Ordinanza — n. 30217/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza n. 11960 del 7 dicembre 2017, questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Gianmaria Ripamonti, Behari Vinod Sahari e Alfonso Papa, i primi due condannati per bancarotta semplice e il terzo per bancarotta fraudolenta documentale in relazione al fallimento della s.r.l. "LMP". Contestualmente il Collegio ha condannato i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 2340,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Erario, essendo la curatela ammessa al patrocinio statuale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 130 cod. proc. pen, art. 541 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30217/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sul contrasto insorto in ordine, appunto, sulle attribuzioni concernenti la condanna alle spese per il giudizio di cassazione, sono intervenute le Sezioni Unite, con l'ordinanza De Falco (Sez. U, Ordinanza n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 277760), sancendo che: «Nel giudizio di legittimità spetta alla Corte di cassazione provvedere, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., alla condanna generica dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; spetta al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione di tali spese mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002».
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a seguente ORDINANZA Sulla correzione di errore materiale della sentenza del 07/12/2017 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PAOLA FILIPPI, che ha chiesto procedersi all'integrazione necessaria al fine di consentire la liquidazione delle spese in favore della curatela. RITENUTO IN FATFO 1. Con sentenza n. 11960 del 7 dicembre 2017, questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Gianmaria Ripamonti, Behari Vinod Sahari e Alfonso Papa, i primi due condannati per bancarotta semplice e il terzo per bancarotta fraudolenta documentale in relazione al fallimento della s.r.l. "LMP". Contestualmente il Collegio ha condannato i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 2340,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Erario, essendo la curatela fallimentare ammessa al patrocinio statuale.
2. Con PEC dell'Il marzo 2021 indirizzata a questa sezione, l'Avv. Emanuela Viganò, difensore della parte civile curatela fallimentare LMP s.r.I., ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha chiesto «informazioni in merito alla liquidazione delle spese in favore della parte civile Fallimento. LMP s.r.l. ammessa al G.P. e da me assistita, disposta con sentenza della Suprema Corte di Cassazione sezione V penale (all.), poiché, ad oggi, nella mia area personale Isg.giustizia non ho trovato alcun riferimento a tale liquidazione per poter emettere la fattura e ricevere il relativo pagamento». Ricevuta detta pec, il Presidente titolare di questa sezione ha disposto la formazione di fascicolo ex art. 130 cod. proc. pen.
3. Il Sostituto Procuratore generale, concludendo per iscritto, ha chiesto procedersi all'integrazione necessaria al fine di consentire la liquidazione delle spese in favore della curatela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 11960 del 7 dicembre 2017, questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Gianmaria Ripamonti, Behari Vinod Sahari e Alfonso Papa, i primi due condannati per bancarotta semplice e il terzo per bancarotta fraudolenta documentale in relazione al fallimento della s.r.l. "LMP". Contestualmente il Collegio ha condannato i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 2340,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Erario, essendo la curatela ammessa al patrocinio statuale.
Il Collegio non ha, invece, provveduto a decretare anche il pagamento a favore del difensore della parte civile, in ossequio al disposto dell'art. 83, comma 2, d.P.R. 115 del 2002, secondo cui, per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. Tale modus operandi era — sia prima che dopo la pronunzia in discorso — largamente diffuso nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 11647 del 05/02/2019, Ben Said; Sez. 5, n. 44915 del 27/04/2018, Musumeci;
Sez. 4, n. 29314 del 05/06/2018, Vivanet; Sez. 1, n. 21091 del 08/02/2018, Riccio; Sez. Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio; Sez. 1, n. 7784 del 27/11/2017, dep. 2018, Parola; Sez. 2, n. 12856 del 27/01/2017, Viorel; Sez. 1, n. 7308 del 21/12/2016, dep. 2017, Graziano; Sez. 5, n. 2186 del 14/11/2016, dep. 2017, Antonucci), pur registrandosi un orientamento minoritario che reputava la Corte di cassazione competente anche ad emettere il decreto di pagamento a favore del difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Sul contrasto insorto in ordine, appunto, sulle attribuzioni concernenti la condanna alle spese per il giudizio di cassazione, sono intervenute le Sezioni Unite, con l'ordinanza De Falco (Sez. U, Ordinanza n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 277760), sancendo che: «Nel giudizio di legittimità spetta alla Corte di cassazione provvedere, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., alla condanna generica dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; spetta al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione di tali spese mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002».
Ebbene, la questione va oggi affrontata considerando l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite intervenuto successivamente alla sentenza 11960, prendendo atto, da una parte, che questa Corte non avrebbe dovuto provvedere anche alla liquidazione delle spese dovute dall'imputato, ma solo alla relativa condanna generica, e restando confermato che il decreto di pagamento a favore del difensore della parte civile è di competenza del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Ed è proprio prendendo spunto non solo dal principio statuito, ma anche dall'approccio concreto seguito dall'ordinanza De Falco rispetto a quella regiudicanda, che la questione va risolta, adottando una soluzione analoga a quella fatta propria dalle Sezioni Unite, perché la sentenza oggi sub iudice vede una statuizione identica a quella della pronunzia all'attenzione del massimo Consesso.
La prima sezione penale, infatti, nella sentenza portata all'attenzione delle Sezioni Unite, aveva adottato lo stesso metodo della sentenza di questa sezione che forma oggetto dell'odierno giudizio, condannando l'imputato alla rifusione delle spese a favore della parte civile, quantificando l'importo e disponendo il pagamento in favore dell'Erario, senza decretare il pagamento anche nei confronti del difensore della parte civile. Così si sono espresse le Sezioni Unite nell'applicare il principio enucleato alla sentenza della prima sezione penale posta al loro vaglio:
«Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto, in tale sentenza ricorre un errore materiale, poiché la Corte non avrebbe dovuto procedere alla liquidazione, risultando a ciò competente, nel caso di specie, la Corte di Assise di appello di Napoli. Deve ritenersi che si tratti di un errore materiale in quanto inficia una statuizione accessoria, privandola di un contenuto obbligatorio»; nel concreto, poi, il massimo Consesso ha provveduto a correggere l'errore materiale sia nella motivazione che nel dispositivo, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello emittente la sentenza impugnata per la liquidazione a favore del difensore.
Mutuando l'approccio teorico e pratico delle Sezioni Unite, dunque, deve ritenersi che: - la quantificazione della somma dovuta all'Erario sia da eliminare ex art.130 cod. proc. pen., - il dispositivo e la motivazione vadano emendati dal riferimento alla quantificazione della somma liquidata, gli atti vadano trasmessi alla Corte di appello di Milano perché provveda con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002. Ne consegue che: nel dispositivo, la frase posta dopo le parole «dalla parte civile» va sostituita dalle seguenti:
«ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002»; nel corpo della motivazione, va eliminato il riferimento alla liquidazione delle spese, sostituendo, all'intero § 5, il seguente: «La Corte deve altresì condannare i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado, da devolversi a favore dell'Erario in quanto la parte beneficiaria è ammessa al patrocinio sta tuale, spese la cui liquidazione compete alla Corte di appello di Milano»; deve disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano perché provveda con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza emessa da questa Corte di cassazione, sez. 5 penale, n. 11960 del 7/12/2017 nel senso che: - nel punto 5 della motivazione le parole «i ricorrenti vanno altresì condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che si liquidano in euro 2340,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Erario, trattandosi di parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «la Corte deve altresì condannare i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado, da devolversi a favore dell'Erario in quanto la parte beneficiaria è ammessa al patrocinio sta tuale, spese la cui liquidazione compete alla Corte di appello di Milano»; - nel dispositivo le parole «che si liquidano in euro 2340,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Erario» sono sostituite dalle seguenti:
«ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. n. 115/2002». Dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano. Manda alla cancelleria per provvedere alle annotazio