Sentenza — n. 30210/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Potenza, decidendo sull'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro, ha riformato l'ordinanza del 21 gennaio 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro che, per quanto di interesse in questa sede, accogliendo solo parzialmente la richiesta del Pubblico ministero, aveva applicato a Paolo Francesco Campanella la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria perché gravemente indiziato dei delitti di concorso in falso ideologico in atto pubblico (capo E, esclusa la parte in cui si attestavano false misurazioni), in abuso di atti di ufficio (capo F), in falso ideologico in atto pubblico ed abuso di ufficio (capo G) e di falso ideologico in atto pubblico (capo L).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 310 cod. proc. pen, art. 309 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30210/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A tutti i reati sopra descritti Paolo Francesco Campanella avrebbe partecipato nella veste di concorrente morale e, in relazione allo stesso, è stata contestata l'aggravante di cui all'art. 112, primo comma, n. 3, cod. pen., perché grazie alla sua posizione di Sindaco del Comune di Castelluccio inferiore da cui dipendevano i pubblici ufficiali che di volta in volta hanno materialmente commesso i delitti, ha potuto esercitare su di essi una più intensa capacità di determinazione psicologica.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Campanella Paolo Francesco, nato a Castelluccio Inferiore il 28/09/1968 avverso la ordinanza del 18/05/2020 del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Potenza, decidendo sull'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro, ha riformato l'ordinanza del 21 gennaio 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro che, per quanto di interesse in questa sede, accogliendo solo parzialmente la richiesta del Pubblico ministero, aveva applicato a Paolo Francesco Campanella la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria perché gravemente indiziato dei delitti di concorso in falso ideologico in atto pubblico (capo E, esclusa la parte in cui si attestavano false misurazioni), in abuso di atti di ufficio (capo F), in falso ideologico in atto pubblico ed abuso di ufficio (capo G) e di falso ideologico in atto pubblico (capo L).
In particolare, il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti a carico di Paolo Francesco Campanella anche i gravi indizi di colpevolezza dei delitti di concorso in falso ideologico di cui al capo E (includendo il falso relativo alle misurazioni) e in abuso di atti di ufficio (capi H e M) e ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria anche in ordine all'aggravante prevista dall'art. 112, primo comma, n. 3, cod. pen., che era stata esclusa dal Giudice per le indagini preliminari; conseguentemente, ha sostituito la misura del divieto di dimora nel Comune di Castelluccio Inferiore a quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ritenendo quest'ultima inidonea a soddisfare le esigenze cautelari dipendenti dal pericolo di reiterazione dei reati e dal pericolo di inquinamento probatorio.
2. I fatti per i quali si procede in questa sede traggono origine da un esposto presentato da alcuni consiglieri di minoranza del Comune di Castelluccio Inferiore e da una richiesta di informazioni inoltrata a detto Comune da un consulente tecnico d'ufficio nominato in seno ad una procedura esecutiva immobiliare che coinvolgeva i fratelli Paolo Francesco Campanella, sindaco del suddetto Comune, t,05.10".C. e Pasquale Campanella V la loro madre Anna Rizzo; detta richiesta era volta ad acquisire il certificato di destinazione urbanistica di alcuni terreni ed accertare la regolarità urbanistica di alcuni immobili di proprietà dei predetti.
Alessandro Sapienza, all'epoca responsabile dell'area tecnica del Comune, aveva incaricato di procedere alle verifiche il geometra Egidio Antonio Cosentino, anch'egli dipendente comunale, che aveva effettuato dei sopralluoghi unitamente al vigile urbano Viggiano. Secondo l'ipotesi accusatoria, la relazione redatta dal Cosentino sarebbe ideologicamente falsa, in quanto in essa veniva attestata l'esecuzione di rilievi mai eseguiti e non si menzionavano abusi edilizi evidenti, come la realizzazione di una piscina in assenza di permesso di costruire (capo E); integrerebbe un abuso in atti di ufficio (capo F), poiché la suddetta relazione era stata depositata con notevole ritardo e il suo contenuto ideologicamente falso era diretto sia ad occultare la partecipazione dei fratelli Campanella agli illeciti amministrativi e penali connessi all'illegittima edificazione, sia a consentire loro di evitare di essere destinatari del successivo ordine di demolizione e delle conseguenti sanzioni pecuniarie.
In seguito, sulla base della relazione ideologicamente falsa redatta dal geom. Cosentino, il Sapienza ed il Cosentino comunicavano alla sola Anna Rizzo e non anche ai fratelli Campanella l'avvio del procedimento volto all'emissione dell'ordine di demolizione e la ordinanza di demolizione, omettendo di menzionare nei suddetti atti amministrativi i due germani, che rimanevano estranei al procedimento sanzionatorio, evitando così di dover sostenere l'onere economico connesso alle sanzioni amministrative; in tal modo si rendevano responsabili di un ulteriore delitto di falso ideologico in atto pubblico e di un altro delitto di abuso di ufficio (delitti entrambi contestati al capo G).
Inoltre, il Sapienza ed il Cosentino avrebbero commesso un ulteriore delitto di abuso in atti di ufficio (capo M) omettendo di segnalare ai competenti organi comunali ed alla Agenzia delle Entrate la esistenza dei fabbricati realizzati in assenza di permesso di costruire e quindi non censiti in catasto. In seguito all'omissione dell'ordinanza di demolizione, la sola Anna Rizzo aveva presentato un'istanza volta all'ottenimento di un permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 380 del 2001; l'istanza prevedeva la demolizione, totale o parziale, di alcuni fabbricati ed il procedimento amministrativo era stato seguito, in fase istruttoria, dal geom.
Cosentino, che aveva espresso parere favorevole. In realtà, poiché il terreno non avrebbe permesso di costruire quanto ivi realizzato, tenuto conto degli indici di edificabilità, la istanza di permesso in sanatoria poggiava anche sull'asservimento a detto terreno della capacità edificatoria di alcuni terreni limitrofi. L'atto di asservimento era stato rogato dal segretario comunale del Comune di Castelluccio Inferiore, nonostante la stipula non fosse possibile, non potendo il segretario comunale rogare atti in cui non era parte l'ente territoriale, cosicché anche tale atto integrerebbe un delitto di abuso in atti di ufficio (capo H).
Inoltre, il Cosentino, pur essendo consapevole che il geometra di fiducia della Rizzo, Giuseppe Ferraro, aveva falsamente attestato la conformità delle opere da sanare agli strumenti urbanistici ed uno stato dei luoghi non corrispondente alla situazione di fatto esistente, aveva redatto una relazione tecnico-urbanistica ideologicamente falsa, con la quale aveva espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza, che in realtà doveva essere rigettata, facendo conseguire alla richiedente anche il pagamento di contributi urbanistici inferiori a quelli effettivamente dovuti (capo L).
A tutti i reati sopra descritti Paolo Francesco Campanella avrebbe partecipato nella veste di concorrente morale e, in relazione allo stesso, è stata contestata l'aggravante di cui all'art. 112, primo comma, n. 3, cod. pen., perché grazie alla sua posizione di Sindaco del Comune di Castelluccio inferiore da cui dipendevano i pubblici ufficiali che di volta in volta hanno materialmente commesso i delitti, ha potuto esercitare su di essi una più intensa capacità di determinazione psicologica.
3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso Francesco Paolo Campanella, a mezzo dei suoi difensori, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a tre motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. In particolare, il ricorrente deduce che il Tribunale del riesame non ha affrontato le argomentazioni difensive, illustrate in apposita memoria, volte a sostenere la carenza di dette esigenze, limitandosi a riassumerle.
Sono state utilizzate espressioni apodittiche, con cui il Tribunale si è limitato a richiamare i motivi dell'appello proposto dal Pubblico ministero, per affermare la ricorrenza delle esigenze di cautela che sono state desunte dalla mera sussistenza del diverso presupposto dei gravi indizi di colpevolezza. Difatti, alla sussistenza delle esigenze cautelari vengono dedicate solo le ultime due pagine della motivazione del provvedimento impugnato in questa sede, senza peraltro chiarire da quali elementi sarebbe stato desunto il pericolo di inquinamento probatorio e senza considerare che è stato già notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Anche in ordine al pericolo di reiterazione del reato, il Tribunale, assume il ricorrente, si è limitato, per sostenere l'irrilevanza delle dimissioni rassegnate dal Sapienza, a fare riferimento alla «fitta rete di relazioni intessute dal Campanella con i pubblici ufficiali del suo comune, completamente asserviti alla sua volontà», senza indicare quali sarebbero tali pubblici ufficiali. Nemmeno si chiarisce perché le esigenze cautelari sarebbero ancora attuali nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato più recente, durante il quale il Campanella neppure si è reso autore di ulteriori comportamenti sintomatici della sussistenza dei pericoli che attraverso la misura cautelare si intendono prevenire.
L'apparenza della motivazione conduce necessariamente all'annullamento del provvedimento impugnato. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1., lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine ai motivi di impugnazione sui quali si fondava la richiesta di riesame. In particolare, si evidenzia che all'udienza del 14 maggio 2020 dovevano essere trattati innanzi al Tribunale del riesame sia il procedimento attivato a seguito di richiesta ex art. 309 cod. proc. pen., sia l'appello proposto dal Pubblico ministero, ma il Tribunale ha omesso di affrontare le argomentazioni poste a sostegno della richiesta di riesame e difatti nell'ordinanza impugnata in questa sede è affermato che essa è stata pronunciata solo sull'appello del Pubblico ministero, senza menzionare la richiesta di riesame. 3.3.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1., lett. e), cod. proc. pen., la manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla proporzionalità ed adeguatezza della misura applicata. Sul punto la motivazione, afferma il ricorrente, è scarna perché si limita ad affermare che la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria risulta inadeguata all'esigenza di impedire che il Campanella permanga in quel ruolo di primo piano all'interno dell'amministrazione comunale che gli consentirebbe la commissione di ulteriori illeciti e di inquinare le prove, manipolando i funzionari a lui asserviti, tenuto conto che il geom.
Cosentino aveva sostanzialmente ritrattato quanto dichiarato nel corso del suo primo interrogatorio. In realtà, da tale motivazione risulta che l'obiettivo del Tribunale del riesame è quello di impedire al Campanella di svolgere le funzioni di Sindaco del Comune attribuitegli a seguito delle elezioni, ma la motivazione risulta illogica perché non vengono esplicitate le ragioni per le quali l'allontanamento del Campanella sarebbe maggiormente adeguata a soddisfare le esigenze cautelari. Peraltro, la ritrattazione operata dal Cosentino trovava ragione non in un intervento del Campanella, ma in un mutato atteggiamento del dichiarante ispirato da sue esigenze difensive.
Risulta poi illogico ritenere che l'interesse al regolare svolgimento delle funzioni di Sindaco da parte del Campanella, volte a garantire la tutela della salute pubblica in tempo di pandemia, fosse subvalente. In ogni caso non si chiariscono le ragioni per le quali la misura del divieto di dimora risulta l'unica in grado di soddisfare le esigenze di cautela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo ed il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi perché con entrambi si lamenta la mancanza o la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari, sono manifestamente infondati. La motivazione del provvedimento impugnato in questa sede non è affatto apparente in ordine alle ragioni per le quali sono state ritenute sussistenti le esigenze cautelari e risulta esente da contraddizioni o illogicità manifeste.Innanzitutto il Tribunale indica perché devono ritenersi sussistenti i gravi indizi di colpevolezza anche in relazione alle imputazioni provvisorie per le quali il Giudice per le indagini preliminari aveva escluso la sussistenza di detto presupposto e dalla pluralità degli episodi delittuosi edalla macroscopicità delle violazioni commesse dai vari pubblici ufficiali che si sono occupati a vario titolo della vicenda urbanistica alla quale egli era personalmente interessat il Tribunale del riesame trae la conclusione che effettivamente, come sostenuto dal Pubblico ministero nella sua richiesta e poi nel suo appello, sussiste la gravità indiziaria anche in ordine all'aggravante di cui all'art. 112, primo comma, n. 3, cod. pen. in virtù dell'approfittamento, da parte del Campanella, della sua posizione di dominio all'interno dell'amministrazione comunale per asservire i pubblici ufficiali e le funzioni da questi esercitate ai propri interessi personali.
Dall'accresciuto numero dei fatti delittuosi per i quali sono stati ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del Campanella, già gravato da una recente condanna per plurimi delitti, e dall'approfittamento di tale posizione dominante il Tribunale ha, quindi, desunto una maggiore capacità criminale del Campanella ed un accresciuto pericolo di reiterazione di condotte analoghe. Il Tribunale ha pure segnalato che il Campanella si è attivato per conseguire, anche inducendo altri soggetti a commettere illeciti penali, la realizzazione dei suoi personali interessi pur sapendo che le violazioni urbanistiche da lui realizzate avevano attirato l'attenzione dell'opposizione politica ed avevano determinato l'avvio di un procedimento amministrativo volto all'applicazione delle conseguenti sanzioni; da tale accanimento ha logicamente desunto la inadeguatezza della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, non potendo tale blanda misura costituire alcuna remora per l'indagato.
Né può sostenersi che nel momento (20 gennaio 2020) in cui il Tribunale del riesame ha modificato in peius la misura cautelare già disposta dal Giudice per le indagini preliminari fosse trascorso dalla commissione dei reati per cui si procede in questa sede (l'ultimo dei quali risalente al febbraio 2019) un lasso di tempo così rilevante da incidere sulla attualità e concretezza delle esigenze cautelari, tenuto conto del ruolo di regista da lui svolto in seno alla complessa vicenda sopra descritta e della circostanza che il suo tentativo di alterare l'esito del sopralluogo del consulente incaricato dalla Procura è stato attuato quando le indagini erano già in corso.
Peraltro, sulla attualità e concretezza delle esigenze cautelari il Tribunale non era tenuto a motivare, avendo su di esse adeguatamente argomentato il Giudice per le indagini preliminari. Si consideri che nel caso di specie il Pubblico ministero ha proposto appello non avverso un'ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare, ma avverso un'ordinanza che, accogliendo parzialmente la richiesta, aveva già ritenuto attuali e concrete le esigenze cautelari, cosicché su tale aspetto il Tribunale del riesame non era tenuto a motivare nuovamente.
Né l'odierno ricorrente ha saputo indicare ulteriori aspetti sui quali il Tribunale del riesame non avrebbe adeguatamente motivato.
2. Il secondo motivo è inammissibile per la sua genericità. Difatti il ricorrente, nel dolersi della mancata confutazione da parte del Tribunale del riesame, delle argomentazioni contenute nella memoria depositata nel procedimento attivato dalla richiesta di riesame da lui proposta ex art. 309 cod. proc. pen. neppure chiarisce il contenuto e la rilevanza di tali censure.
3. All'inammissibilità ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della