Sentenza — n. 30224/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento impugnato, il Tribunale del Riesame di Bari, in accoglimento del riesame proposto nell'interesse di Domenico Colamonaco, ha annullato il decreto di sequestro impeditivo disposto dal GIP del Tribunale di Bari, emesso il 7.8.2020, nell'ambito di un complesso procedimento, a carico di numerosi indagati persone fisiche ed enti, tutti coinvolti, secondo la prospettazione di accusa, rispettivamente, i primi — funzionari comunali e beneficiari titolari delle società percettrici degli incentivi indebiti -, in una truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche continuata (capo 2) ed in corrispondenti condotte di falso ideologico aggravato (capo 1), finalizzate alla realizzazione delle truffe predette; i secondi, nell'illecito amministrativo di cui agli artt. 6, comma primo, d.lgs. n. 231 del 2001, dipendente dal delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 640-bis cod. pen. (capo 3): le truffe sarebbero state, infatti, realizzate nell'interesse ed a vantaggio delle persone giuridiche di appartenenza, in assenza di efficaci modelli di organizzazione, da soggetti preposti, anche di fatto, alla rappresentanza, amministrazione o direzione di esse.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 640-bis cod. pen, art. 640-bis cod. pen; Sentenza — n. 30224/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) violazione di legge in relazione all'art. 640-bis cod. pen. Il ricorrente premette una ricostruzione della complessa disciplina normativa in materia di incentivi alla produzione di energie rinnovabili e sostenibili, nonché un quadro di sintesi della giurisprudenza di legittimità in tema di truffa ai danni dello Stato o di altri enti pubblici. Quindi evidenzia che l'erogazione dell'incentivo per la produzione di energia di tal fatta si realizza presentando un'istanza al GSE, corredata da idonea documentazione, attraverso la quale l'ente verifica, anzitutto, che l'impianto sia accessibile all'incentivo, dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista amministrativo, verificando anche la presenza del titolo autorizzativo - abilitativo.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRITRJTME DI BARInei confronti di: COLAMONACO DOMENICO nato a ALTAMURA il 12/12/1971 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 22/10/2020 del TRIBUNALE DEL RIESAME di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale LUIGI GIORDANO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del Riesame di Bari, in accoglimento del riesame proposto nell'interesse di Domenico Colamonaco, ha annullato il decreto di sequestro impeditivo disposto dal GIP del Tribunale di Bari, emesso il 7.8.2020, nell'ambito di un complesso procedimento, a carico di numerosi indagati persone fisiche ed enti, tutti coinvolti, secondo la prospettazione di accusa, rispettivamente, i primi — funzionari comunali e beneficiari titolari delle società percettrici degli incentivi indebiti -, in una truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche continuata (capo 2) ed in corrispondenti condotte di falso ideologico aggravato (capo 1), finalizzate alla realizzazione delle truffe predette; i secondi, nell'illecito amministrativo di cui agli artt. 6, comma primo, d.lgs. n. 231 del 2001, dipendente dal delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 640-bis cod. pen. (capo 3): le truffe sarebbero state, infatti, realizzate nell'interesse ed a vantaggio delle persone giuridiche di appartenenza, in assenza di efficaci modelli di organizzazione, da soggetti preposti, anche di fatto, alla rappresentanza, amministrazione o direzione di esse.
Gli incentivi indebiti sarebbero stati poi liquidati agli enti dalla società a capitale interamente pubblico "Gestore dei Servizi Energetici s.p.a", che liquidava le somme sulla base del cd. "secondo conto energia" (il DM 19 febbraio 2007) in favore delle persone giuridiche titolari degli impianti per un ammontare complessivo di 39.730.230,68 euro (distinti per le diverse società in altrettante, diverse somme). 1.1. Il decreto del GIP del Tribunale di Bari ha disposto il sequestro preventivo impeditivo di 10 parchi fotovoltaici realizzati in Gravina di Puglia (nelle contrade "San Felice", "San Domenico" e "Masseria San Canio"), tra i quali quello riferibile alla società "I Girasoli", nonchè il sequestro a fini di confisca in forma diretta e o per equivalente, fino alla concorrenza della somma di oltre 39 milioni di euro, quale profitto del reato di cui all'articolo 640-bis cod. pen., ritenendo che, in un contesto territoriale unitario, siano stati realizzati, nell'arco di diversi anni, 10 parchi fotovoltaici, in realtà costituenti un unico, imponente insediamento industriale.
Detti impianti farebbero capo a due unitari ma distinti centri di interesse giuridico economico: - il primo, riconducibile ad un gruppo imprenditoriale con sede in Bergamo e agli indagati Claudio Sironi e Stefano Zonca (chiamato Telmo), che vede varie articolazioni al proprio interno e che è stato parzialmente trasferito, nel corso dell'indagini, alla società di diritto inglese EOS Energy Investment Management LTD, tramite la controllata "Efesto holding 4 spa", riconducibile all'indagato Mario Iavarone; - il secondo, riferibile al gruppo "Ghella", con sede legale in Roma, azienda leader nel settore delle costruzioni di grandi infrastrutture.L'ipotesi d'accusa sostiene che tutti questi micro-impianti contigui, ciascuno di potenza di poco inferiore a 1 MW, sarebbero invece stati complessivamente realizzati allo scopo di eludere il complicato iter procedimentale previsto per il rilascio dell'autorizzazione unica regionale, di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 387 del 2003, ed ottenere più agevoli DIA, e cioè titoli abilitativi semplificati previsti dalla normativa regionale, all'epoca vigente limitatamente agli impianti di potenza nominale inferiore alla soglia di 1 MW.
Secondo la prospettazione d'accusa, il simulato frazionamento di un complesso produttivo in realtà unitario era sotteso a una duplice finalità illecita:
a) la massimizzazione del contributo pubblico ottenibile, ad importo variabile inversamente proporzionale alla dimensione degli impianti produttivi;
b) la semplificazione dell'iter tecnico amministrativo propedeutico all'entrata in esercizio degli impianti stessi, al fine di velocizzare le procedure e rispettare i termini entro cui, secondo la normativa di settore, gli impianti di produzione di energia rinnovabili avrebbero dovuto essere realizzati per poter beneficiare del contributo incentivante statale. 1.2. A fondamento della decisione di annullamento, il Tribunale del riesame rileva: - la non configurabilità, nel caso di specie, della falsità documentale, riguardando essa non già "elementi di fatto", quali l'esatta localizzazione degli impianti fotovoltaici, la loro potenza, etc., quanto piuttosto la necessità di valutare ciascun impianto in correlazione con gli altri, così da ritenerli parte di un unico impianto, ossia una valutazione in ordine ai presupposti giuridici del provvedimento autorizzatorio; - l'esclusione della riconducibilità di tutti i campi fotovoltaici a un unico impianto, posto che i dieci parchi oggetto di indagine non risultano contigui, né vicini, non sono frutto di un'unica iniziativa imprenditoriale, non essendo stato evidenziato alcun legame tra i gruppi Talmo, Espe, Eosolar, Maino e Ghella, ma sono stati progettati e realizzati in tempi diversi e anche da un punto di vista tecnico-funzionale, sono del tutto autonomi l'uno dall'altro, sicché «non ci si trova al cospetto di un unico imponente insediamento industriale costituito da dieci impianti fotovoltaici».
2. Propone ricorso il pubblico ministero deducendo:
a) violazione di legge in relazione agli artt. 479 e 476, comma 2, cod. pen., quanto alla natura fidefacente degli atti pubblici dei quali si è contestata la falsità, sul presupposto che il falso ideologico in documenti a contenuto dispositivo può concernere anche le attestazioni, sia pur implicite, contenute nell'atto e i presupposti di fatto giuridicamente rilevanti ai fini della parte dispositiva dell'atto medesimo, che abbiano ad oggetto fatti compiuti o conosciuti direttamente dal pubblico ufficiale, ovvero altri fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità (si richiama Sez. 5, n. 28594 del 28/3/2018).Il ricorrente contesta l'interpretazione che il Riesame ha dato della fattispecie concreta alla luce della giurisprudenza sull'irrilevanza penale del cd. falso valutativo, che si riferisce soltanto al giudizio formulato sulla mera interpretazione della normativa di settore che viene in gioco nell'ipotesi al centro dell'attestazione, ma non riguarda situazioni di fatto costituenti il presupposto dell'atto, che, se false, integrano il reato di falso in atto pubblico.
Nel caso di specie, la falsità è contestata in relazione ad una documentazione di progetto e da una prospettazione di situazioni di fatto non aderenti alla realtà, artatamente rappresentate e fatte proprie dai funzionari pubblici nelle attestazioni di idoneità propedeutiche al procedimento "DIA", in particolare la simulazione che i singoli campi fotovoltaici oggetto di DIA fossero delle entità produttive tra loro autonome e distinte, ciascuna con potenza nominale inferiore alla soglia di 1 MW e ciascuna appartenente a distinti proprietari, con autonomi punti di connessione alla rete elettrica nazionale, su terreni non oggetto di lottizzazione nel biennio precedente.
Il pubblico ministero ricorda che la stessa giurisprudenza citata dal Riesame ritiene configurabile il delitto di falso ideologico nella valutazione tecnica formulata in un contesto implicante l'accettazione di parametri normativamente predeterminati o tecnicamente indiscussi, quali devono considerarsi, nella specie, i dati relativi al fatto che i singoli campi fotovoltaici oggetto di DIA fossero delle entità produttive tra loro autonome e distinte. Tali attestazioni sono state trasmesse e considerate da GSE s.p.a e, perciò, devono essere considerate parte della condotta decettiva, sulla base della giurisprudenza che ritiene rilevanti anche gli atti interni, ai fini della configurabilità del reato di falso in atto pubblico (si richiama Sez. 5, n. 3779 del 14/11/2017, dep. 2018);
b) violazione di legge in relazione all'art. 640-bis cod. pen. Il ricorrente premette una ricostruzione della complessa disciplina normativa in materia di incentivi alla produzione di energie rinnovabili e sostenibili, nonché un quadro di sintesi della giurisprudenza di legittimità in tema di truffa ai danni dello Stato o di altri enti pubblici. Quindi evidenzia che l'erogazione dell'incentivo per la produzione di energia di tal fatta si realizza presentando un'istanza al GSE, corredata da idonea documentazione, attraverso la quale l'ente verifica, anzitutto, che l'impianto sia accessibile all'incentivo, dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista amministrativo, verificando anche la presenza del titolo autorizzativo - abilitativo.
Al termine dell'istruttoria, il GSE emette un provvedimento di amissione agli incentivi e, successivamente, viene stipulata una convenzione che riporta le condizioni generali per l'esercizio dell'impianto, posto che gli incentivi hanno durata ventennale. Se vi sono motivi ostativi, l'istanza può essere rigettata e gli incentivi non concessi.A giudizio del ricorrente, uno dei motivi ostativi può essere l'inidoneità o l'irregolarità del titolo autorizzativo, a dispetto di quanto sostenuto dal Riesame; l'art. 11 del DM 19.2.2007, pure citato dal provvedimento impugnato per provare l'incompetenza di GSE a verificare il titolo autorizzatorio edilizio, conferisce, invece, ampi poteri di controllo all'ente erogatore affermando che "Il soggetto attuatore - nella specie, GSE - definisce e attua modalità per il controllo di quanto dichiarato dai soggetti responsabili, anche mediante verifiche sugli impianti".
Il ricorso fa leva sul successivo DM 31.1.2014 che, all'art. 11, conferma il potere di GSE di rigetto dell'istanza o di declaratoria di decadenza dagli incentivi, qualora, in esito ad attività di controllo o di verifica documentale, vengano accertate le violazioni rilevanti di cui all'allegato 1, parte integrante del decreto; allegato in cui, alla lettera I, si inserisce, nell'elenco delle violazioni rilevanti, l'inefficacia del titolo autorizzativo per la costruzione ed esercizio dell'impianto. Si ammette, pertanto, che il GSE non ha potere di sindacare la legittimità intrinseca degli atti amministrativi posti alla base dell'intervento edilizio, ma si afferma che rientra nei compiti di controllo dell'ente erogatore la ricognizione circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'accesso ai contributi pubblici.
Infine, il ricorrente rappresenta che, attraverso il meccanismo congegnato - sebbene abbia ragione il Riesame a sostenere la misura indifferente degli incentivi sia in caso di impianti singoli che di megaimpianto unico - le società e gli indagati persone fisiche sono comunque riuscite ad ottenere in tempi più brevi gli incentivi erogati dal GSE, pur non avendo diritto ad accedervi tramite DIA, rientrando così nel Secondo conto energia ed evitando che terminassero gli incentivi previsti (a vantaggio di altri imprenditori del settore "più veloci"), fissati con un tetto massimo di 1200 MW, raggiunto il quale gli incentivi non avrebbero più potuto essere erogati (come espressamente indicato dal DM 19.2.2007).
3. Il Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano ha chiesto, con requisitoria scritta, l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Giova premettere che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante, inesistente, o gravemente carente, tanto da essere meramente apparente, perchè privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656;
Sez. 3, n. 4919 del 14/7/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692). Per la nozione di violazione di legge applicata ai vizi motivazionali e la sua delimitazione alla sola carenza o apparenza dell'impianto argomentativo, si rimanda, oltre che alla citata Sez. U, n. 25932 del 2008, Ivanov, alle pronunce Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 e Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci, Rv. 260246.
Le misure cautelari reali - è stato anche detto - condividono l'identico limite relativo al sindacato di legittimità sussistente nel procedimento di prevenzione (Sez. 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia, Rv. 269119). Nel caso di specie, la mera lettura dei motivi di ricorso, già analizzati precedentemente, evidenzia che non sono stati dedotti vizi del provvedimento impugnato idonei ad integrare una violazione di legge tout court ovvero un vizio di motivazione talmente grave da integrare una violazione di legge. Anzi, di fronte ad un'ordinanza particolarmente approfondita dal punto di vista motivazionale, sia quanto alla ricostruzione giuridica del contesto normativo di riferimento, che quanto all'individuazione degli elementi di fatto rilevanti ai fini della configurabilità dei reati contestati e, in questa fase, per ritenere il fumus di essi, il ricorso si oppone solo ad una quota delle suddette argomentazioni, lasciando, quindi, "scoperti" alcuni fronti essenziali.
L'intera difesa di parte ricorrente è incentrata su aspetti astratti, benchè, per quanto si dirà, parzialmente corretti dal punto di vista giuridico. Ciò che difetta è proprio il collegamento tra le affermazioni in diritto e il reale contesto di fatto, tra la ricostruzione giuridica e la gravità indiziaria. 2.1. Occorre precisare le ragioni di annullamento proposte dal Riesame. Il Riesame ha rilevato, anzitutto, l'erroneità del presupposto sub a), e cioè la differente misura del contributo pubblico rapportata alla dimensione dell'impianto, poiché, invece, in virtù del DM 19 febbraio 2007 (denominato secondo "Conto Energia"; quest'ultima è la definizione comune utilizzata per riferirsi agli incentivi statali nell'ambito fotovoltaico), disciplinante le modalità e l'entità dell'incentivo riconosciuto agli impianti oggetto del procedimento, detta misura sarebbe stata quantificata come tariffa unica incentivante per gli impianti fotovoltaici non integrati, di potenza superiore a 20 KW, sicchè l'importo degli incentivi non sarebbe stato differente, sia che la richiesta fosse stata presentata per un unico impianto da circa 10 mW, ovvero per dieci impianti di potenza tutti di poco inferiore ad 1 mW.Quindi, dopo aver premesso la puntuale analisi dei titoli autorizzativi rilasciati per ciascuno dei singoli, dieci impianti fotovoltaici, il Riesame ha esaminato, altresì, il materiale probatorio e le attività investigative, giungendo a concludere per l'insussistenza del fumus indiziario dei reati contestati.
Per tutti gli indagati, e anche per gli enti, dunque anche con riferimento alla società "I Girasoli" - al centro del provvedimento di annullamento impugnato e coinvolta nelle vicende del parco fotovoltaico "Masseria San Canio", insieme agli indagati Giuseppe Maino (classe 1976), Giuseppe Maino (classe 1962), Luigi Maino e Marco Tummarello, i quali hanno ricoperto posizioni di vertice all'interno della società nel corso degli anni - il Riesame ha rilevato due profili di debolezza dell'impianto accusatorio: - quanto alle condotte di falso ideologico, l'attestazione contenuta nella DIA e relativa al fatto che essa costituisca titolo idoneo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico non si riferisce ad un atto avvenuto in presenza del pubblico ufficiale, né documenta alcunchè, ma opera una valutazione circa la sussistenza in punto di diritto dei requisiti per poter procedere alla realizzazione dell'opera; a tale valutazione, secondo la giurisprudenza di legittimità, non può riferirsi una falsità dell'atto, trattandosi di contenuto valutativo che riporta un'interpretazione della normativa di settore (nel caso di specie, l'opzione di considerare ciascun impianto in correlazione con gli altri sì da ritenerli parte di un unico grande impianto che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere assentito con un'autorizzazione unica regionale e non con singole DIA), sicchè nei suoi riguardi possono essere ipotizzati altri reati contro la pubblica amministrazione ma non il falso in atto pubblico che attiene all'attestazione di elementi di fatto non corrispondenti al vero; - quanto al reato di truffa ai danni dello Stato, la motivazione del Riesame è particolarmente articolata.
Anzitutto, si rileva l'incoerenza dell'imputazione provvisoria, costruita come un'unica condotta di reato, laddove, invece, sulla base degli stessi accertamenti di indagine, i dieci impianti fotovoltaici non configurano un solo megaimpianto, bensì sono distinguibili in tre gruppi, ai quali, pertanto, corrispondono diverse eventuali responsabilità degli indagati, coinvolti soltanto in una o alcune delle tre distinguibili condotte delittuose. Quindi, si "smontano" le argomentazioni sulle quali si fonda la contestazione di truffa posta al capo 2, formata secondo la seguente ipotesi: la condotta decettiva sarebbe consistita nel predisporre falsa documentazione (elaborati progettuali, attestazioni, asseverazioni) e realizzare un insediamento industriale per la produzione di energia da fonte rinnovabile, simulandone il funzionamento in 10 parchi fotovoltaici, ciascuno di potenza inferiore alla soglia di 1 mW, così da accedere, in assenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, alla procedura semplificata della DIA, in luogo della prescritta Autorizzazione Unica Regionale prevista dall'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 387 del 2003.
Il Riesame evidenzia, da un lato, l'infondatezza della contestazione di falsità degli atti, per le ragioni già esposte; dall'altro, enuclea, in fatto, alcuni elementi che denotano l'inconsistenza della ipotizzata simulazione: la distanza e separatezza tra i terreni dove sorgono gli impianti e la proprietà diversa dei fondi e, inoltre, la loro funzionalità autonoma (ognuno dei quattro impianti siti in Contrada San Domenico, dei quattro siti in Contrada San Felice e dei due ubicati in Contrada San Canio è dotato di una propria cabina di consegna, localizzata su una propria particella catastale e con punti di connessione alla rete differenti; distinti sono i regolamenti di esercizio per l'erogazione di energia elettrica).
Si afferma ancora che non sono sufficienti, alla prova di un collegamento tra gli impianti, i meri dati di fatto rappresentati da progettazioni e costruzioni comuni di alcuni di essi, anche per la mancanza di accordi preventivi al riguardo, mentre al più un qualche problema di contiguità delle opere si può porre avuto riguardo a ciascuno dei tre gruppi di parchi fotovoltaici. Anche sotto tale ultimo profilo, tuttavia, il Riesame motiva sull'infondatezza dell'ipotesi di accusa. Dopo aver accuratamente ricostruito la disciplina normativa del legislatore primario e di quello regionale nella complessa materia, inquadrandola nell'ambito della regolamentazione europea e delle direttive volte ad incentivare la promozione di forme di sviluppo energetico sostenibile e rinnovabile, in chiave di tutela ambientale, il Riesame ne evidenzia la complicata vita giuridica, anche per l'intervento della Corte costituzionale, chiamata a risolvere conflitti di attribuzione con le sentenze nn. 119 e 366 del 2010, traendone la conseguenza che gli operatori economici ben si adoperavano per valutare i rischi connessi ai propri investimenti, attraverso anche incarichi di due diligence a società di settore, senza che dalla ritenuta sussistenza di tali rischi (come desunta dai risultati della consulenza commissionata alla Orrick e agli atti dell'indagine) possa desumersi l'elemento oggettivo oppure soggettivo del reato.
Il Riesame dubita dell'esistenza delle stesse irregolarità individuate nelle pratiche edilizie relative agli impianti fotovoltaici in esame e, in ogni caso, ne esclude la capacità dimostrativa della normativa anti-frazionamento che, sola, sarebbe idonea ad integrare gli artifici e raggiri necessari, secondo l'impostazione accusatoria, alla configurabilità del reato ipotizzato di truffa ai danni dello Stato. Si sottolinea, altresì, l'incoerenza tra l'impianto accusatorio e l'assenza di interventi della pubblica amministrazione in autotutela al fine di revocare i titoli abilitativi rilasciati, qualora essi fossero realmente afflitti da carenze ed irregolarità progettuali.
Infine, il Riesame evidenzia ancora che il titolo edilizio presentato (la DIA piuttosto che la AUR) non configura un atto idoneo ad indurre in inganno il GSE (Gestore dei Servizi Energetici s.p.a.), che non aveva il potere di sindacarne la legittimità, che spetta solo agli enti locali competenti, come sancito anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (si richiama la sentenza n. 2859 del 14.5.2018, nonché l'art. 42 del d.lgs. n. 28 del 3.3.2011). L'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto è atto antecedente alla procedura di ammissione agli incentivi, gestita, invece, dal GSE, ai sensi dell'art. 11 del DM 19.2.2007, che disciplina l'accesso al Secondo Conto Energia e prevede la decadenza dall'incentivo in seguito a false dichiarazioni inerente le disposizioni dello stesso decreto ministeriale, espressamente previste e tra le quali non è ricompresa l'illegittimità dei titoli edilizi (le DIA, appunto).
L'induzione in errore dell'ente erogatore dell'incentivo, dunque, sarebbe impossibile, non essendo l'elemento fittizio tra quelli da valutarsi da parte dell'ente stesso. Inoltre, il DM 19.2.2007 quantifica un'unica tariffa incentivante per gli impianti fotovoltaici non integrati di potenza superiore a 20 KW, sicchè anche ove la richiesta di incentivi fosse stata presentata per un unico impianto da circa 10 mW invece che per dieci di potenza di poco inferiore ad un MW, l'importo degli incentivi non sarebbe cambiato. Un ulteriore elemento che sostiene l'inconfigurabilità di qualsiasi reato a carico degli indagati viene ritrovato, poi, negli esiti completamente negativi dell'attività di intercettazione pure disposta tra i protagonisti della vicenda.
Infine, giocano in senso negativo della ricostruzione operata dai pubblici ministeri le disposizioni di accelerazione delle procedure amministrative previste per il rilascio dell'autorizzazione unica in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili, che, prevedendo tempi ristretti di rilascio dei provvedimenti autorizzatori per la costruzione degli impianti, ritenuti opere "di pubblica utilità", "indifferibili ed urgenti", stridono con la prospettazione anche del coefficiente soggettivo (il dolo generico) necessariamente ipotizzabile per configurare la truffa ai danni dello Stato: non vi è prova, infatti, di anomalie o ritardi o maggior ostacoli che sarebbero potuti derivare dal seguire la procedura autorizzatoria unitaria presso la Regione.
3. Tanto premesso, il ragionamento seguito dal Riesame e l'ampia motivazione in fatto non mostrano punti di debolezza interpretativa né gravi carenze motivazionali e si sottraggono alle censure del ricorrente, fatte salve alcune precisazioni quanto alla questione della configurabilità, nel caso di specie, del falso ideologico in documento pubblico, in relazione alla quale deve sottolinearsi la correttezza del ragionamento giuridico proposto dal pubblico ministero ricorrente. Come chiarito, infatti, da Sez. 5, n. 7879 del 16/01/2018, Daversa, Rv. 272457 - richiamata dal Tribunale del Riesame con un approccio eccessivamente formalistico - «la falsità ideologica del documento pubblico non è configurabile con riferimento al contenuto valutativo del documento relativo a un giudizio di conformità alla pertinente normativa formulato con riguardo non già a situazioni di fatto costituenti il presupposto dell'atto, bensì alla mera interpretazione della normativa stessa», mentre «un enunciato valutativo fondato su un giudizio di conformità legale può integrare la fattispecie del falso ideologico purché sia correlato ad elementi di fatto».Nella fattispecie concreta decisa dalla citata pronuncia, la configurabilità del falso ideologico è stata esclusa perché a venire in rilievo era sì l'«attestazione della conformità alla normativa» dell'intervento oggetto del provvedimento abilitativo, ma un'attestazione correlata - non già ad una situazione di fatto descritta (falsamente) come conforme alla normativa di settore, bensì - alla sola «legittimità dell'operazione di accorpamento di fondi distanti», ossia alla valutazione degli agenti circa una determinata interpretazione dei presupposti giuridici del provvedimento; valutazione, questa, che non presupponeva «alcuna falsa attestazione dell'esistenza di "elementi di fatto" integranti il presupposto dell'atto, non rappresenta un modo di rappresentare la realtà analogo alla descrizione o alla constatazione e non ha alcuna valenza informativa».
Invece, in astratto, è proprio una valutazione fondata su un giudizio di conformità legale ma correlato ad elementi di fatto ad essere al centro della verifica giurisdizionale nel caso di specie. Si doveva stabilire, in altre parole, se attribuire o meno, ai vari interventi realizzativi oggetto delle singole dichiarazioni di inizio attività, carattere unitario o, comunque, riconducibile a due interventi unitari e collegati. Vi sarebbe stato spazio, pertanto, per una immutatio veri, per come delineata dall'imputazione provvisoria del capo 1, poichè la valutazione spettante alla pubblica amministrazione non attiene ad una questione giuridica "valutativa" tout court, ma alla qualificazione giuridica dei vari impianti fotovoltaici fondata su elementi di fatto espressivi del loro carattere unitario o autonomo (nel senso chiarito di riconducibilità a due unitari centri di interesse giuridico-economici).
Tuttavia, l'ordinanza impugnata, con riguardo all'imputazione provvisoria di falso - ma, come si dirà di qui a poco, anche rispetto alla contestazione provvisoria di truffa - ha escluso il fumus del reato non soltanto perché ha interpretato in maniera troppo formalistica la giurisprudenza di legittimità sul falso valutativo, ritenendo che, nel caso di specie, si fosse dinanzi ad una valutazione solo giuridica, perciò esclusa dal campo d'azione della disposizione incriminatrice del falso in atto pubblico, ma anche perché, soprattutto, non risulta accertata in fatto la riconducibilità di tutti i campi fotovoltaici a un unico impianto.
Questa seconda ragione decisoria si fonda sulla valorizzazione puntuale ed efficace di una serie di elementi di fatto: la circostanza che i dieci parchi non risultino contigui o vicini; che essi non siano frutto di un'unica iniziativa imprenditoriale e che non siano emersi legami tra i gruppi Talmo, Espe, Eosolar, Maino e Ghella; la progettazione e realizzazione in tempi diversi e la reciproca autonomia anche da un punto di vista tecnico- funzionale; tutti elementi univocamente e coerentemente leggibili nel senso di delineare l'esclusione della riconducibilità dei campi fotovoltaici al centro delle contestazioni di reato ad un unico impianto.Rispetto a tale seconda ratio decidendi il ricorso non articola specifiche doglianze, consegnando il motivo formulato ad un esito complessivo di inammissibilità;
è inammissibile, infatti, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, Rv. 250972). 3.1. Deve aggiungersi, sempre con riferimento all'imputazione provvisoria sub 1), che il pubblico ministero lamenta erroneamente la mancata qualificazione dei documenti pubblici oggetto di falso come connotati in termini di fidefacenza. Nel caso di specie, tuttavia, le asseverazioni oggetto delle imputazioni provvisorie non presentano i connotati dell'atto facente fede fino a querela di falso, in quanto i contenuti da esse documentati non riguardano quanto fatto dal pubblico ufficiale e dallo stesso rilevato ovvero avvenuto in sua presenza.
Ed invece, è opportuno rammentare che, come noto, la natura di documenti dotati di fede privilegiata deve essere riconosciuta a «quei documenti, o meglio a quei contenuti documentati, che - in quanto emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all'atto medesimo pubblica fede - presentino i requisiti dell'attestazione da parte del pubblico ufficiale, de visu o de auditu, di fatti giuridicamente rilevanti e della formazione dell'atto nell'esercizio del potere di pubblica certificazione» (Sez. 1, n. 37097 del 21/09/2011, Targhetti, Rv. 250832).
La circostanza che l'atto pubblico provenga da pubblico ufficiale investito di potestà certificatrice non basta, dunque, a rendere tale atto "facente fede fino a querela di falso", ma occorre anche che esso abbia un suo particolare contenuto concernente «l'opera propria del pubblico ufficiale», ovverossia quanto da lui attestato come fatto, rilevato od avvenuto in sua presenza (Sez. 5, n. 4568 del 24/03/1972, Garbo). Pertanto, sono documenti dotati di fede privilegiata quelli che, emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza (Sez. 5, n. 15951 del 16/01/2015, Bandettini, Rv. 263265;
Sez. 5, n. 48738 del 14/10/2014, Moramarco, Rv. 261298; Sez. 6, n. 25258 del 12/03/2015, Guidi, Rv. 263806; Sez. 5, n. 39682 del 04/05/2016, Franchi, Rv. 267790; Sez. 3, n. 15764 del 13/12/2017, dep. 2018, Adinolfi, Rv. 272589; Sez. 1, n. 49086 del 24/05/2012, Acanfora, Rv. 253959; vedi anche Sez. 1, n. 49086 del 24/05/2012, Acanfora, Rv. 253959).
4. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto del tutto generico poichè carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Come si è anticipato, per escludere il fumus del reato di truffa ai danni dello Stato e quello di falso ideologico, il Tribunale del riesame ha valorizzato una serie di elementi di fatto precisi, ed anzitutto le seguenti circostanze: i dieci parchi non risultano contigui o vicini; non sono frutto di un'unica iniziativa imprenditoriale; sono stati progettati e realizzati in tempi diversi, in reciproca autonomia anche da un punto di vista tecnico- fu n ziona le.
Tali elementi sono stati ritenuti, con motivazione logica e puntuale, espressivi della non riconducibilità di tutti i campi fotovoltaici ad un unico impianto. Il ricorso del pubblico ministero non aggredisce tali conclusioni in fatto ma si incentra su astratti profili di configurabilità del reato, ipotizzando i vantaggi che sarebbero conseguiti dall'operazione, tuttavia non confrontandosi con le argomentazioni svolte dall'ordinanza impugnata proprio per escludere il vantaggio stesso: il DM 19.2.2007 quantifica un'unica tariffa incentivante per gli impianti fotovoltaici non integrati di potenza superiore a 20 KW, sicchè anche ove la richiesta di incentivi fosse stata presentata per un unico impianto da circa 10 mW invece che per dieci di potenza di poco inferiore ad un MW, l'importo degli incentivi non sarebbe cambiato; la mancanza di prova circa anomalie o ritardi o maggior ostacoli che sarebbero potuti derivare dal seguire la procedura autorizzatoria unitaria presso la Regione piuttosto che quella frazionata effettivamente praticata.
Il motivo di ricorso, dunque, è generico in quanto del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 de