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Sentenza — n. 30213/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30213/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30213/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, decidendo sull'opposizione proposta da Anna Bollani, in qualità di persona offesa, avverso la richiesta del Pubblico ministero di archiviazione del procedimento a carico di Rosalba Stramigioli e Joseph Mario Ticchi per il delitto di cui all'art. 610 cod. pen., ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero ordinando a quest'ultimo di formulare l'imputazione nel termine di dieci giorni. Nella parte motiva dell'ordinanza il Giudice precisa che l'ordine di formulare l'imputazione viene rivolto al Pubblico ministero senza alcun riferimento al titolo di reato, rimanendo il titolare dell'azione penale libero di formulare l'imputazione.

Regesto Legislator

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art. 610 cod. pen; Sentenza — n. 30213/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Giudice non aveva tenuto conto di quanto dedotto nella memoria ed aveva emesso il provvedimento impugnato, trascurando il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo il quale il Giudice avrebbe dovuto limitarsi ad ordinare la iscrizione delle ulteriori ipotesi di reato nel registro di cui all'art. 2 335 cod. proc. pen. ed eventualmente ad ordinare ulteriori indagini (Sez. U., n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581; Sez. U., n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786).

Parole chiave

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margine d'apprezzamento del ministero pubblico pubblica istigazione a delinquere azione penale privata ammissione del pubblico ministero promozione dell'accusa penale altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 610 cod. pen
Evidenziano i ricorrenti che la richiesta di archiviazione era stata avanzata per il solo delitto di cui all'art. 610 cod. pen., mentre il Giudice ha ordinato di formulare l'imputazione senza riferimenti a qualsivoglia titolo di reato ma lasciando libero il titolare di formulare l'imputazione.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Stramigioli Rosalba, nata a Cattolica il 06/04/1955 2. Ticchi Joseph Mario, nato a Strasburgo (Francia) il 16/07/1966 avverso la ordinanza del 08/10/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, decidendo sull'opposizione proposta da Anna Bollani, in qualità di persona offesa, avverso la richiesta del Pubblico ministero di archiviazione del procedimento a carico di Rosalba Stramigioli e Joseph Mario Ticchi per il delitto di cui all'art. 610 cod. pen., ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero ordinando a quest'ultimo di formulare l'imputazione nel termine di dieci giorni. Nella parte motiva dell'ordinanza il Giudice precisa che l'ordine di formulare l'imputazione viene rivolto al Pubblico ministero senza alcun riferimento al titolo di reato, rimanendo il titolare dell'azione penale libero di formulare l'imputazione.

2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso Rosalba Stramigioli e Joseph Mario Ticchi, a mezzo del loro difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con il quale lamentano la violazione degli artt. 335 e 409 cod. proc. pen. e 111 e 112 Cost., nonché la contraddittorietà ed illogicità dell'ordinanza in quanto atto abnorme. Evidenziano i ricorrenti che la richiesta di archiviazione era stata avanzata per il solo delitto di cui all'art. 610 cod. pen., mentre il Giudice ha ordinato di formulare l'imputazione senza riferimenti a qualsivoglia titolo di reato ma lasciando libero il titolare di formulare l'imputazione.

L'ordinanza risulta essere stata adottata fuori dei casi previsti dall'art. 409, commi 4 e 5, cod. proc. pen., poiché essa ordina al Pubblico ministero la formulazione della imputazione per qualsivoglia titolo di reato e quindi anche per condotte diverse da quella di violenza privata che aveva costituito oggetto di indagini e di iscrizione nel registro delle notizie di reato e della richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico ministero. Il Giudice per le indagini preliminari era libero di attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica, ma questa doveva costituire oggetto di iscrizione nel registro delle notizie di reato e comunque non poteva essere ordinata la formulazione dell'imputazione per qualsivoglia titolo di reato e quindi anche per reati diversi da quello per il quale il Pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione.

Peraltro, già con la memoria depositata dagli indagati si era segnalato che con il decreto di fissazione dell'udienza camerale per la trattazione dell'opposizione all'archiviazione il Giudice aveva individuato, sulla base del contenuto di detta opposizione, una serie di reati mai presi in considerazione dal Pubblico ministero e che il Giudice avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione, che non indicava le nuove indagini da espletare e si riferiva a reati per i quali neppure era stata sporta querela, nonostante essi non fossero procedibili d'ufficio.

Il Giudice non aveva tenuto conto di quanto dedotto nella memoria ed aveva emesso il provvedimento impugnato, trascurando il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo il quale il Giudice avrebbe dovuto limitarsi ad ordinare la iscrizione delle ulteriori ipotesi di reato nel registro di cui all'art. 2 335 cod. proc. pen. ed eventualmente ad ordinare ulteriori indagini (Sez. U., n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581; Sez. U., n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La vicenda processuale, sulla base degli atti può così essere sintetizzata. Con istanza del 15 gennaio 2019 il Pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione del procedimento a carico di Rosalba Stramiglioli e Joseph Mario Ticchi per il delitto di violenza privata di cui all'art. 610 cod. pen., dandone avviso alle persone offese. Anna Bollani ha proposto opposizione alla archiviazione con apposito atto del 15 febbraio 2019 nel quale si è dedotto che le condotte della Stramigioli integravano i reati di cui agli artt. 615-bis, 660 e 674 cod. pen..

Il Giudice per le indagini preliminari, con decreto del 15 ottobre 2019, nel fissare l'udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 409, comma 2, cod. proc. pen., ha affermato che correttamente il Pubblico ministero ha escluso la sussistenza del delitto di violenza privata, non ricorrendo la violenza o minaccia richiesta dall'art. 610 cod. pen. e ha tuttavia osservato che appare corretto il rilievo degli opponenti secondo il quale le condotte della Strarniglioli, consistite nel collocare reiteratamente i propri bidoni dell'immondizia sotto le finestre dell'abitazione della persona offesa, integrerebbero i reati di cui agli artt. 660 e 674 cod. pen., cosicché non poteva essere accolta l'istanza di archiviazione.

Le persone sottoposte alle indagini hanno depositato all'udienza camerale fissata per la decisione sull'opposizione all'archiviazione una memoria con la quale hanno dedotto che la persona offesa, con la sua opposizione, non aveva indicato nuove fonti di prova o nuovi elementi di indagine, ma nuove fattispecie di reato procedibili a querela estranee alla querela originariamente presentata, alle indagini svolte dal Pubblico ministero ed alla istanza di archiviazione da questo avanzata e che, come affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U., n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786), il Giudice non poteva ordinare al pubblico ministero la formulazione di un'imputazione relativa ad ipotesi di reato diverse da quelle per le quali era stata chiesta l'archiviazione.

Il Giudice, nel provvedimento impugnato in questa sede, ha osservato che la sentenza delle Sezioni Unite indicata dagli odierni ricorrenti riguarda la ipotesi in cui il Giudice si pronunci su condotte diverse da quelle prese in esame dal Pubblico ministero nella sua richiesta e non afferma la abnormità di una diversa qualificazione giuridica dei fatti all'esito dell'udienza camerale sulla richiesta di archiviazione e che in ogni caso con detto provvedimento viene ordinato al Pubblico ministero di formulare l'imputazione senza riferimento a qualsivoglia titolo di reato, lasciando libero il titolare dell'azione penale di formulare l'imputazione.

3. Questa Corte di Cassazione ha più volte affermato che costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione (Sez. 4, n. 1217 del 10/10/2018 - dep. 2019, Manna, Rv. 274907; Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581; Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786).

Nel caso di specie, il Giudice per le indagini preliminari, pur ammettendo l'impossibilità di ritenere configurabile il delitto di violenza privata per il quale il Pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione, ha ordinato di formulare l'imputazione nei confronti degli indagati, ma ha lasciato il Pubblico ministero libero di individuare i fatti in relazione ai quali esercitare l'azione penale. In tal modo si viene, in sostanza, ad ordinare al Pubblico ministero di esercitare l'azione penale per fatti diversi da quello per il quale egli aveva avanzato l'istanza di archiviazione, cosicché, in applicazione del principio sopra esposto, l'atto risulta affetto da abnormità.

Ne deriva che l'atto deve essere annullato senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di