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Sentenza — n. 30519/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30519/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30519/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il primo motivo è stato allegato il vizio di motivazione, con riferimento al reato di bancarotta semplice ritenuto dalla sentenza impugnata. Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello: - pur avendo correttamente ricostruito i fatti relativi all'operazione commerciale tra la fallita MUNUS HOLDING s.r.l. e la CIB 95 s.r.I., in particolare avendo compreso che il RIGOTTI ha agito al fine di superare la gravi difficoltà economiche di entrambe le società, in maniera illogica avrebbe qualificato gravemente imprudente il fatto senza invece ritenere che l'esito negativo dell'operazione de qua sia dipeso soltanto dal fisiologico rischio di impresa; - segnatamente, avrebbe omesso di indicare i motivi per cui la condotta del RIGOTTI sia stata avventata, temeraria e scriteriata, non precisando sul punto alcuna regola di condotta violata dall'imputato nell'esercizio delle funzioni di amministratore della società fallita, attribuendogli solo con una motivazione implicita un profilo di colpa generica, per aver violato il dovere di prudenza; - parimenti, in maniera illogica, pur avendo rilevato che l'esito negativo dell'operazione sia dipeso dalla mancanza di acquirenti degli immobili oggetto della richiamata operazione, avrebbe affermato che di tale esito sia responsabile per imprudenza l'imputato; - sempre in relazione alla sussistenza della colpa, avrebbe travisato i fatti omettendo di valutare elementi probatori decisivi ai fini della decisione da cui emergerebbe che la condotta dell'imputato non fu né dolosa né colposa (in particolare: quanto rassegnato dal teste GALEAZZI, amministratore della CIB 95 s.r.I., sul fatto che i suoi consulenti avevano dato buone garanzie sul RIGOTTI; la scansione temporale dei contratti de quibus, il business plan elaborato all'epoca nell'interesse della MUNUS HOLDING s.r.l. e le missive scambiate tra le società; la collocazione cronologica e il contenuto del ricorso per la dichiarazione di fallimento presentato dalla CIB 95 s.r.l. e della relazione da essa indirizzata alla Procura della Repubblica). 1.1.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 30519/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ferma restando l'ammissibilità della contestazione alternativa (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01), questa Corte ha in più occasioni chiarito che «la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art.216, comma 1, n. 2, legge fall. prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che richiede il dolo generico» (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611).

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative ritiro della domanda di revisione legittimazione a ricorrere motivi di cassazione ricusazione del pubblico ministero impugnabilità della decisione di rinvio

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 7667/2015
Sez. 2, n. 7667/2015, cit.).
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: RIGOTTI ALBERTO nato a TRENTO il 23/09/1950 avverso la sentenza del 26/06/2019 della CORTE DI APPELLO DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione GIUSEPPE LOCATELLI, che si è riportato alla requisitoria in data 18/03/2021 e ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e per il ricorrente l'avvocato GIOVANNI VEZZOLI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso (come già nelle conclusioni scritte pervenute in data 09/04/2021);

RITENUTO IN PATII) 1. Con sentenza del 26 giugno 2019 (dep. il 17 settembre 2019) la Corte di appello di Milano, a seguito dell'appello interposto nell'interesse di Alberto RIGOTTI e in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 16 gennaio 2018, ha riqualificato come bancarotta semplice (per aver consumato una notevole parte del patrimonio in operazioni manifestamente imprudenti; artt. 224 e 217, comma 1, n. 2), legge fall.) la condotta ascritta all'imputato a titolo di bancarotta fraudolenta per aver cagionato per effetto di operazioni dolose il fallimento della MUNUS HOLDING s.a r.l. (capo 1 della rubrica; art. 223, comma 2, n. 2), legge fall.); ha concesso le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante della commissione di più fatti di bancarotta ed ha di conseguenza rideterminato la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza appellata, segnatamente anche nella parte in cui ha affermato la responsabilità del RIGOTTI per il delitto bancarotta fraudolenta documentale (capo 2 della rubrica; artt. 223, comma 1, e 216, comma 1, n. 2), legge fall.).

2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono state prospettate la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione e l'omessa valutazione di prove decisive ai fini dell'accertamento dell'insussistenza reato previsto dall'art. 217, comma 1, n. 2, L.F. 2.2. Con il secondo motivo sono state dedotte la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione, in relazione all'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 L.F., e la violazione degli artt. 2214 e 2421 cod. civ.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato, nei termini che si chiariranno, limitatamente alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo 2) della rubrica; e deve essere dichiarato inammissibile nel resto.

1. Con il primo motivo è stato allegato il vizio di motivazione, con riferimento al reato di bancarotta semplice ritenuto dalla sentenza impugnata. Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello: - pur avendo correttamente ricostruito i fatti relativi all'operazione commerciale tra la fallita MUNUS HOLDING s.r.l. e la CIB 95 s.r.I., in particolare avendo compreso che il RIGOTTI ha agito al fine di superare la gravi difficoltà economiche di entrambe le società, in maniera illogica avrebbe qualificato gravemente imprudente il fatto senza invece ritenere che l'esito negativo dell'operazione de qua sia dipeso soltanto dal fisiologico rischio di impresa; - segnatamente, avrebbe omesso di indicare i motivi per cui la condotta del RIGOTTI sia stata avventata, temeraria e scriteriata, non precisando sul punto alcuna regola di condotta violata dall'imputato nell'esercizio delle funzioni di amministratore della società fallita, attribuendogli solo con una motivazione implicita un profilo di colpa generica, per aver violato il dovere di prudenza; - parimenti, in maniera illogica, pur avendo rilevato che l'esito negativo dell'operazione sia dipeso dalla mancanza di acquirenti degli immobili oggetto della richiamata operazione, avrebbe affermato che di tale esito sia responsabile per imprudenza l'imputato; - sempre in relazione alla sussistenza della colpa, avrebbe travisato i fatti omettendo di valutare elementi probatori decisivi ai fini della decisione da cui emergerebbe che la condotta dell'imputato non fu né dolosa né colposa (in particolare: quanto rassegnato dal teste GALEAZZI, amministratore della CIB 95 s.r.I., sul fatto che i suoi consulenti avevano dato buone garanzie sul RIGOTTI; la scansione temporale dei contratti de quibus, il business plan elaborato all'epoca nell'interesse della MUNUS HOLDING s.r.l. e le missive scambiate tra le società; la collocazione cronologica e il contenuto del ricorso per la dichiarazione di fallimento presentato dalla CIB 95 s.r.l. e della relazione da essa indirizzata alla Procura della Repubblica). 1.1.

Il motivo di ricorso in esame è inammissibile. La sentenza impugnata, che in parte qua ha accolto l'appello presentato nell'interesse dell'imputato, ha correttamente ricostruito - come riconosciuto dallo stesso ricorrente - l'operazione finalizzata all'acquisto immobiliare da potere della CIB 95 s.r.l. che ha interessato la fallita MUNUS HOLDING s.r.l. anche tramite la KING IMMOBILIARE. Più in particolare, la Corte territoriale ha dato conto del fatto che: l'operazione in discorso fosse volta ad acquistare un compendio immobiliare (rispetto al quale è stato stipulato un contratto preliminare di compravendita tra la MUNUS HOLDING s.r.l. e la CIB 95 s.r.l.) senza disporre delle ingenti somme necessarie; a fronte del mancato rilascio da 1:)i-te della MUNUS HOLDING s.r.l. di una polizza fideiussoria a garanzia delle obbligazioni assunte (come si era convenuto con il contratto preliminare), è stata la KING IMMOBILIARE s.r.l. («di proprietà della MUNUS») a rilasciare cambiali in favore della CIB 95 .s.r.l. (per ben sei milioni di euro) a titolo di caparra confirmatoria, cambiali avallate dalla stessa MUNUS HOLDING s.r.I.; dunque, è stato stipulato un ulteriore preliminare di compravendita simulato (in cui la CIB 95 s.r.l. era promissaria acquirente e la KING IMMOBILIARE s.r.l. prometteva di vendere taluni fondi in Ardea), da risolversi a semplice richiesta della CIB 95 s.r.l. con le conseguenti restituzioni e accompagnato dal rilascio da parte della KING IMMOBILIARE s.r.l. di ulteriori cambiali in favore della controparte sempre avallate dalla MUNUS HOLDING s.r.I., stipulato al solo fine di consentire alla CIB 95 s.r.l. di accedere al credito bancario; in effetti, BANCA ETRURIA (del cui Consiglio di amministrazione il RIGOTTI era membro) ha concesso alla CIB 95 s.r.l. un finanziamento di cinquemilioni di euro, in parte suddiviso con la KING IMMOBILIARE; in relazione a tali operazioni, la MUNUS HOLDING s.r.I., in persona dell'imputato, ha avvallato effetti cambiari emessi dalla sua controllata KING IMMOBILIARE s.r.l. per settemilioni e ottocentomila euro (poste all'incasso dalla CIB 95 s.r.l. per l'importo di un milione cinquecentomila euro), nella piena consapevolezza che né l'una né l'altra società disponessero delle risorse necessarie per onorare i debiti.

Dagli elementi esposti la Corte territoriale ha tratto, in maniera logica, la temerarietà delle operazioni in discorso, argomentando compiutamente sul punto. E il ricorso non si confronta effettivamente con tale iter, negando che la Corte territoriale abbia motivato sotto tale profilo (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01) e richiamando nel resto una serie di elementi di fatto che non possono essere apprezzati in questa sede di legittimità per ritenere fondata la ricostruzione alternativa proposta dalla difesa, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non attribuisce al giudice della legittimità un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella già effettuata nei gradi di merito - valutazione, per vero, preclusa alla Corte di cassazione, innanzi alla quale non può utilmente dedursi il travisamento del fatto -, dovendo essa piuttosto «limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01, che richiama Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; conf.

Sez. 2, n. 7667/2015, cit.).

2. Con il secondo motivo sono stati denunciati il vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale e la violazione degli artt. 2214 e 2421 cod. civ., assumendo che: - le prove acquisite avrebbero dimostrato che l'imputato era stato rimosso dalla gestione della MUNUS HOLDING s.r.l. anteriormente alla dichiarazione di fallimento, poiché la società era stata posta in liquidazione giudiziale dall'autorità del Granducato del Lussemburgo (dove l'ente aveva sede); - quindi, allorché la Corte territoriale ha affermato che il RIGOTTI ha volontariamente sottratto la documentazione contabile, ha argomentato in modo illogico, travisando i fatti e individuando nell'imputato, in violazione del disposto degli artt. 2214 e 2421 cod. civ., il soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili a fronte della circostanza che all'epoca del fallimento il legale rappresentante della MUNUS HOLDING s.r.l. fosse il liquidatore giudiziario Tom BEREND;- in ogni caso, la sentenza impugnata si sarebbe espressa in maniera illogica quando, da una parte, ha riconosciuto che il RIGOTTI ha agito nella convinzione di una elevata remuneratività dell'operazione commerciale già richiamata (negando il dolo dell'imputato in ordine alla condotta descritta al capo 1 e attribuendogli solo la colpa), unico affare che ha proiettato i propri effetti sul fallimento; e, dall'altra parte, ha invece ravvisato il dolo del delitto di bancarotta documentale, peraltro omettendo di argomentare sul dolo specifico, fermo restando che nella specie l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione dovrebbe ravvisarsi anche qualora si ritenesse a tal fine sufficiente il dolo generico. 2.1.

Il motivo di ricorso in esame è fondato nella parte in cui deduce il vizio di motivazione, nei termini che si chiariscono appena oltre; ed inammissibile nel resto. 2.1.1. Difatti, il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha negato fondatezza alla prospettazione difensiva mossa con l'atto di appello (cfr. secondo motivo di appello) ed ha escluso che l'imputato abbia provato la dedotta impossibilità di reperire le scritture, come allegato dallo stesso RIGOTTI collocate presso la sede lussemburghese dell'ente.

Sotto tale profilo, il ricorso ha censurato la sentenza impugnata in maniera apodittica; e non ha tenuto conto di quanto argomentato dalla Corte territoriale in relazione alle stesse scritture per il periodo (ossia fino al momento in cui è stata posta in liquidazione dall'Autorità giudiziaria lussemburghese) in cui senza dubbio esse dovevano essere conservate e aggiornate dall'imputato. Ragion per cui in parte qua il ricorso - come anticipato - è inammissibile 2.1.2. Tuttavia, con il capo 2 dell'imputazione è stata elevata nei confronti del RIGOTTI una contestazione alternativa, poiché gli è stato ascritto di avere sottratto le scritture contabili della società fallita ovvero di averle tenute in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, agendo con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori.

Ferma restando l'ammissibilità della contestazione alternativa (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01), questa Corte ha in più occasioni chiarito che «la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art.216, comma 1, n. 2, legge fall. prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che richiede il dolo generico» (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611).

Sul punto la sentenza impugnata ha fatto riferimento alla «mancata presentazione da parte del RIGOTTI al curatore di tutte le scritture contabili», rilevando «la totale assenza delle scritture» che l'imputato avrebbe dovuto conservare ed aggiornare almeno fino al 2012 (anno in cui l'ente è stato posto in liquidazione dall'autorità giudiziari lussemburghese) ed affermando che nella specie dovesse ritenersi che le scritture vi fossero; tuttavia ha dato conto della presenza del bilancio incompleto dell'esercizio 2008 (con appostazioni relative anche al 2007).

Sotto tale profilo, dunque, la motivazione non può dirsi congrua e logica, non comprendendosi in sostanza, se l'imputato sia stato ritenuto responsabile della sottrazione delle scritture ovvero della fraudolenta tenuta di esse, con ciò che ne consegue in relazione all'elemento soggettivo.

3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo 2), con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame sul punto, nonché per la rideterminazione della pena. E nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo 2), con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame sul punto, nonché per la rìdeterminazione della pena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così