Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 30517/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30517/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30517/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 19 giugno 2019 (dep. il 13 settembre 2019) la Corte di appello di Milano ha riformato, limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., che ha ridotto, la pronuncia del Tribunale di Milano in data 20 luglio 2017 che aveva affermato la penale responsabilità di Gilberto ROSCENA per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale (artt. 223, comma 1, e 216, comma 1, n. 2), legge fall.) - rendendo statuizione assolutoria, perché il fatto non sussiste, in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (artt. 223, comma 1, e 216, comma 1, n. 1), legge fall.) pure ascritto allo stesso imputato - e lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque (e le predette pene accessorie fallimentari).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Sentenza — n. 30517/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila.

Parole chiave

Generato dall'IA
bancarotta fraudolenta cattiva gestione sanzioni pecuniarie irregolarità finanziarie appropriazione indebita e appropriazione di poca entità risoluzione delle banche

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 8700/2013
Sez. 6, n. 8700/2013, cit.; conf.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROSCENA GILBERTO nato a MILANO il 08/01/1959 avverso la sentenza del 19/06/2019 della CORTE APPELLO DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI lette: la requisitoria scritta in data 18/03/2021 presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione GIUSEPPE LOCATELLI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; le conclusioni in data 08/04/2021, presentate ai sensi della stessa norma dall'avvocato MONICA FOTI, che nell'interesse dell'imputato ha contestato quanto esposto dal Procuratore generale ed ha insistito nei motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 giugno 2019 (dep. il 13 settembre 2019) la Corte di appello di Milano ha riformato, limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., che ha ridotto, la pronuncia del Tribunale di Milano in data 20 luglio 2017 che aveva affermato la penale responsabilità di Gilberto ROSCENA per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale (artt. 223, comma 1, e 216, comma 1, n. 2), legge fall.) - rendendo statuizione assolutoria, perché il fatto non sussiste, in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (artt. 223, comma 1, e 216, comma 1, n. 1), legge fall.) pure ascritto allo stesso imputato - e lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque (e le predette pene accessorie fallimentari).

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo e, in particolare, denunciando la carenza della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. ben.) con riguardo alla sussistenza degli elementi oggettivi del fatto ascritto all'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Con esso è stato prospettato il vizio di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha affermato la sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale contestato al ROSCENA, nonostante nel corso del procedimento sia stata esclusa la commissione delle condotte distrattive oggetto di imputazione assunte e senza dare alcun conto di ciò. Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello avrebbe argomentato sulla base di una interpretazione dei dati rappresentati dal curatore e delle imprecise attività di indagine svolte (come dimostrerebbeegé all'esito di giudizio abbreviato la coimputata Alessandra DAINESE è stata assolta); e si sarebbe concentrata sulle scritture contabili, senza affrontare minimamente la questione dell'idoneità dei dati ricavabili da esse ai fini della ricostruzione delle vicende del patrimonio societario, che non sarebbe stata possibile non per l'irregolare tenuta di esse ma per l'incapacità di lettura dei dati forniti al curatore. 1.1.

L'ordine di censure in discorso non era stato ritualmente avanzato innanzi al Giudice del gravame. L'atto di appello, infatti, era incentrato sul difetto in capo al ROSCENA dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, avendo: - negato la sua consapevolezza delle irregolarità contabili e «della non perfetta tenuta dell libri societari»; - indicato gli elementi che avrebbero dovuto sostenere tale asserto; - e censurato la pronuncia di primo grado proprio per avere ravvisato il prescritto elemento soggettivo, nonostante il contributo che il ROSCENA avrebbe fornito (consegnando documentazione) subito dopo la dichiarazione di fallimento (cfr. atto di appello).

Nel resto, l'atto di appello aveva mosso solo censure generiche con riferimento alla tenuta della contabilità, contestando in maniera apodittica quanto rassegnato dal consulente tecnico e dalla polizia giudiziaria e assumendo che la sentenza di primo grado avrebbe dovuto approfondire il tema (ivi). Dunque, rispetto alla sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale il gravame era inammissibile, proprio in ragione della sua genericità (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01); e tale inammissibilità può essere qui rilevata (Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P. Rv. 271193 - 01).

Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che il ricorso sarebbe comunque inammissibile perché: - la sentenza di appello (che, pur rilevando che l'imputato si era doluto del difetto dell'elemento soggettivo e considerando generiche le sue doglianze, ha comunque argomentato in ordine all'elemento oggettivo del reato), nel confermare in parte qua la decisione di primo grado, ha dato conto in maniera puntuale degli elementi che ha ritenuto dimostrativi della tenuta della contabilità della società fallita in maniera da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, facendo riferimento ai dati rassegnati dal curatore, dal consulente di parte dal teste di polizia giudiziaria Maresciallo NUNNARI;- rispetto a tale congrua e analitica esposizione, il ricorrente in maniera generica ha negato che la sentenza impugnata abbia argomentato compiutamente sul punto, facendo leva sull'assoluzione per le condotte distrattive ed attribuendo, sempre in maniera apodittica, all'incapacità di comprendere i dati forniti dall'imputato la mancata ricostruzione del patrimonio; - in tal modo, dunque, non si è confrontato effettivamente con l'iter posto a sostegno della condanna (cfr.

Sez. 6, n. 8700/2013, cit.; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01).

3. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/04/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Franc