Ordinanza — n. 30211/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Verona ha applicato a Matteo Carraro e a Gabriel Manaj, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con il consenso degli imputati e del Pubblico ministero, la pena di giustizia per un delitto di tentato furto aggravato, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e con la riduzione di pena per la scelta del rito.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30211/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., con il consenso degli imputati e del Pubblico ministero, la pena di giustizia per un delitto di tentato furto aggravato, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e con la riduzione di pena per la scelta del rito.
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o la seguente ORDINANZA citi sui ricorsi proposti da 1. Carraro Matteo, nato a Verona il 21/08/1997 2. Manaj Gabriel, nato in Albania il 17/05/2002 avverso la sentenza del 12/02/2021 del Tribunale di Verona visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Verona ha applicato a Matteo Carraro e a Gabriel Manaj, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con il consenso degli imputati e del Pubblico ministero, la pena di giustizia per un delitto di tentato furto aggravato, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e con la riduzione di pena per la scelta del rito.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso Matteo Carraro e Gabriel Manaj, a mezzo del loro comune difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo, con il quale lamentano violazione di legge, carenza di motivazione sulla pena, ritenuta eccessiva, e erronea qualificazione giuridica del fatto.
3. I ricorsi sono inammissibili. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra l'omessa valutazione delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., né il difetto di motivazione in ordine alla quantificazione della pena.
I ricorsi sono, pertanto, manifestamente inammissibili in quanto con essi vengono proposti motivi non consentiti dalla legge. Laddove, poi si lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto e una non meglio precisata «violazione di legge», i ricorsi sono inammissibili per la loro estrema genericità. Peraltro, in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., anch'esso introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 ed applicabile alla fattispecie, l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deve essere dichiarata senza formalità di procedura, ossia con ordinanza de plano senza neppure avvisare le parti della fissazione dell'udienza in camera di consiglio ai fini della instaurazione del contraddittorio.
4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2021. Il Consi