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Sentenza — n. 30218/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30218/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30218/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'ordinanza che forma oggetto del presente giudizio è stata pronunziata il 29 gennaio 2021 dal Tribunale del riesame di Lecce, che ha respinto l'appello presentato ex art. 310 cod. proc. pen. dal difensore di Massimo Candido avverso il provvedimento della Corte di appello di Lecce con il quale era stata respinta l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata al predetto per i reati di cui agli art. 416-bis cod. pen. e per l'appartenenza a due diversi sodalizi ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990; per tali reati Candido è stato condannato in primo grado e, in secondo grado, ha rinunziato ai motivi di appello, ottenendo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione della pena ad undici anni, dieci mesi e sei giorni di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 310 cod. proc. pen, art. 416-bis cod. pen, art. 74 d.P.R. 309 del 1990, art. 309 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30218/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A questo riguardo, si impone un inciso, funzionale all'illustrazione dell'attuale assetto della giurisprudenza di legittimità sui rapporti tra il requisito dell'attualità di cui all'art. 274, comma 1, lett.

Parole chiave

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traffico aggravato di cocaina aiuto all'evasione di detenuti assistenza riabilitativa mantenimento della carcerazione di sicurezza carcerazione preventiva eccessiva dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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art. 310 cod. proc. pen
L'ordinanza che forma oggetto del presente giudizio è stata pronunziata il 29 gennaio 2021 dal Tribunale del riesame di Lecce, che ha respinto l'appello presentato ex art. 310 cod. proc. pen.
art. 416-bis cod. pen
dal difensore di Massimo Candido avverso il provvedimento della Corte di appello di Lecce con il quale era stata respinta l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata al predetto per i reati di cui agli art. 416-bis cod. pen.
art. 74 d.P.R. 309 del 1990
e per l'appartenenza a due diversi sodalizi ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990.
art. 309 cod. proc. pen
— la fase genetica della misura cautelare e che il ricorrente avrebbe dovuto agitare con il riesame ex art. 309 cod. proc. pen., giacché è in quella sede che va vagliato se il Giudice per le indagini preliminari abbia tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CANDIDO MASSIMO nato a MAGLIE il 18/04/1973 avverso l'ordinanza del 29/01/2021 del TRIB. DEL RIESAME di LECCElette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PAOLA FILIPPI, che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. FRANCESCO GIANZI, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. L'ordinanza che forma oggetto del presente giudizio è stata pronunziata il 29 gennaio 2021 dal Tribunale del riesame di Lecce, che ha respinto l'appello presentato ex art. 310 cod. proc. pen. dal difensore di Massimo Candido avverso il provvedimento della Corte di appello di Lecce con il quale era stata respinta l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata al predetto per i reati di cui agli art. 416-bis cod. pen. e per l'appartenenza a due diversi sodalizi ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990; per tali reati Candido è stato condannato in primo grado e, in secondo grado, ha rinunziato ai motivi di appello, ottenendo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione della pena ad undici anni, dieci mesi e sei giorni di reclusione.

2. Contro l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Candido, sviluppando un unico motivo, che lamenta violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari. Sostiene la parte che il pericolo di reiterazione va ravvisato in concreto e che occorre preconizzare non solo che l'interessato, presentandosene l'occasione, sicuramente delinqua, ma anche che detta occasione effettivamente si ripresenti. Assume la parte che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari legata al disposto dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. doveva ritenersi superata sulla base dell'informativa redatta dai Carabinieri del NOR della Compagnia di Maglie dell'8 agosto 2017, secondo cui, già dal luglio 2014, Candido aveva preso le distanze dal gruppo soglianese a causa di dissidi e contrasti.

Sostiene, di conseguenza, il ricorrente che la risposta fornita sul punto da Tribunale del riesame sia errata, nella parte in cui il Collegio della cautela ha valorizzato la partecipazione dell'imputato a tre diversi sodalizi ed ha neutralizzato la medesima argomentazione agitata nell'incidente cautelare; in particolare l'ordinanza sarebbe carente e contraddittoria laddove ha affermato che la produzione difensiva documentava solo l'incrinatura dei rapporti tra l'imputato ed un altro sodale, nel contempo trascurando che, dalle intercettazioni ambientali, si evinceva la presenza di Candido ovvero la sua frequentazione con gli altri imputati solo fino al 22 luglio 2014, nonostante le indagini siano andate avanti fino al maggio 2017.

Il Tribunale del riesame avrebbe dovuto considerare il tempo trascorso dalla commissione del reato, sicché oggi, a distanza di ben sei anni dai fatti, il pericolo di recidiva sarebbe scongiurato. A seguire, il ricorrente cita giurisprudenza di questa Corte a proposito della relazione che intercorre tra il tempo decorso tra il fatto e la data di emissione del procedimento coercitivo e la motivazione del provvedimento cautelare. Il ricorso poi sposta l'attenzione anche sul tempo intercorso dall'applicazione della custodia in carcere e sulla circostanza che, in costanza di regime carcerario, Candido aveva avuto comportamenti meritori, che gli erano valsi due encomi da parte della direttrice del carcere, ed aveva proficuamente iniziato un percorso universitario e partecipato, con merito, alle varie attività della cooperativa sociale "Piano di fuga".

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto rigettarsi il ricorso per l'impossibilità di riconsiderare elementi coperti da giudicato cautelare e senza nuovi elementi decisivi.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

1. Il ricorrente lamenta il mancato accoglimento dell'appello cautelare promosso dinanzi al Tribunale del riesame di Lecce, teso a contestare il diniego, da parte della Corte di appello di Lecce, della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con altra meno afflittiva. Da quanto è dato evincere dal provvedimento impugnato, la predetta misura carceraria era stata applicata a Massimo Candido a far data dal settembre 2017 — per i reati di cui agli art. 416-bis cod. pen. e per l'appartenenza a due diversi sodalizi ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990.

Egli, in primo grado, è stato riconosciuto responsabile di aver fatto parte della cosca mafiosa Coluccia e del parallelo sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, e, in secondo grado, ha rinunziato ai motivi di appello, ottenendo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione della pena ad undici anni, dieci mesi e sei giorni di reclusione. Secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato, inoltre, Candido si occupava dell'approvvigionamento e della distribuzione sul mercato di varie tipologie di stupefacenti e partecipava, da protagonista, ad azioni intimidatorie ed estorsive ed agli incontri con i vertici dell'associazione mafiosa.

In ragione, poi, della continuità dei rifornimenti di droga presso un diverso gruppo criminale, egli è stato condannato anche per la partecipazione alla diversa compagine ex art. 74 del d.P.R. 309 del 1990 facente capo a Marco Pepe e Daniele De Matteis, del quale aveva altresì favorito la latitanza. Il ricorrente svolge le sue censure solo in punto di esigenze cautelari, così come era sulle esigenze cautelari che erano stati strutturati l'istanza de libertate e l'appello cautelare.

2. Orbene, una prima riflessione si impone, laddove la domandata sostituzione della custodia in carcere appare distonica rispetto alla presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 416- bis cod. pen. (che è uno dei tre reati titolo cautelare) prevista dall'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. Se vi è gravità indiziaria per il suddetto reato associativo e ricorrono esigenze cautelari, infatti, l'unica misura applicabile per l'associazione per delinquere di stampo mafioso è quella carceraria, senza che vi sia spazio per misure meno afflittive.

In altri termini, indiscussa la gravità indiziaria per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la permanenza di esigenze cautelari, quand'anche attenuate, impone di mantenere il vincolo massimo, sicché non vi è margine per una sostituzione della misura cautelare. Naturalmente, per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, le presunzioni — quella di sussistenza delle esigenze cautelari e quella di adeguatezza della custodia in carcere — sono, invece, entrambe relative. A questo riguardo il Collegio osserva che il Tribunale del riesame pare non essersi avveduto del difetto di impostazione alla base del ragionamento dell'istante, laddove questi agita il — presunto — ridimensionamento delle esigenze cautelari quale ragione per la sostituzione della custodia in carcere con una misura cautelare meno afflittiva.

Ciò non di meno, avendo comunque il Collegio della cautela fornito una risposta quanto alla permanenza delle esigenze cautelari, occorre interrogarsi sul se la giustificazione resa sia priva di vizi e corretta in diritto allorché ha respinto l'impugnativa ex art. 310 codice di rito. In particolare, è necessario verificare se il Tribunale abbia correttamente valutato l'incidenza sull'attualità del pericolo di recidiva del decorso del tempo e delle altre circostanze positive addotte dalla parte.

3. Venendo al concreto esame dell'ordinanza impugnata, ci sono due considerazioni che inducono a respingere il ricorso. 3.1. La prima è che il ricorrente adduce una serie di circostanze fattuali — quanto alla pretesa collocazione della sua condotta delittuosa nel tempo ed all'altrettanto preteso allontanamento dal contesto delinquenziale — che sono frutto di una prospettazione di parte che questa Corte non può verificare. Neanche l'informativa allegata al ricorso — che, secondo il ricorrente, attesterebbe di un suo allontanamento da determinati contesti delinquenziali — è significativa; al di là della laconicità dell'accenno al Candido e dell'assoluta vaghezza circa l'epoca in cui gli accertamenti su quest'ultimo erano stati svolti, infatti, essa contiene riferimenti fattuali che presupporrebbero un'incursione sui fatti che sono addebitati all'impugnante che questa Corte non è in condizione di attuare e che neanche appartengono alle prerogative che il nostro ordinamento attribuisce al Giudice di legittimità.

Peraltro, sul punto il Tribunale della cautela ha fornito una risposta cui il ricorrente non ha opposto critiche ammissibili in questa sede, affermando come quella nota testimoniasse, al più, l'allontanamento di Candido solo da un sodale e non fosse, pertanto, significativa di un distacco dal contesto criminale di riferimento. 3.2. La seconda considerazione è che il Tribunale del riesame ha correttamente stimato la neutralità del tempo trascorso, esaltando la caratterizzazione negativa della figura del ricorrente, partecipe di ben tre sodalizi, ed escludendo che fosse venuta meno l'attualità delle esigenze cautelari.3.2.1.

A questo riguardo, si impone un inciso, funzionale all'illustrazione dell'attuale assetto della giurisprudenza di legittimità sui rapporti tra il requisito dell'attualità di cui all'art. 274, comma 1, lett.

c) e le presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (con particolare riferimento all'associazione mafiosa) e sul riverbero di detto rapporto sul versante motivazionale dei provvedimenti cautelari, rispetto al quale si registrano due orientamenti oltre una terza direzione ermeneutica di carattere "intermedio", espressa, in tempi recenti, da Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471, che costituisce altresì un efficace guida per l'illustrazione delle diverse posizioni giurisprudenziali. Secondo una prima opzione, la presunzione relativa di pericolosità sociale per il partecipe ad associazione mafiosa può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del Giudice (presenti agli atti o addotti dalla parte interessata) emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, sicché, in assenza di elementi a favore, sul Giudice della cautela non grava un onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 26371 del 24/7/2020, Carparelli, Rv. 279470;

Sez. 6, n. 19787 del 26/3/2019, Bonforte, Rv. 275681; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Rv. Tronnbacca, Rv. 278569; Sez. 5, n. 40206 del 2/7/2018, Lombardo, n. m.;Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180; Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifiro', Rv. 273631; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726; Sez. 5, n. 44644 del 28/06/2016, Leonardi, Rv. 268197; Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino, Rv. 265986;

Sez. 5, n. 38119 del 22/07/2015, Ascone, Rv. 264727; nonché Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270626, che opera un distinguo tra mafie storiche e non). Una specifica declinazione interna dell'orientamento suddetto (Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270626; Sez. 5, n. 36389 del 15/7/2019, Forgetti, Rv. 276905) ha proposto, talvolta, una distinzione tra "mafie storiche" e quelle che tali non sono, legando unicamente alle prime la presunzione relativa di pericolosità cautelare alla quale non è necessaria la verifica in punto di attualità del pericolo, potendo essere vinta la presunzione solo dalla prova del distacco dal contesto mafioso.

Un diverso orientamento ritiene sussistente un onere motivazionale, incentrato sulla valutazione del requisito dell'attualità, allorché si registri una consistente distanza temporale tra i fatti ed il provvedimento cautelare (Sez. 1, n. 28991 del 25/9/2020, Felice, Rv. 279728; Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, Lo Russo, Rv. 279720; Sez. 1, n. Sez. 1, n. 42714 del 19/7/2019, Terminio, Rv. 277231; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861 - 01; Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino e altri, Rv. 270738;

Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Sinesi, Rv. 269957; Sez. 5, n. 36569 del 19/07/2016, Cosentino, Rv. 267995; Sez. 5, n. 52628 del 23/09/2016, Gallo e altri, Rv. 268727). Esiste, poi, una terza opzione esegetica — che è quella a cui aderisce la sentenza Quaceci e che è stata definita "intermedia" nella relazione di contrasto n. 94 del 2020 a cura dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione - che muove dal rilievo che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale; sicché non vi è un obbligo positivo di motivare circa la ricorrenza dei pericula libertatis, ma occorre soltanto apprezzarne le ragioni di esclusione evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti; con la precisazione che, tra le ragioni di esclusione suddette, rientra anche il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta, a differenza della rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, che ha invece valore determinante nel senso dell'insussistenza delle esigenze cautelari.

E' cosi che, mentre la dimostrazione del recesso dal sodalizio e della definitiva interruzione dei rapporti dell'interessato con la cosca di appartenenza ha un'incidenza tranchant rispetto al venir meno dell'attualità delle esigenze cautelari, il tempo trascorso — naturalmente in assenza di ulteriori manifestazioni di appartenenza al sodalizio — va valutato in ragione della sua effettiva estensione e del significato che esso può assumere in termini di allontanamento dal contesto delinquenziale rispetto alla gravità degli addebiti recte, del substrato fattale alla base dei medesimi — che sono mossi all'indagato.

Ebbene, il Collegio ritiene di aderire a questo terzo orientamento, siccome in grado di comporre i vari indicatori normativi e di operare una valutazione bilanciata che, da una parte, tenga conto della presunzione ancorché relativa — di sussistenza delle esigenze cautelari e, dall'altra, non paralizzi la valutazione giudiziaria rispetto alla singola vicenda cautelare, quando sia trascorso un considerevole lasso di tempo dai fatti e il detenuto non abbia fatto registrare ulteriori comportamenti indicativi della sua appartenenza alla compagine malavitosa. 3.2.2.

D'altra parte, a riprova della peculiarità della valutazione a farsi, giova ricordare che le caratteristiche di persistenza del vincolo associativo ex art. 416-bis cod. pen. e la necessità di tenerne conto a fini cautelari sono state nuovamente riconosciute dalla Corte Costituzionale, sia pure al fine di 6 PI respingere, per manifesta infondatezza, una censura di illegittimità della presunzione non già di sussistenza delle esigenze cautelari, ma di adeguatezza della sola custodia in carcere. Nell'ordinanza n. 136 del 2017, infatti, la Consulta ha ricordato la «specificità del vincolo, che, sul piano concreto, implica ed è suscettibile di produrre, da un lato, una solida e permanente adesione tra gli associati, una rigida organizzazione gerarchica, una rete di collegamenti e un radicamento territoriale e, dall'altro, una diffusività dei risultati illeciti, a sua volta produttiva di accrescimento della forza intimidatrice del sodalizio criminoso».

Nell'occasione, la Corte, nel richiamare un proprio precedente (sentenza n. 265 del 2010), ha ricordato che le caratteristiche del vincolo associativo lo rendono capace di permanere inalterato nonostante le vicende personali dell'associato e di mantenerne viva la pericolosità, il che costituisce una traccia esegetica di grande rilievo a conforto dell'interpretazione seguita nella questione sub iudice. 3.2.3. A questo riguardo un'altra precisazione riguarda la nozione di "tempo" agitata dal ricorrente, giacché quest'ultimo rimarca sia la distanza tra la condotta e l'esecuzione dell'ordinanza cautelare genetica, sia il tempo trascorso ad oggi.

Quanto al primo, tuttavia, in disparte quanto si è detto sopra rispetto al concreto della regiudicanda, si tratta di un argomento che riguarda testualmente — ex art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. — la fase genetica della misura cautelare e che il ricorrente avrebbe dovuto agitare con il riesame ex art. 309 cod. proc. pen., giacché è in quella sede che va vagliato se il Giudice per le indagini preliminari abbia tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato. Oggi il periodo trascorso dal ricorrente da libero prima dell'esecuzione della misura cautelare va sì considerato, ma nella diversa ottica del venir meno delle esigenze cautelari ex art. 299, comma 1, cod. proc. pen. ed esso si somma a quello che Candido ha trascorso da detenuto; con la precisazione, tuttavia, che l'assenza di ulteriori comportamenti penalmente rilevanti o indicativi di appartenenza mafiosa nella fase della detenzione deve avere necessariamente un minor "peso" in bonam partem rispetto alla medesima assenza che si sia registrata quando il soggetto era libero, dato che proprio la funzione innpeditiva della custodia in carcere rispetto all'ulteriore protrazione della condotta rende il tempo trascorso in vinculis meno significativo di un effettivo e volontario allontanamento del detenuto da contesti delinquenziali. 3.2.4.

Orbene, svolte queste considerazioni, va rilevato che, da una parte, il tempo trascorso dai fatti (non essendo dimostrata la retrodatazione sostenuta dal ricorrente) e dalla stessa incarcerazione del ricorrente non è particolarmente esteso; e che, dall'altra, il Tribunale del riesame ha valorizzato l'estrema gravità della partecipazione di Candido a ben tre sodalizi, uno dei quali a connotazione mafiosa, cui è collegato almeno uno di quelli ex art. 74 cit., evincendone l'infondatezza dell'istanza, che era basata, come sopra si è osservato, sulla ritenuta valenza di un'informativa attestante, al più, l'allontanamento da uno dei sodali.

Si tratta di motivazione corretta in diritto e priva di tratti di manifesta illogicità, che vede il dato temporale — peraltro per la gran parte trascorso in stato di detenzione — soccombere di fronte alla estrema gravità della condotta alla base degli addebiti in concreto valutata, rispetto alla quale anche la partecipazione ad attività ricreative e culturali in fase di detenzione non può incidere e far ritenere eliso, ad oggi, il rischio di recidiva.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

5. Giacché dal presente provvedimento non discende la rimessione in libertà del detenuto, si dispone che la Cancelleria effettui gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ri