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Sentenza — n. 30214/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation rejects appeal on execution of judgment regarding non-enforceability declaration based on service of process rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30214/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal challenging the Rome Tribunal's order rejecting the request for a declaration of non-enforceability. The appellant argued that the lower court erred in finding an election of domicile with the defense attorney, citing conflicting prison records regarding his release and service of process. The court held that the Tribunal correctly inferred the existence of the domicile election from the prison administration's 2003 communication, which served as sufficient proof of the defendant's compliance with statutory obligations.

Regesto Legislator

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Art. 670 cod. proc. pen.; Art. 161 cod. proc. pen.: The court must declare notification null if the defendant fulfilled the obligation to elect a domicile, and prison administration attestations serve as sufficient evidence of such fulfillment.

Parole chiave

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declaration of non-enforceability election of domicile service of process prison administration records execution of judgment nullity of notification defense attorney estratto del casellario giudiziale

Disposizioni normative citate

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Art. 670 cod. proc. pen.
32123/20), ha rigettato l'istanza volta a ottenere la declaratoria di non esecutività, ai sensi dell'art. 670 cod.
Art. 161 cod. proc. pen.
Ciò che conta, però, - occorre ribadirlo - non è la trasmissione della elezione all'autorità giudiziaria, ma che l'imputato adempì all'obbligo previsto dall'art. 161 cod. proc. pen., comma 3, perché così si fonda il suo diritto di vedersi eseguire le notifiche presso il domicilio dichiarato.
Art. 603 cod. proc. pen.
D'altro canto, stante la obbligatorietà della dichiarazione o della elezione di domicilio, per come declinata dal terzo comma dell'art. 603 cod.
Art. 627 cod. proc. pen.
In tal modo, il giudice distrettuale ha dato seguito all'adempimento demandato dalla Corte di Cassazione, nel rispetto della regola di giudizio di cui al terzo comma dell'art. 627 cod. proc. pen. 5.AI rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 670 cod. proc. pen
32123/20), ha rigettato l'istanza volta a ottenere la declaratoria di non esecutività, ai sensi dell'art. 670 cod.
art. 161 cod. proc. pen
Ciò che conta, però, - occorre ribadirlo - non è la trasmissione della elezione all'autorità giudiziaria, ma che l'imputato adempì all'obbligo previsto dall'art. 161 cod. proc. pen., comma 3, perché così si fonda il suo diritto di vedersi eseguire le notifiche presso il domicilio dichiarato.
art. 603 cod. proc.pen
D'altro canto, stante la obbligatorietà della dichiarazione o della elezione di domicilio, per come declinata dal terzo comma dell'art. 603 cod.
art. 627 cod. proc. pen
In tal modo, il giudice distrettuale ha dato seguito all'adempimento demandato dalla Corte di Cassazione, nel rispetto della regola di giudizio di cui al terzo comma dell'art. 627 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 43774 del 04/10/2013
In tale prospettiva, "ove venga eccepita la nullità e "si accerti, con idonea attestazione dello stesso Istituto penitenziario che l'imputato aveva assolto all'obbligo di eleggere il domicilio, il giudice deve dichiarare la nullità delle notifiche" ( Sez. 2, n. 43774 del 04/10/2013 Rv.
Sez. 1, n. 32123/20
Sez. 2, n. 51513/2019
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ASPILLAGA PEREZ RONALD GUILLERMO nato PERU' il 20/07/1970 Avverso la ORDINANZA del 08/01/2021 del TRIBUNALE di ROMA quale G.E. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE letta la requisitoria scritta del 19/03/2021 del Sostituto Procuratore Generale, Fulvio Baldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. E' impugnata l'ordinanza del Tribunale di Roma, che, provvedendo quale giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio conseguente all'annullamento pronunciato dalla I sezione della Corte di cassazione (sentenza n. 32123/20), ha rigettato l'istanza volta a ottenere la declaratoria di non esecutività, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., della sentenza, emessa nei confronti di ASPILLAGA PEREZ Ronald Guillermo, dal medesimo Tribunale il 3 luglio 2009, divenuta irrevocabile il 21 febbraio 2010, con la quale era stata inflitta la condanna ad anni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 74 DPR n. 309/1990.

2. Con una prima ordinanza del 29 novembre 2019 il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile l'istanza per difetto di jus postulandi in capo al difensore, e infondata la dedotta nullità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna.

3. Nella sentenza di annullamento, il Giudice di legittimità ha ritenuto validamente costituito in capo al difensore istante lo jus postulandi, e ha rinviato per nuovo giudizio, anche sollecitandone i poteri istruttori, al Tribunale di Roma in ordine alla valutazione dei motivi dedotti con l'istanza, con i quali il provvedimento censurato in quella sede non si era adeguatamente misurato.

4. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza, ritenendo sussistente l'elezione di domicilio presso l'avvocato Cartaterra, alla luce del principio di diritto di cui alla sentenza n. 51513/2019 di questa Corte di legittimità.

5. Propone nuovamente ricorso per cassazione Aspillaga, con il ministero del difensore fiduciario, il quale denuncia vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della elezione di domicilio presso il difensore. Lamenta che, come la prima ordinanza, già annullata dal giudice di legittimità, anche quella in esame è affetta dallo stesso vizio logico già censurato, poichè ha desunto la elezione di domicilio dall'interpretazione logica della sequenza degli atti presenti nell'incarto processuale, "piuttosto che misurarsi con il controllo della sua effettiva esistenza", come indicato nella sentenza rescindente.

Evoca, infatti, il difensore, la nota datata 23 luglio 2019 con la quale, a richiesta della parte, la Direzione del carcere di Viterbo aveva dato riscontro negativo circa l'elezione di domicilio da parte del ricorrente, all'atto della scarcerazione avvenuta il 28 maggio 2003. Si duole, altresì, che, essendo presente in atti una nota del medesimo Istituto, di segno opposto, con la quale si attesta, cioè, che Aspillaga " il 28.05.2003 è stato scarcerato per fine pena ed ha eletto domicilio c/o lo studio Caricaterra Nicola del foro di Roma", pur avendone fatto espressa richiesta, il tribunale non aveva acquisito detta elezione di domicilio, che, infatti, non è presente in atti, sebbene nell'ordinanza impugnata si faccia ad essa riferimento quale "atto trasmesso al Collegio dal direttore del carcere al fine di riscontrare negativamente la richiesta di traduzione".

L'ordinanza impugnata, infine, non si misura con l'aporia costituita dalle due diverse attestazioni della Casa circondariale di Viterbo, mentre del tutto irrilevante è la circostanza che il ricorrente abbia eletto domicilio presso il medesimo difensore all'atto della presentazione dell'istanza in esame.

6. Con requisitoria scritta del 19 marzo 2021 del il Procuratore generale della Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 denunciato vizio di motivazione non è ravvisabile, e il ricorso, in conseguenza, risulta infondato. 2.La sentenza rescindente pronunciata dalla I Sezione penale di questa Corte demandava al giudice di merito un approfondimento istruttorio e motivazionale a fronte di una prima ordinanza che aveva formalmente dichiarato la inammissibilità dell'istanza, avendo rilevato un vizio processuale; è vero, altresì, che il Tribunale di Roma, con la prima ordinanza, aveva, comunque, offerto una valutazione di merito dell'istanza, pronunciandosi per la sua infondatezza, dando "semplicemente conto del riferimento in altri atti alla suddetta elezione di domicilio, così non misurandosi con il controllo della sua effettiva esistenza" ( così la sentenza rescindente a pg. 3).

E' il difensore ricorrente che chiarisce come il riferimento ad "altri atti" avesse a oggetto la attestazione del direttore del Carcere di Viterbo, del 30 ottobre 2003, con la quale si riferiva della avvenuta elezione di domicilio, in favore dell'avvocato Car6terra, all'atto della scarcerazione, da parte dell'Aspillaga. Il Giudice di legittimità ha ritenuto il "sostanziale rigetto", così pronunciato, non motivato e, soprattutto, privo di una preliminare verifica istruttoria finalizzata "all'accertamento della fondatezza o meno della domanda" da eseguirsi "richiedendo l'atto di cui trattasi ovvero la trasmissione del fascicolo che avrebbe dovuto contenerlo".

3. Il Tribunale di Roma ha puntualmente assolto al compito demandato, acquisendo gli atti del fascicolo di merito, pervenendo alla decisione di rigetto dell'istanza io baSe cAlla attestazione del 30 ottobre 2003 ( presente in atti) della Direzione carceraria e richiamando il principio di diritto affermato da questa Corte, a cui ha prestato espressa adesione, a tenore del quale, l'imputato detenuto, al quale sia stata effettuata, presso l'istituto di detenzione, una prima notificazione della citazione a giudizio afferente ad un procedimento diverso da quello per il quale si trova ristretto, ha l'onere, all'atto della scarcerazione, di dichiarare o eleggere domicilio anche per tale procedimento diverso, talché, qualora non vi adempia, le notificazioni successive sono validamente effettuate mediante consegna di copia al difensore, secondo quanto disposto dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 51513 del 06/12/2019 Rv. 277883).

Non è corretto, dunque, affermare che l'ordinanza impugnata abbia riproposto una decisione già censurata di illogicità dal giudice di legittimità: nel primo caso, infatti, nella superficiale valutazione del Tribunale, si era ritenuto, peraltro senza acquisizione degli atti, che la predetta nota facesse riferimento all'elezione di domicilio effettuata nel procedimento de quo dall'Aspillaga; qui, il Giudice territoriale ha svolto ben altre considerazioni, che hanno consentito di ricostruire il fatto processuale il cui accertamento era stato demandato dalla Corte di cassazione e di pervenire alla rassicurante conclusione che l'elezione di domicilio, come d'obbligo, vi fu, e venne comunicata all'A.G. procedente. 3.1.

Invero, dalla ricostruzione operata nel provvedimento impugnato, si rileva che, con la predetta nota del 30/10/2003, l'Istituto di pena di Viterbo - presso cui Aspillaga era detenuto per altra causa - comunicava al Tribunale procedente, che aveva disposto la rinnovazione della notifica del Decreto che dispone il giudizio e la notificazione dell'ordine di traduzione per l'udienza dibattimentale, due circostanze: l'avvenuta scarcerazione, il 28 maggio 2003, dell'Aspillaga ( da considerarsi, pertanto, libero) e l'elezione di domicilio, da questi effettuata presso l'avvocato Carleaterra, ai sensi dell'art. 161 cod. 3 cod. proc. pen.

E' incontestato che detta nota sia presente in atti, e che il Giudice procedente fosse stato posto a conoscenza, attraverso la sua ricezione, oltre che dello status libertatis acquisito dal ricorrente, altresì della domiciliazione presso il difensore fiduciario ( che, peraltro, ha presenziato a tutte le fasi del processo di merito, senza sollevare alcuna obiezione). E' vero, altresì, che non è stato materialmente rinvenuto il verbale che conteneva la elezione di domicilio; in realtà, non v'è certezza neppure della sua avvenuta trasmissione da parte dell'istituto carcerario.

Come si è già evidenziato, il difensore evidenzia un'aporia, ignorata dal Tribunale, costituita dalla circostanza che, in tempi molto più recenti, a distanza di oltre tre lustri, la Direzione dell'Istituto di Viterbo, a richiesta di parte, abbia attestato, con nota del 23/07/2019, che "essendo stato scarcerato in data 28/05/2003, con posizione giuridica "definitivo", nessun verbale ex art. 163 co. 3 cpp è stato redatto". 3.2. Ciò che occorre accertare nel presente scrutinio è se il Tribunale, pur non avendola materialmente rinvenuta, abbia verificato, come le era stato demandato dal Giudice di legittimità, "l'effettiva esistenza" della elezione di domicilio in questione.

Ritiene il Collegio di dare risposta affermativa, osservando che il Tribunale ha puntualmente ricostruito l'iter processuale dal quale ha desunto che, all'atto della scarcerazione, Aspillaga ebbe ad effettuare l'elezione di domicilio di cui all'art. 161 co. 3 cod. proc. pen.. In tal senso, depone univocamente, infatti, la attestazione del 30/10/2003, presente in atti, inoltrata al Tribunale dalla Direzione carceraria, nella quale risultano riportate correttamente le informazioni circa la rimessione in libertà dell'Aspillaga, e l'avvenuto adempimento di cui all'art. 161 co.3 cod. proc. pen., da parte del detenuto; ciò che fondava, inequivocabilmente, il suo diritto di vedersi effettuare la notifica presso quel domicilio eletto.

Tale conclusione trova conforto nella giurisprudenza di questa Corte che ha già ritenuto che l'attestazione della direzione carceraria è sufficiente a dimostrare l'avvenuto adempimento da parte del detenuto, che è obbligato a rendere la dichiarazione o elezione di domicilio all'atto della scarcerazione ( in termini, Sez. 2, n. 43774 del 04/10/2013 Rv. 257156, in un caso di smarrimento del verbale di elezione). 3.3. Tanto rende inefficace anche la questione relativa alla mancata trasmissione del verbale di elezione di domicilio al giudice procedente, trattandosi del mero inadempimento di un onere gravante sulla direzione carceraria, finalizzato a portare a conoscenza dell'Autorità Giudiziaria procedente la circostanza in esso rappresentata, e a garantire la correttezza delle notificazioni all'imputato, ma ininfluente ai fini del perfezionamento della procedura elettiva; d'altro canto, l'inadempimento non è corredato da alcuna sanzione processuale.

Invero, vale la pena di osservare che, laddove la notifica di cui si discute fosse stata eseguita presso un domicilio diverso da quello ( studio del difensore di fiducia) eletto all'atto della scarcerazione, a ragione ci si sarebbe doluti del relativo vizio, facendo valere la nullità assoluta della notificazione, costituendo la notificazione degli atti processuali (in specie quella del rinvio a giudizio) il cardine principale su cui si fonda il diritto al giusto processo in cui l'imputato, essendo reso edotto della data in cui si celebrerà il suo processo, ha modo di difendersi.

Ciò che conta, però, - occorre ribadirlo - non è la trasmissione della elezione all'autorità giudiziaria, ma che l'imputato adempì all'obbligo previsto dall'art. 161 cod. proc. pen., comma 3, perché così si fonda il suo diritto di vedersi eseguire le notifiche presso il domicilio dichiarato. In tale prospettiva, "ove venga eccepita la nullità e "si accerti, con idonea attestazione dello stesso Istituto penitenziario che l'imputato aveva assolto all'obbligo di eleggere il domicilio, il giudice deve dichiarare la nullità delle notifiche" ( Sez. 2, n. 43774 del 04/10/2013 Rv. 257156), vale a dire che l'attestazione dell'Istituto di pena è atto dotato di idonea forza dimostrativa dell'adempimento. 3.4.

Quanto all'aporia segnalata in ricorso, riguardante la diversa attestazione rilasciata dalla attuale Direzione carceraria, la deduzione sconta il limite della genericità, oltre che della non autosufficienza, mancando l'allegazione al ricorso per cassazione dell' istanza presentata dalla parte, di cui non è dato conoscere l'esatto contenuto, soprattutto con riguardo alla formulazione del quesito: se ci si fosse, per esempio, riferiti alla verifica della esistenza di un verbale di elezione di domicilio reso in questo procedimento, laddove l'atto potrebbe essere stato annotato, nei registri dell'Istituto, in relazione al diverso procedimento per cui Aspillaga era, all'epoca, detenuto.

D'altro canto, stante la obbligatorietà della dichiarazione o della elezione di domicilio, per come declinata dal terzo comma dell'art. 603 cod. proc.pen., resta oscuro il tenore stesso della attestazione rilasciata al difensore ( "essendo stato scarcerato in data 20.5.2003ccoposizione giuridica definitivo nessun verbale ex art. 161 co.3 cpp è stato redatto"), che, peraltro, sembra essere più una valutazione che un'attestazione conseguente all'effettiva verifica fattuale.

4. Alla luce delle delineate coordinate, non sarebbe ragionevole dubitare dei fatti ( scarcerazione e elezione di domicilio) attestati nella comunicazione del 30 ottobre 2003, né della loro conoscenza da parte dell'Autorità giudiziaria, e, dunque, delle stesse parti; in realtà, la stessa Difesa ricorrente non pone in discussione l'effettiva esistenza del documento, né sporge querela di falso con riguardo alla attestazione del 30 ottobre 2003; piuttosto, si duole del mancato rinvenimento dell'atto. Le doglianze difensive, però, non sono fondate, poiché il Tribunale ha perfettamente ricostruito i fatti, e acclarato attraverso un coerente iter argonnentativo, che la dichiarazione esisteva, ed era stata resa a favore dell'Avv. Caraterra all'atto della scarcerazione. In tal modo, il giudice distrettuale ha dato seguito all'adempimento demandato dalla Corte di Cassazione, nel rispetto della regola di giudizio di cui al terzo comma dell'art. 627 cod. proc. pen. 5.AI rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

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