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Sentenza — n. 30216/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30216/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30216/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Nel procedimento a carico di MOHAMED AMINE nato in MAROCCO il 01/01/1999 Avverso la ORDINANZA del 05/11/2020 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, Franca ZACCO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. E' impugnata l'ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia, che, provvedendo quale giudice del dibattimento, ha dichiarato la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per insufficienza dell'avviso all'imputato della facoltà di accedere al rito abbreviato, ex art. 522 lett.

Regesto Legislator

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art. 560 cod. proc. pen, art. 111 Cost, art. 568 c.p; Sentenza — n. 30216/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Un. 12/02/1998, Di Battista, Rv. 209603; Sez. Un. n. 26 del 2000, Magnani; Sez. Un. 20712/2007, P.M. c. Battistella; Sez. Un. n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590). In entrambi i casi, la ritualità del processo può essere ripristinata solo mediante la rimozione del provvedimento abnorme, determinandosi la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo ovvero una indebita regressione dello stesso, in violazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2 (Sez. U, 18/1/2018, n. 20569, PM in proc.

Parole chiave

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procedura abbreviata censure procedurali ritiro della domanda di revisione ricorso per cassazione violazione delle forme sostanziali procedimenti e rimedi accessori

Disposizioni normative citate

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art. 560 cod. proc. pen
Secondo il Tribunale il predetto avviso conteneva riferimento a disposizioni del codice di rito non più vigenti ( art. 560 cod. proc. pen.), come pure la modalità di esercizio del potere di richiesta ivi indicata risultava abrogata da molto tempo.
art. 111 Cost
art. 568 c.p
Deve, dunque, ribadirsi, che l'illegittimità del provvedimento non giustifica di per sé la sua impugnabilità con ricorso per cassazione in nome della categoria dell'abnormità, che altrimenti diverrebbe un agevole escamotage per bypassare il disposto dell'art. 568 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. 20712/2007
26 del 2000, Magnani; Sez. Un. 20712/2007, P.M.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Nel procedimento a carico di MOHAMED AMINE nato in MAROCCO il 01/01/1999 Avverso la ORDINANZA del 05/11/2020 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, Franca ZACCO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. E' impugnata l'ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia, che, provvedendo quale giudice del dibattimento, ha dichiarato la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per insufficienza dell'avviso all'imputato della facoltà di accedere al rito abbreviato, ex art. 522 lett.

f) cod. proc.pen.. Secondo il Tribunale il predetto avviso conteneva riferimento a disposizioni del codice di rito non più vigenti ( art. 560 cod. proc. pen.), come pure la modalità di esercizio del potere di richiesta ivi indicata risultava abrogata da molto tempo.

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia, deducendo l'abnormità del provvedimento impugnato per l'anomala regressione del procedimento, determinatasi pur in presenza di un valido avviso, rappresentando che l'erronea indicazione della normativa abrogata integra un mero errore formale, ininfluente sul diritto di difesa dell'imputato, né tale da generare alcuna decadenza per quest'ultimo. 3.Con requisitoria scritta del 19 marzo 2021 il Procuratore generale della Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato, poiché non tiene conto della elaborazione giurisprudenziale di questa Corte di legittimità in tema di atto abnorme. 2.Costituisce, infatti, jus receptum che è affetto da abnormità, non solo il provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale ( c.d. abnormità strutturale, esemplificata nella carenza di potere in astratto), ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite ( c.d. abnormità funzionale, esemplificata nella carenza di potere in concreto), determinando la stasi del processo e la impossibilità di proseguirlo ( Sez.

Un. 12/02/1998, Di Battista, Rv. 209603; Sez. Un. n. 26 del 2000, Magnani; Sez. Un. 20712/2007, P.M. c. Battistella; Sez. Un. n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590). In entrambi i casi, la ritualità del processo può essere ripristinata solo mediante la rimozione del provvedimento abnorme, determinandosi la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo ovvero una indebita regressione dello stesso, in violazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2 (Sez. U, 18/1/2018, n. 20569, PM in proc.

Ksouri), ciò che giustifica la diretta ricorribilità per cassazione del provvedimento abnorme. 2.1. Le Sezioni Unite " Toni" hanno, però, già chiarito che il regresso del procedimento è atipico, con la conseguente abnormità del relativo provvedimento, solo se esso consegue ad un atto adottato dal giudice in carenza di potere, fenomeno che, tuttavia, non si verifica quando il giudice, dichiarata la nullità del decreto di citazione, restituisca gli atti al pubblico ministero, ancorché si tratti di declaratoria originata da un suo errore, in quanto l'atto rientra nella sfera di competenza del giudice e non determina la stasi del procedimento, potendo il pubblico ministero disporre la rinnovazione degli atti che il giudice ha ritenuto viziati ( Sez.

Un. 26.3.2009, n. 25957, P.M. in proc. Toni e altro). In continuità con tale orientamento si sono pronunciate Sez. 3, n. 26770 del 28/05/2008, Rv. 240272; Sez. 6 n. 22430 del 22/04/2008, Rv. 240567; Sez. 2 n. 10640 del 30/01/2020 Rv. 278530, che hanno tutte riguardo a situazioni nelle quali il provvedimento oggetto di ricorso per cassazione per abnormità, quand'anche erroneo, non può definirsi avulso dal sistema. Questo vuol dire che l'abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo ( Sez.

Un. "Toni"cit.). Solo in tal caso, il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che, conformandosi al provvedimento giudiziario, minerebbe la regolarità del processo, mentre negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice (Sez.2, n.10640 del 30/01/2020). 2.2. Deve, dunque, ribadirsi, che l'illegittimità del provvedimento non giustifica di per sé la sua impugnabilità con ricorso per cassazione in nome della categoria dell'abnormità, che altrimenti diverrebbe un agevole escamotage per bypassare il disposto dell'art. 568 c.p.p. (Sez. 2, n. 24633 del 17/07/2020,Rv. 279668). 2.3.

A tale stregua, non si riscontra la denunciata abnormità, perché il provvedimento impugnato rientra, strutturalmente, nei poteri del giudice e non si colloca al di fuori degli schemi paradigmatici del sistema processuale; esso, indipendentemente dalla sua fondatezza, non può considerarsi abnorme, non determinando la stasi del procedimento, ben potendo il P.M. disporne la rinnovazione.

3. Va, pertanto, dichiarata, l'inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Così decis