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Ordinanza — n. 30212/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal by defendant personally signed is inadmissible under Italian criminal procedure code articles 571 and 613.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30212/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally signed by the defendant without a qualified defense attorney. Although the lower court applied the summary procedure with the defendant's consent, the appeal violated mandatory rules requiring a registered defense lawyer's signature. The court ruled that personal signatures, even if authenticated, do not cure the defect, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the defendant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 571, 613 c.p.p.; The appeal to the Court of Cassation must be signed by a defense attorney registered on the special roll, and a personal signature by the accused renders the appeal inadmissible regardless of authentication.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal signature defect defense attorney requirement Cassation procedure rules Italian criminal procedure code contraffazione di merci uso di un documento falso prove fabbricate

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa ha applicato a Gaetano Jonathan Fassari, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 624-bis cod. pen.
Avverso detta sentenza ha proposto personalmente ricorso (dal ricorrente erroneamente qualificato come appello) Gaetano Jonathan Fassari sulla base di un unico motivo, con il quale lamenta la erronea applicazione dell'art. 624-bis cod.
Art. 571 cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa ha applicato a Gaetano Jonathan Fassari, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 624-bis cod. pen
Avverso detta sentenza ha proposto personalmente ricorso (dal ricorrente erroneamente qualificato come appello) Gaetano Jonathan Fassari sulla base di un unico motivo, con il quale lamenta la erronea applicazione dell'art. 624-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini
È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Fassari Gaetano Jonathan, nato a Catania il 09/02/1993 avverso la sentenza del 26/11/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa ha applicato a Gaetano Jonathan Fassari, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con il consenso dell'imputato e del Pubblico ministero, la pena di giustizia per più delitti di furto aggravato in abitazione, con la riduzione di pena per la scelta del rito.

2. Avverso detta sentenza ha proposto personalmente ricorso (dal ricorrente erroneamente qualificato come appello) Gaetano Jonathan Fassari sulla base di un unico motivo, con il quale lamenta la erronea applicazione dell'art. 624-bis cod. pen., non essendo dimostrata la sua penale responsabilità per taluni dei furti per i quali è stata pronunciata sentenza.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato. La sentenza è stata pronunciata il 26 novembre 2020, cosicché non può esservi alcun dubbio che debbano trovare applicazione gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2021. Il Consigliere esten