Sentenza — n. 30516/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 12 luglio 2018 (dep. il 23 luglio 2018) la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma pronuncia del Tribunale di Ancona del 15 giugno 2016, con la quale era stata affermata la penale responsabilità di Armando SPINELLI per il delitto di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 496 cod. pen.), ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche e ridotto la pena inflitta.2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 496 cod. pen. e il vizio di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del delitto in imputazione. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della non punibilità del fatto per particolare tenuità
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 496 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 30516/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il primo motivo sono state denunciate la violazione dell'art. 496 cod. pen. e il vizio di motivazione, assumendo che nel caso di specie la sussistenza del dolo sarebbe stata ritenuta: - sulla scorta delle sole dichiarazioni testimoniali del pubblico ufficiale escusso in dibattimento e sarebbe stata ancorata al fatto che l'imputato avrebbe ripetuto il falso indirizzo di residenza (pur a fronte della richiesta a lui nuovamente indirizzata dal medesimo operante) e che i suoi prossimi congiunti nell'occorso lo abbiano invitato a fornire false generalità; - e senza escutere gli altri pubblici ufficiali presenti né considerare che gli operanti ben conoscevano il ragazzo e, quindi, le difformi dichiarazioni non potevano produrre alcuna «conseguenza pratica». 1.1.
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPINELLI Armando nato a JESI il 27/06/1995 avverso la sentenza del 12/07/2018 della CORTE DI APPELLO DI ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI letta la requisitoria scritta in data 18/03/2021 presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione GIUSEPPE LOCATELLI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12 luglio 2018 (dep. il 23 luglio 2018) la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma pronuncia del Tribunale di Ancona del 15 giugno 2016, con la quale era stata affermata la penale responsabilità di Armando SPINELLI per il delitto di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 496 cod. pen.), ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche e ridotto la pena inflitta.2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 496 cod. pen. e il vizio di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del delitto in imputazione. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della non punibilità del fatto per particolare tenuità
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Con il primo motivo sono state denunciate la violazione dell'art. 496 cod. pen. e il vizio di motivazione, assumendo che nel caso di specie la sussistenza del dolo sarebbe stata ritenuta: - sulla scorta delle sole dichiarazioni testimoniali del pubblico ufficiale escusso in dibattimento e sarebbe stata ancorata al fatto che l'imputato avrebbe ripetuto il falso indirizzo di residenza (pur a fronte della richiesta a lui nuovamente indirizzata dal medesimo operante) e che i suoi prossimi congiunti nell'occorso lo abbiano invitato a fornire false generalità; - e senza escutere gli altri pubblici ufficiali presenti né considerare che gli operanti ben conoscevano il ragazzo e, quindi, le difformi dichiarazioni non potevano produrre alcuna «conseguenza pratica». 1.1.
Il motivo di ricorso in esame è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato. Esso si limita a reiterare le doglianze già avanzate con l'atto di appello senza confrontarsi effettivamente con l'impianto argomentativo della sentenza impugnata (cfr. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), da cui si trae che l'imputato ha fornito ai militari operanti: - sia un indirizzo di residenza inesistente e per tale ragione (e non per una conoscenza pregressa) i medesimi operanti ne hanno rilevato la falsità, ed ha pure ribadito tale falsa indicazione; - sia una data di nascita in parte erronea (e, dunque, non vendica).
Proprio da tali dati convergenti la Corte territoriale, in maniera congrua e logica, ha tratto la sussistenza del prescritto elemento soggettivo, dando conto dell'invito a rendere false dichiarazioni, indirizzato allo SPINELLI dai suoi congiunti presenti nell'occasione, come elemento ulteriore a quelli sopra indicati. Infine, del tutto erroneamente, oltre che apoditticamente, il ricorrente ha negato la capacità dimostrativa del narrato del pubblico ufficiale escusso come testimone nel dibattimento.2. Con il secondo motivo sono state denunciate la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della non punibilità del fatto per particolare tenuità, statuizione cui la Corte sarebbe pervenuta: - in contrasto con i principi elaborati della giurisprudenza di legittimità e, in particolare, valorizzando l'intensità del dolo e le modalità dell'azione (sulla scorta della natura deliberatamente fuorviante della indicazione sulla residenza); - e non considerando che l'imputato non ha posto in essere nessuna violenza né un'irriguardosa opposizione nei confronti del pubblico ufficiale richiedente e che nel rappresentare il falso si è discostato in misura limitata dai dati reali («avendo errato di un solo anno quello di nascita ed essendo stato indicato non un diverso comune di residenza, bensì solo un diverso indirizzo» ed essendo il pubblico ufficiale consapevole della falsità delle dichiarazioni). 2.1.
Il motivo in esame è inammissibile perché manifestamente infondato e versato in fatto. La Corte territoriale ha escluso che la condotta dell'imputato abbia prodotto un'offesa di particolare tenuità, facendo riferimento all'intensità del dolo - conformemente al disposto dell'art. 131-bis, comma 1, cod. pen., che rimanda, per la valutazione delle modalità della condotta, all'art. 131, comma 1, cod. pen. - e rimarcando al riguardo che lo SPINELLI ha fornito agli operanti due dati falsi. Tale valutazione di fatto si fonda sugli elementi in atti, come esposto, correttamente ritenuti rilevanti ex art. 131-bis cod. pen.
E in questa sede di legittimità non può svolgersi il diverso apprezzamento di merito che il ricorrente ha finito col richiedere, in particolare allorché ha indicato elementi di fatto che, nella specie, avrebbero deposto per la richiesta non punibilità per particolare tenuità.
3. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/04/2021.