Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30220/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30220/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30220/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Liuzzi Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. il 07/10/2020 con la quale la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, accogliendo il concordato sui motivi di appello, con rinuncia agli altri motivi relativi all'affermazione di responsabilità, lo ha condannato per il reato di cui all'art. 483 c.p., in relazione all'art. 76 d.P.R. 445/2000, per false attestazioni nell'istanza per la convalida della patente nautica, alla pena di 10 mesi di reclusione. Lamenta l'omesso approfondimento dei fatti (in relazione al ruolo di tale Bisignano Andrea), l'erronea qualificazione giuridica, con particolare riferimento all'elemento soggettivo, e l'omessa esclusione della recidiva.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599 bis cod. proc. pen, art. 483 c.p, art. 76 d.P.R. 445/2000, art. 129 cod. proc. pen, art. 599 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30220/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen. il 07/10/2020 con la quale la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, accogliendo il concordato sui motivi di appello, con rinuncia agli altri motivi relativi all'affermazione di responsabilità, lo ha condannato per il reato di cui all'art. 483 c.p., in relazione all'art. 76 d.P.R. 445/2000, per false attestazioni nell'istanza per la convalida della patente nautica, alla pena di 10 mesi di reclusione. Lamenta l'omesso approfondimento dei fatti (in relazione al ruolo di tale Bisignano Andrea), l'erronea qualificazione giuridica, con particolare riferimento all'elemento soggettivo, e l'omessa esclusione della recidiva.

Parole chiave

Generato dall'IA
guida nonostante revoca della patente altri reati inchiesta per falsità atti privilegio di responsabilità violazione semplice della LCStr false dichiarazioni senza giuramento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599 bis cod. proc. pen
Liuzzi Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 483 c.p
il 07/10/2020 con la quale la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, accogliendo il concordato sui motivi di appello, con rinuncia agli altri motivi relativi all'affermazione di responsabilità, lo ha condannato per il reato di cui all'art. 483 c.p., in relazione all'art.
art. 76 d.P.R. 445/2000
483 c.p., in relazione all'art. 76 d.P.R. 445/2000, per false attestazioni nell'istanza per la convalida della patente nautica, alla pena di 10 mesi di reclusione.
art. 129 cod. proc. pen
103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
art. 599 cod. proc. pen
pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame, prima disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIUZZI Giuseppe, nato a Taranto il 22/09/1959 avverso la sentenza del 07/10/2020 della Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Liuzzi Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. il 07/10/2020 con la quale la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, accogliendo il concordato sui motivi di appello, con rinuncia agli altri motivi relativi all'affermazione di responsabilità, lo ha condannato per il reato di cui all'art. 483 c.p., in relazione all'art. 76 d.P.R. 445/2000, per false attestazioni nell'istanza per la convalida della patente nautica, alla pena di 10 mesi di reclusione. Lamenta l'omesso approfondimento dei fatti (in relazione al ruolo di tale Bisignano Andrea), l'erronea qualificazione giuridica, con particolare riferimento all'elemento soggettivo, e l'omessa esclusione della recidiva.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto propone motivi concernenti questioni già oggetto del concordato — l'affermazione di responsabilità e l'esclusione della recidiva -, avendo le parti processuali concordato l'entità della pena oggetto di rideterminazione, e rinunciato agli altri motivi. L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla I. n. 103 del 23/06/2017, dispone che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto raccoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. In seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, dunque, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio - elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal d.l. n. 92 del 2008 - secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati; e non è neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame, prima disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707;

Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità); invero, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853;

Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). In tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522).

Nel caso in esame, il ricorrente, pur avendo concordato con il PG la riduzione della pena, ottenendone la riforma in senso favorevole, lamenta l'omesso accoglimento di motivi, proposti con l'appello, che erano stati oggetto di rinuncia.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che, in ragione della pretestuosità del ricorso, si ritiene equo determinare in Euro 4.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 01/06/2021 Il C