Sentenza — n. 30513/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl primo motivo di ricorso è inammissibile. Si tratta di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, nella quale l'omessa valutazione della prova indicata (nella specie della relazione del consulente tecnico della difesa alla cui acquisizione è stato subordinato il rito abbreviato condizionato, peraltro esaminata dalla Corte territoriale come indicato nella motivazione del provvedimento censurato) può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2467 cod. civ, art. 2497-quinquies cod. civ, art. 69 cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Sentenza — n. 30513/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, ai sensi dell'art.23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con la quale ha chiesto l'accoglimento del quarto motivo di ricorso e l'annullamento della sentenza senza rinvio sul punto, con rigetto nel resto del ricorso. 3.1.La parte civile ha concluso depositando nota spese e chiedendo la declaratoria di inammissibilità o rigetto del ricorso e, in via soltanto subordinata, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al reato di bancarotta documentale.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SENATORE SABATO nato a VIETRI SUL MARE il 28/02/1953 avverso la sentenza del 22/11/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per il reato di bancarotta documentale e il rigetto nel resto; La difesa di parte civile ha chiesto il rigetto o l'inammissibilità del ricorso , in subordine l'annullamento senza rinvio solo per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; la difesa ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, in subordine l'annullamento con rinvio per il reato di bancarotta documentale e l'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha parzialmente riformato la condanna emessa, in data 16 gennaio 2018, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, nei confronti di Sabato Senatore, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, con le aggravanti di aver cagionato un danno di rilevante gravità e per aver commesso più fatti di bancarotta, rideterminando la durata delle pene accessorie fallimentari, irrogate all'imputato, con conferma delle statuizioni civilistiche. 1.1. Si tratta delle contestazioni relative al fallimento della Vog s.r.I., dichiarato il 7 febbraio 2013, di cui il ricorrente era amministratore di diritto, mosse al predetto per aver occultato o distratto la somma indicata in imputazione, riportando contabilmente la voce di rimborso ai soci di finanziamenti in conto futuro aumento capitale, con restituzione ai soci in contanti degli importi indicati, negli anni 2008 e 2009, periodo indicato come di dissesto finanziario della società. 2.Avverso l'indicata sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo cinque vizi. 2.1.
Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale, in relazione agli artt. 216, comma 1, n. 1, 219, comma 1 e 2, e 223, comma 1, r.d. n. 267 del 16 marzo 1942 in ordine alla configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per mancanza degli elementi costitutivi del reato. La condanna fonderebbe soltanto sulla relazione del curatore fallimentare e del consulente tecnico del pubblico ministero, senza prendere in esame le deduzioni del consulente tecnico della difesa, relazione alla cui acquisizione era stato condizionato il rito abbreviato prescelto.
Si tratta di prova dalla quale emergerebbe l'esistenza, nel periodo considerato, di meri ritardi nei pagamenti non anche l'esistenza di istanze di fallimento, protesti o decreti ingiuntivi. Peraltro, in quel periodo la situazione debitoria dell'ente non era aumentata dal 2008 e fino al fallimento. Inoltre, per il ricorrente, non vi sarebbe contestualità delle restituzioni ai soci, rispetto al fallimento dichiarato nel 2013, tanto a riprova anche dell'assenza di dolo. Infine, si assume che la Corte territoriale evidenzia la falsità delle scritture posto che le restituzioni sarebbero state contabilizzate come versamenti in contanti, dunque si tratterebbe di annotazioni non veridiche.
Tanto, a fronte di una consulenza tecnica dell'accusa che nulla aveva evidenziato circa la falsità delle scritture. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione degli artt. 216, comma 1, n. 1 e 3, Legge fall., sulla qualificazione giuridica (bancarotta fraudolenta patrimoniale in luogo della ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 216 Legge fall., bancarotta preferenziale) e travisamento della prova.Il ricorrente, in sostanza, contesta la qualificazione giuridica attribuita al fatto dai giudici di merito, assumendo che la condotta si sarebbe limitata alla mera inosservanza dell'ordine di soddisfazione dei creditori stabilito dalla legge. 2.3.
Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione sui medesimi profili. 2.4. Con quarto motivo il ricorrente deduce erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 216, comma 1, n. 2 e 223, comma 1, Legge fall., in ordine alla mancanza degli elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudolenta documentale ed erronea applicazione di legge penale, in relazione alla ritenuta aggravante della pluralità di fatti di bancarotta. Non si rinviene, per il ricorrente, nell'imputazione, al di là dell'indicazione delle norme di legge violate, alcuna descrizione né della condotta di bancarotta fraudolenta documentale, né dell'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta.
Peraltro, si assume che, in ogni caso, il Giudice avrebbe affermato la penale responsabilità dell'imputato soltanto su mere supposizioni senza specificazioni in relazione all'elemento soggettivo. La Corte di appello si sarebbe limitata a sottolineare la falsità delle scritture ove si fa riferimento a restituzioni operate in contanti. Ma si tratterebbe di elementi che non si ricavano dalle prove acquisite agli atti, tenuto conto che lo stesso consulente del pubblico ministero aveva concluso per la correttezza delle scritture contabili tenute. 2.5.
Con il quinto motivo si deducono vizi di motivazione ex art. 606 comma 1, lett.
e) cod. pro. pen. su tutti i punti richiamati.
3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, ai sensi dell'art.23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con la quale ha chiesto l'accoglimento del quarto motivo di ricorso e l'annullamento della sentenza senza rinvio sul punto, con rigetto nel resto del ricorso. 3.1.La parte civile ha concluso depositando nota spese e chiedendo la declaratoria di inammissibilità o rigetto del ricorso e, in via soltanto subordinata, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al reato di bancarotta documentale.
Si specifica che, nel caso di adesione alla richiesta del Procuratore generale, l'annullamento deve essere senza rinvio, non avendo la sussistenza della doppia aggravante, in alcun modo inciso sul giudizio di bilanciamento nel senso dell'equivalenza ma avendo, il primo giudice, fondato questa conclusione sui precedenti penali dell'imputato. 3.2. La difesa ha fatto pervenire memoria di replica alla requisitoria della parte pubblica, in ordine alla configurabilità del reato di bancarotta per distrazione e ha concluso aderendo alla richiesta di annullamento operata dal Procuratore generale, quanto alla bancarotta documentale, deducendo, tuttavia, che, in caso di accoglimento, si dovrebbe procedere ad annullamento con rinvio posto che, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, l'esistenza delle due aggravanti aveva inciso significativamente e, dunque, anche ai fini di rimodulare la pena per effetto dell'invocata esclusione.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti indicati.
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Si tratta di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, nella quale l'omessa valutazione della prova indicata (nella specie della relazione del consulente tecnico della difesa alla cui acquisizione è stato subordinato il rito abbreviato condizionato, peraltro esaminata dalla Corte territoriale come indicato nella motivazione del provvedimento censurato) può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado.
Inoltre il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la decisiva forza dimostrativa del dato probatorio che si assume trascurato, fermi restando il limite del devolutum e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis : Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774).
Detta decisività non si rinviene nella specie, analizzando il complessivo ragionamento, non manifestamente illogico, dei giudici di merito. Inoltre si sollecita la rilettura di fonti di prova già valutate dai giudici di merito, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, invocando una rivalutazione in fatto inibita a questa Corte di legittimità. 1.1.11 secondo e terzo motivo sono infondati. E' noto che la giurisprudenza civile di legittimità ha individuato la ratio del principio di postergazione del rimborso del finanziamento dei soci posto dall'art. 2467 cod. civ. per le società a responsabilità limitata, nell'esigenza di contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società "chiuse", determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa, ponendo i capitali a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento.
Si è, poi, affermato che tale ratio è compatibile anche con altre forme societarie, come desumibile dall'art. 2497-quinquies cod. civ., che ne estende l'applicabilità ai finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi società da parte di chi vi eserciti attività di direzione e coordinamento (Sez. 1, n. 14056 del 07/07/2015, Rv. 635830). Sempre secondo la giurisprudenza civile, poi, il presupposto della qualificazione del versamento come in conto capitale non dà luogo ad un credito esigibile, se non in caso di scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione del socio quale residua! claimant (Sez. 1, n. 24861 del 09/12/2015, Rv. 637899).Corretta, dunque, in tale cornice di riferimento, è la qualificazione attribuita al fatto dai giudici di merito.
Ciò in quanto la disciplina della postergazione, secondo la ratio sopra delineata, non individua un diverso grado del credito restitutorio ma rende inesigibile la pretesa alla restituzione, proprio perché il legislatore, espressamente, intende che le somme erogate devono essere vincolate al perseguimento dell'oggetto sociale e non possono essere restituite se non quando, ormai soddisfatti tutti i creditori, viene meno la stessa esigenza di garanzia delle loro ragioni. Peraltro la Corte d'appello ha espressamente motivato, con ragionamento logico, completo e immune da censure di ogni tipo, circa la differenza tra l'erogazione di somme da parte di soci in favore della società, a titolo di mutuo, con obbligo restitutorio dell'importo ricevuto ad una determinata scadenza, da parte dell'ente, oppure a titolo di versamento destinato ad essere iscritto non tra i debiti ma in apposita riserva "in conto capitale" , come avvenuto nel caso al vaglio (ove i finanziamenti dei quali si discute furono erogati dai soci sotto forma di versamento soci in conto capitale), in cui l'apporto assicurato è diretto al patrimonio dell'impresa collettiva e, dunque, soggetto, per la restituzione, alla regola della postergazione.
La valutazione di merito, operata dalla Corte territoriale, peraltro, tiene conto sul punto delle risultanze della consulenza tecnica della difesa e giunge, sulla base di un articolato e logico argomentare, alla qualificazione delle somme erogate, come versamenti in conto capitale, dunque non esigibili nel corso della vita della società, in un momento in cui erano già evidenti segnali di sofferenza finanziaria. Sicché, appare non decisiva la rilevata circostanza che il fallimento sarebbe stato dichiarato soltanto dopo alcuni anni, ma è stato correttamente considerato il significativo momento in cui si collocano le restituzioni, trattandosi di fase in cui l'ente era già in dissesto, tenuto, altresì, conto delle modalità con le quali le restituzioni sono indicate come realizzate (in contanti per la maggior parte), nonché della qualità del soggetto in favor del quale queste erano state effettuata, cioè dello stesso amministratore della società.
Sul punto invero, deve essere ribadito il principio espresso da questa Corte di legittimità, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore della società che, in periodo di dissesto, soddisfi un proprio credito quale socio finanziatore integra il reato di bancarotta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, poiché nel contesto di riferimento la restituzione assume un significato diverso e più grave rispetto alla mera volontà di privilegiare un creditore in posizione paritaria rispetto a tutti gli altri (Sez. 5, n. 25773 del 20/02/2019, Scarpaci, Rv. 277577;
Sez. 5 n. 50495 del 14/06/2018, Sestili, Rv. 274602; Sez. 5, n. 41143 del 20/05/2014, Rv. 261250). 1.2. Il quarto motivo di ricorso è fondato. La lettura della contestazione evidenzia come sia soltanto richiamato l'articolo di legge che prevede la fattispecie della bancarotta documentale, mentre nel capo di imputazione, la condotta tipica non è descritta, né in relazione al reato ritenuto dai giudici di merito, né con riguardo all'aggravante dell'aver commesso più fatti di bancarotta.Invero, l' art. 417, lett. 6), cod. proc. pen. include, fra gli elementi contenuti nella richiesta di rinvio a giudizio, l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto e delle circostanze aggravanti; previsione ribadita negli stessi termini dall'art. 429, comma 1, lett. b), per il decreto dispositivo del giudizio — a sua volta richiamato dall'art. 450, comma 3, per la citazione a giudizio direttissimo dell'imputato libero e dall'art. 456, comma 1, per il decreto dispositivo del giudizio immediato — e dall'art. 552, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con riguardo al contenuto del decreto di citazione diretta a giudizio dinanzi al tribunale in composizione monocratica, a chiusura di un sistema processuale in cui tale enunciazione assume il rilievo di una componente essenziale e indefettibile della contestazione dell'accusa.
Tanto in conformità alla previsione dell'art. 6, comma 3, lett.
a) CEDU per la quale ogni accusato ha diritto soprattutto ad essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, ove il riferimento alla informazione dettagliata sulla natura dell'accusa comprende le circostanze aggravanti nella loro incidenza sull'entità del fatto contestato e sulle conseguenze sanzionatorie che ne derivano. Con riguardo alle circostanze aggravanti, poi, si è rilevato che ove alle modalità della condotta siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative, in base ad una valutazione compiuta in primo luogo dal pubblico ministero nella formulazione dell'imputazione e di seguito sottoposta alla verifica del giudizio, se il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell'imputazione, con la precisazione della ritenuta esistenza delle connotazioni di cui sopra, la contestazione risulterà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale (Sez.
U, n. 24906 del 18/04/2019, Rv. 275436 Sez. 5, . 24643 del 13/04/2018, Degli Angioli, Rv. 273339). 1.3. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine al reato di bancarotta documentale, nonché, di conseguenza, dell'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta, per i quali non vi è contestazione espressa, nel senso sopra delineato, nell' imputazione. 2.Discende dal pronunciato annullamento, il rinvio alla Corte d'appello competente, per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Ciò, avendo escluso il reato di bancarotta fraudolenta documentale, nonché, di conseguenza, l'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta, con la quale i giudici di merito hanno operato il bilanciamento ex art. 69 cod. pen., ai fini di determinare la misura della pena per il reato residuo, considerate le già concesse circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. 2.1. Segue, altresì, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, tenuto conto del pronunciato rigetto con riferimento al reato di bancarotta per distrazione quindi considerata la soccombenza, spese liquidate considerata la nota prodotta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale e rinvia alla Corte di appello di Napoli per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativo al reato residuo. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile liquidate in euro 3.01