di paglia". Come chiarito, infatti, da un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell' amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 12912, del 06/02/2020, Rv. 279040).

8. Fondato, invece, deve ritenersi il secondo motivo di ricorso della Castiglione. Ed invero, con riferimento alle pene accessorie "fallimentari", la cui durata è stata fissata in dieci anni per entrambi gli imputati, va osservato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 222 del 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, I. fall., nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché:

«la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». In applicazione di tale principio la Corte di Cassazione, riconoscendo d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie irrogate prima della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto delle pene accessorie, al fine di consentire al giudice di merito di stabilire la durata delle stesse, trattandosi di giudizio, che implicando valutazioni discrezionali, è sottratto al giudice di legittimità (cfr.

Cass., sez. V, 29.1.2019, 5882, rv. 274413). Tale opzione risulta confermata da un condivisibile arresto delle Sezioni Unite, in cui, proprio con riferimento all'irrogazione delle pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta, è stato ribadito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133, c.p., e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37, c.p. (cfr.

Cass., Sez. U., n. 28910, del 28.2.2019, rv. 276286). Sul punto, pertanto, non potendo essere conservata, nemmeno per il Montagna, una pena determinata in relazione ad una cornice edittale prevista da una norma dichiarata incostituzionale e, quindi, inesistente sin dalla sua origine, in quanto non conforme al principio costituzionale di proporzione tra offesa e pena (cfr. Cass, Sez. U. n. 33040 del 26.2.2015, rv. 264207), la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Genova, esclusivamente per la rideterminazione della durata delle pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, dalla disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 216, I. fall.

Resta fermo, invece, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata nei confronti di entrambi gli imputati, per quel che riguarda l'affermazione della loro penale responsabilità e la dosimetria della pena principale loro rispettivamente irrogata. La non totale soccombenza degli imputati comporta che questi ultimi non siano condannati al pagamento delle spese processuali, né di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

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