Sentenza — n. 30518/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 30 aprile 2019 (dep. il 3 luglio 2019) la Corte di appello di Caltanissetta, a seguito dell'appello interposto nell'interesse di Ede OSAGIEDE, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Caltanissetta 30 settembre 2016, che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di lesioni personali aggravate (artt. 61 n. 1, 99, comma 2, nn. 1 e 2, 582 e 585 cod. pen.) in pregiudizio di Fazima GIMBA e l'aveva condannato alla pena di un anno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 500 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30518/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020 - dep. 2021, P., Rv. 280412 - 01, resa in una fattispecie analoga, la quale ha condivisibilmente ritenuto che «in tema di procedimento innanzi alla Corte di cassazione, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 23, comma 8. d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176 - ad eccezione di quello perentorio previsto per la formulazione della richiesta di trattazione orale - non integra un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: OSAGIEDE EDE nato in NIGERIA il 09/05/1985 avverso la sentenza del 30/04/2019 della CORTE APPELLO DI CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione GIUSEPPE LOCATELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30 aprile 2019 (dep. il 3 luglio 2019) la Corte di appello di Caltanissetta, a seguito dell'appello interposto nell'interesse di Ede OSAGIEDE, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Caltanissetta 30 settembre 2016, che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di lesioni personali aggravate (artt. 61 n. 1, 99, comma 2, nn. 1 e 2, 582 e 585 cod. pen.) in pregiudizio di Fazima GIMBA e l'aveva condannato alla pena di un anno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1.
Con il primo motivo è stata prospettata la violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), con riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa e utilizzate per le contestazioni nel corso del suo esame dibattimentale e a quanto rassegnato dalla polizia giudiziaria. 2.2. Con il secondo motivo sono state dedotte la contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), in particolare rispetto alle sommarie informazioni testimoniali di Abubacar JINAUDU YARD, alle dichiarazioni rese dalla persona offesa in udienza e al verbale di arresto; nonché la mancanza della motivazione rispetto alle specifiche censure sollevate con l'atto di appello. 2.3.
Con il terzo motivo è stata denunciata la contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in relazione alla commissione del delitto di lesioni con l'uso di un'arma. 2.4. Con il quarto motivo è stata allegata (richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) l'assoluta assenza della motivazione in ordine alle doglianze sollevate sulla recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono fondati, nei termini che si chiariranno oltre; le rimanenti censure sono invece inammissibili.
1. Deve preliminarmente rilevarsi che in data 31 marzo 2021 - e, dunque, «entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza» - il Procuratore generale presso questa Corte ha presentato ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 la propria requisitoria scritta; e la Cancelleria l'ha trasmessa lo stesso giorno in via telematica al difensore dell'imputato, avvocato Giovanni BELLINO, come previsto dallo stesso art. 23, comma 8, per l'eventuale presentazione delle sue conclusioni («con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata») «entro il quinto giorno antecedente l'udienza».
Il difensore, sempre a mezzo di posta elettronica certificata, ha rappresentato l'impossibilità di scaricare il file della requisitoria ed ha chiesto che venisse nuovamente inviato (cfr. messaggi PEC dei giorni 1 e 7 aprile 2021). Dunque, la Cancelleria il giorno 8 aprile 2021 ha provveduto al nuovo invio telematico della requisitoria, con messaggio che risulta regolarmente consegnato nella casella di destinazione. A fronte di tale ultimo invio, il difensore nulla ha dedotto (neppure in ordine al tempo del ricevimento della requisitoria), ragion per cui deve ritenersi che, a fronte della consegna dell'atto del Procuratore generale nei termini appena esposti, il ricorrente sia stato in condizione di difendersi e di presentare le proprie conclusioni, non sussistendo pertanto alcun vizio nella specie (cfr.
Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020 - dep. 2021, P., Rv. 280412 - 01, resa in una fattispecie analoga, la quale ha condivisibilmente ritenuto che «in tema di procedimento innanzi alla Corte di cassazione, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 23, comma 8. d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176 - ad eccezione di quello perentorio previsto per la formulazione della richiesta di trattazione orale - non integra un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.
b) e c) cod. proc. pen., ad eccezione del caso in cui non sia stata assicurata alle parti la possibilità di concludere»).
2. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente. 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, con riferimento alle dichiarazioni della persona offesa (utilizzate ai fini delle contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen.) e dei testimoni di polizia giudiziaria (rispetto alle quali non sarebbe stato osservato il disposto dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen.). Ad avviso del ricorrente: - la Corte di appello, come già il Tribunale, ha riconosciuto la penale responsabilità dell'imputato nonostante la deposizione in dibattimento dalla persona offesa ne abbia escluso la responsabilità, valorizzando le precedenti dichiarazioni della donna oggetto di contestazione ex art. 500, comma 1, cod. proc. pen. e così violando le disposizioni codicistiche in materia di inutilizzabilità; - difatti, gli operanti intervenuti nell'occorso avrebbero visto una donna sanguinante che inveiva e urlava nei pressi dell'abitazione dell'imputato (all'esterno), ma non avrebbero percepito in nessuna fase del loro intervento né che l'imputato si fosse recato all'esterno né il momento in cui egli avrebbe lanciato una bottiglia dall'abitazione (ovvero altri oggetti) né, infine, che egli abbia mai colpito la GIMBA; - pertanto, i medesimi operanti avrebbero rappresentato solo quanto appreso dalle persone presenti sul posto, e ciò in violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen; - di conseguenza, il fatto lesivo dell'imputato sarebbe stato ricostruito sulla base di quanto narrato dalla persona offesa alla polizia giudiziaria (in violazione sia dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. sia dell'art. 500, comma 2, cod., proc. pen.) né gli elementi in discorso avrebbero potuto fare ingresso nel compendio probatorio tramite il verbale di arresto in flagranza dell'imputato, da cui possono trarsi solo dati di tipo descrittivo (irripetibili) ma non di tipo valutativo; - inoltre, la stessa sentenza impugnata, pur riportando le «discrasie originarie» nella versione resa dalla persona offesa rimarcati dalla difesa, avrebbe fornito in ordine a esse una risposta illogica. 2.2.
Con il secondo motivo si è dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata che, pur avendone dato conto, non avrebbe argomentato sulle allegazioni svolte con il gravame, segnatamente in relazione alle dichiarazioni di Abubacar JINAUDU YARD, che escluderebbero la responsabilità dell'imputato, e ai dati tratti dal verbale di arresto (relativi alle macchie di sangue presenti nell'appartamento de quo) in contrasto con le dichiarazioni della persona offesa; e non si sarebbe confrontata con le dichiarazioni dibattimentali di quest'ultima. Inoltre, l'asserita riappacificazione tra la persona offesa e l'imputato sarebbe esclusa dal fatto che la donna è stata esaminata prima che venisse revocata la misura cautelare applicata all'imputato; e non sarebbe possibile riscontrare la fondatezza dell'argomento - impiegato in sentenza - secondo cui dovrebbe escludersi, nonostante quanto riferito dalla donna in udienza, che ella si fosse recata presso la polizia giudiziaria per ritrattare le proprie dichiarazioni accusatorie. 2.3.
Nel caso in esame, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, l'attribuzione del fatto lesivo all'imputato non si fonda su dichiarazioni inutilizzabili rese dalla persona offesa e dagli operanti bensì sii un compendio / indiziario ritenuto convergente in maniera congrua e logica, nonostante quanto rassegnato in dibattimento dalla stessa offesa. Deve, anzitutto, rilevarsi che all'udienza del 23 giugno 2016, innanzi al Tribunale di Caltanissetta, sono stati acquisiti sull'accordo delle parti (cfr. art. 431, comma 2, cod. proc. pen.) la comunicazione della notizia di reato e i suoi allegati, ivi compreso il verbale di arresto, ad eccezione dei verbali di sommarie informazioni (cfr. verbale di udienza nonché trascrizione dello stesso); non c'è dubbio, allora, che il cui contenuto degli atti così acquisiti sia pienamente utilizzabile.Ciò posto, la sentenza di secondo grado - oltre a fare diretto riferimento a quanto rilevato direttamente dalla polizia giudiziaria allorché, nell'immediatezza del fatto, ha fatto ingresso nell'abitazione nella disponibilità dell'imputato, rilevando i segni di una violenta colluttazione - ha espressamente condiviso e richiamato la decisione del Tribunale (cfr.
Sez. 6, n. 1307 del 29/09/2002, Delvai, Rv. 223061 - 01, secondo cui la motivazione della sentenza di appello ben può «richiamare alcuni passaggi dell'iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione a'lle questioni prospettate dalla parte»). E la pronuncia di primo grado ha dato conto del fatto che: - il personale della Polizia di Stato - chiamato a intervenire da alcuni passanti - ha direttamente riscontrato la presenza di una donna (identificata in Fazima GIMBA) con la mano e il labbro superiore sanguinanti, sulla pubblica via in corrispondenza della detta abitazione, la quale chiedeva aiuto e inveiva all'indirizzo di una persona di sesso maschile (identificata nell'OSAGIEDE) affacciata al primo piano dello stabile in questione; inoltre, gli operanti hanno rilevato macchie di sangue nei pressi del portone e diversi frammenti di vetro per terra nonché, all'interno dell'abitazione, segni di una colluttazione e tracce di sangue anche su oggetti (in particolare, sul collo di una bottiglia); inoltre, la Polizia di stato ha riscontrato pure la presenza di un altro uomo (Abubacar JINAUDU YARD) con la mano sanguinante; - e la donna ai sanitari che l'hanno curata ha riferito di esser stata aggredita da persona nota.
Inoltre, la sentenza di primo grado ha pure chiarito: - perché ha ritenuto del tutto inattendibile la testimonianza della donna, in particolare evidenziando il difetto di plausibilità del suo narrato (secondo cui ella si sarebbe procurata autonomamente le lesioni all'esterno dell'abitazione) anche in ragione delle tracce di sangue all'interno della casa e del fatto che i militari l'abbiano vista inveire contro l'imputato; - nonché perché ha considerato inattendibili anche le dichiarazioni dello lo JINAUDU (evidenziando peraltro che egli comunque aveva riferito che l'imputato aveva spinto vigorosamente verso la porta «una donna»), segnatamente in quanto il dichiarante ha negato che l'offesa presentasse ferite sanguinanti mentre era all'interno dell'abitazione nonostante in casa, siano state rinvenute macchie ematiche.
Si tratta di un apprezzamento di merito congruo e non illogico, che non può essere dunque sindacato in questa sede di legittimità, atteso che: - la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi addotti nel giudizio di legittimità, devono essere «di spessore tale da risultare percepibili ictu °cui", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato 'a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01, che rimanda a Sez.
U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); - e l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non attribuisce al giudice della legittimità un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella già effettuata nei gradi di merito - valutazione, per vero, preclusa alla Corte di cassazione che deve «limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01, che richiama Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; conf.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745 - 01, secondo cui, in tema di vizi della motivazione «il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento» (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745 - 01; conf.
Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). Tanto più che né il primo nè il secondo motivo di ricorso si confrontano effettivamente con tale impianto argomentativo, facendo peraltro riferimento a discrasie nelle originarie dichiarazioni dell'offesa che non sono state prese in considerazione al fine di attribuire all'imputato la condotta lesiva (ma sono state richiamate dalla Corte territoriale, come si vedrà appena oltre, unicamente in ordine alla sussistenza della commissione del fatto con armi) e in ordine alle quali, in maniera del tutto apodittica, il ricorrente ha assunto che la sentenza di secondo grado si sarebbe espressa in maniera illogica rispetto alle censure mosse con il gravame.
Dunque, difetta in parte qua la specificità dell'impugnazione (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).
3. Anche il terzo e il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente.3.1. Con il terzo motivo è stato prospettato il vizio della motivazione con riferimento alla commissione del fatto di lesioni con l'uso di un'arma, rappresentando che né da quanto esposto dalla persona offesa in dibattimento né dalle sommarie informazioni rese dal JINAUDU può trarsi che l'imputato abbia colpito la donna con una bottiglia o con pietre; tale allegazione era stata proposta con l'atto di appello; e con tali deduzioni e tali dati la motivazione della sentenza impugnata non si sarebbe confrontata. 3.2.
Con il quarto motivo è stato dedotto che la Corte di appello non avrebbe motivato sulle doglianze mosse con il gravame in relazione alla contestata recidiva. 3.3. Entrambi i motivi sono fondati. 3.3.1. Quanto all'aggravante di aver commesso il fatto con armi, la Corte di appello - nel disattendere la prospettazione dell'allora appellante - ha fatto riferimento alla «primigenie dichiarazioni, della persona offesa», alle «ferite refertate» e agli elementi raccolti dalla polizia giudiziaria all'atto del sopralluogo. Tuttavia, tale argomentazione non è congrua, poiché non risultano acquisite col consenso le dichiarazioni rese dalla persona offesa anteriormente al dibattimento (nel corso del quale, come detto, ha negato di esser stata aggredita dall'imputato); e, in mancanza di esse (peraltro, genericamente richiamate), il mero riferimento ai rimanenti elementi (ossia l'altrettanto generico rimando alle ferite refertate e a quanto riscontrato dagli operanti) non consente di evincere le ragioni sulla scorta delle quali sia stato attribuito all'imputato l'uso di una bottiglia per attingere la persona offesa. 3.3.2.
Infine, è fondato il ricorso in relazione alla recidiva, poiché con l'atto di appello si era censurata la decisione di primo grado che ne aveva ravvisato i. presupposti; tuttavia, la Corte di appello ha erroneamente affermato che sul punto non fosse stata avanzata alcuna doglianza e, dunque, non ha argomentato sulla prospettazione difensiva.
4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla sussistenza delle dette circostanze aggravanti, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta; ragion per cui, non essendosi formato il giudicato in ordine all'imputazione elevata nei confronti dell'OSAGIEDE (e ferme le preclusioni relative ai rimanenti punti della decisione), qualora non dovesse ravvisare i presupposti della recidiva (unica circostanza ad effetto speciale in contestazione: cfr. art. 157, comma 2, cod. pen.) potrà trarne le conseguenti conclusioni in relazione alla prescrizione del reato (cfr. Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 - 01; cfr. pure Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020 - dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261). E il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sussistenza delle contestate circostanze aggravanti, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione dell