Sentenza — n. 30524/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza emessa il 03/02/2017 il Tribunale di Bergamo ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Giudice di Pace di Grumello del Monte nei confronti di Zamblera Angelo e Turco Anna limitatamente al reato di minacce ai danni di Scudeletti Nicole. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Zamblera Angelo e Turco Anna, Avv. Mauro Moretti, che ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge per indeterminatezza dell'imputazione. 2.2. Vizio di motivazione in relazione alla tempestività della querela: secondo le stesse dichiarazioni della persona offesa le frasi ingiuriose risalivano al luglio 2013, ed il CC Fenotti ha riferito di non aver ricevuto, in occasione del sopralluogo effettuato poco prima del 17.4.2014 (data della querela), indicazioni di minacce o ingiurie; il teste Zinetti, sulle cui dichiarazioni è stata fondata la tempestività della querela, non è in grado di collocare temporalmente i fatti, e comunque riferisce delle sole ingiurie, non anche delle minacce. 2.1. Vizio di motivazione in ordine alla riferibilità delle espressioni minacciose alla persona offesa. 2.1. Vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 30524/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Zamblera Angelo e Turco Anna, Avv. Mauro Moretti, che ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge per indeterminatezza dell'imputazione. 2.2. Vizio di motivazione in relazione alla tempestività della querela: secondo le stesse dichiarazioni della persona offesa le frasi ingiuriose risalivano al luglio 2013, ed il CC Fenotti ha riferito di non aver ricevuto, in occasione del sopralluogo effettuato poco prima del 17.4.2014 (data della querela), indicazioni di minacce o ingiurie; il teste Zinetti, sulle cui dichiarazioni è stata fondata la tempestività della querela, non è in grado di collocare temporalmente i fatti, e comunque riferisce delle sole ingiurie, non anche delle minacce. 2.1. Vizio di motivazione in ordine alla riferibilità delle espressioni minacciose alla persona offesa. 2.1. Vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZAMBLERA Angelo, nato a Casazza il 09/11/1953 TURCO Anna, nata a Strasburgo (Francia) il 22/05/1959 avverso la sentenza del 03/02/2017 del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 03/02/2017 il Tribunale di Bergamo ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Giudice di Pace di Grumello del Monte nei confronti di Zamblera Angelo e Turco Anna limitatamente al reato di minacce ai danni di Scudeletti Nicole.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Zamblera Angelo e Turco Anna, Avv. Mauro Moretti, che ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge per indeterminatezza dell'imputazione. 2.2. Vizio di motivazione in relazione alla tempestività della querela: secondo le stesse dichiarazioni della persona offesa le frasi ingiuriose risalivano al luglio 2013, ed il CC Fenotti ha riferito di non aver ricevuto, in occasione del sopralluogo effettuato poco prima del 17.4.2014 (data della querela), indicazioni di minacce o ingiurie; il teste Zinetti, sulle cui dichiarazioni è stata fondata la tempestività della querela, non è in grado di collocare temporalmente i fatti, e comunque riferisce delle sole ingiurie, non anche delle minacce. 2.1. Vizio di motivazione in ordine alla riferibilità delle espressioni minacciose alla persona offesa. 2.1. Vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È assorbente rilevare la fondatezza del secondo motivo di ricorso, concernente la tardività della querela. Invero, premesso che la querela risulta essere stata sporta in data 17/04/2014, alla stregua del contenuto della stessa - richiamato dalla sentenza impugnata - risulta che la persona offesa Scudeletti abbia riferito che i "disturbi" erano iniziati un anno prima, e che le minacce risalivano al luglio 2013; anche il teste Zinetti, allevatore e vicino di casa degli imputati e della persona offesa, ha riferito che le ingiurie rivolte a Scudeletti le ha sentite per quasi un anno a partire dal 2013. Ne consegue, pertanto, che la querela, sporta il 17/04/2014, in occasione dell'intervento della pattuglia dei CC sollecitato per le emissioni rumorose degli imputati, ma in assenza di minacce, deve ritenersi tardiva, essendo le espressioni minacciose risalenti quantomeno al luglio del 2013. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché l'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di valida querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di valida querela. Così deciso in Roma il 22/04/2021