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Sentenza — n. 30526/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30526/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30526/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 12 aprile 2018, la Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Treviso del 2 febbraio 2016 - con la quale Caronna Giuseppe, Cozzolotto Ennio e Manfrenuzzi Carlo erano stati assolti dal reato di bancarotta fraudolenta impropria per falso in bilancio di cui al capo C) e con la quale era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti dei suddetti imputati per i reati di -false comunicazioni sociali di cui ai capi A) e B), per intervenuta remissione di querela- ha dichiarato, invece, i predetti Cozzolotto, Caronna e Manfrenuzzi responsabili del reato al capo C), di cui agli artt. 110 c.p., 223, comma 2, n. 1 L.Fall. in relazione all'art. 2622 c.c., condannando gli imputati ciascuno alla pena di anni due di reclusione, con le circostanze attenuanti generiche, nonché alle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, L.Fall. 1.1.

Regesto Legislator

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artt. 110 c.p, art. 2622 c.c, art. 37 c.p, art. 133 c.p, artt. 192 c.p; Sentenza — n. 30526/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tale deduzione è fondata, non facendo la Corte territoriale corretta applicazione dei principi richiamati anche dalla difesa del Manfrenuzzi, affermati dalle S.U. di questa Corte (cfr. Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, secondo cui l'appello del P.M. contro la sentenza di assoluzione emessa all'esito del dibattimento, salva l'esigenza di contenere la pronuncia nei limiti della originaria contestazione, ha effetto pienamente devolutivo, attribuendo al giudice "ad quem" gli ampi poteri decisori previsti dall'art. 597 comma secondo lett.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie errore di calcolo appropriazione indebita di fondi rettifiche finanziarie bilancio deficitario

Disposizioni normative citate

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artt. 110 c.p
art. 2622 c.c
in relazione all'art. 2622 c.c., condannando gli imputati ciascuno alla pena di anni due di reclusione, con le circostanze attenuanti generiche, nonché alle pene accessorie di cui all'art.
art. 37 c.p
e 37 c.p., per avere la Corte d'appello irrogato le sanzioni accessorie nella misura fissa di anni dieci, invece di equipararne la durata alla pena principale ai sensi dell'art. 37 c.p., o commisurala proporzionalmente secondo i criteri di cui all'art.
art. 133 c.p
37 c.p., o commisurala proporzionalmente secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p., con ciò violando i canoni costituzionali di eguaglianza e proporzionalità della pena di cui agli artt.
artt. 192 c.p
con il secondo motivo, il vizio di motivazione con riferimento agli artt. 192 c.p.p.
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Testo completo

eguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CARONNA GIUSEPPE nato a ALCAMO il 01/06/1957 COZZOLOTTO ENNIO nato a PESCHIERA DEL GARDA il 25/08/1961 mANFRENUZZI CARLO nato a CONEGLIANO il 26/11/1958 avverso la sentenza del 12/04/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio udito il difensore L'avv. CLAUDIO AVESANI insiste nell'accoglimento del ricorso; L'avv. CARLO BROLI si associa alle conclusioni del Proc. Gen.. Si riporta ai motivi per i quali insiste nell'accoglimento; L'avv. DOMENICO RIPOSATI insiste nell'accoglimento del ricorso, in particolare per il

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 aprile 2018, la Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Treviso del 2 febbraio 2016 - con la quale Caronna Giuseppe, Cozzolotto Ennio e Manfrenuzzi Carlo erano stati assolti dal reato di bancarotta fraudolenta impropria per falso in bilancio di cui al capo C) e con la quale era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti dei suddetti imputati per i reati di -false comunicazioni sociali di cui ai capi A) e B), per intervenuta remissione di querela- ha dichiarato, invece, i predetti Cozzolotto, Caronna e Manfrenuzzi responsabili del reato al capo C), di cui agli artt. 110 c.p., 223, comma 2, n. 1 L.Fall. in relazione all'art. 2622 c.c., condannando gli imputati ciascuno alla pena di anni due di reclusione, con le circostanze attenuanti generiche, nonché alle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, L.Fall. 1.1.

Gli imputati Cozzolotto Ennio, nella qualità di Presidente del CdA , Manfrenuzzi Carlo amministratore delegato, e Caronna Giuseppe, amministratore della s.r.l. "E. Con Conegliano Ecologia", dichiarata fallita dal Tribunale di Treviso in data 2 aprile 2009, all'esito della pronuncia riformatrice suddetta, sono stati ritenuti responsabili del reato di bancarotta impropria da reato societario di cui al capo C), perché attraverso gli episodi di false comunicazioni sociali ex art.2622 c.c. - nel testo antecedente alla riforma del 2015- descritti ai capi A e B (ossia con esposizione di voci "positive" inesistenti e false fatturazioni- nei bilanci di esercizio al 31.12.2006 e al 31.12.2007 finalizzate a limitare l'emersione delle perdite) concorrevano a cagionare il dissesto della società.

2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia hanno proposto ricorso i difensori di fiducia degli imputati con tre distinti atti di impugnazione. 2.1. Il Manfrenuzzi, con atto a firma dell'Avv. Carlo Broli, deduce cinque motivi di ricorso, con i quali denuncia: 2.1.1. con il primo motivo, la violazione di legge processuale in relazione all'art. 597, comma 2, lett. b), c.p.p., per avere la Corte d'appello in violazione del principio devolutivo, omesso di riesaminare il tema della sussistenza o meno dell'elemento materiale del reato di cui all'art. 223, comma 2, n. 1, I.fall. con particolare riguardo all'efficienza causale della condotta rispetto all'evento, sulla base del presupposto che la sentenza di primo grado non fosse stata gravata sul punto dagli imputati, nonostante, al contrario, la difesa Manfrenuzzi avesse svolto una severa critica alla sentenza di prime cure proprio in tema di elemento oggettivo della fattispecie con memoria difensiva depositata in appello; invero, la Corte territoriale ha illegittimamente ristretto il thema decidendum, in violazione dell'effetto pienamente devolutivo che l'art. 597, comma 2, lett. b), c.p.p. attribuisce all'appello del Pm contro una sentenza di assoluzione (Cass., Sez.

Un., n. 33748 del 20 settembre 2005, Mannino); così facendo, i giudici d'appello hanno violato il diritto processuale dell'imputato all'intervento, cagionando la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p.;2.1.2. con il secondo motivo, la violazione di legge processuale, in relazione all'art. 125, comma 3, c.p.p. per inesistenza della motivazione in punto di elemento materiale del reato fallimentare; invero, la Corte d'appello, limitandosi a rinviare sul punto alla sentenza di primo grado, ha reso una motivazione meramente apparente, atteso che essa era stata censurata nella memoria difensiva depositata in appello dalla difesa per plurime carenze motivazionali circa l'elemento oggettivo appunto del reato di bancarotta impropria da reato societario; in particolare, era stato dedotto come il Tribunale non avesse indicato quale fosse stato l'evento di aggravamento del dissesto sofferto dalla società fallita per effetto della falsificazione del bilancio del 2007, evento da collocarsi in data necessariamente successiva a quella di approvazione di tale bilancio (30 settembre 2008); inoltre, era stato dedotto l'errore di calcolo del C.T. del P.M., tale da escludere che la "E. Con" si trovasse a fine 2007 in deficit patrimoniale e che la condotta degli amministratori, semmai, poteva integrare il reato di cui all'art. 217, n. 4, I.fall., per aver ritardato la richiesta di fallimento in proprio; in assenz‘ di risposte sui profili dedotti dalla Corte d'appello la sentenza impugnata è ntilla per violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p., 2.1.3. con il terzo motivo di ricorso, la violazione di legge in relazione all'art. 223, comma 2, n. 1, I.fall. perché la Corte territoriale, rinviando alla sentenza di primo grado, ha così avvallato l'erronea applicazione della fattispecie in esame operata dal Tribunale di Treviso quale reato di mera condotta, anzichè quale reato di evento;

è stata infatti confusa la condotta di falso in bilancio con l'evento-dissesto, che deve essere conseguente alla prima, laddove non è stato considerato che nessuna rilevanza causale ha assunto il bilancio del 2006 in quanto le perdite sofferte realmente in quell'esercizio non hanno inciso sulla continuità aziendale essendo inidonee a imporre obblighi anche di sola ricapitalizzazione; nulla poi viene detto in relazione alle perdite subite dalla fallita dopo il 30 settembre del 2008 con l'approvazione del bilancio 2007, individuando l'evento con un fatto anteriore alla causa; in definitiva non si rinviene nelle sentenze di merito alcuna argomentazione circa le ulteriori perdite subite dalla fallita dopo l'approvazione di bilanci falsi e causate da tali false comunicazioni sociali, sicché l'evento del reato viene confuso con il dissesto dissimulato dalla condotta di cui all'art. 2622 c.c.; 2.1.4. con il quarto motivo, il vizio di motivazione carente (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) sempre in tema di nesso eziologico tra le false comunicazioni sociali e l'aggravamento del dissesto, poiché l'errore di diritto evidenziato al motivo precedente si riverbera anche sulla parte motiva della sentenza di primo grado e di quella di secondo grado, che alla prima rinvia; infatti è del tutto assente la considerazione circa il nesso di causalità tra la condotta e l'evento della fattispecie di bancarotta impropria da reato societario, così determinando un'evidente lacuna motivazionale, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità ( Sez. 5, n. 6554 del 9 febbraio 2018); 2.1.5. con il quinto motivo di ricorso, il vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di bancarotta impropria di cui all'imputazione, per avere la Corte territoriale valutato il dolo in relazione a momenti antecedenti a quello consumativo del reato societario presupposto, da identificarsi con l'approvazione dei bilanci falsi; la sentenza impugnata ha evidenziato come gli amministratori avessero ben presenti gli squilibri causati dai loro comportamenti e che l'aspettativa di ottenere l'appalto dal Comune di Conegliano non potesse avere alcuna incidenza sulla sussistenza del dolo ormai dispiegatosi in tutti i suoi effetti; da ciò s; deduce che la Corte fa riferimento all'entrata in vigore del D.I. n. 112 del 25.6.2008 che vietava gli affidamenti in house per gli enti locali, ma così i giudici incorrono nell'errore di valutare il dolo in un momento anteriore di tre mesi alla commissione del reato di falso in bilancio per il 2007, sicché non si capisce a quali squilibri si riferisca, atteso che la condotta per la quale sono imputati doveva ancora essere posta in essere; 2.2.

Il Cozzolotto, con atto a firma dei difensori Avv. Carlo Trentini e Avv. Claudio Avesani, affida le proprie censure a quattro motivi di ricorso, con i quali lamenta: 2.2.1. con il primo motivo, il vizio di motivazione e la violazione di legge, in relazione all'art. 223, comma 2, n. 1, L. fall. con riferimento alla sussistenza del nesso causale tra le falsificazioni dei bilanci 2006 e 2007 e il dissesto, nonché alla sussistenza del dolo del reato di bancarotta impropria; invero, la Corte territoriale ha individuato la condotta in contestazione nell'aver mantenuto in attività la società con il capitale eroso, con il relativo evento/ nel fatto che ciò avrebbe comportato notevoli perdite effettive di oltre un milione di euro nel 2007 e nel 2008, come evidenziato dal curatore.-!--- Ic."3 sentenza impugnata èea-rente in punto di nesso causale tra le false comunicazioni sociali e il dissesto della fallita, poiché non dà conto se i bilanci in contestazione vi abbiano dato (o concorso a darvi) causa, delle ragioni per le quali la prosecuzione della gestione, pur con il capitale sociale eroso, sia stata resa possibile dalle false rappresentazioni contestate e di quale sia stata l'incidenza sul dissesto della gestione successiva ai bilanci stessi, limitandosi a richiamare la sentenza di prime cure, la quale neppure affronta tale tema cruciale; neppure si rinviene nella motivazione un cenno circa la necessità o meno degli adempimenti di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. negli esercizi successivi ai falsi in bilancio di cui all'imputazione, di talché non è dato sapere se i falsi abbiano effettivamente ingannato i soci e con quali conseguenze sul dissesto della società; la Corte ascrive a titolo di bancarotta impropria tutte le perdite degli anni 2007 e 2008, quando avrebbe dovuto considerare solo quelle successive all'approvazione dei due bilanci falsi che di essi siano state conseguenza; tali censure erano state oggetto del terzo motivo dell' atto di appello, al quale tuttavia non è stata data risposta, con conseguenze anche sulla motivazione circa la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, desunto dai giudici di appello dalla sola consapevolezza della falsificazione dei bilanci e dei risultati negativi di gestione, senza però indagare sull'esistenza di un'effettiva volontà protesa al dissesto; 2.2.2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione e di violazione di legge in relazione agli artt. 2381, comma 1, 2622 c.c., 42 e 43 c.p., nonché 223 I.fall. in ordine alla sussistenza del dolo di mendacio, e conseguentemente del dolo del reato di bancarotta; invero, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente in capo al Cozzolotto, Presidente del Cda, il dolo generico delle false comunicazioni sociali per aver avallato le falsificazioni poste in essere da Caronna e Manfrenuzzi ed in più, lo stesso, almeno in un caso coinvolgente un appalto vinto da "E.Con" insieme alla società "Serit", della quale pure era amministratore, avrebbe avuto conoscenza diretta delle falsificazioni contabili, ma tale assunto risulta frutto di un travisamento, in quanto le prove citate a sostegno di tale affermazione - le dichiarazioni testimoniali del direttore amministrativo di "Serit" e la relazione ex art. 33 I.fall. - non fanno in realtà alcun riferimento al coinvolgimento del ricorrente in tale operazione e, comunque, le falsità di natura contabile della Sertit erano impossibili da cogliere nell'ambito di una società che registrava molte migliaia di operazioni; per quanto attiene, invece, alle altre voci di bilancio falsate, la motivazione della sentenza impugnata sfocia in una violazione della norma di cui all'art. 2381, comma 1, c.c. atteso che in base alla disposizione appena citata, il Presidente del Cda detiene soltanto un ruolo di vigilanza sulla regolarità della circolazione dell'informazione endoconsiliare, dovendo assicurare che tutti consiglieri siano adeguatamente informati sui punti di cui all'ordine del giorno, mentre esula dalle sue attribuzioni la vigilanza sulla veridicità delle informazioni sulla gestione, la cui responsabilità è posta in capo agli Amministratori delegati; pertanto, la Corte d'appello di Venezia, nel porre a carico del Cozzolotto il mendacio dei dati riportati nei bilanci da altri, gli attribuisce il fatto di cui all'art. 2622 c.c. a titolo di responsabilità oggettiva, mentre sarebbero dovuti valere anche per il Presidente del Cda i principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità degli amministratori sprovvisti di deleghe, secondo la quale anche la posizione del Presidente del Cda è da valutare alla luce della dimostrazione dell'esistenza di segnali chiari, da lui conosciuti, circa la commissione dell'illecito societario, ma ciò nonostante ignorati; tali vizi, spiegano il loro effetto anche sul dolo della bancarotta impropria, perché dalla consapevolezza del mendacio dipende il dolo del reato di cui all'art. 223, comma 2, n. 1, I.fall.; 2.2.3. con il terzo motivo, il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, e di violazione di legge in relazione all'art. 2622 c.c. e 223, comma 2, n. 1, I.fall. circa la sussistenza del dolo specifico di profitto e quello intenzionale di inganno richiesti dal delitto di falso in bilancio; invero, con riferimento al primo elemento, la Corte territoriale illogicamente individua l'interesse degli amministratori in quello finalizzato alla vendita a "Sav.no" del 40% delle quote "E. Con" detenute da "Aspica", quando tale interesse non faceva riferimento ad altri che al socio "Aspica", rimanendo invece del tutto estranea all'operazione di vendita la società fallita e con ciò i suoi amministratori; quanto, invece, al dolo decettivo, si evidenzia che, in ogni caso, "Sav.no" non poteva essere tratta ingannevolmente in una compravendita di quote ad un prezzo sproporzionato a causa di un bilancio falso (quello relativo all'esercizio 2007) che al momento della vendita non esisteva neppure come progetto; inoltre, è illogico ritenere che il Cozzolotto volesse ingannare il socio "Conegliano servizi" per mantenere in vita "E. Con", in attesa dell'appalto del Comune di Conegliano: invero, perfezionata la vendita delle quote di "Aspica" a "Sav.no", Cozzolotto, che di tale socio era espressione, si dimise, perciò l'intento di proseguire la gestione in attesa del futuro redditizio appalto non era in ipotesi realizzabile; senza contare che, in realtà, il socio "Conegliano servizi" non venne mai di fatto ingannato, in ragione del celere accertamento delle perdite da parte del nuovo Cda e del fatto che alle riunioni di Cda "Econ", nelle quali si chiedeva di dilazionare l'invio del consuntivo "Serit" per nascondere le perdite, partecipava anche un assessore del Comune di Conegliano, unico socio di "Conegliano servizi"; 2.2.4. con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 216 I.fall. e 37 c.p., per avere la Corte d'appello irrogato le sanzioni accessorie nella misura fissa di anni dieci, invece di equipararne la durata alla pena principale ai sensi dell'art. 37 c.p., o commisurala proporzionalmente secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p., con ciò violando i canoni costituzionali di eguaglianza e proporzionalità della pena di cui agli artt. 3 e 25, comma 2, Cost.2.3.

Il Caronna, con atto a firma dell'Avv. Domenico Riposati, affida le proprie censure a due motivi di ricorso, con i quali denuncia: 2.3.1. con il primo, il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 603, comma 3 bis, c.p.p. e 6 CEDU, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto di non dover procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello avverso la sentenza di assoluzione del Tribunale di Treviso, sul presupposto che l'impugnazione del PM non contestasse l'attendibilità delle prove dichiarative, bensì la sola questione di diritto circa l'atteggiarsi dell'elemento soggettivo della fattispecie di cui all'art. 223, comma 2, n. 1, I.fall.; tuttavia, il Tribunale, per fondare la pronuncia assolutoria per carenza dell'elemento soggettivo doloso del reato fallimentare, aveva motivato la propria decisione sulle svariate risultanze testimoniali che davano atto di come lo scopo degli amministratori di "E. Con", non era altro che quello per cui la società stessa era stata costituita: ottenere l'affidamento dell'attività di raccolta dei rifiuti nel Comune di Conegliano; pertanto, la Corte d'appello nel ribaltare la decisione di primo grado ha dovuto confutare anche le risultanze probatorie valutate dal Tribunale in senso assolutorio, ma nel fare ciò i giudici territoriali non hanno motivato le ragioni del ribaltamento e della valenza attribuita alle dichiarazioni testimoniali assunte, proprio perché tali dichiarazioni non sono state rinnovate in appello, in violazione non solo dell'art. 603, comma 3 bis, c.p.p., ma soprattutto dell'art 6 CEDU, determinando così un vizio motivazionale ancor più grave per il fatto che le sentenze di appello che ribaltano decisioni assolutorie hanno un obbligo di motivazione rafforzato, di talché non si possono limitare a fornire una lettura alternativa delle risultanze istruttorie; pertanto, la Corte d'appello, investita dell'appello del Pm per l'erronea valutazione delle prove dichiarative assunte in dibattimento, avrebbe dovuto procedere anche d'ufficio alla rinnovazione istruttoria di cui all'art. 603, comma 3 bis, c.p.p. al fine di poter legittimamente ribaltare la pronuncia liberatoria di prime cure; 2.3.2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione con riferimento agli artt. 192 c.p.p. e 223, comma 2, n. 1, I.fall., per mancanza di motivazione in punto di elemento psicologico del reato societario che di quello sotteso al nesso di causalità tra condotta ed evento; con riferimento al primo tema, la Corte territoriale ha errato nel ritenere il dolo del mendacio configurabile in re ipsa, non indicando quali siano stati gli elementi inequivocabili ad evidenziare nel redattore del bilancio la consapevolezza dell'abnormità nell'applicazione dei principi contabili, soprattutto tenendo conto del volume di iscrizioni rinvenute nei libri contabili degli anni 2006 e 2007; invero, la Corte territoriale ha omesso di analizzare la sussistenza del dolo della falsità con riferimento alle singole voci presenti nei bilanci in contestazione, deducendo l'elemento soggettivo da una mera presunzione che l'intera politica di bilancio fosse caratterizzata dall'intento fraudolento degli amministratori; ciò vale, ad esempio, con riferimento alla capitalizzazione dei costi del lavoro di alcuni dipendenti che avevano partecipato alla stesura di appalti a durata pluriennale: tale voce è stata ritenuta mendace sulla base di un dato valutata posteriori/dopo il fallimento della società, ossia la perdita di valore degli appalti, mentre la Corte avrebbe dovuto considerare la sussistenza dei presupposti del principio contabile OIC 24 al momento della stesura dei bilanci; anche sul secondo tema della volontà di ingannare i terzi/soci di "E. Con", e il nuovo socio "Sav.no", la Corte d'appello ha reso una motivazione carente ed illogica per travisamento della prova, in quanto è emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale che entrambe le società partecipanti in "E. Con" erano a conoscenza della situazione di quest'ultima, di talché non si comprende, né i giudici di merito lo spiegano, come si sia ritenuto sussistente il dolo intenzionale di ingannare i soci; infine, risulta apodittica anche la motivazione circa il dolo rivolto al dissesto, atteso che la Corte non motiva neppure sulla sussistenza del nesso causale tra le false comunicazioni sociali e l'aggravamento del dissesto della società, limitandosi ancora una volta a presumere il dolo del reato fallimentare, quando invece non risulta che alla data di approvazione del bilancio 2007 si fossero manifestati segnali di insolvenza come insoluti o procedure monitorie ed esecutive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono fondati per quanto di ragione e la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Venezia.

1. Il ricorso di Manfrenuzzi Carlo va accolto nei limiti di cui si dirà. 1.1. I primi due motivi del ricorso del Manfrenuzzi pongono il tema preliminare- che rileva anche per la posizione degli altri imputati - relativo al devolutum alla Corte territoriale con l'appello del P.M. avverso la sentenza assolutoria del primo giudice per il reato di cui al capo C) e alla risposta fornita sul punto dalla sentenza impugnata. 1.1.1.Va premesso che la sentenza di primo grado - dopo aver enunciato gli indirizzi giurisprudenziali formatisi in relazione al reato in questione -ha dato conto delle risultanze dei bilanci 2006 e 2007 della fallita "E.Con Conegliano Ecologia" s.r.l. oggetto della contestazione di cui ai capi A e B, estinti per remissione di querela, ma anche della bancarotta impropria di cui al capo C), senza confrontarsi, tuttavia, pienamente con le contestazioni specifiche contenute nelle imputazioni e senza sviluppare un ragionamento finale che desse conto delle valutazioni in merito agli elementi rappresentativi del falso in bilancio, quanto a voci fittizie, ovvero a voci omesse ecc. per gli anni 2006 e 2007, nonché del nesso eziologico tra le false comunicazioni sociali e il dissesto, concludendo nel senso che dalle emergenze acquisite non potesse ricavarsi la volontà di causare il dissesto della società come conseguenza del mendacio, essendo dunque carente l'elemento soggettivo del reato.1.1.2.

La sentenza impugnata, nel sintetizzare (a pg.

6) le valutazioni del primo giudice in merito all'assoluzione degli imputati dal reato di cui al capo C) per insussistenza dell'elemento psicologico, evidenzia che, in relazione alle false comunicazioni sociali del 2006, esse comportavano rettifiche pari ad Euro 180.000 e tenuto conto che il capitale sociale, ancorché inizialmente sovrastinnato, ammontava ad € 1.300.000 la perdita riscontrata non aveva dato luogo ad alcun dissesto della società, mentre per quanto riguarda il bilancio del 2007, al netto delle rettifiche, la perdita era lievitata a più di un milione di euro, per cui il dissesto era evidente. 1.1.3.

Inoltre, nel sintetizzare i motivi dell'appello del P.M. (a pag. 7 e 8) evidenzia come l'appellante abbia dedotto l'erronea ricostruzione dell'evento prodotto dalle false comunicazioni sociali e l'erronea valutazione dell'elemento soggettivo, quest'ultimo censurato in maniera più diffusa. 1.1.4. In tale contesto, la Corte territoriale - dopo aver premesso che nella fattispecie non è necessaria la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603/3 bis c.p., non dolendosi l'appellante della valutazione di prove dichiarative, perché l'impugnazione risulta vertere su una questione di puro diritto, attinente alla configurazione del dolo del reato di bancarotta impropria contestato agli imputati, in relazione alle false comunicazioni sociali di cui ai capi A) e B)- in applicazione di tale premessa ha incentrato la sua motivazione esclusivamente sull'elemento psicologico, valutazione questa ritenuta errata, siccome riduttiva sotto il duplice profilo: la difesa del Manfrenuzzi aveva svolto una severa critica alla sentenza di prime cure proprio in tema di elemento oggettivo della fattispecie con memoria difensiva depositata in appello; in ogni caso, ai sensi dell'art. 597, comma 2, lett. b), c.p.p. l'appello del Pubblico Ministero avverso la sentenza di assoluzione devolve al giudice di seconde cure i più ampi poteri decisori e di cognizione, non applicandosi la regola tantum devolutum quantum appellatum. 1.2.

Tale deduzione è fondata, non facendo la Corte territoriale corretta applicazione dei principi richiamati anche dalla difesa del Manfrenuzzi, affermati dalle S.U. di questa Corte (cfr. Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, secondo cui l'appello del P.M. contro la sentenza di assoluzione emessa all'esito del dibattimento, salva l'esigenza di contenere la pronuncia nei limiti della originaria contestazione, ha effetto pienamente devolutivo, attribuendo al giudice "ad quem" gli ampi poteri decisori previsti dall'art. 597 comma secondo lett.

b) cod. proc. pen.. Ne consegue che, da un lato, l'imputato è rimesso nella fase iniziale del giudizio e può riproporre, anche se respinte, tutte le istanze che attengono alla ricostruzione probatoria del fatto ed alla sua consistenza giuridica; dall'altro, il giudice dell'appello è legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, non essendo vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello e non potendo comunque sottrarsi all'onere di esprimere le proprie determinazioni in ordine ai rilievi dell'imputato. 1.2.1.

All'uopo, il Manfrenuzzi aveva sviluppato censure relative all'elemento materiale del reato, alle quali non risulta essere stata data compiuta risposta dai giudici d'appello, laddove hanno ritenuto di limitare l'ambito cognitivo all'elemento psicologico del reato di cui al capo C), senza individuare esattamente quali dei fatti enunciati nelle imputazioni di cui ai capi A) e B) fossero rilevanti ai fini di integrare il reato di bancarotta impropria da falso in bilancio, determinando o concorrendo a determinare il dissesto della società poi fallita.

Ciò specie ove si tiene conto della sintesi riportata nella sentenza impugnata di quella di primo grado circa l'irrilevanza delle false comunicazioni sociali del 2006 a determinare il dissesto. Anche il P.M., invero, nel proporre appello aveva dedotto una inadeguata ricostruzione dell'evento nella sentenza di primo grado, che, al di là della fondatezza o meno della deduzione, imponeva, comunque, alla Corte territoriale di affrontare tutti i temi relativi alla responsabilità degli imputati, specie nella prospettiva del ribaltamento in peius operato con la sentenza impugnata.

Peraltro, nella fattispecie in esame, vertendosi in una ipotesi di ribaltamento della sentenza assolutoria — questione questa dedotta con il primo motivo di ricorso del coimputato Caronna sotto il profilo della necessità della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 3 bis c.p.p.p. - la sentenza impugnata era tenuta comunque a fornire una motivazione puntuale e adeguata della difforme conclusione adottata, motivazione questa come detto fortemente carente in più punti per la quale va disposto l'annullamento con rinvio. 1.2.

Il secondo e terzo motivo di ricorso affrontano questioni sovrapponibili a quelle di cui al primo motivo del Cozze:dotto ed al secondo motivo del Caronna, circa la mancata individuazione nelle sentenze di merito dell'elemento materiale del reato contestato quanto al nesso eziologico tra le false comunicazioni sociali e l'evento-dissesto. La sentenza di primo grado nella premessa ha correttamente evidenziato come il reato di bancarotta impropria da falso in bilancio sia reato di evento, per la configurabilità del quale si richiede l'integrazione di una delle fattispecie illecite ivi elencate, nel caso di specie il mendacio societario ex art. 2622 c.c. nella formulazione precedente alla I. 27 maggio 2015, n. 69, mentre l'evento corrisponde alla determinazione del dissesto della società, anche nella forma di un suo aggravamento, causalmente collegato al primo, posto in essere dagli amministratori (Rv. 222378). 1.2.1.

In particolare, il delitto di bancarotta fraudolenta impropria ex art. art. 223, comma secondo, n. 1 L.Fall. è strutturato come reato complesso, rispetto al quale un reato societario tra quelli espressamente previsti dal legislatore ed assunto come elemento costitutivo deve essere causa o concausa del dissesto societario; tuttavia, il momento consumativo del reato è da individuarsi nella dichiarazione di fallimento, che fissa anche il "dies a quo" da cui decorre la prescrizione (Sez. 5, n. 32164 del 15/05/2009, Rv. 24448). La bancarotta fraudolenta impropria si distingue dal falso in bilancio che è reato sussidiario punito a prescindere dall'evento fallimentare, sicchè verificatosi il fallimento, il fatto di falso in bilancio resta assorbito nell'autonomo e diverso reato della bancarotta fraudolenta impropria.

Invero, il legislatore non prende in considerazione il reato di falso in bilancio per punirlo, in caso di fallimento, con pena più elevata, ma considera la condotta consistente nella falsificazione del bilancio societario, per assoggettarla a sanzione penale a titolo di bancarotta fraudolenta, sulla base del principio, insito nella legge fallimentare, che la sopravvenienza del fallimento (o della amministrazione controllata) qualifica in modo autonomo quei fatti anteriori che, altrimenti, sarebbero inquadrabili in un diverso schema di reato (Sez. 5, n. 12897 del 06/10/1999, Rv. 214864). 1.2.2.

In tale contesto, pertanto, ai fini della ricorrenza del reato di bancarotta impropria assume peculiare e fondamentale rilevanza il fatto che il reato societario, assunto come elemento costitutivo della bancarotta, debba essere causa o concausa del dissesto societario, ma sul punto la sentenza impugnata pretermette qualsiasi accertamento, non solo in merito all'integrazione di tutti gli elementi della fattispecie societaria richiamata dall'art. 223 l.fall., ma anche del nesso di causalità tra le false comunicazioni sociali relative ai bilanci degli esercizi 2006 e 2007 e il dissesto ovvero al suo aggravamento. (Sez. 5, n. 32164 del 15/05/2009, Rv. 244488 - 01;

Sez. 5, n. 16259 del 04/03/2010, Rv. 247254 - 01; Sez. 5, n. 17021 del 11/01/2013, Rv. 255090-01; Sez. 5, n. 21535 del 08/05/2002, Rv. 222070) In tale quadro generale, la sentenza di primo grado- alla quale fa rinvio la pronuncia di secondo grado- parte da premesse teoriche corrette, delle quali, tuttavia, fa cattiva applicazione. Da un lato, infatti, il collegio di prime cure riconosce che la bancarotta impropria di cui all'art. 223, comma 2, n. 1, l.fall. è reato complesso di evento, ma dall'altro, nell'applicare tali premesse giuridiche, confonde l'evento del reato in oggetto - ossia il dissesto ovvero il suo aggravamento - con la condotta di false comunicazioni sociali.

In altri termini, il Tribunale erra nell'identificare il dissesto della fallita "E.Con" nelle stesse perdite dissimulate dal mendacio societario relativo ai bilanci 2006 e 2007 ed in effetti, è sulla base di tale erroneo assunto, che poi pare essere stata esclusa la rilevanza causale delle false comunicazioni sociali del bilancio di esercizio 2006, non espressamente esclusa, invece, nella sentenza impugnata. 1.2.1. All'uopo è stato altresì dedotto che l'errore in cui incorrono i giudici di merito consiste nell'aver valutato la sussistenza o meno del dissesto al momento della redazione dei bilanci falsati, mentre avrebbero dovuto aver riguardo al periodo successivo alla approvazione dei bilanci stessi, nel senso di accertare se le false dichiarazioni sociali, nascondendo la reale entità delle perdite della società, abbiano determinato o contribuito a determinare il dissesto.

Anche tale deduzione si presenta fondata in considerazione del nesso di causalità che necessariamente deve sussistere tra le false comunicazioni sociali e il dissesto od aggravamento del dissesto della società. 1.2.2. Inoltre, appare fondata anche la deduzione, secondo cui non potevano essere poste tout court a carico dei componenti del CDA le perdite registrate dalla società nel 2008 senza un'analisi specifica del rapporto intercorrente tra il bilancio 2007 e il dissesto. Tantomeno una valutazione sull'eventuale rilevanza del bilancio mendace relativo al 2006, è stata operata dai giudici di merito, né con riferimento all'an, né al quantum in termini di causazione o di aggravamento del dissesto. 1.3.

Il quinto motivo di ricorso del Manfrenuzzi, relativo all'elemento psicologico del reato di bancarotta impropria da falso in bilancio, così come il secondo e terzo motivo di ricorso del Cozzolotto ed il secondo motivo di ricorso del Caronna, che pure lamentano l'erronea valutazione del dolo, restano assorbiti dalla nuova valutazione che la Corte territoriale dovrà compiere in sede di rinvio sull'elemento materiale del reato. Va solo evidenziato in punto di diritto che in tema di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio, l'elemento soggettivo presenta una struttura complessa comprendendo il dolo generico (avente ad oggetto la rappresentazione del mendacio), il dolo specifico (profitto ingiusto) ed il dolo intenzionale di inganno dei destinatari, il predetto dolo generico non può ritenersi provato - in quanto "in re ipsa" - nella violazione di norme contabili sulla esposizione delle voci in bilancio, nè può ravvisarsi nello scopo di far vivere artificiosamente la società, dovendo, invece, essere desunto da inequivoci elementi che evidenzino la consapevolezza di un agire abnorme o irragionevole attraverso artifici contabili (Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Rv. 268673).

2. Il ricorso del Caronna risulta fondato in relazione al secondo motivo di ricorso in merito al nesso di causalità tra le false comunicazioni sociali e l'evento-dissesto, richiamandosi all'uopo tutte le considerazioni già svolte sub 1.2 e ss. Quanto al dolo, il tema resta assorbito dalle nuove valutazioni che la Corte territoriale dovrà compiere in sede di rinvio sulla verifica innanzitutto dell'elemento materiale, così come resta assorbito il primo motivo di ricorso circa la necessità della rinnovazione istruttoria ex art. 603 comma 3 bis c.p.p. per la reformatio in peius fondata su prove dichiarative.

Giova solo evidenziare in questa sede che ove il giudice del rinvio dovesse ritenere decisive per il ribaltamento in peius prove dichiarative, rilevano la norma invocata dall'imputato ed i principi espressi dalle S.U. di questa Corte secondo cui il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267487).

3. Il ricorso del Cozzolotto risulta fondato quanto al primo motivo di ricorso in merito al nesso di causalità tra le false comunicazioni sociali e l'evento-dissesto, richiamandosi all'uopo tutte le considerazioni già svolte sub 1.2 e ss. Restano assorbiti dalla nuova valutazione che la Corte territoriale dovrà compiere in sede di rinvio sull'elemento materiale del reato, il secondo e terzo motivo di ricorso relativi all'elemento psicologico ed alla peculiarità del ruolo rivestito dall'imputato, quale Presidente del CdA. Per il quarto motivo di ricorso, pur se assorbito dalle valutazioni del giudizio di rinvio afferendo al trattamento sanzionatorio, giova comunque evidenziare che esso risulta fondato in punto di determinazione delle pene accessorie previste dall'art. 216 u.c.

L.Fall. nella misura fissa di anni dieci. Invero, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 216, comma 4, I.fall., nella parte in cui disponeva io l'applicazione delle pene accessorie in misura fissa decennale, avvenuta con la sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale, ed in virtù del principio di diritto sancito dalle S. U. di questa Corte (n. 28910 del 28/02/2019, Rv. 276286), «la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art.133 cod. pen.».