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Sentenza — n. 30521/2021 — snpen Generato dall'IA

Civil appeal dismissed as no interest exists when defendant declared non-punishable for minor offense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30521/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil appeal inadmissible because the civil party lacks standing to challenge a second-instance ruling declaring the defendant non-punishable for a minor offense. The appellant argued that the lower court's reasoning contradicted evidence and failed to properly evaluate the victim's testimony regarding the crime of private violence. The court ruled that such a declaration has no prejudicial effect on subsequent civil proceedings, thereby removing the civil party's interest in the criminal judgment.

Regesto Legislator

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Art. 651-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The civil party lacks interest in appealing a second-instance decision declaring the defendant non-punishable for a minor offense, as such a ruling does not produce prejudicial effects in subsequent civil proceedings.

Parole chiave

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civil appeal inadmissibility non-punishable minor offense lack of legal interest private violence conviction conditional suspension of sentence azione penale privata revisione della sentenza penale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 651-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila.
Art. 605 c.p.p.
Con il primo motivo sono stati prospettati la violazione di legge (indicata nell'art. 605 cod.
Art. 606 c.p.p.
pen.) nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett.
Art. 131-bis c.p.
pen., l'insussistenza del fatto di particolare tenuità ex art. 131-bis cod.
art. 610 cod. pen
Con il terzo motivo sono stati dedotti la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, la violazione dell'art. 610 cod. pen., l'insussistenza del fatto di particolare tenuità ex art.
art. 131-bis cod. pen
pen., l'insussistenza del fatto di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen.
art. 605 cod. proc. pen
Con il primo motivo sono stati prospettati la violazione di legge (indicata nell'art. 605 cod. proc. pen.) nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione (art.
art. 192 cod. proc. pen
Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione di legge penale, l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
art. 651-bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 21906 del 21/02/2018, La Mantia
in tema di efficacia della sentenza in sede civile quanto alla sussistenza ed all'illiceità penale del fatto ed alla commissione dello stesso da parte dell'imputato» (Sez. 5, n. 21906 del 21/02/2018, La Mantia, Rv.
Sez. 5, n. 38762 del 28/06/2017, Izzo
pure Sez. 5, n. 38762 del 28/06/2017, Izzo, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: dalla parte civile FIERRO FRANCESCO nato a OLEVANO SUL TUSCIANO il 27/12/1936 nel procedimento instaurato nei confronti di: CITRO RAFFAELE nato a EBOLI il 22/03/1977 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE DI APPELLO DI SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione GIUSEPPE LOCATELLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; - e le conclusioni scritte rassegnate ai sensi della stessa norma e la memoria redatta dall'avvocato SILVESTRO AMODIO nell'interesse della parte civile ricorrente, che ha contestato le conclusioni del Procuratore generale, chiesto l'accoglimento del ricorso e la liquidazione delle spese di costituzione a assistenza come da nota connpiegata;RITENUTO IN FATTO 1.

Con sentenza del giorno 8 gennaio 2021 la Corte di appello di Salerno, in riforma della pronuncia in data 19 settembre 2019 del Tribunale di Salerno - che aveva affermato la responsabilità di Raffaele CITRO per il delitto di violenza privata (art. 610 cod. pen.) e lo aveva condannato alla pena di giustizia, con il beneficio della sospensione condizionale, oltre al risarcimento del danno (da liquidarsi innanzi al Giudice civile) e alla rifusione delle spese di costituzione in favore della parte civile Francesco FIERRO - ha dichiarato l'imputato non punibile per la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) e revocato le statuizioni civili.

2. Nell'interesse della parte civile è stato proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati prospettati la violazione di legge (indicata nell'art. 605 cod. proc. pen.) nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen.), rassegnando che: - il discorso giustificativo a sostegno della pronuncia di secondo grado sarebbe fondato su dati contrastanti con le emergenze probatorie; - la Corte territoriale, nel riformare la sentenza di primo grado e qualificare il fatto di particolare tenuità, non avrebbe reso la necessaria motivazione rafforzata. 2.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione di legge penale, l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.), in particolare allegando il mancato rispetto dei criteri di valutazione della testimonianza della persona offesa e la mancata analitica disamina dei dati probatori acquisiti. 2.3.

Con il terzo motivo sono stati dedotti la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, la violazione dell'art. 610 cod. pen., l'insussistenza del fatto di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. (art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen.), in particolare esponendo che la non punibilità sarebbe stata ritenuta sulla scorta di una ricostruzione dell'accaduto che ha travisato le emergenze probatorie, omettendo la valutazione di dati decisivi.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.

1. Questa Corte ha già chiarito che la parte civile «non ha interesse, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, a ricorrere avverso la sentenza con la quale sia stata dichiarata la non punibilità dell'imputato per la particolare tenuità del fatto, che non produce alcun effetto pregiudizievole per detta parte nel giudizio civile in conseguenza di quanto previsto dalt'art. 651-bis cod. proc. pen. in tema di efficacia della sentenza in sede civile quanto alla sussistenza ed all'illiceità penale del fatto ed alla commissione dello stesso da parte dell'imputato» (Sez. 5, n. 21906 del 21/02/2018, La Mantia, Rv. 273310 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 38762 del 28/06/2017, Izzo, Rv. 270925 - 01).

2. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/04/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Francolini Rossella Cat