Sentenza — n. 30215/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il decreto in epigrafe il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Perugia, all'esito dell'udienza preliminare, ha disposto il rinvio a giudizio di diversi imputati, tra i quali anche Fabio Gori per il concorso nel delitto di falso di cui all'art. 479 cod. pen., così riqualificato il fatto a lui originariamente contestato quale abuso di ufficio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 479 cod. pen; Sentenza — n. 30215/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Difatti, ove l'imputazione devoluta al giudice del dibattimento fosse stata, in ipotesi, effettivamente immutata, non esiste alcun ostacolo normativo che impedisca a tale giudice di dichiarare la nullità del provvedimento di rinvio a giudizio a norma dell'art. 178 comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (vedi anche Sez. 1, n. 3535 del 13/07/1994, Bettini, Rv. 199354). Poiché l'ordinamento processuale consente che a tale anomalia possa essere posto rimedio in sede dibattimentale, deve escludersi che l'eventuale immutazione del fatto contestato operata dal giudice della udienza preliminare con il decreto che dispone il giudizio comporti l'abnormità di tale provvedimento.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gori Fabio, nato a Roma il 09/08/1958 avverso il decreto del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Perugia del 26/01/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto in epigrafe il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Perugia, all'esito dell'udienza preliminare, ha disposto il rinvio a giudizio di diversi imputati, tra i quali anche Fabio Gori per il concorso nel delitto di falso di cui all'art. 479 cod. pen., così riqualificato il fatto a lui originariamente contestato quale abuso di ufficio.
2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso Fabio Gori, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con il quale lamenta la abnormità del provvedimento e la violazione del diritto di difesa. Sostiene il ricorrente che la sua posizione è diversa da quella degli altri imputati, ai quali, diversamente da lui, era stata specificamente contestata la violazione dell'art. 479 cod. pen.; pertanto, nei suoi confronti non si procedeva per un fatto già contestato e solo diversamente qualificato, bensì per un fatto diverso e mai contestato dal Pubblico ministero e peraltro più grave rispetto al delitto di abuso di ufficio; in tal modo il Giudice dell'udienza preliminare, anziché invitare il Pubblico ministero a modificare l'imputazione, si era a questo sostituito nell'esercizio dell'azione penale, adottando un provvedimento esorbitante dai suoi poteri.
Risulta anche violato il diritto di difesa dell'imputato, che si vede rinviato a giudizio per un fatto più grave di quello originariamente contestato e per il quale neppure è stato posto in grado di optare per un rito alternativo o di far valere le sue difese nel corso dell'udienza preliminare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Anche laddove si ritenesse, come sostenuto nel ricorso, che il Giudice dell'udienza preliminare abbia rinviato Fabio Gori a giudizio per un reato diverso da quello originariamente contestato e per il quale, quindi, il Pubblico ministero non avrebbe mai esercitato l'azione penale, il decreto di rinvio a giudizio non integrerebbe un provvedimento abnorme. Questa Corte di cassazione ha già affermato che l'eventuale mutamento del fatto contestato operato dal giudice dell'udienza preliminare con il decreto che dispone il giudizio non comporta l'abnormità di tale provvedimento, in quanto l'ordinamento processuale consente che a tale anomalia possa essere posto rimedio in dibattimento (Sez. 6, n. 45275 del 16/11/2001, Acampora, Rv. 221306).
Difatti, ove l'imputazione devoluta al giudice del dibattimento fosse stata, in ipotesi, effettivamente immutata, non esiste alcun ostacolo normativo che impedisca a tale giudice di dichiarare la nullità del provvedimento di rinvio a giudizio a norma dell'art. 178 comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (vedi anche Sez. 1, n. 3535 del 13/07/1994, Bettini, Rv. 199354). Poiché l'ordinamento processuale consente che a tale anomalia possa essere posto rimedio in sede dibattimentale, deve escludersi che l'eventuale immutazione del fatto contestato operata dal giudice della udienza preliminare con il decreto che dispone il giudizio comporti l'abnormità di tale provvedimento.
Difatti, per effetto del decreto impugnato, non si è venuto a creare quell'effetto di stallo o regressione processuale, non rimediabile se non attraverso un intervento del giudice di legittimità, che è caratteristico, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale, di un atto abnorme (cfr. in proposito Sez. U., n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv. 217244; Sez. U., n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999; Sez. U., n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590).
3. Non essendo il decreto impugnato affetto da abnormità, il ricorso risulta inammissibile in quanto proposto avverso un provvedimento non impugnabile. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/05/2021. Il Consigliere estensore