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Sentenza — n. 30221/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30221/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30221/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza deliberata il 22 ottobre 2020, il Tribunale del riesame di Bari ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale in sede nei confronti di diversi indagati, tra i quali Stefano Zonca, in relazione alle seguenti imputazione provvisorie:

Regesto Legislator

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art. 640-bis cod. pen; Sentenza — n. 30221/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 48738 del 14/10/2014, Moramarco, Rv. 261298; Sez. 6, n. 25258 del 12/03/2015, Guidi, Rv. 263806; Sez. 5, n. 39682 del 04/05/2016, Franchi, Rv. 267790; Sez. 3, n. 15764 del 13/12/2017, dep. 2018, Adinolfi, Rv. 272589; Sez. 1, n. 49086 del 24/05/2012, Acanfora, Rv. 253959). 2.2. Nel caso in esame, le asseverazioni oggetto delle imputazioni provvisorie non presentano i connotati dell'atto facente fede fino a querela di falso, in quanto i contenuti da esse documentati non hanno riguardato quanto fatto dal pubblico ufficiale e dallo stesso rilevato, ovvero avvenuto in sua presenza, il che esclude in radice la configurabilità della fattispecie aggravatrice di cui all'art. 476, secondo comma, cod. pen., con conseguente infondatezza delle censure articolate al riguardo.

Parole chiave

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reato economico truffa in materia di prestazioni falsificazione di valori di bollo ufficiali falsità ideologica in documenti frode all'imposta sul valore aggiunto violazione delle norme zonali

Disposizioni normative citate

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art. 640-bis cod. pen
Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 640-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURAT RE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARInei confronti di: ZONCA STEFANO nato a BERGAMO il 21/07/1964 avverso l'ordinanza del .22/10/2020 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TU DINO Rilevato che il difensore di Stefano Zonca ha formulato tempestiva richiesta di discussione orale ex art., 23, comma $, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 5 del decreto-legge 01/04/2021, n.44; Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Giordano e, per Zonca, l'Avv. Michele La Forgia, che hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 22 ottobre 2020, il Tribunale del riesame di Bari ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale in sede nei confronti di diversi indagati, tra i quali Stefano Zonca, in relazione alle seguenti imputazione provvisorie:

1) falso in atto pubblico fidefacente continuato perché, in concorso con varie persone tra le quali i pubblici ufficiali in servizio presso l'U.T.C. di Gravina, «rappresentavano una non Veritiera situazione di fatto», asseveravano una serie di dd.ii.aa. sulla «falsa rappresentazione consistita nel simulare che i singoli campi fotovoltaici [oggetto delle singole d.i.a.] fossero delle entità produttive tra loro autonome e distinte», mentre, in realtà, «si trattava di impianti tra loro integrati, riconducibili a due unitari centri di interesse giuridico-economico (gruppo Telmo e gruppo Ghella)»;

2) truffa aggravata ,per il conseguimento di erogazioni pubbliche continuata, perché, mediante artifizi e raggiri consistiti nei falsi indicati, accedevano alla procedura semplificata della d.i.a., in luogo della prescritta autorizzazione unica regionale, procurandosi un ingiusto profitto corrispondente ai contributi erogati del Gestore dei Servizi Energetici per un ammontare di circa 39 milioni di euro.

2. A fondamento della decisione, il Tribunale del riesame ha svolto un duplice ordine di argomenti. Ha reputato, da un lato, la non configurabilità, nel caso di specie, della falsità documentale, riguardando essa non ,già "elementi di fatto" - quali l'esatta localizzazione degli impianti fotovoltaici, la loro potenza, etc. .7.. quanto, piuttosto, la valutazione di ciascun impianto in correlazione con gli altri, così da ritenerli parte di un unico complesso, con conseguente delibazione relativa ai presupposti giuridici del provvedimento autorizzatorio; dall'altro, il giudice dell'impugnazione cautelare ha escluso che sia stata accertata la riconducibilità dei plurimi campi fotovoltaici ad un unico impianto, in considerazione delle caratteristiche strutturali dei medesimi, non risultando i dieci parchi, oggetto di indagine, contigui e neppure vicini, né riconducibili ad un'unica iniziativa imprenditoriale, non essendo stato evidenziato alcun legame tra i gruppi Talmo, Espe, Eosolar, Maino e Ghella, mentre i medesimi sono stati progettati e realizzati in tempi diversi e, anche dal punto di vista tecnico- funzionale, sono del tutto autonomi l'uno dall'altro, sicché «non ci si trova al cospetto di un unico imponente insediamento industriale costituito da dieci impianti fotovoltaici».

3. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Bari ha proposto ricorso per cassazione il. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 479 e 476, secondo comma, cod. pen., segnalando come la configurabilità del falso in atto pubblico di fede,privilegiata sia stata erroneamente esclusa, non vertendosi, nel caso di specie, in tema di interpretazione dei presupposti giuridici dei provvedimenti abilitativi, bensì di una falsa attestazione avente ad oggetto la rappresentazione di una situazione di fatto non corrispondente al vero, asseverata da una documentazione progettuale non conforme, in quanto ricognitiva di una situazione di fatto non aderente alla realtà, ma artatamente rappresentata e fatta propria dai funzionari pubblici nelle attestazioni di idoneità. 2.2.

Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 640-bis cod. pen. per avere il Tribunale erroneamente escluso il fumus del reato oggetto di provvisoria incolpazione, in presenza degli elementi tipici di fattispecie. Il Gestore dei servizi energetici deve valutare l'accessibilità dell'impianto agli incentivi e, qualora vi siano ragioni ostative, rigettare l'istanza, sicché l'esigenza di velocizzare l'iter, ricorrendo impropriamente alla procedura semplificata mediante d.i.a., piuttosto che dover attendere i tempi tecnici necessari per l'istruttoria e l'emanazione dell'autorizzazione unica regionale, ha comportato il conseguimento di un vantaggio economico, consistente nella più rapida erogazione dell'incentivo, così da competere con gli altri imprenditori del settore, non essendo all'epoca neppure certo che il terzo o il quarto "conto energia" sarebbero successivamente intervenuti.

3. Nell'interesse di Stefano Zonca, il difensore Avv. Michele La Forgia ha presentato un'articolata memoria, don la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La memoria - ripercorso lo stato di autonomia dei parchi ed il quadro normativo di riferimento - richiama, in particolare, i plurimi passaggi della motivazione del provvedimento impugnato che dimostrano l'insussistenza di un unico complesso fotovoltaico e, almeno, di più parchi aventi potenza superiore a 1 MW, sottolineando come il pubblico ministero ricorrente non prospetti alcuna censura in ordine a tali passaggi argomentativi, ribadendo la correttezza delle procedure seguite e l'insussistenza dei fatti oggetto di provvisoria incolpazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è complessivamente inammissibile. 1.11 tema che il ricorso impone, prioritariamente, di affrontare, investe la configurabilità, nel caso in esame, del falso ideologico in documento pubblico; questione logicamente propedeudica alla disamina delle rationes decidendi esposte nel provvedimento impugnato ed alla delibazione della fattispecie di truffa, della quale il falso costituisce - in ipotesi d'accusa - modalità esecutiva. 1.1. Sul punto, l'ordinanza impugnata presta effettivamente il fianco alle censure formulate dal pubblico ministero ricorrente.

Il Tribunale ha, invero, del tutto impropriamente richiamato i principi enunciati da questa Sezione nella sentenza n. 7879 del 16/01/2018, Daversa, Rv. 272457, nella quale è stato affermato come «la falsità ideologica del documento pubblico non è configurabile con riferimento al contenuto valutativo del documento relativo a un giudizio di conformità alla pertinente normativa formulato con riguardo non già a situazioni di fatto costituenti il presupposto dell'atto, bensì alla mera interpretazione della normativa stessa», mentre «un enunciato valutativo fondato su un giudizio di conformità legale può integrare la fattispecie del falso ideologico purché sia correlato ad elementi di fatto».

Nel - diverso - caso esaminato dalla sentenza Daversa, la configurabilità del falso ideologico è stata esclusa perché a venire in rilievo era sì l'«attestazione della conformità alla normativa» dell'intervento oggetto del provvedimento abilitativo, ma un'attestazione correlata - non già ad una situazione di fatto fraudolentemente descritta come conforme alla normativa di settore, bensì - alla sola «legittimità dell'operazione di accorpamento di fondi distanti», ossia alla valutazione degli agenti circa una determinata interpretazione dei presupposti normativi del provvedimento; valutazione, questa, che non presupponeva «alcuna falsa attestazione dell'esistenza di "elementi di fatto" integranti. il presupposto dell'atto, non rappresenta un modo di rappresentare la realtà analogo alla descrizione o alla constatazione e non ha alcuna valenza informativa».Nel caso in esame, invece, viene in rilievo proprio una valutazione fondata su un giudizio di conformità legale correlato a elementi di fatto, idonei ad attribuire o meno ai vari interventi realizzativi, oggetto delle singole dichiarazioni di inizio attività, carattere unitario (o, meglio, riconducibile a due unitari interventi), secondo la tesi accusatoria. 1.2.

L'immutatio veri delineata dall'imputazione provvisoria sub 1), dunque, non attiene a una mera questione giuridica (quale, come nel caso esaminato dalla citata sentenza Daversa, «la legittimità dell'operazione di accorpamento di fondi distanti»), bensì alla qualificazione giuridica dei vari impianti fotovoltaici basata su elementi di fatto espressivi del carattere unitario (nel senso chiarito di riconducibilità a due unitari centri di interesse giuridico-economici). Il ricorso del pubblico ministero coglie, dunque, sul punto nel segno.

2. Le censure svolte in riferimento all'imputazione provvisoria sub 1) attingono, ulteriormente, la - mancata - qualificazione dei documenti pubblici in questione come atti fidefacienti. Sul punto, il ricorso non è, invece, fondato. 2.1. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la natura di documenti dotati di fede privilegiata va riconosciuta a «quei documenti, o meglio a quei contenuti documentati, che - in quanto emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all'atto medesimo pubblica fede - presentino i requisiti dell'attestazione da parte del pubblico ufficiale, de visu o de auditu, di fatti giuridicamente rilevanti e della formazione dell'atto nell'esercizio del potere di pubblica certificazione» (Sez. 1, n. 37097 del 21/09/2011, Targhetti, Rv.,250832).

Nella delineata prospettiva, la circostanza che l'atto provenga da pubblico ufficiale investito di potestà certificatrice non basta ex se a conferire al medesimo l'attitudine a fare fede "fino a querela di falso", ma occorre anche che esso abbia un suo particolare contenuto concernente «l'opera propria del pubblico ufficiale», ovverossia quanto dal medesimo attestato come fatto, rilevato od avvenuto in sua presenza (Sez. 5, n. 4568 del 24/03/1972, Garbo), sicché sono documenti dotati di fede privilegiata quelli che, emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della P.A. ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza (Sez. 5, n. 15951 del 16/01/2015, Banciettini, Rv. 263265; conf.

Sez. 5, n. 48738 del 14/10/2014, Moramarco, Rv. 261298; Sez. 6, n. 25258 del 12/03/2015, Guidi, Rv. 263806; Sez. 5, n. 39682 del 04/05/2016, Franchi, Rv. 267790; Sez. 3, n. 15764 del 13/12/2017, dep. 2018, Adinolfi, Rv. 272589; Sez. 1, n. 49086 del 24/05/2012, Acanfora, Rv. 253959). 2.2. Nel caso in esame, le asseverazioni oggetto delle imputazioni provvisorie non presentano i connotati dell'atto facente fede fino a querela di falso, in quanto i contenuti da esse documentati non hanno riguardato quanto fatto dal pubblico ufficiale e dallo stesso rilevato, ovvero avvenuto in sua presenza, il che esclude in radice la configurabilità della fattispecie aggravatrice di cui all'art. 476, secondo comma, cod. pen., con conseguente infondatezza delle censure articolate al riguardo.

3. Il secondo motivo è, invece, inammissibile, in quanto del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. 3.1. Come già rilevato, a sostegno del giudizio di insussistenza del fumus del reato di cui al capo 2), il Tribunale del riesame ha valorizzato una serie di elementi di fatto (la circostanza che i dieci parchi non risultino contigui o vicini; che essi non siano frutto di un'unica iniziativa imprenditoriale e che non siano emersi legami tra i gruppi Talmo, Espe, Eosolar, Maino e Ghella; la progettazione e realizzazione in tempi diversi e la reciproca autonomia anche da un punto di vista tecnico- funzionale) conferenti nel senso dell'esclusione della riconducibilità di tutti i campi fotovoltaici a un unico impianto. 3.2.

A fronte dell'articolata motivazione dell'ordinanza impugnata sul punto, il ricorso si sofferma su profili giuridici della materia e su valutazioni circa i vantaggi che sarebbero conseguiti dall'operazione, sottraendosi alla necessaria, compiuta disamina critica dell'argomentazione in fatto svolta dell'ordinanza impugnata; il motivo, pertanto, è del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata. e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

Vanno, pertanto, condivise le argomentazioni svolte nella requisitoria del P.G. presso questa Corte, riprese dalla difesa, lì dove si osserva che «il tribunale del riesame ha scrutinato molto approfonditamente numerose circostanze a partire dalle quali risulta difficile ipotizzare che i 10 impianti siano stati progettati e realizzati dalla stessa mano e facciano capo ad una unitaria entità economica. Alla stregua di questa circostanza di fatto, che il ricorrente non contesta, la censura si muove su un piano astratto».4. Gli elementi di fatto appena richiamati sono stati sviluppati dal giudice del riesame con riguardo all'imputazione provvisoria sub 2), ma ad essi ha fatto espresso riferimento l'ordinanza impugnata anche con riguardo all'imputazione provvisoria di falso, rispetto alla quale il fumus è stato escluso anche perché non risulta accertata la riconducibilità di tutti i campi fotovoltaici a un unico impianto; rilievo che, peraltro, conferma come l'immutatio veri di cui all'imputazione sub 1) riguardasse la qualificazione giuridica degli impianti fotovoltaici così come derivante da elementi di fatto espressivi o meno del loro carattere unitario.

A fondamento della decisione in ordine al capo 1), l'ordinanza impugnata ha, pertanto, posto due rationes decidendi autonome ed autosufficienti, ossia l'una (quella - erronea - in diritto, volta ad escludere la configurabilità nel caso di specie del falso documentale) svincolata dal sostegno argomentativo dell'altra (quella in fatto basata sugli elementi in sintesi richiamati) e ciascuna di esse idonea ad offrire - nella prospettazione del giudice di merito - fondamento giustificativo alla pronuncia. Sulla seconda ratio decidendi, come si è visto, il ricorso non articola specifiche doglianze, sicché deve ribadirsi che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448; n. 30021 del 2011, Rv. 25097